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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/05/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante per Parte_1 P.IVA_1
l'Italia, elettivamente domiciliato in Roma Via Giunio Bazzoni 3, con l'avv. DELLA MARRA
TATIANA ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._1 all'atto di appello
APPELLANTE contro
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e ), elettivamente domiciliati C.F._3 CP_3 C.F._4 in Via Achille Grandi n. 5 65121 Pescara con l'avv. GARGANO EDNO
), dal quale rappresentati e difesi giusta procura allegata nel fascicolo di C.F._5 primo grado
APPELLATI
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello alla sentenza n. 1556/2021, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 27.9.2021, con cui è stata condannata al pagamento in favore degli attori , e della somma complessiva di € Controparte_1 CP_2 CP_3
2.100,00 (pari ad € 700,00 per ciascun passeggero), oltre interessi e spese di lite, a titolo di
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
risarcimento dei danni da ritardo del volo del 15.9.2019 da Shanghai a Bologna con scalo a
Mosca.
A sostegno dell'appello, ha insistito sull'eccezione di incompetenza per territorio erroneamente rigettata dal Giudice di Pace;
nel merito, ha contestato la sussistenza di un danno risarcibile, secondo la Convenzione di Montreal del 1999 applicabile alla fattispecie, come interpretata dalla giurisprudenza;
infine, ha ribadito che l'art. 10 del contratto di trasporto escludeva espressamente la garanzia del vettore circa le tempistiche di viaggio.
Si sono costituiti gli appellati , e , eccependo Controparte_1 CP_2 CP_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; hanno quindi contestato l'infondatezza dei motivi di appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata più volte rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
6.2.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ. n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da
[...] sia rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che Parte_1 intende impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
3. L'appello è fondato con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
Invero, l'eccezione, tempestivamente sollevata in primo grado, era stata erroneamente respinta dal Giudice di Pace sul rilievo che la parte convenuta non avesse “immediatamente indicato, nel primo atto difensivo, i fori alternativi applicabili al caso di specie”.
Il Giudice di prime cure ha evidentemente inteso richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito è tenuto a contestare tutti i concorrenti criteri previsti dalla legge processuale (Cass. 17020/2011; 15996/9011) e, in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (Cass. 12599/2018), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, ponendo in essere un'attività argomentativa esplicita (Cass. 24903/05), il tutto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma processuale, con la conseguenza che altrimenti la competenza territoriale resta radicata in base al profilo non contestato (o anche non tempestivamente o non efficacemente contestato per carente argomentatività); a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (Cass. 12645/01).
Tuttavia, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio depositata da risulta evidente che l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale era stata correttamente formulata escludendo la competenza del Tribunale di
Civitavecchia in relazione al criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. e a tutti i possibili criteri facoltativi applicabili al caso di specie. In particolare, si legge nell'atto: “In via preliminare si eccepisce
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, a favore di quello di Roma: difatti, a Civitavecchia la persona giuridica convenuta non ha una sede né uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda ex art 19 c.p.c.. La è a Roma, in via Sardegna 38. Controparte_4
Il foro di Civitavecchia non ha, inoltre, alcun nesso né con il luogo di esecuzione del contratto, né con il luogo in cui
l'obbligazione sarebbe sorta, né col luogo in cui l'obbligazione dovrebbe adempiersi. Infatti il luogo in cui
l'obbligazione è sorta, ovvero dove si è verificato il ritardo della partenza dell'aereo sarebbe addirittura estero
(Shanghai- Mosca), il luogo di esecuzione del contratto, anche a volerlo individuare con l'aeroporto di destinazione sarebbe Bologna ed il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione è da individuarsi nel domicilio dei passeggeri, rispettivamente Taranto e Pianoro, in provincia di Bologna. In ultimo anche il Foro del consumatore ex art. 66 bis del codice del consumo non si trova a Civitavecchia ma, come detto nel luogo di residenza dei passeggeri, rispettivamente Taranto e Bologna, per stessa loro dichiarazione agli atti”.
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In particolare, quanto al criterio generale di determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c., risulta che la compagnia aerea, avente sede legale in Russia, abbia un ufficio di rappresentanza in Roma, via Sardegna n. 38, come dichiarato dal legale rappresentante per l'Italia nella procura alle liti, nonché nel contratto di trasporto per cui è causa. D'altra parte, non risulta neppure dedotto da parte appellata che la Parte_1 sia dotata di un ufficio di rappresentanza nel circondario del Foro di Civitavecchia.
[...]
Inoltre, risulta che nessuno dei passeggeri risiede nel circondario del Foro adito, che non viene in rilievo neppure in relazione ai luoghi di partenza e di arrivo del volo per cui è causa.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado deve ritenersi fondata, essendo competente il Foro di Roma o, in alternativa, i Fori di Taranto e Bologna in virtù dei criteri sopra richiamati.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1556/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 27.9.2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza territoriale del Foro di Civitavecchia in favore del Foro di Roma o, in alternativa, dei Fori di Taranto e Bologna;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.475,00, di cui € 3.301,00 per compensi ed € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della Marra quale antistatario.
