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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2297 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7559/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Astianatte de Vincentis e Parte_1 dall'avv. p. Antonio Tassinari, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al corso Trieste n. 149
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
SE AZ, con cui elett. dom. in Aversa, alla via Pisacane n. 1
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Prisco presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via G.
Melisurgo n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2021, la ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso la cartella esattoriale n. 02820200006228968000, notificata in data 26.10.2021, concernente crediti vantati dalla a titolo di Controparte_1 contributi previdenziali, oneri e sanzioni, relativamente agli anni 2014 e 2015.
Deduceva la illegittimità della cartella esattoriale per mancata preventiva notifica di avviso bonario;
nel merito, contestava la iscrizione obbligatoria alla per gli anni oggetto della richiesta di CP_1 pagamento, per insussistenza dei relativi presupposti. In particolare, pur riconoscendo di essere iscritta all'albo dei geometri, evidenziava di non avere esercitato, per gli anni in contestazione, la professione di geometra, essendosi, viceversa, dedicata all'attività di amministratore di condominio, percependo compensi esclusivamente in conseguenza della predetta attività.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale va preliminarmente operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione (in tal senso, ex multis,
Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 4506/2007).
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del compimento dell'atto.
Tanto premesso, in ordine al lamentato vizio formale relativo alla omessa notifica del preventivo avviso bonario, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non risulta proposto nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella esattoriale.
Quanto al motivo di opposizione relativo al merito della pretesa contributiva, l'opposizione va ritenuta ammissibile in quanto il ricorso risulta depositato in data 06.12.2021, nel rispetto del termine, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, di quaranta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 26.10.2021 (cfr. doc. in atti). L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex plurimis, Corte Appello Trento n. 88/2017,
Corte Appello Milano n. 2199/2017, Corte Appello Brescia n. 249/2017; Corte Appello Brescia n.
547/2018, Corte appello Firenze n. 316/2020; Corte Appello Napoli n. 1829/2020; Corte di Appello
Napoli n. 1319/2021; Corte di Appello Milano n. 1091/2021; Cass. n. 25/2020; Cass. n. 4568/2021;
Cass. n. 23633/2021; Cass. n. 28188/2022; Cass. n. 4161/2023).
Il tema nevralgico sul quale la giurisprudenza ha diffusamente argomentato attiene alla validità delle disposizioni regolamentari che la ha inteso adottare, prevedendo l'obbligatorietà CP_1 dell'iscrizione alla in qualsiasi ipotesi di esercizio di attività libero professionale, anche in CP_1 maniera non continuativa e non esclusiva, e quindi anche nel caso in cui il geometra lavori come libero professionista soltanto saltuariamente, pur rimanendo iscritto all'albo.
Invero, lo statuto e il regolamento della , come modificati nel 2003, dispongono che i Pt_2 geometri iscritti all'albo professionale siano tenuti ad iscriversi (sempre) alla quando CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Precisamente, l'art.5 dello Statuto della sancisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1
i geometri e i geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. La norma regolamentare aggiunge che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite …”.
Di analogo tenore è la previsione di cui all'art.3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie.
Queste previsioni regolamentari sono state approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio
2003, ai sensi dell'art.3, c.2, lett.a del d.lgs.509/94.
Il dibattito, allo stato superato dai recenti e consolidati arresti della Suprema Corte, ha riguardato il paventato contrasto delle disposizioni statutarie emanate dall'ente previdenziale con la previsione di legge di cui all'art.26, ultimo comma, della legge n. 37 del 1967.
Sul punto, va ricordato che la ha subito un processo di privatizzazione per cui è stata CP_1 trasformata da ente pubblico in associazione con personalità giuridica di diritto privato, con
“autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e con il potere di adottare, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, “lo statuto ed il regolamento”, nonché “le delibere in materia di contributi e prestazioni” (art. 1, co.
4-art 3, co. 2, lett. b) d.lgs 509/1994).
