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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/12/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3108/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3108/2019 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Mario Scarica come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1 [...]
e , CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Donelli come da mandato in atti,
in persona del Direttore amministrativo Controparte_4 Controparte_5 con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Maria Mantegari e Gianluca Bologna come da mandato in atti, CONVENUTI e
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE con la chiamata in causa di
in persona del Direttore generale Controparte_7 [...]
CP_8 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Fratta come da mandato in atti,
Controparte_9 con il patrocinio dell'Avv. Mario Scarica come da mandato in atti, TERZI CHIAMATI pagina 1 di 11
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge: 1.- Accertare e dichiarare che il sinistro occorso il giorno 5 giugno 2015 in Parma, tangenziale sudnei pressi dell'uscita 14 – strada Montanara, tra il veicolo condotto dalla signora , targato DV372JT, e quello assicurato presso , con Controparte_10 Controparte_1 sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, (con polizza n. 906/97 028302866), condotto dalla sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], targato Controparte_6
ET256GL, e di proprietà di , con sede in Reggio Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, è stato CP_4 cagionato esclusivamente da fatto e colpa della sig.ra ; accertare e dichiarare che il veicolo Controparte_6 targato ET256GL, di proprietà di , condotto dalla sig.ra , ha tamponato CP_4 Controparte_6 violentemente da tergo l'autovettura targata DV372JT condotta dalla signora , ferma con i dispositivi di CP_10 segnalazione luminosa (quattro frecce) accesi;
accertare e dichiarare che la signora Parte_1 trasportata sul veicolo condotto dalla signora , in quel momento era scesa dall'auto in quanto colta da CP_10 malore, e, a seguito del tamponamento, la signora è stata colpita e lesionata al viso, all'orecchio sinistro, Pt_1 al setto nasale, al volto e al costato;
accertare e dichiarare che, al momento del sinistro, il veicolo targato CP_1 ET256GL, di proprietà di , condotto dalla sig.ra , era assicurato per la CP_4 Controparte_6 con , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, con polizza n.
[...] Controparte_1
906/97 028302866; accertare e dichiarare, nei confronti della sig.ra , residente in [...]
(RE), Via Valle, 23, di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_4
Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, e di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, tra loro in solido, che la sig.ra Parte_1 ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, dalla
[...] medesima patiti a seguito ed in dipendenza del sinistro stradale cagionato in data 5 giugno 2015 dalla sig.ra
[...]
. 2.- Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , residente in [...]
(RE), Via Valle, 23, , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_4
Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, e , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, tra loro in solido, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, dalla medesima Parte_1 patiti a seguito ed in dipendenza del sinistro stradale cagionato in data 5 giugno 2015 dalla sig.ra CP_6
, nell'importo da eterminarsi - riservata al prosieguo della causa ogni ulteriore successiva determinazione e
[...] quantificazione dei danni patiti dalla sig.ra – nella complessiva somma di € Parte_1
237.271,56, di cui € 54.327,00 a titolo di danno biologico permanente, € 5.635,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, € 23.361,00 a titolo di aumento personalizzato del danno biologico, € 8.018,00, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate sostenute, ed € 145.930,56 a titolo di danno conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica e di danno conseguente alla perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria dal 5 giugno 2015 (o altra differente decorrenza meglio vista) al saldo effettivo, e oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal 5 giugno 2015 (o altra differente decorrenza meglio vista) al saldo effettivo, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dall'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, ed anche a seguito di occorrenda C.T.U. 3.- Con rifusione
pagina 2 di 11 integrale di compenso professionale di causa e di spese del presente giudizio, incluso rimborso del contributo unificato versato, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le Controparte_1 declaratorie del caso e di legge: − in via principale: per tutti i motivi esposti in atti respingere tutte le domande, da chiunque proposte, nei confronti della Compagnia convenuta, in quanto infondate, non provate ed eccessive. - in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la responsabilità esclusiva
o concorrente della terza chiamata , e per l'effetto condannarla, in solido con la sua CP_10 CP_10 compagnia garante a risarcire l'attrice e/o a manlevare la convenuta Controparte_7 [...] nella misura corrispondente alla sua quota di responsabilità, detratte in ogni caso sia la somma CP_1 corrispondente alla quota di responsabilità che verrà ravvisata in capo alla stessa attrice Parte_1 ex art. 1227 c.c., sia la somma già versata all'attrice dall'INAIL. − In ogni caso: con vittoria di
[...] spese di lite, oltre accessori di legge”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Parte_2
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE: Rigettare la domanda attorea formulata nei confronti della società in quanto non legittimata passivamente per assenza della Controparte_4 relativa responsabilità civile in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2054 c.c. e art. 144 Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs. 209/2005) per l'effetto previa assunzione da parte del garante nonché autorizzazione delle altre parti del giudizio ex art. 108 c.p.c. ESTROMETTERE dal presente processo la medesima società IN VIA PRINCIPALE nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_4 di mancato accoglimento da parte dell'Ill.mo Tribunale adito della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto non fondate ne in fatto ne in diritto. IN VIA SUBORDINATA ED IN GARANZIA, solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice, Dichiarare la società assicuratrice Controparte_1 tenuta a manlevare, ex art. 1917, comma I c.c., la convenuta società da ogni Controparte_4 responsabilità e da ogni somma economica eventualmente riconosciuta in favore dell'attore (spese processuali comprese), in virtù del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto regolarmente intervenuto ed operante tra le parti, nonché porsi a carico della medesima convenuta Controparte_1 ex art. 1917, comma III, c.c., le spese processuali sostenute dalla convenuta assicurata
[...] [...] osì come liquidate dall'Ill.mo Giudice adito IN VIA ISTRUTTORIA All'esito della CP_4 decisione che l'Ill.mo Giudice adito vorrà adottare in relazione alla domanda svolta in via preliminare e pregiudiziale, ci si riserva ogni più ampia produzione e deduzione istruttoria, anche in via di prova contraria, nel rispetto della vigente normativa processuale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa preliminarmente secondo l'ordinario principo della soccombenza e in subordine secondo le sopra riportate previsioni di cui all'art. 1917, comma III, c.c., a carico della medesima convenuta Controparte_1
.
[...]
Conclusioni per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa Controparte_7 ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione nei confronti della
e della propria assicurata del diritto al risarcimento del Controparte_7 Controparte_10 danno vantato da nonché della domanda di manleva sollevata da Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 Spa; nel merito: respingere la domanda svolta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_7
sia in contraddittorio diretto con parte attrice che come domanda di manleva della convenuta, siccome
[...] infondata, non provata o come meglio;
in subordine: valutare l'incidenza causale del comportamento della sig.ra
in misura minima e, per l'effetto, ridurre la responsabilità della Controparte_10 [...]
