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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2517/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2517/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Casaletto Lodigiano (LO), Via Madame Marie Curie n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Caterina Bersani del Foro di Lodi;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 da ( 6;
-resistente contumace-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectis, voler così statuire:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito.
2) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre. Per_1
3) Assegnare la casa coni esclusiva proprietà della ricorrente, alla madre, che vi abiterà con la figlia minore.
4) Nulla disporre sul diritto di visita e frequentazione paterno, da eventualmente subordinare alla verifica della situazione abitativa/sociale/lavorativa e della capacità genitoriale del Sig. Controparte_1
5) Porre a carico del padre, Sig. un contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1
dell'importo mensile d condo gli indici ISTAT costo della vita, il tutto in Per_1
pagina 1 di 6 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con riserva di richiedere gli importi anticipati sinora dalla ricorrente per il mantenimento di arretrati in separata sede. Per_1
6) Disporre che le spese s rie – come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato – relative alla figlia siano a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e, ove anticipate da uno dei genitori, vengano rimborsate in ragione del 50% da parte dell'altro, a semplice richiesta scritta di chi le abbia anticipate, a condizione e nella misura in cui siano documentate.
7) Disporre che l'assegno unico universale venga assegnato direttamente e per intero alla Sig.ra o, in Pt_1 subordine, che il Sig. riversi la quota dell'assegno da lui percepita alla moglie. Controparte_1
Con rifusione di spese e compensi professionali di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali 15%, il Contributo Cassa Avvocati e l'IVA nella misura di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1 rito, di affidare la figlia a sé in via esclusiva, di nulla prevedere in Per_1 ordine alle visite paterne stante il disinteresse mani al IG. di porre un contributo al CP_1 mantenimento indiretto a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di riconoscere a proprio favore l'assegno unico nella misura del 100%.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con il IG. il 16.11.2017 a NI (Cuba); CP_1
- che dal matrimonio in data 16.11.2018 è nata l'unica figlia;
Per_1
- che durante la convivenza matrimoniale il IG. non ha mai lavorato in modo stabile e CP_1 regolare e non ha mai collaborato nella gestione della casa e della figlia;
- che a febbraio 2021 il resistente ha abbandonato la casa coniugale, traferendosi prima a Trento e poi a Casalmaiocco;
- che nel corso del 2022 il IG. ha incontrato in 3 o 4 occasioni per poi interrompere CP_1 Per_1 ogni contatto nel 2023, manifestando totale disinteresse per le eIGenze di crescita, cura e mantenimento della figlia;
- che la figlia soffre di un ritardo del linguaggio, di frequenti infezioni alle vie aeree superiori e di una patologia cardiologica che richiede periodici controlli medici;
- di svolgere l'attività di educatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo lordo pari a circa € 19.200,00, e di ignorare se il marito svolge qualche attività lavorativa.
1.2. All'udienza collegiale del 23.01.2024 è comparsa solo la IG.ra , assistita dal proprio Pt_1 difensore, ed ha reso le seguenti dichiarazioni: “Confermo quanto rappr ricorso, il IG. CP_1 incontra la figlia saltuariamente, l'ultima volta l'ha vista il 18.11.2023 in occasione del compleanno della bambina. Gli incontri si svolgono in mia presenza, normalmente al parco. Io permetto a mia figlia di chiamarlo quando lei vuole.
Lui dice di essere disoccupato, fino a poco tempo fa lavorava come pizzaiolo a Dresano, non so quanto guadagnava. Lui dice che non riesce a trovare lavoro perché non è in regola con il permesso di soggiorno, mi ha riferito che gli è stato fissato l'appuntamento nell'estate 2024”.
Nessuno è comparso per il IG. nonostante la regolarità della notifica del ricorso. CP_1
1.3. Con ordinanza del 23.01.2024 il Collegio, dichiarata la contumacia del resistente e autorizzati i coniugi a vivere separati, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
Per_1
pagina 2 di 6 Dispone che il padre possa frequentare la figlia un giorno infrasettimanale in presenza della madre;
Pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra con decorrenza dalla domanda, la somma CP_1 Pt_1 di € 350,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano […]; riconosce alla IG.ra il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%”. Pt_1
Con la medesima ordinanza, al fine di verificare la situazione economica del IG. il Collegio ha CP_1 invitato l'Agenzia delle Entrate a inoltrare le dichiarazioni fiscali dello stesso relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 e ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente al fine di accertare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione.
