Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 394/2024 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. CLAUDIO DE Parte_1
LUCA
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GIOVANNI ARCIDIACONO
resistente
Oggetto: prestazioni previdenziali per malattia professionale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva in Parte_1 giudizio l' , chiedendo, previo accertamento della natura e CP_1 dell'origine professionale delle patologie da cui è affetto (limitazioni funzionali delle ginocchia, protesizzazione del ginocchio sx, con limitazione flessoria per un terzo) una condanna dell all'erogazione delle CP_2 conseguenti prestazioni previdenziali, negate in sede amministrativa.
Rilevava che l' non aveva riconosciuto l'origine professionale delle CP_2 malattie, avendo ritenuto che il rischio lavorativo cui il ricorrente è stato esposto svolgendo mansioni di bracciante agricolo addetto ad attività casearia dal 1998 ad oggi senza soluzione di continuità, non fosse idoneo a provocare le patologie denunciate.
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nel merito chiedeva il rigetto della domanda, escludendo la natura professionale della patologia lamentata dal ricorrente.
Nel corso del giudizio venivano sentiti i testi indicati dalle parti ed espletata una consulenza medico – legale.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 16.06.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con termine per il deposito alla data del 12.06.2025.
La parte ricorrente ha tempestivamente depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza.
E' infondata l'eccezione di nullità del ricorso, contenendo l'atto introduttivo del giudizio una sufficiente indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Il ricorrente ha dedotto di aver contratto le patologie per cui chiede di essere indennizzato nello svolgimento, sin dal 1998, dell'attività lavorativa di bracciante agricolo addetto ad attività casearia, svolta con modalità che hanno comportato continui e ripetuti movimenti, il pascolo degli animali con torsioni e flesso-estensioni delle ginocchia, necessità di mantenere per tutte le ore di lavoro la stazione eretta;
tanto in ambienti caratterizzati da un microclima caldo umido, dovuto alle altissime temperature che raggiunge il latte e al clima freddo tipico del caseificio.
Ciò premesso, osserva il Tribunale che dalla prova per testi è emersa l'origine professionale delle denunciate patologie, avendo i testimoni escussi confermato l'assunto di parte ricorrente in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Ha dichiarato la teste collega di lavoro del ricorrente dal Testimone_1
2015: “…l'attività lavorativa inizia al mattino presto e si svolge in ambienti molto
2 freddi ed umidi. Il ricorrente movimenta diversi pesi, anche di ventritré/ventiquattro chili per le forme di formaggio e secchi di circa cinquanta litri contenenti latte… durante l'attività del pascolo degli animali, che si svolge su terreni impervi, ci si inerpica con sollecitazione delle ginocchia e del tronco … Il ricorrente è esposto a temperature molto basse soprattutto quando è addetto alla preparazione del formaggio, perché come già riferito avviene di notte ed in alta montagna. In più l'ambiente è molto umido perché bagnato in continuazione dai liquidi della produzione e vi sono sbalzi termici perché il latte viene pastorizzato ad alte temperature… Nella lavorazione del formaggio il compie movimenti Parte_1 sia di flessione degli arti inferiori che del busto. Non posso dire con quale frequenza siano svolti tali movimenti, ma sicuramente li compie per tutta l'attività… per quanto riguarda il lavoro con le ballette di fieno il ricorrente le trascina dopo averle agganciate ad un uncino legato ad un asse di ferro, fino al luogo di raccolta che può essere anche distante dal luogo di prelevamento ( infatti vi deve arrivare un mezzo apposito e occorre scegliere un luogo accessibile ai mezzi), poi le impila e le solleva, le ripone su un carrello di trattore che le trasporta al fienile. Una volta giunti al fienile, le ballette vengono scaricate direttamente dal trattore e poi sistemate manualmente dal ricorrente e dagli altri addetti…”.