in misura corrispondente;
sul quantum: respingere la quantificazione del danno contenuta Controparte_7 nelle domande attoree. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA.”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, rigettata ogni Controparte_10 contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge: 1.- rigettare perché nulle, improcedibili, non fondate, non provate o come meglio tutte le domande proposte nei confronti della signora
. 2.- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per CP_10 legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratore per la Controparte_1
r.c.a. dell'autovettura EA BI tg. ET256GL chiedendone la condanna solidale al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto sulla tangenziale sud di Parma, nei pressi dell'uscita n. 14 (Montanara) il 5 giugno 2015 alle ore 22,00 circa, allorquando il veicolo Volvo V50 sul quale viaggiava come trasportata, condotto dalla di lei madre CP_10
e targato DV372JT, veniva violentemente tamponato dalla EA. Al momento
[...] dell'urto, era scesa dall'auto, in quanto colta da malore, e l'impatto tra le due vetture Pt_1 provocava la chiusura dello sportello della Volvo, che la tramortiva le causava lesioni al viso e alle spalle. Fallito il tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale risarcimento dei danni da Controparte_1 quale compagnia assicurativa del mezzo condotto da (Racc. A/R del
[...] CP_6
22.05.2017 e del 08.08.2017), adiva questo Tribunale per il ristoro: Parte_1 allo scopo, premessa la dinamica del sinistro come sopra riportata in sintesi e imputata alla conducente dall'autovettura EA BI l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso, affermava l'esistenza di postumi permanenti in percentuale del 16% e invalidità temporanea per una durata superiore ai tre mesi, sulla scorta della relazione medico-legale a firma del prof. S. Per_1 con ripercussioni sulla propria capacità lavorativa. Il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, di cui chiedeva la liquidazione, con condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore, era indicato in complessivi 237.271,56 Euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva che contestava la ricostruzione fattuale di , Controparte_1 Pt_1 sostenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla proprietaria e conducente dalla Volvo per essersi fermata sulla prima corsia di marcia della tangenziale sud, nonché l'apporto causale della stessa attrice alla causazione del danno ex art. 1227 primo comma cod. civ., per essere scesa dall'auto materna e posizionata tra questa e la portiera aperta;
in via preliminare pagina 4 di 11 formulava pertanto richiesta di estensione del giudizio a e CP_1 Controparte_12 all'assicuratore per l'r.c.a. della Volvo V50 coinvolta nel sinistro del 05.06.2015.
Vi era costituzione in giudizio anche della convenuta finalizzata Controparte_4 essenzialmente a contestare la propria legittimazione passiva, poiché non proprietaria della EA BI, né sua utilizzatrice;
la convenuta , sebbene regolarmente citata, preferiva Controparte_6 invece non partecipare al processo e rimanere contumace.
A seguito della disposta chiamata in causa, prendevano parte al processo sia , che CP_9 assumeva posizione difensiva sostanzialmente sovrapponibile a quella della danneggiata Pt_1
- negando l'esistenza di nesso eziologico tra la propria condotta di guida e il sinistro, da imputare interamente alla convenuta per averla tamponata senza prestare attenzione al veicolo presente sulla prima corsia di marcia -, sia che, in via preliminare, Controparte_7 eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e pure imputava a colpa esclusiva di la collisione, riconducendo la condotta della propria assicurata alla fattispecie Controparte_6 dello stato di necessità.
Nel corso del processo erano ammessi gli interrogatori formali di e Pt_1 CP_6
, la prova testimoniale di e e la CTU medico- CP_9 Testimone_1 Testimone_2 legale per l'accertamento delle lesioni di Parte_1 CP_1 L'ordine di esibizione dato ex art. 210 c.p.c. all' esitava nel deposito di attestazione Inail comprovante la corresponsione all'attrice di indennità di 15.090,81 Euro, per indennizzo invalidità temporanea e danno biologico. Da ultimo le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe avanti questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda risarcitoria formulata da nei confronti dei Parte_1 convenuti va accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad indicare.
E' da ritenersi corretta e giustificata la citazione in lite di seppur non Controparte_4 nella qualità di proprietaria della autovettura EA BI tg. ET256GL, erroneamente attribuitale già nel rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polstrada di Parma e che ha verosimilmente determinato l'analogo errore contenuto in citazione, bensì quale soggetto autorizzato ad utilizzare il veicolo in forza di contratto di leasing concluso con la concedente proprietaria. La carta di circolazione della autovettura EA BI prodotta dalla stessa (doc. Controparte_4
n. 2) permette di individuare il proprietario del mezzo in e il suo Controparte_14 utilizzatore (v. codice C.
3.1.sulla carta) nella società convenuta. Dalla polizza stipulata tra e (doc. 4 di emerge Controparte_4 Controparte_1 CP_1 la posizione di locatario senza conducente della assicurata e la copertura del rischio assicurativo per la circolazione dei veicoli locati a e danni cagionati a terzi, involontariamente, Parte_2 dal contraente e assicurato. Non essendo stata provata dalla società utilizzatrice in leasing l'allegata “locazione a lungo termine intervenuta tra la medesima società convenuta e la società utilizzatrice Controparte_4
Coopservice S.c.p.a. di cui la sig.ra nella circostanza era la driver” (v. pag. 3 Controparte_6
pagina 5 di 11 comparsa , dunque indimostrato che la posizione di utilizzatrice facesse capo a CP_4 soggetto differente dalla convenuta, deve esserne riconosciuta non tanto la legittimazione passiva, quanto la posizione di soggetto obbligato in solido al risarcimento con il conducente ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., in forza dell'art. 91 CdS (introdotto con D.Lgs. N. 285/1992) che, alla rubrica Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio, al suo secondo comma recita “…
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile …”. In caso di veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l'utilizzatore locatario e non il proprietario concedente, qui e non giacché, Controparte_4 Controparte_14 come chiarito anche dalla giurisprudenza intervenuta sull'argomento, trattasi di una responsabilità alternativa a quella del proprietario che esclude quest'ultima, con la conseguenza che solo l'usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti cfr. Cass. civ. n. 14635/2014, Cass. civ. n. 10424/2007 e Cass. civ. n. 10034/2004) atteso che la ratio della norma è quella di ricondurre la responsabilità al soggetto che abbia la disponibilità del veicolo e possa, quindi, vietarne la circolazione: siffatta disponibilità, in caso di leasing, è in capo all'utilizzatore e non più al proprietario concedente.
Ciò premesso e passando all'an debeatur, reputa questo Giudice che le risultanze di prova raccolte facciano emergere una preponderante responsabilità di nella Controparte_12 determinazione dell'incidente per cui è causa, rispetto a quella del tutto minoritaria dell'altra conducente, CP_6
Le medesime risultanze di prova permettono altresì di attribuire alla stessa un apporto Pt_1 personale, colpevole, nella causazione dei danni dalla stessa sofferti, e di riconoscere pertanto la fondatezza della specifica eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. da . Controparte_1
Il rapporto di intervento completo, stilato dagli Agenti della Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di Parma attesta che alla progressiva chilometrica 6+401 della tangenziale sud di Parma, subito dopo la rampa di immissione sulla carreggiata dall'entrata n. 14 Montanara, ove il sinistro si è verificato alle ore 22,00 del 05.06.2015, non è presente la corsia di emergenza. La sera dell'incidente, a bordo dell'auto condotta dalla madre, avvisava la guidatrice di non Pt_1 stare bene prima dell'uscita n. 14, oltrepassata la quale, fermava l'auto Controparte_15 sulla prima corsia di marcia, azionava le quattro frecce, faceva scendere la figlia che si accovacciava a fianco della Volvo e vomitava restando a fianco della vettura con la portiera aperta. Sempre dal rapporto di intervento risulta che nel tratto in questione erano presenti soltanto due corsie di marcia, che l'andamento era rettilineo, preceduto da una curva, e non illuminato (erano le ore 22.00 circa). La stessa conducente dell'auto Volvo V50 ha dichiarato a verbale il 06.06.2015 all'Ufficiale/Agente di PG di essersi fermata su richiesta della figlia poco dopo l'uscita n. 14 in prima corsia, di avere azionato le quattro frecce, aver fatto scendere la figlia per vomitare, quando all'improvviso sentiva un fortissimo impatto provenire da dietro.