In ragione di tali poteri la ha nel 2003 apportato delle modifiche allo Statuto ed al CP_1 regolamento, modifiche approvate con DM 27.2.2003.
Al riguardo, in ordine alla legittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, va richiamato il consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento Controparte_1 della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”
(cfr., tra le altre, Cass. n. 28188/2022).
La Suprema Corte, andando di diverso avviso rispetto alla impostazione seguita dal proprio isolato precedente (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5375), ha ritenuto che le previsioni regolamentari introdotte dalla e qui in discussione, non superino i limiti dell'autonomia riconosciuta agli enti Pt_2 previdenziali privatizzati e non contrastino con principi costituzionali poichè “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione CP_1 alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera CP_1 professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività”
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 23627/2021; Cass. n. 23628/2021; Cass. n. 23629/2021; Cass.
n. 23630/2021; Cass. n. 23633/2021).
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è, dunque, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di CP_1 reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Pertanto, per ragioni di solidarietà endocategoriale la contribuzione minima obbligatoria, soggettiva e integrativa, è dovuta in ogni caso da tutti gli iscritti all'albo, come si evince dagli artt.
1.2 e 2.4 del Regolamento sulla Contribuzione e dall'art 5 dello
Statuto della CP_1
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è espressamente prevista dal richiamato art. 5 dello statuto della , la presunzione di esercizio della libera professione per gli iscritti Pt_2 all'albo.
Tale previsione deve ritenersi coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero - professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito albo professionale).
In sostanza, l'iscrizione all'albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione CP_1 all'albo professionale). In ragione della richiamata previsione è dunque onere dell'iscritto fornire prova contraria.
La prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione deve essere data, peraltro, nelle forme predeterminate dalla stessa, la quale con delibera del 23.01.2003, poi modificata CP_1 dalla successiva delibera del 20.05.2009, ha prescritto che possa essere data mediante autocertificazione annuale.
In particolare, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita Iva;
l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Così ricostruita in termini generali la disciplina applicabile, rileva il giudicante come, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto nonché documentato (cfr. comunicazione inviata via pec in data 9 luglio 2014) di aver comunicato alla Cassa convenuta la cessazione dell'esercizio dell'attività di geometra, per gli anni in contestazione, e la iscrizione alla Gestione Separata Inps per la nuova attività di amministratore di condominio.
La resistente non contesta la circostanza relativa al mancato esercizio dell'attività di CP_1 geometra da parte della ricorrente, nelle annualità 2014 e 2015, bensì fonda la richiesta della contribuzione per cui è causa sul fatto che la abbia prodotto redditi e volumi d'affari Pt_1 professionali negli anni di imposta 2014 e 2015 derivanti dall'esercizio di attività professionale riconducibile e/o connessa a quella di geometra.
In particolare, la evidenzia che l'attività di amministratore di condominio svolta dalla CP_1
, caratterizzata dal codice Ateco 683200, presenta, in concreto, un evidente nesso oggettivo Pt_1 con l'attività propria del geometra, in quanto richiede le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale, potendo, viceversa, escludersi la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
Orbene, rileva il giudicante che emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente – ma la circostanza non è nemmeno contestata dalla – che la , in data 09.07.2014, inviava alla CP_1 Pt_1 autocertificazione su modello dichiarando di aver posto in essere, peraltro in via CP_1 Pt_2 occasionale, atti riconducibili all'attività di geometra, esclusivamente negli anni 2009 e 2010
(annualità per le quali l'obbligo contributivo della è stato accertato con sentenza del Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1378 del 17 maggio 2018 in atti).
