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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 53/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), quale Curatrice di Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall' avv. Gioacchino Pellegrino, giusta procura in atti;
[...]
- OPPONENTE -
contro
(c.f. p.i. ), e per essa quale procuratore la Kruk Italia Controparte_1 P.IVA_1 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Curatore di Parte_1
, a seguito di provvedimento di nomina del Tribunale di Lucera del Parte_2 18.12.2023, proponeva opposizione avverso il decreto n. 1523/2023 emesso dall'intestato Tribunale
pagina 1 di 4 con il quale era stato a quest'ultimo ingiunto di pagare in favore della l'importo Controparte_1 di euro 13.527,71, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo passivo del contratto di finanziamento n. 20220720230152 sottoscritto in data 4.8.2021 con la Findomestic Banca s.p.a.; credito successivamente ceduto alla intimante.
A fondamento dell'opposizione, allegava l'inesistenza del credito ingiunto per Parte_1 l'accertata incapacità di intendere e volere di , giusta sentenza n. Parte_2 366/2003 emessa dal Tribunale di Lucera in data 21.10.2003, all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento da ritenersi pertanto invalido.
Regolarmente costituitasi, la insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto stante la legittimità della richiesta di ingiunzione.
Con ordinanza del 5.10.2024 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, contestualmente, il Tribunale assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo competente.
All'udienza del 18.05.2025, svoltasi con modalità cartolare, parte opposta dava atto del mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010.
La causa veniva pertanto rinviata all' udienza dell'1.7.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile stante la mancata attivazione del procedimento di mediazione prevista dall'articolo 5 comma 1 bis della legge 28/2010.
Viene anzitutto in evidenza la circostanza che, trattandosi di controversia avente ad oggetto un credito di natura finanziaria, in sede introduttiva è stato assegnato alla parte opposta, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il termine per esperire la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (ord. 2.1.2020).
A norma dell'art. 5, co. 1 bis cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (ex multis, Cass. 13.12.2019, n. 32797).
E' pacifico ed incontestato che, nella specie, la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, non avendo parte opposta, su cui gravava l'onere, inteso dare corso al termine all'uopo assegnato dal giudice in sede di prima trattazione.
Ne consegue che il giudizio di opposizione deve essere dichiarato improcedibile.
Tanto premesso, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 19596/2020), e dal quale il giudicante non ritiene di discostarsi, l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Attraverso infatti una lettura del dato normativo (art. 5 del D.Lgs 28/2010), costituzionalmente orientata, la Corte ha osservato che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
pagina 2 di 4 introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ed invero, nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. Ai sensi di legge, nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.
Una volta instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
appare dunque più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, laddove, come ritenuto dalla Corte di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass. SS.UU. 19246/2010)
L'interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte viene ritenuta in maggiore armonia anche con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, laddove a tal riguardo la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale della c.d. giurisdizione condizionata (Corte Cost. 98/2014), ossia di quelle norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dell'azione giudiziaria.
Seppur indubbia la finalità deflattiva della mediazione in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo è altrettanto evidente che - come evidenziato dalla Corte di legittimità - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo debba necessariamente prevalere.
Tanto basta a far ritenere improcedibile la domanda proposta in via monitoria dalla Controparte_1 e a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Le spese e le competenze seguono il principio di soccombenza in relazione all'attività espletata ed il valore della causa con applicazione del DM 55/2014 e succ. integrazioni e vanno liquidate con riferimento alle tre fasi di giudizio, studio, introduttiva e decisionale, non essendosi di fatto svolta quella istruttoria, mediante applicazione dei minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni in diritto sollevate e dello schema semplificato di decisione applicato.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pagina 3 di 4 pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1523/2023 – RG. 5154/2023 emesso dal Tribunale di Foggia in data 3.11.2023.
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente della somma complessiva di euro euro 1700,00 per compensi, oltre Spese Generali ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Giacomo Pellegrino, dichiaratosi distrattario.
Foggia, 2.7.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. avv. Ermelinda Inchingolo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 53/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), quale Curatrice di Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall' avv. Gioacchino Pellegrino, giusta procura in atti;
[...]
