Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 874 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a CATANZARO (CZ) il Parte_1 C.F._1
01/12/1989. Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. nt. a PRIVERNO (LT) il 05/07/1987 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. CELESTINO SARHA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente Piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis rejectis SCIOGLIMENTO Pronunciare lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Oleggio il 1 CP_2 settembre 2018 tra i coniugi , nato a [...] il [...], e la signora Parte_1 CP_1 nata a [...], il [...], ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Oleggio di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri del settore servizi civici del Comune di Oleggio, anno 2018, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune alla Parte I, nr. 16.
Pag. 1
Pag. 2 d) trasporto pubblico IV) Spese Scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto f) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad. es. acquisti di inizio anno scolastico) V) Spese extrascolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) viaggi e vacanze c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta AUTOSUFFICIENZA DELLE PARTI: Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti sicché nessuna somma dovrà essere disposta reciprocamente in favore dell'altro coniuge CP_ PERDITA DEL COGNOME: disporre che la signora perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio CP_ AUTORIZZAZIONE ALL'ESPATRIO: Disporre che la signora rilasci al signor assenso Pt_1 per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e di ogni altro documento valido per l'espatrio intestato al minore, e/o per l'iscrizione del minore sui documenti dei genitori, dichiarandosi il signor disponibile a fare altrettanto. Pt_1
8 - Vinte le spese e le competenze di lite in caso di opposizione della convenuta.
Per parte resistente
-PRONUNCIARE lo scioglimento del matrimonio;
-all'esito di opportuno intervento terapeutico sul minore CONFERMARE l'affidamento Persona_2 condiviso dello stesso tra i genitori e disporne il collocamento in via definitiva presso la madre;
-CONFERMARE le statuizioni economiche assunte in sede di separazione;
In via subordinata: Nella denegata ipotesi di collocazione del minore presso il padre, voler determinare contributo di mantenimento Per_1 CP_ a carico della Sig.ra in euro 150,00 o nella diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre al 30% delle spese straordinarie condivise secondo il Protocollo di Torino.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/05/2024, rappresentava di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con in data 1/9/2018 ad Oleggio, trascritto nei registri CP_1 dello stato civile del Comune di Oleggio n. atto di matrimonio 16, n. registro atto matrimonio I . Dall'unione tra le parti nasceva in data 7.2.2011 il figlio . Per_1
Con sentenza n. 98 emessa in data 6.2.2024, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione dei coniugi, accogliendo le conclusioni conformi formulate dalle parti.
Pag. 3 Chiedeva, quindi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art.3 L.898/70. Il ricorrente chiedeva, altresì, la regolamentazione dei profili patrimoniali e attinenti alla prole. Si costituiva tempestivamente parte resistente, che pur aderendo alla domanda di divorzio, formulava conclusioni difformi per quanto concerne sia gli aspetti economiche che per quanto attinente alla prole. All'udienza del 14.1.2025, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status. La causa è stata, quindi, rimessa in decisione sul punto.
* La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 98 emessa in data
6.2.2024. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Le spese dovranno essere regolate unitamente al merito. Con separata ordinanza si deve procedere alla rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio, celebrato a Oleggio il 1 settembre 2018 tra Pt_1
e
[...] CP_1
Pag. 4 2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
4. Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore per il prosieguo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 04/04/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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