Viceversa, con riguardo alle annualità 2014 e 2015, la parte comunicava di aver cessato del tutto l'attività professionale di geometra, di non aver posto in essere alcun atto di esercizio della predetta attività e di aver, invece, svolto esclusivamente l'attività di amministratore di condominio percependo redditi riconducibili a tale ultima attività in relazione alla quale aveva richiesto ed ottenuto, a far data dal 15.04.2013, l'apertura di una nuova partita Iva, codice attività 683200 (amministrazione condomini e gestione beni immobili), con iscrizione all'INPS gestione separata
(cfr. doc in atti prod.ne parte ricorrente).
E' pacifico che la convenuta non abbia richiesto alla ricorrente il pagamento della CP_1 contribuzione in relazione alle annualità 2011, 2012 e 2013, e che abbia, viceversa, agito per il pagamento della contribuzione concernente le annualità 2014 e 2015 sulla base proprio del reddito professionale dichiarato dalla derivante dall'esercizio dell'attività di amministratore di Pt_1 condominio dalla medesima svolta (codice Ateco 683200).
Tale evenienza è stata dichiarata espressamente dalla nella memoria difensiva (cfr. pag. 10 Pt_2 memoria di costituzione in atti).
La pretesa contributiva per cui è causa si fonda, dunque, sull'assunto per cui l'attività svolta dalla ricorrente per le annualità in contestazione sia una attività riconducibile alla attività professionale del geometra.
Tanto esposto, non ignora il Tribunale l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali.
Ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per alcune professioni (quella di ingegnere è la professione presa in considerazione nella sentenza, ma principi analoghi valgono pure per la professione dell'architetto o del geometra), l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenersi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione (cfr., tra le altre, Cass. n. 5827/2013; Cass.
n.14684/2012).
Fermi tali condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va, tuttavia, evidenziato che le argomentazioni in questa sede fatte valere dalla a supporto Controparte_1 della richiesta contributiva azionata nella cartella esattoriale oggetto della presente impugnativa non possono essere condivise.
Ed, infatti, la convenuta incorre in errore allorquando pretende di determinare i contenuti CP_1 dell'attività di amministratore di condominio ed individuarne la sua natura professionale non in base all'esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia delle attività esercitabili in astratto dagli amministratori di condomino, ritenute rientranti per tabulas o per connessione necessaria nell'attività professionale di geometra.
In realtà non è affatto previsto da alcuna fonte normativa e nemmeno può essere affermato in base a semplice presunzione, che l'amministratore di condominio si debba per necessità di cose occupare di questioni che ineriscono all'attività di geometra;
come del resto risulta evidente nell'ipotesi in cui l'attività di amministratore fosse svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale.
A ben vedere, la tesi sostenuta dalla più che desumere i caratteri dei redditi professionali Pt_3 dalla qualificazione oggettiva dell'attività svolta dall'intimato e dalle relative modalità (occasionale, saltuario o meno), appaia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare;
ovvero per il semplice motivo che l'amministratore fosse in questo caso un geometra.
Ne consegue la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l'inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento.
Trascurandosi pure, altrimenti, quell'accertamento concreto della natura dei redditi, che è necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla
Corte Cost. con sentenza 402/1991.
La più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto condivisibile, ha affermato che il contributo dovuto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla
L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione.
Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (cfr., in tal senso, ex multis, Cass., sez. lav., 15 novembre
2017, n. 27125; Cass. sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4057).
Ritiene, dunque, il Tribunale come non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all'albo eserciti una qualsiasi altra attività professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio).
Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha specificamente dedotto nonché dimostrato che l'attività svolta non è riconducibile alla posizione di geometra e che il reddito prodotto non è in alcun modo riconducibile all'attività professionale di geometra, sicché la sola circostanza che la stessa sia rimasta iscritta all'albo dei geometri non può giustificare alcuna pretesa contributiva da parte della CP_1 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'impugnata cartella.
La controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n.
02820200006228968000;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 7559/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Astianatte de Vincentis e Parte_1 dall'avv. p. Antonio Tassinari, unitamente ai quali elett. dom. in Caserta al corso Trieste n. 149
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv.
[...]