Civitavecchia, 12 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 821/2022 promossa da:
), in persona del legale rappresentante per Parte_1 P.IVA_1
l'Italia, elettivamente domiciliato in Roma Via Giunio Bazzoni 3, con l'avv. DELLA MARRA
TATIANA ), dal quale rappresentato e difeso giusta procura in calce C.F._1 all'atto di appello
APPELLANTE contro
), Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e ), elettivamente domiciliati C.F._3 CP_3 C.F._4 in Via Achille Grandi n. 5 65121 Pescara con l'avv. GARGANO EDNO
), dal quale rappresentati e difesi giusta procura allegata nel fascicolo di C.F._5 primo grado
APPELLATI
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello alla sentenza n. 1556/2021, emessa Parte_1 dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 27.9.2021, con cui è stata condannata al pagamento in favore degli attori , e della somma complessiva di € Controparte_1 CP_2 CP_3
2.100,00 (pari ad € 700,00 per ciascun passeggero), oltre interessi e spese di lite, a titolo di
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
risarcimento dei danni da ritardo del volo del 15.9.2019 da Shanghai a Bologna con scalo a
Mosca.
A sostegno dell'appello, ha insistito sull'eccezione di incompetenza per territorio erroneamente rigettata dal Giudice di Pace;
nel merito, ha contestato la sussistenza di un danno risarcibile, secondo la Convenzione di Montreal del 1999 applicabile alla fattispecie, come interpretata dalla giurisprudenza;
infine, ha ribadito che l'art. 10 del contratto di trasporto escludeva espressamente la garanzia del vettore circa le tempistiche di viaggio.
Si sono costituiti gli appellati , e , eccependo Controparte_1 CP_2 CP_3 in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; hanno quindi contestato l'infondatezza dei motivi di appello, concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata più volte rinviata per consentire l'acquisizione del fascicolo di primo grado e, all'esito, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. con provvedimento del
6.2.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ. n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da
[...] sia rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che Parte_1 intende impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
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3. L'appello è fondato con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Parte_1
Invero, l'eccezione, tempestivamente sollevata in primo grado, era stata erroneamente respinta dal Giudice di Pace sul rilievo che la parte convenuta non avesse “immediatamente indicato, nel primo atto difensivo, i fori alternativi applicabili al caso di specie”.
Il Giudice di prime cure ha evidentemente inteso richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il convenuto che intende eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito è tenuto a contestare tutti i concorrenti criteri previsti dalla legge processuale (Cass. 17020/2011; 15996/9011) e, in caso di cumulo soggettivo ex art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti (Cass. 12599/2018), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, ponendo in essere un'attività argomentativa esplicita (Cass. 24903/05), il tutto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla norma processuale, con la conseguenza che altrimenti la competenza territoriale resta radicata in base al profilo non contestato (o anche non tempestivamente o non efficacemente contestato per carente argomentatività); a nulla rilevando che il criterio trascurato possa condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto (Cass. 12645/01).
Tuttavia, dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giudizio depositata da risulta evidente che l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale era stata correttamente formulata escludendo la competenza del Tribunale di
Civitavecchia in relazione al criterio generale di cui all'art. 19 c.p.c. e a tutti i possibili criteri facoltativi applicabili al caso di specie. In particolare, si legge nell'atto: “In via preliminare si eccepisce
l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito, a favore di quello di Roma: difatti, a Civitavecchia la persona giuridica convenuta non ha una sede né uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per
l'oggetto della domanda ex art 19 c.p.c.. La è a Roma, in via Sardegna 38. Controparte_4
Il foro di Civitavecchia non ha, inoltre, alcun nesso né con il luogo di esecuzione del contratto, né con il luogo in cui
l'obbligazione sarebbe sorta, né col luogo in cui l'obbligazione dovrebbe adempiersi. Infatti il luogo in cui
l'obbligazione è sorta, ovvero dove si è verificato il ritardo della partenza dell'aereo sarebbe addirittura estero
(Shanghai- Mosca), il luogo di esecuzione del contratto, anche a volerlo individuare con l'aeroporto di destinazione sarebbe Bologna ed il luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione è da individuarsi nel domicilio dei passeggeri, rispettivamente Taranto e Pianoro, in provincia di Bologna. In ultimo anche il Foro del consumatore ex art. 66 bis del codice del consumo non si trova a Civitavecchia ma, come detto nel luogo di residenza dei passeggeri, rispettivamente Taranto e Bologna, per stessa loro dichiarazione agli atti”.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
In particolare, quanto al criterio generale di determinazione della competenza territoriale per le persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c., risulta che la compagnia aerea, avente sede legale in Russia, abbia un ufficio di rappresentanza in Roma, via Sardegna n. 38, come dichiarato dal legale rappresentante per l'Italia nella procura alle liti, nonché nel contratto di trasporto per cui è causa. D'altra parte, non risulta neppure dedotto da parte appellata che la Parte_1 sia dotata di un ufficio di rappresentanza nel circondario del Foro di Civitavecchia.
[...]
Inoltre, risulta che nessuno dei passeggeri risiede nel circondario del Foro adito, che non viene in rilievo neppure in relazione ai luoghi di partenza e di arrivo del volo per cui è causa.
Pertanto, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata in primo grado deve ritenersi fondata, essendo competente il Foro di Roma o, in alternativa, i Fori di Taranto e Bologna in virtù dei criteri sopra richiamati.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1556/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 27.9.2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza territoriale del Foro di Civitavecchia in favore del Foro di Roma o, in alternativa, dei Fori di Taranto e Bologna;
- assegna alle parti termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente;
- condanna gli appellati, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.475,00, di cui € 3.301,00 per compensi ed € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Tatiana Della Marra quale antistatario.
Civitavecchia, 12 maggio 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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