pagina 6 di 11 In quel frangente, , testimone oculare sentito all'udienza del 23.05.2022, Testimone_1 soggetto terzo del tutto indifferente agli interessi in contesa, si stava immettendo sulla prima corsia di marcia, da dove poteva vedere la Volvo ferma e la EA BI che sopraggiungeva e
“finiva per tamponare l'autovettura della (v. verbale udienza). Seppure il testimone Pt_1 non abbia ricordato, nel 2022, se la Volvo avesse i quattro indicatori azionati, ciò risulta dal rapporto di incidente e dalle dichiarazioni di rese ad un'ora circa dal sinistro, che per Tes_1 stretta vicinanza temporale all'evento dannoso appaiono del tutto veritiere. Pacifico che non avesse le luci accese né posizionato il triangolo di segnalazione in CP_10 strada. La condotta di appare al Giudicante gravemente imprudente e certo Controparte_10 non scriminabile in ragione dello stato di necessità affermato, ma inesistente. Si ricorda che detta causa di giustificazione, idonea a privare di antigiuridicità il contegno dell'agente, richiede che il fatto dannoso sia stato compiuto perché costrettovi in soggetto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo oggettivamente insussistente nel caso che ci occupa, poiché emerso in modo chiaro che il malore accusato da fosse soltanto nausea, da cui l'esigenza di liberare lo stomaco e, sia Pt_1 per la ragazza che per la madre, di farlo senza imbrattare l'auto e/o il vestiario. Se di malore grave si fosse davvero trattato, madre e figlia avrebbero proseguito il transito in velocità per raggiungere al più presto il vicino Pronto Soccorso. Svariate le condotte alternative che avrebbe potuto attuare senza mettere a grave rischio CP_10 la propria incolumità, quella di e degli altri utenti della strada, quali, Parte_1 solo a titolo esemplificativo, imboccare in tempo l'uscita n. 14 della tangenziale e fermarsi in punto sicuro, proseguire la marcia e raggiungere la successiva area di sosta/servizio, oppure lasciare la tangenziale imboccando l'uscita prossima pur con la possibilità, poi non così grave nelle conseguenze derivandone semplice danno a cose, che la figlia rimettesse in auto, o eventualmente rallentare la marcia restando sulla tangenziale, far aprire il finestrino alla ragazza, permetterle di sporgersi quel poco per vomitare fuori dal veicolo. La responsabilità di è palese e grave, a parere di questo Giudice per Controparte_15 quanto sopra esposto.
Non può essere tenuta indenne da responsabilità colpevole neppure , Controparte_6 poiché la stessa conducente della EA BI ha riconosciuto di avere visto all'ultimo momento la Volvo e non essere riuscita ad impostare manovra diversiva, se non attivare inutilmente il freno a mano (v. dichiarazioni rilasciate dopo l'incidente): ciò sebbene sia emerso che il veicolo di non fosse completamente immesso sulla prima corsia di marcia della tangenziale Tes_1 sud, dunque il suo ingombro non impedisse del tutto la visuale sulla carreggiata;
e ancora, dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto, è verificabile come la EA BI, al momento del tamponamento, fosse già completamente rientrata sulla prima corsia di marcia dopo il sorpasso, avendo colpito la Volvo V50 in tutta la larghezza della parte posteriore. Se ne ricava che non abbia prestato massima e costante attenzione alla Controparte_6 situazione esistente avanti a sé, giacché, se lo avesse fatto, avrebbe potuto prolungare il transito in seconda corsia e rientrare sulla prima soltanto dopo avere passato, oltre a , anche Tes_1
. Da notare che proprio l'automobilista , prestando maggiore attenzione, risulta CP_10 Tes_1
pagina 7 di 11 avere evitato di impattare contro la vettura ferma sulla carreggiata e che anche la completa mancanza di tracce di frenata sull'asfalto (v. rapporto di incidente) è confermativa della disattenzione di la quale ultima non ha perciò offerto la prova liberatoria pretesa CP_6 dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., per andare esente da responsabilità. Nella ponderazione dei rispettivi apporti, operata alla luce delle risultanze processuali, questo Giudice reputa giustificato e congruo stimare nella misura del 80% il grado di responsabilità attribuibile a e a il restante 20%. Controparte_12 Controparte_6
Va nondimeno considerato – già lo si è accennato - che assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. – anche la posizione di per avere fornito la Parte_1 danneggiata un contributo eziologico nella produzione del danno, attraverso una condotta inosservante di precetti legali e regole di comune prudenza. L'attrice non avrebbe dovuto scendere dall'auto e restare sulla carreggiata per vomitare, poiché con tale condotta ha violato il divieto di presenza/transito pedoni sulla tangenziale cittadina, segnalato all'ingresso della stessa, e posto dall'art. 175 CdS, sesto comma, che così recita: “6. É vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso”. La condotta di è inoltre violativa di regole di comune prudenza – e dalla stessa Pt_1 sarebbero potute discendere conseguenze ben più gravi delle lesioni al viso e alla spalla –, giacché restando sulla corsia di marcia, posizionata tra il veicolo della madre e la portiera del mezzo, la ragazza ha di fatto messo a rischio la propria vita, ben potendosi verificare un urto da tergo della Volvo ferma in strada a velocità assai maggiore (fino ai 90 km orari consentiti su tangenziale) di quella tenuta dalla EA ovvero da parte di un mezzo avente peso maggiore e in grado di imprimere una forza tale da schiacciare tra portiera e auto, o provocarle Pt_1 gravissimi danni al capo o organi vitali. E tutto questo per l'unica esigenza emersa di non vomitare in auto, soddisfabile con le condotte alternative già ipotizzate in riferimento a , Pt_1
o eventualmente farlo - altra ipotesi implicante minor esposizione al rischio - aprendo la portiera, senza scendere dall'auto. I precedenti rilievi fanno apparire giustificato, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ. , decurtare di un 20% il danno complessivo liquidabile a Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni, va premesso che a seguito del sinistro del 05.06.2015, riportava un trauma cranio-facciale con frattura delle Parte_1 ossa nasali e ferite lacero contuse ed escoriative al viso (regione zigomatica, labiale, padiglione auricolare,) nonché trauma distorsivo del rachide cervicale e frattura costale sinistra. Le lesioni sono state valutate compatibili con le modalità dell'evento riportato in atti. Le valutazioni delle varie componenti di danno effettuate dal CTU hanno sostanzialmente trovato il consenso delle parti – si legge in chiusura dell'elaborato che entrambi i ctp hanno Per_ trasmesso il loro accordo in merito alle conclusioni del perito d'ufficio dott. - e sono condivise da questo Giudice, in quanto corroborate da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il pagina 8 di 11 percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto, ovvero 19 anni, si giunge alle seguenti determinazioni.
