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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/10/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
– Sezione Lavoro –
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
OS, in sostituzione dell'udienza del 24 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 931/2025 r.g. e vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Rosa Borgese Costantino per procura in atti,
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, come da procura in atti resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1
presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/84. Nella resistenza dell' , veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva CP_1
l'esistenza in capo all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, dal momento che il consulente concludeva la relazione ritenendo che lo stesso non avesse un'infermità tale da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Il ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 19 marzo 2025 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento il diritto della pensione ordinaria di inabilità o, in subordine, dell'assegno ordinario di invalidità.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle patologie da questi analiticamente esaminate. L'accertamento effettuato dal dott. , persuasivo perché basato su dati Persona_1
oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Nella specie il consulente ha rilevato che “dalla disamina della documentazione sanitaria in atti risulta che la lavoratrice de qua sia affetta da un complesso patologico coesistente ad andamento cronico che necessiterebbe di periodici follow-up clinico-strumentali. Ciò si rende preminente nonostante la constatazione che, almeno per ciò che attiene alla disfunzione dello stato endocrino, in atto non emergono complicanze macro e/o micro-vascolari; nel mentre per ciò che inerisce all'ipertensione arteriosa essenziale, evidentemente ben controllata farmacologicamente, non sembra che essa sia gravata da complicanze secondarie a carico di organi bersaglio, di talché può essere intesa, stante la classificazione OMS, come appartenente al I° stadio, senza alcuna significativa incidenza invalidante”.
Ha altresì chiarito che “non abbiamo validi motivi di dubitare che
“l'aggressione” terapeutico chirurgico-sostitutiva ad entrambi le ginocchia abbia risolto o, comunque, sensibilmente migliorato la situazione morfologico- funzionale delle articolazioni tibio-tarsiche, per cui, indipendentemente dal valore prettamente semantico strictu sensu, anche dal punto di vista medico- legale gli esiti residuati meritano una diversa quantificazione essendo lo stato anteriore virato in melius.
All'esito del percorso clinico testé illustrato, discende che, indipendentemente dalla prospettazione sintomatologica surrettiziamente declinata dalla parte attrice che potrebbe risentire di un'elaborazione mentale della propria condizione personale “soggettivisticamente” vissuta, il maquillage di supporto a carico del ginocchio, articolazione soggetta
“fisiologicamente” ad un processo naturale di obsolescenza, ha di fatto apoditticamente instaurato una “neorealtà” correlata al suo compenso che appare contrassegnata da un “aggiustamento” della riduzione della capacità lavorativa specifica”. Ha concluso, quindi, ritenendo che la predetta patologia non determina una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini personali.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
La domanda va quindi respinta.
3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Vanno quindi poste a definitivo carico dell' le spese di CP_2
c.t.u., liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese del giudizio.
Palmi, 28/10/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia OS