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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/09/2025, n. 9338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9338 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17867 /2021 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BONANNI EZIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2021, il figlio di Pt_1 Per_1 Parte_2
deceduta in data 24.03.2007 e dichiarata vittima del terrorismo in quanto ferita nell'attentato terroristico verificatosi in Roma il 23.03.1985; precisato che con decreto del Ministero dell'Interno del 1.9.2009, l'amministrazione gli aveva concesso la riliquidazione della speciale elargizione e di aver poi ottenuto giudizialmente gli ulteriori benefici spettanti ai superstiti delle vittime di terrorismo;
ha chiesto la condanna dell' alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare n. 122 del CP_1
2007 (cosiddetta clausola d'oro), per il periodo dal 19.03.2013 (data di accesso al pensionamento) al 31.12.2017 (avendo l' a decorrere dal 1.1.2018, riconosciuto CP_1
l'adeguamento pensionistico in forza della L. 96/2017) con la liquidazione di tutti i ratei
1 medio tempore maturati e interessi come per legge, giusta domanda amministrativa presentata in data 2.7.2018.
Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla riliquidazione del CP_1
trattamento pensionistico del ricorrente con decorrenza dalla data del suo pensionamento corrispondendo anche gli arretrati, interessi e rivalutazione sulla rata pensione di maggio
2022. Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con memoria del 27.5.2022 il ricorrente ha contestato le deduzioni di parte convenuta, ribadendo le conclusioni contenute in ricorso.
Sono stati disposti chiarimenti con il funzionario , CP_1 Parte_3 firmatario della nota datata 17.3.2022 (depositata unitamente al ricorso), sulla scorta CP_1
della quale l' ha dedotto di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico ed alla corresponsione dei relativi arretrati sulla rata pensionistica di maggio
2022, al fine di accertare la persistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
All'udienza del 6.12.2022, il funzionario ha chiarito che nel ricalcolo Parte_3
del trattamento pensionistico e corresponsione dei relativi arretrati eseguito nel maggio
2022 non è stata applicata la cosiddetta “clausola d'oro”, in quanto il Ministero di Giustizia non aveva provveduto a trasmettere all' i miglioramenti contrattuali successivamente CP_2
al 2011.
Ordinata al Ministero della Giustizia la trasmissione all' della documentazione CP_1
relativa agli eventuali aumenti contrattuali intervenuti a decorrere dal 2011, in relazione alla posizione del ricorrente Ass. Capo Polizia Penitenziaria del Ministero della Parte_1
Giustizia (in pensione dal 19.03.2013, iscrizione n. 17732302), ai fini del computo dei benefici previsti ex art. 7 L. 206/2004 sui ratei di pensione dal 19.3.2013 al 31.12.2017; disposti alcuni rinvii per detto incombente (dapprima poiché nessuna parte aveva provveduto a notificare l'ordine al Ministero e poi perché tale amministrazione aveva trasmesso quanto richiesto ad una sede non competente), con le note del 18.3.2024, CP_1
l' ha rilevato di aver provveduto ad una nuova riliquidazione della pensione e degli CP_1 arretrati spettanti a seguito della trasmissione dei dati da parte del Ministero, in applicazione della “clausola d'oro”, corrispondendo in particolare, l'importo di € 7.022,23 a titolo di arretrati comprensivi degli interessi.
2 E' incontestato dal ricorrente che tale importo gli sia stato accreditato con la rata pensionistica di giugno 2024. Il ha invece rilevato l'erroneità del calcolo degli Pt_1 arretrati, deducendo il diritto ad ulteriori differenze.
E' stata pertanto disposta CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare degli arretrati spettanti al ricorrente sul trattamento pensionistico, ai sensi art. 7 della L.
206/2004 e della circolare n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro), per il periodo CP_1 rivendicato - dal 19.03.2013 (data di accesso al pensionamento) al 31.12.2017. Ed il nominato CTU Dott. ricostruita la posizione pensionistica del ricorrente, sulla scorta Per_2
dei dati forniti dall' utilizzando le medesime modalità di calcolo eseguite dall' ha CP_1 CP_1 quantificato l'ammontare degli arretrati dovuti nella complessiva somma di € 13.560,90, comprensiva degli interessi.
La consulenza contabile, non contestata da alcuna delle parti in causa, risulta correttamente elaborata sulla scorta della documentazione in atti ed immune da vizi logici, sicchè le relative risultanze devono ritenersi corrette.
Pertanto, dato atto che l' ha provveduto nel giugno 2024 a corrispondere la minor CP_1
somma di € 7.022,23, deve condannarsi l' al pagamento in favore del CP_1 Pt_1 dell'ulteriore importo di € 6.538,67 a titolo di arretrati maturati (comprensivi di accessori) nel periodo 19.03.2013/31.12.2017, ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare CP_1
n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, contenute nei valori minimi, tenuto conto che il quantum attribuito è più prossimo al valore base dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Dato atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione e della corresponsione degli arretrati nel giugno 2024, nella misura di € 7.022,23, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
dell'ulteriore importo di € 6.538,67 a titolo di arretrati maturati (comprensivi di Pt_1 accessori) nel periodo 19.03.2013/31.12.2017, ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro); CP_1
3 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.965,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 25.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 23.9.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 17867 /2021 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. BONANNI EZIO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
con il patrocinio dell'avv. GRANATA MARIA FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2021, il figlio di Pt_1 Per_1 Parte_2
deceduta in data 24.03.2007 e dichiarata vittima del terrorismo in quanto ferita nell'attentato terroristico verificatosi in Roma il 23.03.1985; precisato che con decreto del Ministero dell'Interno del 1.9.2009, l'amministrazione gli aveva concesso la riliquidazione della speciale elargizione e di aver poi ottenuto giudizialmente gli ulteriori benefici spettanti ai superstiti delle vittime di terrorismo;
ha chiesto la condanna dell' alla riliquidazione del CP_1 trattamento pensionistico ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare n. 122 del CP_1
2007 (cosiddetta clausola d'oro), per il periodo dal 19.03.2013 (data di accesso al pensionamento) al 31.12.2017 (avendo l' a decorrere dal 1.1.2018, riconosciuto CP_1
l'adeguamento pensionistico in forza della L. 96/2017) con la liquidazione di tutti i ratei
1 medio tempore maturati e interessi come per legge, giusta domanda amministrativa presentata in data 2.7.2018.
Costituitosi in giudizio l' ha dedotto di aver provveduto alla riliquidazione del CP_1
trattamento pensionistico del ricorrente con decorrenza dalla data del suo pensionamento corrispondendo anche gli arretrati, interessi e rivalutazione sulla rata pensione di maggio
2022. Ha pertanto concluso chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con memoria del 27.5.2022 il ricorrente ha contestato le deduzioni di parte convenuta, ribadendo le conclusioni contenute in ricorso.
Sono stati disposti chiarimenti con il funzionario , CP_1 Parte_3 firmatario della nota datata 17.3.2022 (depositata unitamente al ricorso), sulla scorta CP_1
della quale l' ha dedotto di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento CP_1 pensionistico ed alla corresponsione dei relativi arretrati sulla rata pensionistica di maggio
2022, al fine di accertare la persistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.
All'udienza del 6.12.2022, il funzionario ha chiarito che nel ricalcolo Parte_3
del trattamento pensionistico e corresponsione dei relativi arretrati eseguito nel maggio
2022 non è stata applicata la cosiddetta “clausola d'oro”, in quanto il Ministero di Giustizia non aveva provveduto a trasmettere all' i miglioramenti contrattuali successivamente CP_2
al 2011.
Ordinata al Ministero della Giustizia la trasmissione all' della documentazione CP_1
relativa agli eventuali aumenti contrattuali intervenuti a decorrere dal 2011, in relazione alla posizione del ricorrente Ass. Capo Polizia Penitenziaria del Ministero della Parte_1
Giustizia (in pensione dal 19.03.2013, iscrizione n. 17732302), ai fini del computo dei benefici previsti ex art. 7 L. 206/2004 sui ratei di pensione dal 19.3.2013 al 31.12.2017; disposti alcuni rinvii per detto incombente (dapprima poiché nessuna parte aveva provveduto a notificare l'ordine al Ministero e poi perché tale amministrazione aveva trasmesso quanto richiesto ad una sede non competente), con le note del 18.3.2024, CP_1
l' ha rilevato di aver provveduto ad una nuova riliquidazione della pensione e degli CP_1 arretrati spettanti a seguito della trasmissione dei dati da parte del Ministero, in applicazione della “clausola d'oro”, corrispondendo in particolare, l'importo di € 7.022,23 a titolo di arretrati comprensivi degli interessi.
2 E' incontestato dal ricorrente che tale importo gli sia stato accreditato con la rata pensionistica di giugno 2024. Il ha invece rilevato l'erroneità del calcolo degli Pt_1 arretrati, deducendo il diritto ad ulteriori differenze.
E' stata pertanto disposta CTU contabile al fine di determinare l'esatto ammontare degli arretrati spettanti al ricorrente sul trattamento pensionistico, ai sensi art. 7 della L.
206/2004 e della circolare n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro), per il periodo CP_1 rivendicato - dal 19.03.2013 (data di accesso al pensionamento) al 31.12.2017. Ed il nominato CTU Dott. ricostruita la posizione pensionistica del ricorrente, sulla scorta Per_2
dei dati forniti dall' utilizzando le medesime modalità di calcolo eseguite dall' ha CP_1 CP_1 quantificato l'ammontare degli arretrati dovuti nella complessiva somma di € 13.560,90, comprensiva degli interessi.
La consulenza contabile, non contestata da alcuna delle parti in causa, risulta correttamente elaborata sulla scorta della documentazione in atti ed immune da vizi logici, sicchè le relative risultanze devono ritenersi corrette.
Pertanto, dato atto che l' ha provveduto nel giugno 2024 a corrispondere la minor CP_1
somma di € 7.022,23, deve condannarsi l' al pagamento in favore del CP_1 Pt_1 dell'ulteriore importo di € 6.538,67 a titolo di arretrati maturati (comprensivi di accessori) nel periodo 19.03.2013/31.12.2017, ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare CP_1
n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta del valore della causa (scaglione sino ad € 26.000) e delle tariffe forensi in vigore, contenute nei valori minimi, tenuto conto che il quantum attribuito è più prossimo al valore base dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Dato atto dell'avvenuta riliquidazione della pensione e della corresponsione degli arretrati nel giugno 2024, nella misura di € 7.022,23, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
dell'ulteriore importo di € 6.538,67 a titolo di arretrati maturati (comprensivi di Pt_1 accessori) nel periodo 19.03.2013/31.12.2017, ai sensi art. 7 della L. 206/2004 e della circolare n. 122 del 2007 (cosiddetta clausola d'oro); CP_1
3 condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in € CP_1
2.965,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cap, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..
Si comunichi
Roma 25.9.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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