Parametrata la somma di € 115 giornaliera all'invalidità temporanea assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di conseguenza diretta e immediata Parte_1 dell'incidente stradale 05.06.2015 in € 27.353,00 a titolo di danno biologico permanente (11%) e
€ 5.750,00 a titolo di danno biologico temporaneo (ITP di 30 giorni al 75% + ITP di 40 giorni al 50% + ITP di 30 al 25%, pari a 5.750,00 Euro), per giungere a complessivi € 33.103,00. Il danno biologico è rapportato percentualmente ai reliquati di sindrome cervicale post- traumatica, esiti di un trauma cranico con sindrome cefalalgica, sintomatologia dolorosa da frattura delle ossa nasali e cicatrici facciali delle quali risulta di particolare impatto estetico quella zigomatica sinistra, seppur migliorata dopo i trattamenti di chirurgia estetica;
residuano infine esiti fratturativi della IV arcata costale sinistra e risentimento post-traumatico di spalle. IL CTU ha dato conto, opportunamente, che l'obiettività e gli aspetti clinici possono considerarsi migliorati rispetto a quanto rilevato e riportato dal consulente di parte attrice nella perizia iniziale redatta dal prof. presente in atti. Per_1
Non va riconosciuto l'incremento per danno morale riferibile a sofferenza soggettiva peculiare e accresciuta, poiché non vi è prova di tale componente di danno e lo stesso CTU ha sostenuto la proporzionalità della sofferenza soggettiva psicofisica e il dolore patito da al decorso Pt_1 clinico regolare in assenza di lesioni particolarmente gravi e – si aggiunge – di ricoveri ospedalieri o necessità di sottoporsi la danneggiata a interventi chirurgice, cure e trattamenti prolungati o penosi. Appare invece giustificato, il riconoscimento di un aumento del risarcimento, a titolo di personalizzazione, rispetto a quello liquidabile in applicazione del valore monetario base della tabella milanese – che, come noto, tiene conto di tutte le conseguenze di natura non patrimoniale normalmente connesse alla percentuale di invalidità permanente biologica concretamente accertata all'esito della verifica peritale – a titolo di personalizzazione di un incremento percentuale del 20% sul solo danno biologico (incremento di 5.470,60), in ragione dell'esito cicatriziale evidente al viso, comprensibile e assai verosimile causa di disagio nelle relazioni interpersonali per , donna di giovane età. Pt_1
L'incremento percentuale porta al riconoscimento del danno di natura non patrimoniale per invalidità temporanea e permanente ammontante a 38.573,50 Euro, da cui va decurtata l'indennità INAIL corrisposta per biologico e indennità temporanea per 15.090,81 Euro il 24.05.2016 (come da produzione del 30.05.2023 effettuata da , che occorre CP_16 attualizzare, per poter compiere il calcolo su basi omogenee: all'attualità si perviene a 18.379,62 Euro. Residuano così da liquidare a favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale 20.193,88 Euro (appare superfluo, poiché privo di effetti pratici nel caso in esame,
pagina 9 di 11 effettuare la decurtazione separata e distinta di indennità per danno biologico e indennità per invalidità temporanea riconosciute dall'INAIL).
Il danno patrimoniale riconoscibile è individuabile nelle sole spese mediche documentate e riconosciute congrue per 8.018,00 Euro. Assenti ulteriori componenti di danno riconoscibili, stante la modesta gravità e localizzazione dei postumi permanenti, per i quali è stata esclusa ogni incidenza sulla capacità lavorativa di : nella CTU, condivisa dai CCTTPP, si legge che non si evidenzia alcuna incidenza Pt_1 negativa sulle attività lavorative dell'attrice, al momento dell'indagine peritale disoccupata. Da respingere, di conseguenza, le pretese economiche attoree riferite a perdita di chance e perdita della capacità lavorativa specifica essendone indimostrati, anzi smentiti, i necessari presupposti. Si perviene così alla global somma di 28.211,88 Euro quale danno ancora da risarcire, da cui va detratta la percentuale del 20% per via del contributo nella causazione del pregiudizio imputato alla stessa ex art. 1227 cod. civ. Pt_1
Sulla minor somma di 22.569,50 Euro spettano alla danneggiata gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 05.06.2015, pari a 18.621,70 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 25.213,86 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
I convenuti debbono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale somma in favore di e tra essi, occorre manlevare dagli effetti della Parte_1 condanna come chiesto dalla stessa, essendo incontestata l'operatività della Controparte_4 copertura assicurativa per la r.c.a. prestata da per i danni derivanti dalla circolazione CP_1 dell'autovettura EA BI di cui è utilizzatrice in leasing e condotta il 05.06.2015 da CP_4
. Tale domanda non può essere estesa alle spese processuali di che Controparte_6 CP_4 ha ritenuto di costituirsi in proprio e non beneficiare del patto di gestione della lite previsto nel contratto di assicurazione con . CP_7
Va accolta la domanda di rivolta a e Controparte_1 Controparte_10
sussistendo il diritto di regresso dalla Compagnia convenuta nei Controparte_7 confronti degli altri coobligati al risarcimento del danno, fondata sull'art. 2055 cod. civ., poiché l'attrice non ha esteso la domanda risarcitoria verso i terzi chiamati e ha chiesto di vedersi liquidato l'intero danno dai convenuti, ai quali è riferibile tuttavia una responsabilità effettiva parziale, limitata al 20%.
Un cenno soltanto all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di
[...] per quanto esplicitato da sugli effetti interruttivi della stessa Controparte_7 CP_1 riconducibile agli atti inviati dal legale dell'attrice alla Compagnia convenuta, idonei a produrre effetti verso tutti i coobligati in solido ai sensi dell'art. 1310 cod. civ.
Infine, le spese relative al rapporto processuale tra e i Parte_1 convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate sull'accolto, considerando i valori medi pagina 10 di 11 dello scaglione di riferimento;
lo stesso criterio seguono gli esborsi della CTU liquidati in corso di causa, che sono posti in via definitiva a carico dei convenuti, in solido. Quanto alle spese processuali sostenute da convenuti e terzi, si reputa giustificato disporne la compensazione integrale, in quanto emersa la responsabilità di tali soggetti, tutti, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 cod. civ. ovvero di natura contrattuale per gli obblighi di polizza assunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
e , con la chiamata in causa di e Controparte_6 Controparte_7 CP_12
, così decide:
[...]
- accertata la responsabilità concorrente di , in misura del 20%, e di Controparte_6 [...]
, in misura dell'80%, nella determinazione del sinistro stradale oggetto di causa, CP_12 dichiara tenuti e condanna e in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6 solido, al pagamento in favore di della somma di 25.213,86 Euro in Parte_1 moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei pregiudizi subiti, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, somma già decurtata del 20% per il riconosciuto apporto colposo della danneggiata nella causazione del danno;
- condanna a manlevare l'assicurata da quanto la stessa è Controparte_1 Controparte_4 dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni;
- dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
e per l'importo che a titolo di risarcimento danni corrisponderà a
[...] Controparte_12
riferibile alla percentuale di responsabilità colpevole riconosciuta in Parte_1 capo a , pari all'80%; CP_9
- condanna e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_4 Controparte_17 processuali sostenute da liquidate in 5.077,00 Euro per compenso Parte_1 professionale e 264,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate in corso di causa;
- compensa le spese di lite tra convenuti e terzi chiamati.
Parma, 5 dicembre 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 3108/2019 R.G. promossa da
Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Mario Scarica come da mandato in atti, ATTRICE contro
in persona dei legali rappresentanti pro tempore Controparte_1 [...]
e , CP_2 Controparte_3 con il patrocinio dell'Avv. Francesca Donelli come da mandato in atti,
in persona del Direttore amministrativo Controparte_4 Controparte_5 con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Maria Mantegari e Gianluca Bologna come da mandato in atti, CONVENUTI e
Controparte_6
CONVENUTA CONTUMACE con la chiamata in causa di
in persona del Direttore generale Controparte_7 [...]
CP_8 con il patrocinio dell'Avv. Carlo Fratta come da mandato in atti,
Controparte_9 con il patrocinio dell'Avv. Mario Scarica come da mandato in atti, TERZI CHIAMATI pagina 1 di 11
OGGETTO: “Sinistro stradale. Risarcimento danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis e previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge: 1.- Accertare e dichiarare che il sinistro occorso il giorno 5 giugno 2015 in Parma, tangenziale sudnei pressi dell'uscita 14 – strada Montanara, tra il veicolo condotto dalla signora , targato DV372JT, e quello assicurato presso , con Controparte_10 Controparte_1 sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, (con polizza n. 906/97 028302866), condotto dalla sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...], targato Controparte_6
ET256GL, e di proprietà di , con sede in Reggio Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, è stato CP_4 cagionato esclusivamente da fatto e colpa della sig.ra ; accertare e dichiarare che il veicolo Controparte_6 targato ET256GL, di proprietà di , condotto dalla sig.ra , ha tamponato CP_4 Controparte_6 violentemente da tergo l'autovettura targata DV372JT condotta dalla signora , ferma con i dispositivi di CP_10 segnalazione luminosa (quattro frecce) accesi;
accertare e dichiarare che la signora Parte_1 trasportata sul veicolo condotto dalla signora , in quel momento era scesa dall'auto in quanto colta da CP_10 malore, e, a seguito del tamponamento, la signora è stata colpita e lesionata al viso, all'orecchio sinistro, Pt_1 al setto nasale, al volto e al costato;
accertare e dichiarare che, al momento del sinistro, il veicolo targato CP_1 ET256GL, di proprietà di , condotto dalla sig.ra , era assicurato per la CP_4 Controparte_6 con , con sede in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, con polizza n.