SE AZ, con cui elett. dom. in Aversa, alla via Pisacane n. 1
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rappr. e dif., Controparte_2 giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Prisco presso il cui studio elett. dom. in Napoli alla via G.
Melisurgo n. 23
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.12.2021, la ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso la cartella esattoriale n. 02820200006228968000, notificata in data 26.10.2021, concernente crediti vantati dalla a titolo di Controparte_1 contributi previdenziali, oneri e sanzioni, relativamente agli anni 2014 e 2015.
Deduceva la illegittimità della cartella esattoriale per mancata preventiva notifica di avviso bonario;
nel merito, contestava la iscrizione obbligatoria alla per gli anni oggetto della richiesta di CP_1 pagamento, per insussistenza dei relativi presupposti. In particolare, pur riconoscendo di essere iscritta all'albo dei geometri, evidenziava di non avere esercitato, per gli anni in contestazione, la professione di geometra, essendosi, viceversa, dedicata all'attività di amministratore di condominio, percependo compensi esclusivamente in conseguenza della predetta attività.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, vinte le spese, con attribuzione.
Si costituivano in giudizio le parti opposte che resistevano al ricorso con articolate argomentazioni in fatto ed in diritto.
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
************
Nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale va preliminarmente operata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza o meno della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale del provvedimento notificato.
Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 del D.lgs. n. 46/99.
Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Tale termine, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione (in tal senso, ex multis,
Cass. n. 17978/2008; Cass. n. 4506/2007).
Nel secondo caso, invece, le doglianze relative alla presenza di meri vizi formali dell'atto dovranno essere fatte valere secondo i tempi e le modalità delle ordinarie azioni di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli art. 617 e 618 bis cpc e quindi in particolare con atto depositato in cancelleria nel più ristretto termine di venti giorni dalla data di avvenuta conoscenza legale del compimento dell'atto.
Tanto premesso, in ordine al lamentato vizio formale relativo alla omessa notifica del preventivo avviso bonario, il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non risulta proposto nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. dalla notifica della cartella esattoriale.
Quanto al motivo di opposizione relativo al merito della pretesa contributiva, l'opposizione va ritenuta ammissibile in quanto il ricorso risulta depositato in data 06.12.2021, nel rispetto del termine, di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99, di quaranta giorni dalla notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 26.10.2021 (cfr. doc. in atti). L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per i motivi di seguito esposti.
Occorre brevemente ricostruire il quadro normativo di riferimento alla luce dei più recenti arresti della giurisprudenza di merito e di legittimità (cfr., ex plurimis, Corte Appello Trento n. 88/2017,
Corte Appello Milano n. 2199/2017, Corte Appello Brescia n. 249/2017; Corte Appello Brescia n.
547/2018, Corte appello Firenze n. 316/2020; Corte Appello Napoli n. 1829/2020; Corte di Appello
Napoli n. 1319/2021; Corte di Appello Milano n. 1091/2021; Cass. n. 25/2020; Cass. n. 4568/2021;
Cass. n. 23633/2021; Cass. n. 28188/2022; Cass. n. 4161/2023).
Il tema nevralgico sul quale la giurisprudenza ha diffusamente argomentato attiene alla validità delle disposizioni regolamentari che la ha inteso adottare, prevedendo l'obbligatorietà CP_1 dell'iscrizione alla in qualsiasi ipotesi di esercizio di attività libero professionale, anche in CP_1 maniera non continuativa e non esclusiva, e quindi anche nel caso in cui il geometra lavori come libero professionista soltanto saltuariamente, pur rimanendo iscritto all'albo.
Invero, lo statuto e il regolamento della , come modificati nel 2003, dispongono che i Pt_2 geometri iscritti all'albo professionale siano tenuti ad iscriversi (sempre) alla quando CP_1 esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione.
Precisamente, l'art.5 dello Statuto della sancisce che “sono obbligatoriamente iscritti alla CP_1
i geometri e i geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che esercitano, CP_1 anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”. La norma regolamentare aggiunge che “l'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'albo salvo prova contraria che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite …”.
