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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/11/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.ssa Rosella Silvestri - Presidente
Dott.ssa Enrica Drago - Consigliere
Dott.ssa Francesca Traverso - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 185/2025 R.G.V.G. promossa da
Parte_1
Avv. DALESSIO CLEMENTI GIANPAOLO
reclamante nei confronti di
DOTT. CURATORE Controparte_1 Controparte_2
GIUDIZIALE di Parte_1
reclamato – contumace
1 , Controparte_3 CP_4 Controparte_5
tutti domiciliati presso il difensore Avv. Paolo Galli CP_6
reclamati – contumaci
Con l'intervento del Procuratore Generale
CONCLUSIONI
Per il reclamante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza n. 29/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 07/02/2025, mai notificata,
-in via preliminare: Ai sensi dell'art. 52, comma 3 del d.lgs. n. 14/2019, disporre la sospensione della liquidazione nelle more della decisione sul reclamo;
-in via principale e nel merito: accogliere il reclamo e conseguentemente revocare la sentenza n. 29/2025 del Tribunale di Genova pubblicata il 07/02/2025 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di , con Parte_1
tutte le pronunce accessorie e consequenziali, come per legge;
-In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, in caso di opposizione, da liquidarsi a carico delle parti resistenti in caso di accoglimento del reclamo”.
Per il Procuratore Generale: “rigetto del reclamo con la regolazione delle spese come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 07/08/2025, Parte_1
proponeva reclamo avverso la sentenza n. 29/2025 emessa in data
[...]
7.02.2025 dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, con la quale veniva dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
[...]
, instando altresì per la sospensione della Parte_1
liquidazione dell'attivo. La difesa del reclamante articolava i seguenti motivi: “1.
VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA DELLA
2 ERRORI PROCEDURALI Pt_1 Parte_1
IRREGOLARITA' DELLE NOTIFICHE;
2. MANCATO RISPETTO DELLE
SOGLIE PER LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 lett. d) e 121 L. 14/2019”.
All'udienza del 28.08.2025, fissata ex art. 52 CCI, veniva disposta l'acquisizione della relazione ex art. 130 CCII e delle notifiche del ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza onde verificare l'integrità del contraddittorio.
Con nota del 2.09.2025, il Procuratore Generale instava per il rigetto del reclamo.
All'udienza del 25.09.2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, fissata per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'attivo il difensore del reclamante depositava copia del rendiconto finale dal quale emergeva l'assenza di attivo da liquidare delle parti depositavano note con le quali insistevano come nei rispettivi atti.
La procedura ed i creditori istanti non si costituivano nonostante la verificata regolare notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza.
Alla successiva udienza del 23.10.2025 parte reclamante non depositava note.
Preliminarmente, verificata la regolarità della notifica del reclamo e del decreto di fissazione di udienza deve essere dichiarata la contumacia della procedura di liquidazione giudiziale in persona del Curatore dott. nonché dei creditori CP_1
istanti.
Ancora preliminarmente si deve dare atto che non vi è luogo a provvedere sull'istanza di sospensione di liquidazione dell'attivo avendo la stessa parte reclamante depositato rendiconto finale dal quale emerge l'assenza di attivo da liquidare (cfr. allegato a note del 24.09.2025).
1. SUI MOTIVI DI RECLAMO
3
1.1. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO E DEL DIRITTO DI DIFESA
DELLA GLOBAL ERRORI Parte_1
PROCEDURALI IRREGOLARITA' DELLE NOTIFICHE.
Per il reclamante “le notifiche tentate dai ricorrenti non hanno sortito esito positivo in quanto irregolari, perché effettuate presso un luogo chiuso da tempo e presso un indirizzo diverso da quello di residenza, con la conseguenza che la Parte_1
non è stata posta nella effettiva e legale conoscenza della richiesta di liquidazione giudiziale avanzata nei confronti della stessa.
Per l'effetto, all'udienza del 04/02/2025, la , non Parte_1
essendo stata posta a conoscenza del procedimento, non ha potuto partecipare, rimanendo contumace, con evidente lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.”
(reclamo pag. 4). La sentenza sarebbe pertanto “annullabile”.
Le doglianze ad avviso della Corte sono infondate.
Infatti, a mente dell'art. 40 CCI co. 7 e seg. (come modificato dall'art. 12 del D.l.vo
136/2024 entrato in vigore il 28.09l2024 e pertanto antecedentemente alla proposizione del ricorso per liquidazione giudiziale di ), “in caso di domanda Parte_1
proposta da un creditore, (…), il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC) delle imprese. (…) L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. 7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno
4 successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui il destinatario accede all'area riservata.
8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Nel caso di specie: a) il risulta regolarmente iscritto al registro imprese (cfr. Parte_1
visura camerale allegata a nota ricorrente del 22.11.2024) e pertanto soggetto alla procedura prevista dall'art. 40 comma 7; b) dalla relata di notifica prodotta dalla stessa parte reclamante (cfr. doc. 2 reclamante) si evince che il difensore dei creditori istanti ha dato atto di non aver potuto effettuare la notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale in quanto “ ha disattivato il proprio indirizzo pec”; Parte_1
c) emerge dunque per tabulas che la notifica non ha avuto esito positivo per cause imputabili al destinatario ovvero per la disattivazione dell'indirizzo pec;
tale fatto non
è contestato in alcun modo dall'odierno reclamante che si è limitato ad eccepire l'irregolarità della notifica effettuata presso la sede legale della società “luogo dismesso e chiuso da tempo” (pag. 4).
Il creditore istante ha successivamente notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza con le modalità previste dal comma 8 ovvero per il caso di impossibilità di notifica non imputabile al destinatario. Tale procedura (ultronea nel caso di specie per quanto si detto) è stata peraltro eseguita correttamente, avendo l'Ufficiale
5 Giudiziario tentato la notifica presso la sede della società risultante dalla visura camerale e vista l'impossibilità di tale notifica con il successivo deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese.
1.2. MANCATO RISPETTO DELLE SOGLIE PER LA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 lett. d) e 121 L. 14/2019.
Secondo il reclamante non risultano soddisfatti, nel caso di specie, i requisiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare deduce che,
“nei tre esercizi antecedenti la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (2020,
2021 e 2022, avendo cessato ogni attività dal 01/01/2023) l'attivo patrimoniale non è mai stato superiore ad € 300.000 2) i ricavi lordi nei tre esercizi antecedenti la richiesta di apertura della liquidazione giudiziale (2020, 2021 e 2022) non sono mai stati superiori ad € 200.000,00; 3) i debiti costituenti il passivo della compagine sono inferiori alla soglia di € 500.000,00.” (reclamo pag. 5), allegando, al fine di fornire la prova di quanto dedotto, i “bilanci” degli anni 2020, 2021 e 2022.
Le doglianze non sono fondate.
Si rileva che:
a) Il reclamante ha allegato al reclamo esclusivamente i “bilanci contabili” dei tre anni antecedenti l'apertura della liquidazione giudiziale ovvero documenti di parte, privi di documentazione di dettaglio.
b) Il , come si evince dall'esame della visura camerale, non ha mai depositato Parte_1
i bilanci di esercizio. Quale consorzio “con attività esterna”, era Parte_1
tenuto al deposito dei bilanci presso il registro delle imprese “osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615 bis c.c..
c) Emerge altresì dalla Relazione ex art. 130 CCI che la società reclamante non ha consegnato, seppur richiesta, alcuna documentazione contabile.
6 d) A questo punto, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale, “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13746 del 31/05/2017
(Rv. 644445 - 01), laddove quelli che il reclamante ha prodotto come “bilanci” risultano irrilevanti al fine di verificare il superamento dei limiti dimensionali, trattandosi di privi di qualunque efficacia probatoria.
e) In ogni caso, è lo stesso reclamante ad affermare che “nel bilancio contabile del 2020 risulta che (…) i ricavi lordi sono stati di € 209.410,90”, (reclamo pag. 6), e pertanto ammettendo che non possa ritenersi “impresa minore” ai sensi Parte_1
dell'art. 2 CCI, essendo stati superati i limiti dimensionali con riferimento ai ricavi dell'anno 2020.
Tanto premesso, ritenutane l'infondatezza, il reclamo deve essere rigettato.
Stante la contumacia dei reclamati non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. rigetta il reclamo.
2. nulla sulle spese.
7 3. si dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che il reclamo è stato integralmente rigettato.
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Francesca Traverso
La Presidente
Dott.ssa Rosella Silvestri
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