[...] Controparte_1
906/97 028302866; accertare e dichiarare, nei confronti della sig.ra , residente in [...]
(RE), Via Valle, 23, di , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_4
Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, e di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, tra loro in solido, che la sig.ra Parte_1 ha diritto al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, dalla
[...] medesima patiti a seguito ed in dipendenza del sinistro stradale cagionato in data 5 giugno 2015 dalla sig.ra
[...]
. 2.- Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare , residente in [...]
(RE), Via Valle, 23, , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio CP_4
Emilia, Via G.B. Vico, 10/C, e , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 corrente in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, tra loro in solido, a risarcire in favore dell'attrice tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, materiali e morali, dalla medesima Parte_1 patiti a seguito ed in dipendenza del sinistro stradale cagionato in data 5 giugno 2015 dalla sig.ra CP_6
, nell'importo da eterminarsi - riservata al prosieguo della causa ogni ulteriore successiva determinazione e
[...] quantificazione dei danni patiti dalla sig.ra – nella complessiva somma di € Parte_1
237.271,56, di cui € 54.327,00 a titolo di danno biologico permanente, € 5.635,00 a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo, € 23.361,00 a titolo di aumento personalizzato del danno biologico, € 8.018,00, a titolo di rimborso delle spese mediche documentate sostenute, ed € 145.930,56 a titolo di danno conseguente alla perdita della capacità lavorativa specifica e di danno conseguente alla perdita di chance, oltre rivalutazione monetaria dal 5 giugno 2015 (o altra differente decorrenza meglio vista) al saldo effettivo, e oltre interessi legali sulle somme rivalutate dal 5 giugno 2015 (o altra differente decorrenza meglio vista) al saldo effettivo, ovvero nell'importo differente, maggiore o minore, eventualmente meglio visto e determinato in corso di causa dall'Ill.mo Tribunale, anche in via equitativa, ed anche a seguito di occorrenda C.T.U. 3.- Con rifusione
pagina 2 di 11 integrale di compenso professionale di causa e di spese del presente giudizio, incluso rimborso del contributo unificato versato, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. 4% e I.V.A. 22%, come per legge”.
Conclusioni per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le Controparte_1 declaratorie del caso e di legge: − in via principale: per tutti i motivi esposti in atti respingere tutte le domande, da chiunque proposte, nei confronti della Compagnia convenuta, in quanto infondate, non provate ed eccessive. - in via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare la responsabilità esclusiva
o concorrente della terza chiamata , e per l'effetto condannarla, in solido con la sua CP_10 CP_10 compagnia garante a risarcire l'attrice e/o a manlevare la convenuta Controparte_7 [...] nella misura corrispondente alla sua quota di responsabilità, detratte in ogni caso sia la somma CP_1 corrispondente alla quota di responsabilità che verrà ravvisata in capo alla stessa attrice Parte_1 ex art. 1227 c.c., sia la somma già versata all'attrice dall'INAIL. − In ogni caso: con vittoria di
[...] spese di lite, oltre accessori di legge”.
Conclusioni per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis Parte_2
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE: Rigettare la domanda attorea formulata nei confronti della società in quanto non legittimata passivamente per assenza della Controparte_4 relativa responsabilità civile in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2054 c.c. e art. 144 Codice delle Assicurazioni Private (Dlgs. 209/2005) per l'effetto previa assunzione da parte del garante nonché autorizzazione delle altre parti del giudizio ex art. 108 c.p.c. ESTROMETTERE dal presente processo la medesima società IN VIA PRINCIPALE nella denegata e non creduta ipotesi Controparte_4 di mancato accoglimento da parte dell'Ill.mo Tribunale adito della domanda formulata in via preliminare e pregiudiziale, Rigettare le domande formulate da parte attrice in quanto non fondate ne in fatto ne in diritto. IN VIA SUBORDINATA ED IN GARANZIA, solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte da parte attrice, Dichiarare la società assicuratrice Controparte_1 tenuta a manlevare, ex art. 1917, comma I c.c., la convenuta società da ogni Controparte_4 responsabilità e da ogni somma economica eventualmente riconosciuta in favore dell'attore (spese processuali comprese), in virtù del contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto regolarmente intervenuto ed operante tra le parti, nonché porsi a carico della medesima convenuta Controparte_1 ex art. 1917, comma III, c.c., le spese processuali sostenute dalla convenuta assicurata
[...] [...] osì come liquidate dall'Ill.mo Giudice adito IN VIA ISTRUTTORIA All'esito della CP_4 decisione che l'Ill.mo Giudice adito vorrà adottare in relazione alla domanda svolta in via preliminare e pregiudiziale, ci si riserva ogni più ampia produzione e deduzione istruttoria, anche in via di prova contraria, nel rispetto della vigente normativa processuale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa preliminarmente secondo l'ordinario principo della soccombenza e in subordine secondo le sopra riportate previsioni di cui all'art. 1917, comma III, c.c., a carico della medesima convenuta Controparte_1
.
[...]
Conclusioni per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa Controparte_7 ogni declaratoria del caso e di legge, in via preliminare: dichiarare l'intervenuta prescrizione nei confronti della
e della propria assicurata del diritto al risarcimento del Controparte_7 Controparte_10 danno vantato da nonché della domanda di manleva sollevata da Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 11 Spa; nel merito: respingere la domanda svolta da nei confronti della Controparte_1 Controparte_7
sia in contraddittorio diretto con parte attrice che come domanda di manleva della convenuta, siccome
[...] infondata, non provata o come meglio;
in subordine: valutare l'incidenza causale del comportamento della sig.ra
in misura minima e, per l'effetto, ridurre la responsabilità della Controparte_10 [...]
in misura corrispondente;
sul quantum: respingere la quantificazione del danno contenuta Controparte_7 nelle domande attoree. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, IVA e CPA.”.
Conclusioni per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma adito, rigettata ogni Controparte_10 contraria istanza e premessa ogni pronuncia, anche incidentale, del caso e di legge: 1.- rigettare perché nulle, improcedibili, non fondate, non provate o come meglio tutte le domande proposte nei confronti della signora
. 2.- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per CP_10 legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio , e Parte_1 Controparte_6 Controparte_4
, nelle rispettive qualità di conducente, proprietario e assicuratore per la Controparte_1
r.c.a. dell'autovettura EA BI tg. ET256GL chiedendone la condanna solidale al ristoro dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale avvenuto sulla tangenziale sud di Parma, nei pressi dell'uscita n. 14 (Montanara) il 5 giugno 2015 alle ore 22,00 circa, allorquando il veicolo Volvo V50 sul quale viaggiava come trasportata, condotto dalla di lei madre CP_10
e targato DV372JT, veniva violentemente tamponato dalla EA. Al momento
[...] dell'urto, era scesa dall'auto, in quanto colta da malore, e l'impatto tra le due vetture Pt_1 provocava la chiusura dello sportello della Volvo, che la tramortiva le causava lesioni al viso e alle spalle. Fallito il tentativo stragiudiziale di ottenere l'integrale risarcimento dei danni da Controparte_1 quale compagnia assicurativa del mezzo condotto da (Racc. A/R del
[...] CP_6
22.05.2017 e del 08.08.2017), adiva questo Tribunale per il ristoro: Parte_1 allo scopo, premessa la dinamica del sinistro come sopra riportata in sintesi e imputata alla conducente dall'autovettura EA BI l'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso, affermava l'esistenza di postumi permanenti in percentuale del 16% e invalidità temporanea per una durata superiore ai tre mesi, sulla scorta della relazione medico-legale a firma del prof. S. Per_1 con ripercussioni sulla propria capacità lavorativa. Il danno complessivo, patrimoniale e non patrimoniale, di cui chiedeva la liquidazione, con condanna dei convenuti al pagamento in proprio favore, era indicato in complessivi 237.271,56 Euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva che contestava la ricostruzione fattuale di , Controparte_1 Pt_1 sostenendo la responsabilità esclusiva del sinistro in capo alla proprietaria e conducente dalla Volvo per essersi fermata sulla prima corsia di marcia della tangenziale sud, nonché l'apporto causale della stessa attrice alla causazione del danno ex art. 1227 primo comma cod. civ., per essere scesa dall'auto materna e posizionata tra questa e la portiera aperta;
in via preliminare pagina 4 di 11 formulava pertanto richiesta di estensione del giudizio a e CP_1 Controparte_12 all'assicuratore per l'r.c.a. della Volvo V50 coinvolta nel sinistro del 05.06.2015.