1.4. All'udienza del 03.05.2024 è stata assunta la prova orale e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 472bis.28 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In particolare, a modifica della domanda svolta in ricorso, parte ricorrente ha chiesto che la figlia venga affidata a sé in via super esclusiva in ragione delle difficoltà riscontrate nella cura e assistenza della bambina in ambito scolastico e sanitario, atteso che il padre non ha dato riscontro alla richiesta volta ad ottenere il consenso per sottoporre la minore a una visita neuropsichiatrica.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito.
La IG.ra chiede che la separazione venga addebitata al marito per aver tenuto condotte Pt_1 contrarie ai doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c. e, in particolare, per non aver garantito alla famiglia il necessario sostegno morale e materiale e per aver abbandonato il tetto coniugale.
Va rammentato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, pagina 3 di 6 necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (Cass. sent. n. 12130/2001; Cass. sent. n. 12383/2005; Cass. sent. n. 23071/2005).
Ebbene, la IG.ra ha allegato e dimostrato che il IG. ha posto in essere, durante la Pt_1 CP_1 convivenza matri iverse condotte in violazione dell' c. che si pongono quali causa della crisi del rapporto coniugale.
In particolare, le testimoni e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 sorella e madre della ricorre he nvivenza con la CP_1 moglie ha sempre manifestato disinteresse per le eIGenze di m to del nucleo familiare, tanto da disinteressarsi al reperimento di un'occupazione (la teste ha riferito quanto segue: “Metteva Pt_1 scarso impegno nella ricerca di un'occupazione, da quello che mi dicev a e per quanto potevo vedere quando ci frequentavamo lui trascorreva il tempo ascoltando musica, giocando, facendo video chiamate con la famiglia d'origine, beveva.”; in termini analoghi si è espressa la teste : ( non lavorava, passava il giorno Testimone_2 Per_2 sul divano a guardare la televisione, giocava ai videogioc ra ari fuori dai pasti e in notevole quantità.”
Entrambe le testimoni hanno poi confermato che il IG. si è allontanato dalla casa familiare CP_1 senza più farvi ritorno (la teste ha dichiarato: “ ato via di casa, non ricordo esattamente il Pt_1 periodo, senza dire dove andasse ad essivamente siamo venuti a sapere che era andato dalla cugina a Trento”; la teste ha poi riferito: “Nel febbraio 2021 la coppia non abitava più a casa mia e lui se ne è Testimone_2 andato d , in precedenza si era allontanato per un mese o due e poi era tornato, invece questa volta so che se ne è andato e non è più tornato”).
Come è noto, l'abbandono della casa familiare costituisce violazione del dovere di coabitazione, sanzionato, ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si è allontanato senza giusta causa e costituisce normalmente di per sé causa di addebito. A tale proposito, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (Cass. sent. n. 11792/2021; sent. n 648/2020, sent. n. 25966/2016).
Nella fattispecie, non sono emersi elementi dai quali desumere che l'allontanamento del marito dalla casa familiare sia stato determinato da una giusta causa;
conseguente, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
3. Sull'affido della figlia e sul diritto di visita del padre. Per_1
3.1. Quanto al regimo di affidamento dei figli minori, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante. In particolare, la Cassazione ha precisato che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, il contegno del IG. rivela una condizione di scarsa adeguatezza CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della IG.ra , per la quale deve essere formulata, in ordine alla Pt_1 pagina 4 di 6 idoneità genitoriale, una prognosi favorevole essendosi sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità.