- OPPONENTE -
contro
(c.f. p.i. ), e per essa quale procuratore la Kruk Italia Controparte_1 P.IVA_1 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti
- OPPOSTA-
Conclusioni delle parti: come da note scritte di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Curatore di Parte_1
, a seguito di provvedimento di nomina del Tribunale di Lucera del Parte_2 18.12.2023, proponeva opposizione avverso il decreto n. 1523/2023 emesso dall'intestato Tribunale
pagina 1 di 4 con il quale era stato a quest'ultimo ingiunto di pagare in favore della l'importo Controparte_1 di euro 13.527,71, oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo passivo del contratto di finanziamento n. 20220720230152 sottoscritto in data 4.8.2021 con la Findomestic Banca s.p.a.; credito successivamente ceduto alla intimante.
A fondamento dell'opposizione, allegava l'inesistenza del credito ingiunto per Parte_1 l'accertata incapacità di intendere e volere di , giusta sentenza n. Parte_2 366/2003 emessa dal Tribunale di Lucera in data 21.10.2003, all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento da ritenersi pertanto invalido.
Regolarmente costituitasi, la insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto stante la legittimità della richiesta di ingiunzione.
Con ordinanza del 5.10.2024 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, contestualmente, il Tribunale assegnava a parte opposta il termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione innanzi all'organismo competente.
All'udienza del 18.05.2025, svoltasi con modalità cartolare, parte opposta dava atto del mancato esperimento della mediazione di cui all'art. 5 comma 1 bis decreto legislativo n. 28/2010.
La causa veniva pertanto rinviata all' udienza dell'1.7.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile stante la mancata attivazione del procedimento di mediazione prevista dall'articolo 5 comma 1 bis della legge 28/2010.
Viene anzitutto in evidenza la circostanza che, trattandosi di controversia avente ad oggetto un credito di natura finanziaria, in sede introduttiva è stato assegnato alla parte opposta, dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione, il termine per esperire la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010 (ord. 2.1.2020).
A norma dell'art. 5, co. 1 bis cit., l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui difetto può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado (ex multis, Cass. 13.12.2019, n. 32797).
E' pacifico ed incontestato che, nella specie, la mediazione obbligatoria non sia stata esperita, non avendo parte opposta, su cui gravava l'onere, inteso dare corso al termine all'uopo assegnato dal giudice in sede di prima trattazione.
Ne consegue che il giudizio di opposizione deve essere dichiarato improcedibile.
Tanto premesso, secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità (Cass. SS.UU. 19596/2020), e dal quale il giudicante non ritiene di discostarsi, l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è a carico del creditore opposto. Attraverso infatti una lettura del dato normativo (art. 5 del D.Lgs 28/2010), costituzionalmente orientata, la Corte ha osservato che "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano
pagina 2 di 4 introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Ed invero, nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è l'opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale. Ai sensi di legge, nel giudizio monitorio l'onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione;
a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.
Una volta instaurata l'opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito;
appare dunque più conforme al sistema che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l'iniziativa di promuovere la mediazione.
La contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena, laddove, come ritenuto dalla Corte di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è l'impugnazione del decreto, ma "ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell'opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione" (Cass. SS.UU. 19246/2010)
L'interpretazione prescelta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte viene ritenuta in maggiore armonia anche con il dettato costituzionale;
porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, laddove a tal riguardo la Corte Costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale della c.d. giurisdizione condizionata (Corte Cost. 98/2014), ossia di quelle norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la conseguenza della decadenza dell'azione giudiziaria.
Seppur indubbia la finalità deflattiva della mediazione in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo è altrettanto evidente che - come evidenziato dalla Corte di legittimità - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo debba necessariamente prevalere.
Tanto basta a far ritenere improcedibile la domanda proposta in via monitoria dalla Controparte_1 e a determinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Le spese e le competenze seguono il principio di soccombenza in relazione all'attività espletata ed il valore della causa con applicazione del DM 55/2014 e succ. integrazioni e vanno liquidate con riferimento alle tre fasi di giudizio, studio, introduttiva e decisionale, non essendosi di fatto svolta quella istruttoria, mediante applicazione dei minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni in diritto sollevate e dello schema semplificato di decisione applicato.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pagina 3 di 4 pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1523/2023 – RG. 5154/2023 emesso dal Tribunale di Foggia in data 3.11.2023.
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente della somma complessiva di euro euro 1700,00 per compensi, oltre Spese Generali ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito, Avv. Giacomo Pellegrino, dichiaratosi distrattario.
Foggia, 2.7.2025
Il G.O.T. - avv. Ermelinda Inchingolo
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