Vi era costituzione in giudizio anche della convenuta finalizzata Controparte_4 essenzialmente a contestare la propria legittimazione passiva, poiché non proprietaria della EA BI, né sua utilizzatrice;
la convenuta , sebbene regolarmente citata, preferiva Controparte_6 invece non partecipare al processo e rimanere contumace.
A seguito della disposta chiamata in causa, prendevano parte al processo sia , che CP_9 assumeva posizione difensiva sostanzialmente sovrapponibile a quella della danneggiata Pt_1
- negando l'esistenza di nesso eziologico tra la propria condotta di guida e il sinistro, da imputare interamente alla convenuta per averla tamponata senza prestare attenzione al veicolo presente sulla prima corsia di marcia -, sia che, in via preliminare, Controparte_7 eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito risarcitorio e pure imputava a colpa esclusiva di la collisione, riconducendo la condotta della propria assicurata alla fattispecie Controparte_6 dello stato di necessità.
Nel corso del processo erano ammessi gli interrogatori formali di e Pt_1 CP_6
, la prova testimoniale di e e la CTU medico- CP_9 Testimone_1 Testimone_2 legale per l'accertamento delle lesioni di Parte_1 CP_1 L'ordine di esibizione dato ex art. 210 c.p.c. all' esitava nel deposito di attestazione Inail comprovante la corresponsione all'attrice di indennità di 15.090,81 Euro, per indennizzo invalidità temporanea e danno biologico. Da ultimo le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe avanti questo Giudice, nuovo assegnatario del fascicolo, e la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda risarcitoria formulata da nei confronti dei Parte_1 convenuti va accolta per le ragioni e nei limiti che si vanno ad indicare.
E' da ritenersi corretta e giustificata la citazione in lite di seppur non Controparte_4 nella qualità di proprietaria della autovettura EA BI tg. ET256GL, erroneamente attribuitale già nel rapporto di sinistro stradale redatto dalla Polstrada di Parma e che ha verosimilmente determinato l'analogo errore contenuto in citazione, bensì quale soggetto autorizzato ad utilizzare il veicolo in forza di contratto di leasing concluso con la concedente proprietaria. La carta di circolazione della autovettura EA BI prodotta dalla stessa (doc. Controparte_4
n. 2) permette di individuare il proprietario del mezzo in e il suo Controparte_14 utilizzatore (v. codice C.
3.1.sulla carta) nella società convenuta. Dalla polizza stipulata tra e (doc. 4 di emerge Controparte_4 Controparte_1 CP_1 la posizione di locatario senza conducente della assicurata e la copertura del rischio assicurativo per la circolazione dei veicoli locati a e danni cagionati a terzi, involontariamente, Parte_2 dal contraente e assicurato. Non essendo stata provata dalla società utilizzatrice in leasing l'allegata “locazione a lungo termine intervenuta tra la medesima società convenuta e la società utilizzatrice Controparte_4
Coopservice S.c.p.a. di cui la sig.ra nella circostanza era la driver” (v. pag. 3 Controparte_6
pagina 5 di 11 comparsa , dunque indimostrato che la posizione di utilizzatrice facesse capo a CP_4 soggetto differente dalla convenuta, deve esserne riconosciuta non tanto la legittimazione passiva, quanto la posizione di soggetto obbligato in solido al risarcimento con il conducente ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., in forza dell'art. 91 CdS (introdotto con D.Lgs. N. 285/1992) che, alla rubrica Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio, al suo secondo comma recita “…
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile …”. In caso di veicolo oggetto del contratto di locazione finanziaria, per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo risponde in solido con il conducente l'utilizzatore locatario e non il proprietario concedente, qui e non giacché, Controparte_4 Controparte_14 come chiarito anche dalla giurisprudenza intervenuta sull'argomento, trattasi di una responsabilità alternativa a quella del proprietario che esclude quest'ultima, con la conseguenza che solo l'usufruttuario e non anche il proprietario risponderà in solido con il conducente per i danni prodotti cfr. Cass. civ. n. 14635/2014, Cass. civ. n. 10424/2007 e Cass. civ. n. 10034/2004) atteso che la ratio della norma è quella di ricondurre la responsabilità al soggetto che abbia la disponibilità del veicolo e possa, quindi, vietarne la circolazione: siffatta disponibilità, in caso di leasing, è in capo all'utilizzatore e non più al proprietario concedente.
Ciò premesso e passando all'an debeatur, reputa questo Giudice che le risultanze di prova raccolte facciano emergere una preponderante responsabilità di nella Controparte_12 determinazione dell'incidente per cui è causa, rispetto a quella del tutto minoritaria dell'altra conducente, CP_6
Le medesime risultanze di prova permettono altresì di attribuire alla stessa un apporto Pt_1 personale, colpevole, nella causazione dei danni dalla stessa sofferti, e di riconoscere pertanto la fondatezza della specifica eccezione sollevata ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. da . Controparte_1
Il rapporto di intervento completo, stilato dagli Agenti della Polizia di Stato Sezione Polizia Stradale di Parma attesta che alla progressiva chilometrica 6+401 della tangenziale sud di Parma, subito dopo la rampa di immissione sulla carreggiata dall'entrata n. 14 Montanara, ove il sinistro si è verificato alle ore 22,00 del 05.06.2015, non è presente la corsia di emergenza. La sera dell'incidente, a bordo dell'auto condotta dalla madre, avvisava la guidatrice di non Pt_1 stare bene prima dell'uscita n. 14, oltrepassata la quale, fermava l'auto Controparte_15 sulla prima corsia di marcia, azionava le quattro frecce, faceva scendere la figlia che si accovacciava a fianco della Volvo e vomitava restando a fianco della vettura con la portiera aperta. Sempre dal rapporto di intervento risulta che nel tratto in questione erano presenti soltanto due corsie di marcia, che l'andamento era rettilineo, preceduto da una curva, e non illuminato (erano le ore 22.00 circa). La stessa conducente dell'auto Volvo V50 ha dichiarato a verbale il 06.06.2015 all'Ufficiale/Agente di PG di essersi fermata su richiesta della figlia poco dopo l'uscita n. 14 in prima corsia, di avere azionato le quattro frecce, aver fatto scendere la figlia per vomitare, quando all'improvviso sentiva un fortissimo impatto provenire da dietro.
pagina 6 di 11 In quel frangente, , testimone oculare sentito all'udienza del 23.05.2022, Testimone_1 soggetto terzo del tutto indifferente agli interessi in contesa, si stava immettendo sulla prima corsia di marcia, da dove poteva vedere la Volvo ferma e la EA BI che sopraggiungeva e
“finiva per tamponare l'autovettura della (v. verbale udienza). Seppure il testimone Pt_1 non abbia ricordato, nel 2022, se la Volvo avesse i quattro indicatori azionati, ciò risulta dal rapporto di incidente e dalle dichiarazioni di rese ad un'ora circa dal sinistro, che per Tes_1 stretta vicinanza temporale all'evento dannoso appaiono del tutto veritiere. Pacifico che non avesse le luci accese né posizionato il triangolo di segnalazione in CP_10 strada. La condotta di appare al Giudicante gravemente imprudente e certo Controparte_10 non scriminabile in ragione dello stato di necessità affermato, ma inesistente. Si ricorda che detta causa di giustificazione, idonea a privare di antigiuridicità il contegno dell'agente, richiede che il fatto dannoso sia stato compiuto perché costrettovi in soggetto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo oggettivamente insussistente nel caso che ci occupa, poiché emerso in modo chiaro che il malore accusato da fosse soltanto nausea, da cui l'esigenza di liberare lo stomaco e, sia Pt_1 per la ragazza che per la madre, di farlo senza imbrattare l'auto e/o il vestiario. Se di malore grave si fosse davvero trattato, madre e figlia avrebbero proseguito il transito in velocità per raggiungere al più presto il vicino Pronto Soccorso. Svariate le condotte alternative che avrebbe potuto attuare senza mettere a grave rischio CP_10 la propria incolumità, quella di e degli altri utenti della strada, quali, Parte_1 solo a titolo esemplificativo, imboccare in tempo l'uscita n. 14 della tangenziale e fermarsi in punto sicuro, proseguire la marcia e raggiungere la successiva area di sosta/servizio, oppure lasciare la tangenziale imboccando l'uscita prossima pur con la possibilità, poi non così grave nelle conseguenze derivandone semplice danno a cose, che la figlia rimettesse in auto, o eventualmente rallentare la marcia restando sulla tangenziale, far aprire il finestrino alla ragazza, permetterle di sporgersi quel poco per vomitare fuori dal veicolo. La responsabilità di è palese e grave, a parere di questo Giudice per Controparte_15 quanto sopra esposto.
Non può essere tenuta indenne da responsabilità colpevole neppure , Controparte_6 poiché la stessa conducente della EA BI ha riconosciuto di avere visto all'ultimo momento la Volvo e non essere riuscita ad impostare manovra diversiva, se non attivare inutilmente il freno a mano (v. dichiarazioni rilasciate dopo l'incidente): ciò sebbene sia emerso che il veicolo di non fosse completamente immesso sulla prima corsia di marcia della tangenziale Tes_1 sud, dunque il suo ingombro non impedisse del tutto la visuale sulla carreggiata;
e ancora, dalle riproduzioni fotografiche allegate al rapporto, è verificabile come la EA BI, al momento del tamponamento, fosse già completamente rientrata sulla prima corsia di marcia dopo il sorpasso, avendo colpito la Volvo V50 in tutta la larghezza della parte posteriore. Se ne ricava che non abbia prestato massima e costante attenzione alla Controparte_6 situazione esistente avanti a sé, giacché, se lo avesse fatto, avrebbe potuto prolungare il transito in seconda corsia e rientrare sulla prima soltanto dopo avere passato, oltre a , anche Tes_1
. Da notare che proprio l'automobilista , prestando maggiore attenzione, risulta CP_10 Tes_1
pagina 7 di 11 avere evitato di impattare contro la vettura ferma sulla carreggiata e che anche la completa mancanza di tracce di frenata sull'asfalto (v. rapporto di incidente) è confermativa della disattenzione di la quale ultima non ha perciò offerto la prova liberatoria pretesa CP_6 dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., per andare esente da responsabilità. Nella ponderazione dei rispettivi apporti, operata alla luce delle risultanze processuali, questo Giudice reputa giustificato e congruo stimare nella misura del 80% il grado di responsabilità attribuibile a e a il restante 20%. Controparte_12 Controparte_6
Va nondimeno considerato – già lo si è accennato - che assume rilievo ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. – anche la posizione di per avere fornito la Parte_1 danneggiata un contributo eziologico nella produzione del danno, attraverso una condotta inosservante di precetti legali e regole di comune prudenza. L'attrice non avrebbe dovuto scendere dall'auto e restare sulla carreggiata per vomitare, poiché con tale condotta ha violato il divieto di presenza/transito pedoni sulla tangenziale cittadina, segnalato all'ingresso della stessa, e posto dall'art. 175 CdS, sesto comma, che così recita: “6. É vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezione fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso”. La condotta di è inoltre violativa di regole di comune prudenza – e dalla stessa Pt_1 sarebbero potute discendere conseguenze ben più gravi delle lesioni al viso e alla spalla –, giacché restando sulla corsia di marcia, posizionata tra il veicolo della madre e la portiera del mezzo, la ragazza ha di fatto messo a rischio la propria vita, ben potendosi verificare un urto da tergo della Volvo ferma in strada a velocità assai maggiore (fino ai 90 km orari consentiti su tangenziale) di quella tenuta dalla EA ovvero da parte di un mezzo avente peso maggiore e in grado di imprimere una forza tale da schiacciare tra portiera e auto, o provocarle Pt_1 gravissimi danni al capo o organi vitali. E tutto questo per l'unica esigenza emersa di non vomitare in auto, soddisfabile con le condotte alternative già ipotizzate in riferimento a , Pt_1
o eventualmente farlo - altra ipotesi implicante minor esposizione al rischio - aprendo la portiera, senza scendere dall'auto. I precedenti rilievi fanno apparire giustificato, in applicazione dell'art. 1227 cod. civ. , decurtare di un 20% il danno complessivo liquidabile a Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni, va premesso che a seguito del sinistro del 05.06.2015, riportava un trauma cranio-facciale con frattura delle Parte_1 ossa nasali e ferite lacero contuse ed escoriative al viso (regione zigomatica, labiale, padiglione auricolare,) nonché trauma distorsivo del rachide cervicale e frattura costale sinistra. Le lesioni sono state valutate compatibili con le modalità dell'evento riportato in atti. Le valutazioni delle varie componenti di danno effettuate dal CTU hanno sostanzialmente trovato il consenso delle parti – si legge in chiusura dell'elaborato che entrambi i ctp hanno Per_ trasmesso il loro accordo in merito alle conclusioni del perito d'ufficio dott. - e sono condivise da questo Giudice, in quanto corroborate da una motivazione corretta sul piano logico e tecnico, la quale ben può porsi a fondamento della presente decisione, perché immune da ogni rilievo critico (“quando il giudice di merito aderisce alla CTU non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il pagina 8 di 11 percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione”: cfr. Cass. nn. 28647/2013, 10222/2009, 3881/2006), non essendovi validi motivi per disattenderne i risultati. Di conseguenza, quantificando il danno biologico stimato dal CTU in base alle note e recenti tabelle di Milano 2024 (per il riconoscimento del ruolo nazionale e applicabilità delle tabelle milanesi v. Cass. civ. n. 12408/2011 e per l'operatività, in modo specifico, di quelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019) - in relazione all'età dell'attrice all'epoca del fatto, ovvero 19 anni, si giunge alle seguenti determinazioni.