Si osserva che la condotta del IG. il quale intrattiene con la figlia e la moglie rapporti saltuari, CP_1 rende di fatto impossibile l'affida diviso, che presuppone la divisione di compiti, di tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
La carenza genitoriale del padre si è concretizzata anche nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e, da ultimo, nel rifiuto di fornire i necessari consensi sanitari, ciò denotando un perdurante e grave disinteresse morale e materiale per le eIGenze di cura, di crescita e di mantenimento di . Per_1
Le condizioni sopra indicate e l'assenza del IG. nella vita della figlia giustificano la CP_1 concentrazione della responsabilità genitoriale in cap dre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la figlia (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilascio di documenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione del padre (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012).
3.2. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, deve essere confermato quanto statuito con i provvedimenti provvisori ed urgenti. Pertanto, il IG. potrà vedere la figlia una volta alla CP_1 settimana, previo accordo con la IG.ra , alla pr uest'ultima. Pt_1
4. Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della figlia minore gravante sul padre occorre preliminarmente descrivere le condizioni economiche delle parti.
La IG.ra ha riferito di svolgere attività di educatrice con contratto di lavoro a tempo pieno e Pt_1 indeterm lle dichiarazioni allegate agli atti risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile pari a € 23.695,00 nel 2021 e pari a € 19.247,48 nel 2022.
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, il IG. non ha mai lavorato in modo stabile e regolare CP_1 e non è noto se al momento svolge qualche attività lavorativa. Inoltre, non è stato possibile accertare l'ammontare dei redditi eventualmente incassati dal resistente dal momento che l'Agenzia delle Entrate non ha dato corso alla richiesta ex art. 210 c.p.c. disposta con ordinanza del 23.01.2024.
La contumacia del resistente e la conseguente impossibilità di verificare i redditi percepiti dal marito fa sorgere in capo al Tribunale, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento a favore della prole correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva di quanto necessario per il mantenimento della stessa.
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della figlia, delle condizioni reddituali ed economiche della IG.ra nonché della circostanza che il padre trascorre con la figlia poche ore saltuariamente, si Pt_1 gruo porre a carico del IG. un contributo al mantenimento pari ad € 350,00 mensili CP_1 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, in uso presso l'intestato Tribunale.
Stante l'affido super-esclusivo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico dev'essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Pt_1
5. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, il IG. è tenuto a rimborsare alla IG.ra CP_1 Pt_1 le spese di lite che liquida, come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile complessità bassa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta in concreto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in NI ( (a nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tavazzano con LA (LO) al n. 7, parte II, serie C, anno 2018);
2. Addebita la separazione ad;
Controparte_1
3. Affida la figlia minore in via super-esclusiva alla madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative/burocratiche potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (affido cd. superesclusivo). La figlia dev'essere collocata presso l'abitazione della madre;
Per_1
4. Dispone che il padre possa vedere la figlia una volta alla settimana, previo accordo con la IG.ra alla presenza di quest'ultima; Pt_1
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla IG.ra la somma di € 350,00 a Pt_1 titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto del oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
6. Riconosce alla IG.ra il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
7. Condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in co rari, oltre il 15 i iva e c.p.a.;
8. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con LA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 11 novembre 2024
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2517/2023 promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Casaletto Lodigiano (LO), Via Madame Marie Curie n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv.ta Caterina Bersani del Foro di Lodi;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. nato a [...] il Controparte_1 C.F._2 da ( 6;
-resistente contumace-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c.;
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On.le Tribunale di Lodi adito, contrariis reiectis, voler così statuire:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto, con addebito della separazione al marito.
2) Affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre. Per_1
3) Assegnare la casa coni esclusiva proprietà della ricorrente, alla madre, che vi abiterà con la figlia minore.
4) Nulla disporre sul diritto di visita e frequentazione paterno, da eventualmente subordinare alla verifica della situazione abitativa/sociale/lavorativa e della capacità genitoriale del Sig. Controparte_1
5) Porre a carico del padre, Sig. un contributo al mantenimento della figlia minore Controparte_1
dell'importo mensile d condo gli indici ISTAT costo della vita, il tutto in Per_1
pagina 1 di 6 via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con riserva di richiedere gli importi anticipati sinora dalla ricorrente per il mantenimento di arretrati in separata sede. Per_1
6) Disporre che le spese s rie – come previste dal Protocollo del Tribunale di Milano, da intendersi qui integralmente richiamato – relative alla figlia siano a carico di entrambi i coniugi in misura del 50% ciascuno e, ove anticipate da uno dei genitori, vengano rimborsate in ragione del 50% da parte dell'altro, a semplice richiesta scritta di chi le abbia anticipate, a condizione e nella misura in cui siano documentate.