Teste altra collega di lavoro: “…Il Sig. deve sollevare Tes_2 Parte_1
i secchi del latte del peso ciascuno di circa 50 litri e le forme di formaggio del peso ciascuna di circa 20kg, per spostarle da un bancone all'altro e per toglierle dalla fiscella … In estate facciamo ballette di fieno di circa di 40kg ciascuna, che vengono trascinate fino al trattore per essere trasportate in azienda. Il ricorrente si occupa di trascinarle fino al trattore ed effettua tale mansione da solo … Il ricorrente fa due pause di circa un'ora / un'ora e mezza ciascuna: una la mattina alle 06:30 e fino alle 08:00 alla fine del turno per l'attività casearia;
dalle 08.00 fino alle 09:30/10:00 lavora in stalla per raggruppare il bestiame al fine di portarlo al pascolo e verso le
10:00 si avvia la pascolo rientrando per mezzogiorno. Segue una pausa fino alle
15:30. Dalle 15:30 inizia la mungitura degli animali, che non è meccanizzata. Il ricorrente durante la mungitura di ovo-caprini sta seduto su uno sgabello basso per cui deve piegarsi … il ricorrente svolge da solo l'attività casearia per la produzione dei formaggi, manualmente e restando tutto il tempo in piedi… La raccolta delle
3 ballette è stagionale e avviene per circa trenta giorni all'anno. Ciascuna balletta è di circa 40kg…”.
Proprio la natura delle mansioni svolte, le particolari modalità della loro esecuzione e la reiterazione nel tempo dei descritti compiti consentono allora di ritenere che le patologie denunciate abbiano una origine professionale, quanto meno incidente in termini concausali.
Da qui, la decisione di procedere ad una consulenza medico legale.
Ebbene, il consulente d'ufficio, dott. , espletate le Persona_1 necessarie indagini, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto da “esiti di protesizzazione ginocchio sinistro per grave gonartrosi. Gonartrosi e limitazione funzionale ginocchio dx” ed ha precisato che tali patologie sono correlate, almeno in termini concausa, all'attività lavorativa svolta.
In particolare, il CTU ha posto in evidenza, ai fini del ritenuto nesso eziologico, circostanze già emerse dal testimoniale: “Il ricorrente si occupa di tutto ciò che compete l'attività di bracciante nell'attività casearia: movimentazione delle materie prime, impastatura, formatura, stagionatura, preparazione e movimentazione del prodotto finito, oltre che di tutta l'attività inerente
l'accudimento del bestiame, l'attività di produzione e distribuzione del foraggio.
L'attività lavorativa prevede numerosi compiti ripetitivi con tipologia, durata e sequenza che variano nell'arco della stessa giornata. I ritmi lavorativi sono fortemente vincolati alle esigenze produttive con necessità di mungere nelle ore notturne al fine di preparare il formaggio fresco la mattina. La postazione di lavoro non è fissa con necessità di svolgere la propria attività all'interno del laboratorio caseario, nel pascolo e nei campi con ripetitività di movimenti e posture incongrue protratte e sforzi continui. E' costretto a rimanere in posizione eretta per molte ore al giorno con necessità di eseguire movimenti ripetitivi e continuativi con particolare sollecitazione delle articolazioni ed affaticamento costante delle ginocchia. Dopo aver effettuato la mungitura, movimenta i secchi con il latte verso il pastorizzatore rimanendo sempre in stazione eretta e facendo leva sulle ginocchia, per poi passare alla lavorazione del formaggio che avviene in stazione eretta.
Inoltre, il ricorrente è sottoposto a squilibri termici sia all'interno del laboratorio
4 caseario che nelle stalle e all'aperto lavorando anche di notte con condizioni microclimatiche sfavorevoli”.
Ha, quindi, concluso nel senso dell'origine professionale delle malattie diagnosticate, accertando che le stesse determinano un danno dell'integrità psico-fisica del 10%.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, confermate all'esito delle osservazioni dell' , sono, dunque, sorrette da esaurienti e convincenti CP_1 argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, applicabile al caso di specie trattandosi di infortunio successivo al 25.7.2000, data di entrata in vigore del DM 12.7.2000, essendo la menomazione accertata di grado inferiore al
16%, al ricorrente deve essere liquidato l'indennizzo in capitale nella misura indicata nella tabella del danno biologico di cui al citato DM
12.7.2000.
L va quindi condannato a corrispondere detto indennizzo, oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno dall'insorgenza del diritto alla prestazione fino al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara che il ricorrente è affetto da malattie professionali con postumi di grado pari al 10%.
Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennizzo in capitale del CP_1 danno biologico nella corrispondente misura di cui alla Tabella approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali.
Pone a carico dell' le spese di consulenza, che si liquidano come da CP_1 separato decreto, e le spese di lite che liquida in euro 4.638,00, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 14/06/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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