Di analogo tenore è la previsione di cui all'art.3 del regolamento di attuazione delle norme statutarie.
Queste previsioni regolamentari sono state approvate con decreto interministeriale del 27 febbraio
2003, ai sensi dell'art.3, c.2, lett.a del d.lgs.509/94.
Il dibattito, allo stato superato dai recenti e consolidati arresti della Suprema Corte, ha riguardato il paventato contrasto delle disposizioni statutarie emanate dall'ente previdenziale con la previsione di legge di cui all'art.26, ultimo comma, della legge n. 37 del 1967.
Sul punto, va ricordato che la ha subito un processo di privatizzazione per cui è stata CP_1 trasformata da ente pubblico in associazione con personalità giuridica di diritto privato, con
“autonomia gestionale, organizzativa e contabile” e con il potere di adottare, previa approvazione dei Ministeri vigilanti, “lo statuto ed il regolamento”, nonché “le delibere in materia di contributi e prestazioni” (art. 1, co.
4-art 3, co. 2, lett. b) d.lgs 509/1994).
In ragione di tali poteri la ha nel 2003 apportato delle modifiche allo Statuto ed al CP_1 regolamento, modifiche approvate con DM 27.2.2003.
Al riguardo, in ordine alla legittimità della previsione regolamentare contenuta nell'art. 3, comma 1, del regolamento in vigore dal 10 gennaio 2003, va richiamato il consolidato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento Controparte_1 della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta
, l'iscrizione all'albo professionale - essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio CP_1 della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla L. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti”
(cfr., tra le altre, Cass. n. 28188/2022).
La Suprema Corte, andando di diverso avviso rispetto alla impostazione seguita dal proprio isolato precedente (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5375), ha ritenuto che le previsioni regolamentari introdotte dalla e qui in discussione, non superino i limiti dell'autonomia riconosciuta agli enti Pt_2 previdenziali privatizzati e non contrastino con principi costituzionali poichè “l'ambito dei soggetti obbligati non è mutato per effetto della modifica regolamentare della , in quanto l'iscrizione CP_1 alla riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera CP_1 professione, mentre è solo mutato l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività”
(cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 23627/2021; Cass. n. 23628/2021; Cass. n. 23629/2021; Cass.
n. 23630/2021; Cass. n. 23633/2021).
Ne deriva la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al CP_1 pagamento dei contributi minimi a prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. CP_1
In tale contesto legale, l'iscrizione all'albo professionale è, dunque, condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della CP_1 professione è irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.
Per i soggetti tenuti all'iscrizione alla dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di CP_1 reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell'ipotesi di dichiarazioni fiscali negative. Pertanto, per ragioni di solidarietà endocategoriale la contribuzione minima obbligatoria, soggettiva e integrativa, è dovuta in ogni caso da tutti gli iscritti all'albo, come si evince dagli artt.
1.2 e 2.4 del Regolamento sulla Contribuzione e dall'art 5 dello
Statuto della CP_1
Per quanto attiene alla distribuzione degli oneri probatori, è espressamente prevista dal richiamato art. 5 dello statuto della , la presunzione di esercizio della libera professione per gli iscritti Pt_2 all'albo.
Tale previsione deve ritenersi coerente con il fatto che usualmente l'iscrizione all'albo dei liberi professionisti si accompagna anche allo svolgimento di attività libero - professionale (perché, diversamente, il professionista non avrebbe ragione di iscriversi all'apposito albo professionale).
In sostanza, l'iscrizione all'albo va di pari passo con lo svolgimento di attività professionale (e quindi è ragionevole prevedere l'iscrizione alla quale diretta conseguenza dell'iscrizione CP_1 all'albo professionale). In ragione della richiamata previsione è dunque onere dell'iscritto fornire prova contraria.
La prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione deve essere data, peraltro, nelle forme predeterminate dalla stessa, la quale con delibera del 23.01.2003, poi modificata CP_1 dalla successiva delibera del 20.05.2009, ha prescritto che possa essere data mediante autocertificazione annuale.
In particolare, il geometra deve sottoscrivere un modello di autocertificazione, attestando: il mancato esercizio di attività professionale di geometra;
la mancanza di titolarità di partita Iva;
l'invio in ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.
Così ricostruita in termini generali la disciplina applicabile, rileva il giudicante come, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto nonché documentato (cfr. comunicazione inviata via pec in data 9 luglio 2014) di aver comunicato alla Cassa convenuta la cessazione dell'esercizio dell'attività di geometra, per gli anni in contestazione, e la iscrizione alla Gestione Separata Inps per la nuova attività di amministratore di condominio.
La resistente non contesta la circostanza relativa al mancato esercizio dell'attività di CP_1 geometra da parte della ricorrente, nelle annualità 2014 e 2015, bensì fonda la richiesta della contribuzione per cui è causa sul fatto che la abbia prodotto redditi e volumi d'affari Pt_1 professionali negli anni di imposta 2014 e 2015 derivanti dall'esercizio di attività professionale riconducibile e/o connessa a quella di geometra.
In particolare, la evidenzia che l'attività di amministratore di condominio svolta dalla CP_1
, caratterizzata dal codice Ateco 683200, presenta, in concreto, un evidente nesso oggettivo Pt_1 con l'attività propria del geometra, in quanto richiede le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale, potendo, viceversa, escludersi la sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista.
Orbene, rileva il giudicante che emerge dalla documentazione prodotta dalla ricorrente – ma la circostanza non è nemmeno contestata dalla – che la , in data 09.07.2014, inviava alla CP_1 Pt_1 autocertificazione su modello dichiarando di aver posto in essere, peraltro in via CP_1 Pt_2 occasionale, atti riconducibili all'attività di geometra, esclusivamente negli anni 2009 e 2010
(annualità per le quali l'obbligo contributivo della è stato accertato con sentenza del Pt_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1378 del 17 maggio 2018 in atti).
Viceversa, con riguardo alle annualità 2014 e 2015, la parte comunicava di aver cessato del tutto l'attività professionale di geometra, di non aver posto in essere alcun atto di esercizio della predetta attività e di aver, invece, svolto esclusivamente l'attività di amministratore di condominio percependo redditi riconducibili a tale ultima attività in relazione alla quale aveva richiesto ed ottenuto, a far data dal 15.04.2013, l'apertura di una nuova partita Iva, codice attività 683200 (amministrazione condomini e gestione beni immobili), con iscrizione all'INPS gestione separata
(cfr. doc in atti prod.ne parte ricorrente).
E' pacifico che la convenuta non abbia richiesto alla ricorrente il pagamento della CP_1 contribuzione in relazione alle annualità 2011, 2012 e 2013, e che abbia, viceversa, agito per il pagamento della contribuzione concernente le annualità 2014 e 2015 sulla base proprio del reddito professionale dichiarato dalla derivante dall'esercizio dell'attività di amministratore di Pt_1 condominio dalla medesima svolta (codice Ateco 683200).
Tale evenienza è stata dichiarata espressamente dalla nella memoria difensiva (cfr. pag. 10 Pt_2 memoria di costituzione in atti).
La pretesa contributiva per cui è causa si fonda, dunque, sull'assunto per cui l'attività svolta dalla ricorrente per le annualità in contestazione sia una attività riconducibile alla attività professionale del geometra.
Tanto esposto, non ignora il Tribunale l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali.
Ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per alcune professioni (quella di ingegnere è la professione presa in considerazione nella sentenza, ma principi analoghi valgono pure per la professione dell'architetto o del geometra), l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicché deve ritenersi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione (cfr., tra le altre, Cass. n. 5827/2013; Cass.
n.14684/2012).