Parametrata la somma di € 115 giornaliera all'invalidità temporanea assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di conseguenza diretta e immediata Parte_1 dell'incidente stradale 05.06.2015 in € 27.353,00 a titolo di danno biologico permanente (11%) e
€ 5.750,00 a titolo di danno biologico temporaneo (ITP di 30 giorni al 75% + ITP di 40 giorni al 50% + ITP di 30 al 25%, pari a 5.750,00 Euro), per giungere a complessivi € 33.103,00. Il danno biologico è rapportato percentualmente ai reliquati di sindrome cervicale post- traumatica, esiti di un trauma cranico con sindrome cefalalgica, sintomatologia dolorosa da frattura delle ossa nasali e cicatrici facciali delle quali risulta di particolare impatto estetico quella zigomatica sinistra, seppur migliorata dopo i trattamenti di chirurgia estetica;
residuano infine esiti fratturativi della IV arcata costale sinistra e risentimento post-traumatico di spalle. IL CTU ha dato conto, opportunamente, che l'obiettività e gli aspetti clinici possono considerarsi migliorati rispetto a quanto rilevato e riportato dal consulente di parte attrice nella perizia iniziale redatta dal prof. presente in atti. Per_1
Non va riconosciuto l'incremento per danno morale riferibile a sofferenza soggettiva peculiare e accresciuta, poiché non vi è prova di tale componente di danno e lo stesso CTU ha sostenuto la proporzionalità della sofferenza soggettiva psicofisica e il dolore patito da al decorso Pt_1 clinico regolare in assenza di lesioni particolarmente gravi e – si aggiunge – di ricoveri ospedalieri o necessità di sottoporsi la danneggiata a interventi chirurgice, cure e trattamenti prolungati o penosi. Appare invece giustificato, il riconoscimento di un aumento del risarcimento, a titolo di personalizzazione, rispetto a quello liquidabile in applicazione del valore monetario base della tabella milanese – che, come noto, tiene conto di tutte le conseguenze di natura non patrimoniale normalmente connesse alla percentuale di invalidità permanente biologica concretamente accertata all'esito della verifica peritale – a titolo di personalizzazione di un incremento percentuale del 20% sul solo danno biologico (incremento di 5.470,60), in ragione dell'esito cicatriziale evidente al viso, comprensibile e assai verosimile causa di disagio nelle relazioni interpersonali per , donna di giovane età. Pt_1
L'incremento percentuale porta al riconoscimento del danno di natura non patrimoniale per invalidità temporanea e permanente ammontante a 38.573,50 Euro, da cui va decurtata l'indennità INAIL corrisposta per biologico e indennità temporanea per 15.090,81 Euro il 24.05.2016 (come da produzione del 30.05.2023 effettuata da , che occorre CP_16 attualizzare, per poter compiere il calcolo su basi omogenee: all'attualità si perviene a 18.379,62 Euro. Residuano così da liquidare a favore di a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale 20.193,88 Euro (appare superfluo, poiché privo di effetti pratici nel caso in esame,
pagina 9 di 11 effettuare la decurtazione separata e distinta di indennità per danno biologico e indennità per invalidità temporanea riconosciute dall'INAIL).
Il danno patrimoniale riconoscibile è individuabile nelle sole spese mediche documentate e riconosciute congrue per 8.018,00 Euro. Assenti ulteriori componenti di danno riconoscibili, stante la modesta gravità e localizzazione dei postumi permanenti, per i quali è stata esclusa ogni incidenza sulla capacità lavorativa di : nella CTU, condivisa dai CCTTPP, si legge che non si evidenzia alcuna incidenza Pt_1 negativa sulle attività lavorative dell'attrice, al momento dell'indagine peritale disoccupata. Da respingere, di conseguenza, le pretese economiche attoree riferite a perdita di chance e perdita della capacità lavorativa specifica essendone indimostrati, anzi smentiti, i necessari presupposti. Si perviene così alla global somma di 28.211,88 Euro quale danno ancora da risarcire, da cui va detratta la percentuale del 20% per via del contributo nella causazione del pregiudizio imputato alla stessa ex art. 1227 cod. civ. Pt_1
Sulla minor somma di 22.569,50 Euro spettano alla danneggiata gli interessi compensativi, secondo i noti principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1712/1995, calcolati devalutando l'importo predetto fino al momento del fatto (somma devalutata al 05.06.2015, pari a 18.621,70 Euro) e rivalutandolo anno per anno, secondo le variazioni ISTAT relative al costo della vita, fino alla data odierna, di deposito della presente sentenza. Sull'importo risultante da tale calcolo, pari a 25.213,86 Euro in moneta attuale, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo.
I convenuti debbono essere dichiarati tenuti e condannati in solido al pagamento di tale somma in favore di e tra essi, occorre manlevare dagli effetti della Parte_1 condanna come chiesto dalla stessa, essendo incontestata l'operatività della Controparte_4 copertura assicurativa per la r.c.a. prestata da per i danni derivanti dalla circolazione CP_1 dell'autovettura EA BI di cui è utilizzatrice in leasing e condotta il 05.06.2015 da CP_4
. Tale domanda non può essere estesa alle spese processuali di che Controparte_6 CP_4 ha ritenuto di costituirsi in proprio e non beneficiare del patto di gestione della lite previsto nel contratto di assicurazione con . CP_7
Va accolta la domanda di rivolta a e Controparte_1 Controparte_10
sussistendo il diritto di regresso dalla Compagnia convenuta nei Controparte_7 confronti degli altri coobligati al risarcimento del danno, fondata sull'art. 2055 cod. civ., poiché l'attrice non ha esteso la domanda risarcitoria verso i terzi chiamati e ha chiesto di vedersi liquidato l'intero danno dai convenuti, ai quali è riferibile tuttavia una responsabilità effettiva parziale, limitata al 20%.
Un cenno soltanto all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione di
[...] per quanto esplicitato da sugli effetti interruttivi della stessa Controparte_7 CP_1 riconducibile agli atti inviati dal legale dell'attrice alla Compagnia convenuta, idonei a produrre effetti verso tutti i coobligati in solido ai sensi dell'art. 1310 cod. civ.
Infine, le spese relative al rapporto processuale tra e i Parte_1 convenuti seguono la soccombenza e sono liquidate sull'accolto, considerando i valori medi pagina 10 di 11 dello scaglione di riferimento;
lo stesso criterio seguono gli esborsi della CTU liquidati in corso di causa, che sono posti in via definitiva a carico dei convenuti, in solido. Quanto alle spese processuali sostenute da convenuti e terzi, si reputa giustificato disporne la compensazione integrale, in quanto emersa la responsabilità di tali soggetti, tutti, a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 cod. civ. ovvero di natura contrattuale per gli obblighi di polizza assunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4
e , con la chiamata in causa di e Controparte_6 Controparte_7 CP_12
, così decide:
[...]
- accertata la responsabilità concorrente di , in misura del 20%, e di Controparte_6 [...]
, in misura dell'80%, nella determinazione del sinistro stradale oggetto di causa, CP_12 dichiara tenuti e condanna e in Controparte_1 Controparte_4 Controparte_6 solido, al pagamento in favore di della somma di 25.213,86 Euro in Parte_1 moneta attuale, a titolo di integrale risarcimento dei pregiudizi subiti, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo, somma già decurtata del 20% per il riconosciuto apporto colposo della danneggiata nella causazione del danno;
- condanna a manlevare l'assicurata da quanto la stessa è Controparte_1 Controparte_4 dichiarata tenuta e condannata a pagare in favore di parte attrice con la presente sentenza a titolo di risarcimento danni;
- dichiara che ha diritto di regresso nei confronti di Controparte_1 Controparte_7
e per l'importo che a titolo di risarcimento danni corrisponderà a
[...] Controparte_12
riferibile alla percentuale di responsabilità colpevole riconosciuta in Parte_1 capo a , pari all'80%; CP_9
- condanna e alla rifusione delle spese Controparte_1 Controparte_4 Controparte_17 processuali sostenute da liquidate in 5.077,00 Euro per compenso Parte_1 professionale e 264,00 Euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU liquidate in corso di causa;
- compensa le spese di lite tra convenuti e terzi chiamati.
Parma, 5 dicembre 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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