7) Disporre che l'assegno unico universale venga assegnato direttamente e per intero alla Sig.ra o, in Pt_1 subordine, che il Sig. riversi la quota dell'assegno da lui percepita alla moglie. Controparte_1
Con rifusione di spese e compensi professionali di lite, oltre il rimborso forfettario delle spese generali 15%, il Contributo Cassa Avvocati e l'IVA nella misura di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
1.1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 ha convenuto in giudizio il marito Parte_1 chiedendo al Tribunale di Lodi di dichiarare la separazione personale dei Controparte_1 rito, di affidare la figlia a sé in via esclusiva, di nulla prevedere in Per_1 ordine alle visite paterne stante il disinteresse mani al IG. di porre un contributo al CP_1 mantenimento indiretto a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, di riconoscere a proprio favore l'assegno unico nella misura del 100%.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio con il IG. il 16.11.2017 a NI (Cuba); CP_1
- che dal matrimonio in data 16.11.2018 è nata l'unica figlia;
Per_1
- che durante la convivenza matrimoniale il IG. non ha mai lavorato in modo stabile e CP_1 regolare e non ha mai collaborato nella gestione della casa e della figlia;
- che a febbraio 2021 il resistente ha abbandonato la casa coniugale, traferendosi prima a Trento e poi a Casalmaiocco;
- che nel corso del 2022 il IG. ha incontrato in 3 o 4 occasioni per poi interrompere CP_1 Per_1 ogni contatto nel 2023, manifestando totale disinteresse per le eIGenze di crescita, cura e mantenimento della figlia;
- che la figlia soffre di un ritardo del linguaggio, di frequenti infezioni alle vie aeree superiori e di una patologia cardiologica che richiede periodici controlli medici;
- di svolgere l'attività di educatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo un reddito annuo lordo pari a circa € 19.200,00, e di ignorare se il marito svolge qualche attività lavorativa.
1.2. All'udienza collegiale del 23.01.2024 è comparsa solo la IG.ra , assistita dal proprio Pt_1 difensore, ed ha reso le seguenti dichiarazioni: “Confermo quanto rappr ricorso, il IG. CP_1 incontra la figlia saltuariamente, l'ultima volta l'ha vista il 18.11.2023 in occasione del compleanno della bambina. Gli incontri si svolgono in mia presenza, normalmente al parco. Io permetto a mia figlia di chiamarlo quando lei vuole.
Lui dice di essere disoccupato, fino a poco tempo fa lavorava come pizzaiolo a Dresano, non so quanto guadagnava. Lui dice che non riesce a trovare lavoro perché non è in regola con il permesso di soggiorno, mi ha riferito che gli è stato fissato l'appuntamento nell'estate 2024”.
Nessuno è comparso per il IG. nonostante la regolarità della notifica del ricorso. CP_1
1.3. Con ordinanza del 23.01.2024 il Collegio, dichiarata la contumacia del resistente e autorizzati i coniugi a vivere separati, ha assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“Affida la minore in via esclusiva alla madre, con collocamento prevalente presso l'abitazione materna;
Per_1
pagina 2 di 6 Dispone che il padre possa frequentare la figlia un giorno infrasettimanale in presenza della madre;
Pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere alla IG.ra con decorrenza dalla domanda, la somma CP_1 Pt_1 di € 350,00 a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano […]; riconosce alla IG.ra il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%”. Pt_1
Con la medesima ordinanza, al fine di verificare la situazione economica del IG. il Collegio ha CP_1 invitato l'Agenzia delle Entrate a inoltrare le dichiarazioni fiscali dello stesso relative agli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 e ha ammesso la prova testimoniale dedotta dalla ricorrente al fine di accertare i fatti posti a fondamento della domanda di addebito della separazione.
1.4. All'udienza del 03.05.2024 è stata assunta la prova orale e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.10.2024, previa assegnazione dei termini ex art. 472bis.28 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
In particolare, a modifica della domanda svolta in ricorso, parte ricorrente ha chiesto che la figlia venga affidata a sé in via super esclusiva in ragione delle difficoltà riscontrate nella cura e assistenza della bambina in ambito scolastico e sanitario, atteso che il padre non ha dato riscontro alla richiesta volta ad ottenere il consenso per sottoporre la minore a una visita neuropsichiatrica.
2. Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Com'è noto, secondo il disposto dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno od entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, le allegazioni di parte ricorrente evidenziano il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
3. Sulla domanda di addebito.
La IG.ra chiede che la separazione venga addebitata al marito per aver tenuto condotte Pt_1 contrarie ai doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c. e, in particolare, per non aver garantito alla famiglia il necessario sostegno morale e materiale e per aver abbandonato il tetto coniugale.
Va rammentato che ai fini della pronunzia dell'addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati. A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, pagina 3 di 6 necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (Cass. sent. n. 12130/2001; Cass. sent. n. 12383/2005; Cass. sent. n. 23071/2005).
Ebbene, la IG.ra ha allegato e dimostrato che il IG. ha posto in essere, durante la Pt_1 CP_1 convivenza matri iverse condotte in violazione dell' c. che si pongono quali causa della crisi del rapporto coniugale.
In particolare, le testimoni e , rispettivamente Testimone_1 Testimone_2 sorella e madre della ricorre he nvivenza con la CP_1 moglie ha sempre manifestato disinteresse per le eIGenze di m to del nucleo familiare, tanto da disinteressarsi al reperimento di un'occupazione (la teste ha riferito quanto segue: “Metteva Pt_1 scarso impegno nella ricerca di un'occupazione, da quello che mi dicev a e per quanto potevo vedere quando ci frequentavamo lui trascorreva il tempo ascoltando musica, giocando, facendo video chiamate con la famiglia d'origine, beveva.”; in termini analoghi si è espressa la teste : ( non lavorava, passava il giorno Testimone_2 Per_2 sul divano a guardare la televisione, giocava ai videogioc ra ari fuori dai pasti e in notevole quantità.”
Entrambe le testimoni hanno poi confermato che il IG. si è allontanato dalla casa familiare CP_1 senza più farvi ritorno (la teste ha dichiarato: “ ato via di casa, non ricordo esattamente il Pt_1 periodo, senza dire dove andasse ad essivamente siamo venuti a sapere che era andato dalla cugina a Trento”; la teste ha poi riferito: “Nel febbraio 2021 la coppia non abitava più a casa mia e lui se ne è Testimone_2 andato d , in precedenza si era allontanato per un mese o due e poi era tornato, invece questa volta so che se ne è andato e non è più tornato”).
Come è noto, l'abbandono della casa familiare costituisce violazione del dovere di coabitazione, sanzionato, ai sensi dell'art. 146 c.c., con la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge che si è allontanato senza giusta causa e costituisce normalmente di per sé causa di addebito. A tale proposito, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “il volontario abbandono della casa comune da parte di uno dei coniugi è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (Cass. sent. n. 11792/2021; sent. n 648/2020, sent. n. 25966/2016).
Nella fattispecie, non sono emersi elementi dai quali desumere che l'allontanamento del marito dalla casa familiare sia stato determinato da una giusta causa;
conseguente, la domanda di addebito formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento.
3. Sull'affido della figlia e sul diritto di visita del padre. Per_1
3.1. Quanto al regimo di affidamento dei figli minori, giova ricordare che il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o di un suo sostanziale disinteresse per il minore o qualora sia accertata una presenza incostante. In particolare, la Cassazione ha precisato che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. n. 26587/2009).
Nel caso di specie, il contegno del IG. rivela una condizione di scarsa adeguatezza CP_1 all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale a favore della IG.ra , per la quale deve essere formulata, in ordine alla Pt_1 pagina 4 di 6 idoneità genitoriale, una prognosi favorevole essendosi sempre occupata della figlia con continuità e responsabilità.
Si osserva che la condotta del IG. il quale intrattiene con la figlia e la moglie rapporti saltuari, CP_1 rende di fatto impossibile l'affida diviso, che presuppone la divisione di compiti, di tempi e modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.
La carenza genitoriale del padre si è concretizzata anche nella sistematica violazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia e, da ultimo, nel rifiuto di fornire i necessari consensi sanitari, ciò denotando un perdurante e grave disinteresse morale e materiale per le eIGenze di cura, di crescita e di mantenimento di . Per_1
Le condizioni sopra indicate e l'assenza del IG. nella vita della figlia giustificano la CP_1 concentrazione della responsabilità genitoriale in cap dre, anche con riguardo alle scelte più importanti per la figlia (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, pratiche amministrative relative anche al rilascio di documenti), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo con collocamento del minore presso l'abitazione del padre (Cass. 18559/2016, Cass. 5108/2012).
3.2. Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, deve essere confermato quanto statuito con i provvedimenti provvisori ed urgenti. Pertanto, il IG. potrà vedere la figlia una volta alla CP_1 settimana, previo accordo con la IG.ra , alla pr uest'ultima. Pt_1
4. Sul contributo al mantenimento della figlia . Per_1
Al fine di determinare il contributo per il mantenimento della figlia minore gravante sul padre occorre preliminarmente descrivere le condizioni economiche delle parti.
La IG.ra ha riferito di svolgere attività di educatrice con contratto di lavoro a tempo pieno e Pt_1 indeterm lle dichiarazioni allegate agli atti risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile pari a € 23.695,00 nel 2021 e pari a € 19.247,48 nel 2022.
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, il IG. non ha mai lavorato in modo stabile e regolare CP_1 e non è noto se al momento svolge qualche attività lavorativa. Inoltre, non è stato possibile accertare l'ammontare dei redditi eventualmente incassati dal resistente dal momento che l'Agenzia delle Entrate non ha dato corso alla richiesta ex art. 210 c.p.c. disposta con ordinanza del 23.01.2024.
La contumacia del resistente e la conseguente impossibilità di verificare i redditi percepiti dal marito fa sorgere in capo al Tribunale, impossibilitato ad avere notizie certe circa l'attuale attività di lavoro del contumace, la facoltà di determinare la legittima misura del contributo al mantenimento a favore della prole correlandola non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dalla attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva di quanto necessario per il mantenimento della stessa.
Ciò premesso, tenuto conto dell'età della figlia, delle condizioni reddituali ed economiche della IG.ra nonché della circostanza che il padre trascorre con la figlia poche ore saltuariamente, si Pt_1 gruo porre a carico del IG. un contributo al mantenimento pari ad € 350,00 mensili CP_1 per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte di Appello di Milano, in uso presso l'intestato Tribunale.
Stante l'affido super-esclusivo, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 230/2021, l'assegno unico dev'essere percepito nella misura del 100% dalla IG.ra . Pt_1
5. Sulle spese di lite.
In applicazione del principio di soccombenza, il IG. è tenuto a rimborsare alla IG.ra CP_1 Pt_1 le spese di lite che liquida, come in dispositivo, in applicazione dei valori minimi previsti dal D.M. 147/2022 per i giudizi di cognizione di valore indeterminabile complessità bassa, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta in concreto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in NI ( (a nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tavazzano con LA (LO) al n. 7, parte II, serie C, anno 2018);
2. Addebita la separazione ad;
Controparte_1
3. Affida la figlia minore in via super-esclusiva alla madre;
le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative/burocratiche potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia (affido cd. superesclusivo). La figlia dev'essere collocata presso l'abitazione della madre;
Per_1
4. Dispone che il padre possa vedere la figlia una volta alla settimana, previo accordo con la IG.ra alla presenza di quest'ultima; Pt_1
5. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla IG.ra la somma di € 350,00 a Pt_1 titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto del oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano. La somma dovrà essere corrisposta, in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
6. Riconosce alla IG.ra il diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100%; Pt_1
7. Condanna a rifondere a le spese di lite che Controparte_1 Parte_1 liquida in co rari, oltre il 15 i iva e c.p.a.;
8. Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con LA, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lodi il giorno 11 novembre 2024
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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