Fermi tali condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, va, tuttavia, evidenziato che le argomentazioni in questa sede fatte valere dalla a supporto Controparte_1 della richiesta contributiva azionata nella cartella esattoriale oggetto della presente impugnativa non possono essere condivise.
Ed, infatti, la convenuta incorre in errore allorquando pretende di determinare i contenuti CP_1 dell'attività di amministratore di condominio ed individuarne la sua natura professionale non in base all'esame obiettivo dei suoi contenuti, ma dalla tipologia delle attività esercitabili in astratto dagli amministratori di condomino, ritenute rientranti per tabulas o per connessione necessaria nell'attività professionale di geometra.
In realtà non è affatto previsto da alcuna fonte normativa e nemmeno può essere affermato in base a semplice presunzione, che l'amministratore di condominio si debba per necessità di cose occupare di questioni che ineriscono all'attività di geometra;
come del resto risulta evidente nell'ipotesi in cui l'attività di amministratore fosse svolta da un altro soggetto con differente provenienza professionale.
A ben vedere, la tesi sostenuta dalla più che desumere i caratteri dei redditi professionali Pt_3 dalla qualificazione oggettiva dell'attività svolta dall'intimato e dalle relative modalità (occasionale, saltuario o meno), appaia in realtà fondata sui caratteri soggettivi del soggetto da assicurare;
ovvero per il semplice motivo che l'amministratore fosse in questo caso un geometra.
Ne consegue la violazione del fondamentale canone secondo cui la contribuzione e l'inquadramento previdenziale devono seguire la reale natura dell'attività svolta dal soggetto da assicurare, in base all'oggettiva presenza dei requisiti costitutivi della fattispecie dettati dall'ordinamento.
Trascurandosi pure, altrimenti, quell'accertamento concreto della natura dei redditi, che è necessario presupposto ai fini del corretto assoggettamento previdenziale, siccome affermato dalla
Corte Cost. con sentenza 402/1991.
La più recente giurisprudenza di legittimità, con orientamento del tutto condivisibile, ha affermato che il contributo dovuto alla cassa nazionale di previdenza ed assistenza tra i geometri (in base alla
L. n. 773 del 1982 ed all'art. 1 del regolamento) vada determinato in relazione al “reddito professionale netto” del geometra ossia a quello strettamente inerente all'esercizio della professione.
Ne discende che sono esclusi dal contributo previdenziale altri redditi non direttamente riconducibili alla suddetta professione (cfr., in tal senso, ex multis, Cass., sez. lav., 15 novembre
2017, n. 27125; Cass. sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4057).
Ritiene, dunque, il Tribunale come non solo non basti una semplice connessione soggettiva (ovvero che un medesimo soggetto iscritto all'albo eserciti una qualsiasi altra attività professionale), ma neppure sia sufficiente una eventuale connessione di natura intellettuale (come nell'ipotesi che le conoscenze derivanti dell'attività di geometra possano occasionalmente servire allo svolgimento di altra professione come quella di amministratore di condominio).
Occorre invece una connessione necessaria tale per cui l'attività professionale, da cui derivano i proventi da assoggettare alla contribuzione in discorso, non possa che essere svolta da un geometra libero professionista o che comunque richieda l'impiego necessario della stessa base di conoscenze tecniche del geometra libero professionista.
Ebbene, nel caso di specie, parte opponente ha specificamente dedotto nonché dimostrato che l'attività svolta non è riconducibile alla posizione di geometra e che il reddito prodotto non è in alcun modo riconducibile all'attività professionale di geometra, sicché la sola circostanza che la stessa sia rimasta iscritta all'albo dei geometri non può giustificare alcuna pretesa contributiva da parte della CP_1 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta, con conseguente annullamento dell'impugnata cartella.
La controvertibilità delle questioni giuridiche affrontate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n.
02820200006228968000;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 4 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni