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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 15/12/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2453/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SAN VITO, 26 81100 Parte_1
CASERTA, presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e difeso dall'avv.
ON MI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 parte ricorrente ha chiesto di “- accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.846,25 avanzata dall' nei confronti della ricorrente e per l'effetto accertare e CP_1 dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.846,25 erogata dall' in favore CP_1
della ricorrente nel periodo da gennaio 2023 a settembre 2023, o per il diverso
1 periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- con vittoria di spese e compensi professionali;
- in via gradata, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di annullamento, concedersi il pagamento rateizzato per il medesimo numero di ratei di cui si chiede la restituzione.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha esposto CP_1 che a seguito di ulteriori verifiche, il competente ufficio avrebbe all'abbandono dell'indebito.
Nelle more del giudizio, avendo l' prodotto la relazione del competente CP_1
ufficio da cui emerge che l'esposizione debitoria n. 19560149, maturata con riferimento all'intervallo temporale intercorrente dall'01/01/2023 al 30/09/2023, oggetto del presente giudizio, è da doversi ritenere estinta, in forza del ricalcolo della prestazione operato dl competente ufficio con TE08 del 15.10.2025 da cui
è emerso il credito per l'anno 2023 d euro 2846,25 corrispondente all'importo già percepito dalla ricorrente per l'anno 2023 ed erroneamente ritenuto indebito (v doc. avv provvedimento impugnato), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di
2 parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla
3 pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
4 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_1 celebrazione della prima udienza.
La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto CP_1 conto che l'adempimento della prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano in € 656,00 per compensi, oltre c.u., oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2453/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA SAN VITO, 26 81100 Parte_1
CASERTA, presso lo studio dell'avv. , che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente Controparte_1
domiciliato in Benevento alla via Foschini rappresentato e difeso dall'avv.
ON MI giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 12/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/06/2025 parte ricorrente ha chiesto di “- accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di € 2.846,25 avanzata dall' nei confronti della ricorrente e per l'effetto accertare e CP_1 dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.846,25 erogata dall' in favore CP_1
della ricorrente nel periodo da gennaio 2023 a settembre 2023, o per il diverso
1 periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- con vittoria di spese e compensi professionali;
- in via gradata, e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di annullamento, concedersi il pagamento rateizzato per il medesimo numero di ratei di cui si chiede la restituzione.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituito l' il quale ha esposto CP_1 che a seguito di ulteriori verifiche, il competente ufficio avrebbe all'abbandono dell'indebito.
Nelle more del giudizio, avendo l' prodotto la relazione del competente CP_1
ufficio da cui emerge che l'esposizione debitoria n. 19560149, maturata con riferimento all'intervallo temporale intercorrente dall'01/01/2023 al 30/09/2023, oggetto del presente giudizio, è da doversi ritenere estinta, in forza del ricalcolo della prestazione operato dl competente ufficio con TE08 del 15.10.2025 da cui
è emerso il credito per l'anno 2023 d euro 2846,25 corrispondente all'importo già percepito dalla ricorrente per l'anno 2023 ed erroneamente ritenuto indebito (v doc. avv provvedimento impugnato), va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di
2 parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In generale, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate, pur non comparabili, presentano un unico elemento comune, costituito appunto dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla
3 pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe inammissibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass.,
7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza
è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, il riconoscimento del diritto del ricorrente ad ottenere la prestazione richiesta e la liquidazione della stessa in suo favore da parte dell risultano dalla CP_1
documentazione in atti.
4 Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese.
Il suddetto pagamento da parte dell' è avvenuto antecedentemente alla CP_1 celebrazione della prima udienza.
La valutazione complessiva del comportamento dell' resistente, tenuto CP_1 conto che l'adempimento della prestazione antecedentemente alla prima udienza ha evitato così le lungaggini del giudizio, induce a compensare nella misura della metà le spese di lite. La restante metà, liquidata come in dispositivo, segue la soccombenza virtuale ed è posta a carico del convenuto. Ai fini della liquidazione, si tiene conto della non complessità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
b) condanna al pagamento della metà delle spese di lite che si CP_1
liquidano in € 656,00 per compensi, oltre c.u., oltre rimb. forf. al 15%, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge.
Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Benevento, 15/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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