Sentenza 5 febbraio 2002
Massime • 2
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo (nella specie, dichiarazioni contenute in una querela ) non costituisce una prova legale, come la confessione giudiziale e stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta, e, pertanto può essere liberamente apprezzata dal giudice.
In materia di contratti agrari, a norma dell'art.21 della legge n. 203 del 1982, sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e, comunque, di subconcessione di fondi rustici; la violazione di tale divieto deve essere fatta valere dal locatore entro quattro mesi dal giorno in cui ne sia venuto a conoscenza, e, se il locatore non si avvale di tale facoltà, il sub - affittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario, anche con riguardo alla scadenza del rapporto contrattuale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2002, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NT, DI FR, elettivamente domiciliati in Roma, via del Calice n. 113, presso l'avv. Giovanni Clemente, che li difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
DE RO OR, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso l'avv. Paolo Ricciardi, difesa dall'avv. Fortunato Cacciatore, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, n. 414/99 del 21 ottobre - 9 novembre 1999 (R.G. 201/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. Fortunato Cacciatore, per la controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 10 maggio 1994 DE RO OR, premesso di essere proprietaria di un fondo in agro di Eboli, denominato CA detenuto senza titolo da DI NT e RA, chiedeva che il tribunale di Salerno, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con i detti DI, in via principale, dichiarasse abusiva la loro occupazione del fondo in questione con condanna degli stessi all'immediato rilascio e al risarcimento dei danni, in via subordinata, nella eventualità fosse risultato fondato l'assunto dei convenuti, secondo i quali era in corso, tra le parti, con decorrenza dal 1983, un contratto di affitto agrario avente ad oggetto detto fondo, dichiarasse cessato lo stesso per la data dell'11 novembre 1998, a norma dell'art. 1, legge n. 203 del 1982, con condanna degli stessi al rilascio per la detta data dell'11 novembre 1998.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avverse pretese, deducendone la infondatezza.
Facevano, in particolare, presente i convenuti di avere stipulato, nel mese di aprile 1986, verbalmente, con l'attrice e il di lei marito AS OS, un contratto verbale assimilabile alla mezzadria e che tale contratto era durato sino al mese di agosto 1990, allorché essi concludenti avevano invocato il disposto di cui all'art. 27, della l. 3 maggio 1982, n. 203 per la riconduzione del rapporto inter partes alla disciplina legale dell'affitto. Chiedevano, pertanto, i convenuti, in via principale, il rigetto delle domande avversarie, in via riconvenzionale l'accoglimento della domanda di conversione in affitto del rapporto inter partes con condanna della DE RO alla restituzione di tutte le somme incassate dall'aprile 1986 all'agosto 1990 a titolo di corrispettivo della vendita dei prodotti, decurtati gli importi relativi alle anticipazioni effettuate, il canone di affitto e delle spese, pro quota, di irrigazione.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza non definitiva 4 maggio 1999 dichiarava cessato al 10 novembre 1998 il rapporto di affitto inter partes con condanna di DI NT e RA al rilascio del fondo per l'11 novembre 1999. Gravata tale pronunzia dai soccombenti DI la corte di appello di Salerno, sezione specializzata agraria, con sentenza 21 ottobre - 9 novembre 1999 rigettava il gravame, ponendo a carico degli appellanti le spese di giudizio del grado.
Ritenevano quei giudici, in particolare, da un lato, che sulla base delle dichiarazioni confessorie contenute nella lettera del 6 settembre 1990 a firma dei DI risultava adeguatamente accertato che il vincolo contrattuale, tra le parti, era sorto nel 1983, dall'altro, sia che le successive dichiarazioni rese delle stesse parti non avevano valore di revoca della confessione sia che questa non poteva essere considerata una rinunzia ne' una transazione ex art. 2133 c.c. Osservavano, ancora, quei giudici che correttamente parte concedente con un'unica dichiarazione avevano sia inviato disdetta dal contratto, ai sensi dell'art. 4, della l. 3 maggio 1982, n. 203, sia, richiesto all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che avesse luogo il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 46 della stessa legge n. 203 del 1982. Per la cassazione di tale pronunzia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, con atto 21 gennaio 2000, DI NT e DI FR, Resiste, con controricorso notificato il 23 febbraio 2000 DE RO OR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "violazione degli artt. 2732 - 2735 e 2909 c.c. e 654 c.p.p., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia".
Si osserva, in particolare che "la sentenza impugnata ha accolto l'appello confermando integralmente quella di primo grado (???) e statuendo che il contratto agrario tra i ricorrenti e la ... DE RO sarebbe sorto nel 1983 in quanto la lettera del 6 settembre 1990 a firma dei ricorrenti avrebbe valore di atto confessorio e prevalente sulle diverse date indicate dalla ricorrente medesima in sede stragiudiziale, in un atto non diretto alle controparti". "Sostiene, altresì, la Corte territoriale - proseguono i ricorrenti - che le note inviate nell'ottobre e nel novembre del 1994 che indicano e giustificano che il momento genetico del rapporto agrario, intercorso tra le parti, risale al 1986 e non al 1983, non darebbero alcun riferimento all'eventuale errore da sanare ne' avrebbero ad oggetto la revoca di quanto affermato e comunque sarebbero state inviate a giudizio già pendente".
Precisano, al riguardo, ancora i ricorrenti, sia che "la Corte afferma, altresì, che le ammissioni rese nella denuncia querela della DE RO del 27 novembre 1990 mancherebbero di ogni animus confitendi e comunque sarebbero liberamente valutabili dal giudice", sia che "la Corte ritiene in modo illogico, che sarebbe rimasto privo di ogni riscontro quanto affermato dalla DE RO nel ricorso per decreto ingiuntivo facendo cattivo uso della testimonianza del dr Citro ... il quale, ascoltato come teste ... ebbe a dichiarare che recatosi sin dal 82/83 presso il fondo della DE RO aveva notato lavorare i DI".
2. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola:
2. 1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione - sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. - degli artt. 2732 - 2735 e 2909 c.c. , nonché dell'art. 654 c.p.p., la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (art. 2732 e seguenti c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 2. 2. Parimenti inammissibile la censura de qua si appalesa sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. Si osserva - in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ricorrente - che il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c., mediante il quale si deduca il vizio di omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di esaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sul piano logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie parte ricorrente, lungi dal prospettare errori logici, o giuridici, in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nella interpretazione delle risultanze di causa si limita ad opporre, alla lettura delle risultanze data da quei giudici, una propria, soggettiva, interpretazione di quegli stessi elementi di fatto, sollecitando, pertanto, contra ius e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, di introdurre un giudizio di merito di terzo grado.
2. 3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione costituisca o meno confessione si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso sia fondato su una motivazione immune da vizi logici (Cass. 27 settembre 2000, n. 12803). È palese, pertanto, che la sentenza gravata è insindacabile in questa sede di legittimità sia nella parte in cui ha attribuito valore confessorio alla comunicazione del 6 settembre 1990, sia, ancora, nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni rese dalla DE RO in sede di ricorso per decreto ingiuntivo fossero prive di valore confessorio, specie tenuta presente l'interpretazione che delle stesse ha dato, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, la sentenza stessa.
2. 4. Quanto ancora, alla pretesa revoca della confessione, si osserva, da un lato, che l'elemento soggettivo della confessione (animus confidendi), si configura come volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto dichiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, senza che sia richiesta l'ulteriore consapevolezza di tale obiettiva incidenza e delle conseguenze giuridiche che ne possono derivare (Cass. 11 aprile 2000, n. 4608), dall'altro, che la confessione può essere invalidata qualora il confitente dimostri sia la inveridicità della dichiarazione sia che la non rispondenza di questa al vero dipende dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto rappresentato (Cass. 14 luglio 2000, n. 9368). Nella specie, per contro, nessuna dimostrazione al riguardo è stata data o offerta dalle parti, come puntualmente e correttamente evidenziato dai giudici del merito.
2. 5. Deve escludersi, altresì, che possa riconoscersi valore confessorio a quanto esposto da parte della concedente in sede di querela.
A norma dell'art. 2730 c.c. la confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità dei fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione stragiudiziale, ancora, a norma dell'art. 2735 stesso codice "fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia di quella giudiziale", "se è fatta a un terzo ... è liberamente apprezzata dal giudice".
La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo - in altri termini - non ha valore di prova legale e può essere, quindi, liberamente apprezzata dal giudice (Cass. 14 luglio 2000, n. 9368). Pacifico quanto precede è palese che esattamente i giudici del merito hanno escluso che avesse valore confessorio quanto dichiarato dalla DE RO allorché ha querelato la controparte, atteso che la querela integra una dichiarazione con la quale si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (cfr. art. 336 c.p.p.) e non una dichiarazione diretta al querelato, come si assume in ricorso.
Deve concludersi, pertanto, come, del resto, ritenuto anche dai giudici a quibus che le dichiarazioni contenute in una querela, non diversamente rispetto a quelle rese agli organi di polizia giudiziaria, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. 16 agosto 2000, n. 10825). 2. 6. Sempre al riguardo si invoca, con il primo motivo, altresì, la violazione dell'art. 2909 c.c., atteso che quanto accertato dai giudici del merito contrasta con il giudicato costituito dalla sentenza, penale, resa nei confronti di essi DI, in esito alla querela a suo tempo proposta dalla DE RO.
L'eccezione, ancorché ammissibile, atteso che è pacifico che la sentenza penale in esame è stata già acquisita agli atti nel corso del giudizio di merito (cfr. Cass., sez. un., 25 maggio 2001 n. 226) è, peraltro, manifestamente infondata.
In sede penale, in particolare, non è stato mai oggetto di dibattito, o di controversia, tra le parti, quale fosse la reale data in cui aveva avuto inizio il rapporto ora oggetto di controversia.
È palese, pertanto, certo che l'indagine condotta dai giudici penali ha riguardato un tema totalmente diverso da quello ora in discussione (e, in particolare, se integravano, o meno, reato alcuni comportamenti posti in essere dai DI) è palese che deve escludersi che si sia formato il giudicato, in quella sede, sulla data di inizio del rapporto, tra le parti, ancorché nell'esposizione del fatto processuale, si affermi - apoditticamente - che nel 1986 aveva avuto inizio, tra le parti, un certo "rapporto". Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che la circostanza che nel 1986 le parti abbiano dato al rapporto un determinato assetto non esclude che questo potesse avere avuto inizio in data anteriore e, in particolare, come ammesso dagli stessi attuali ricorrenti nella lettera del 6 settembre 1990, nell'anno 1983.
2. 7. Quanto precede, del resto, trova conferma in accertamenti di fatto, compiuti dai giudici del merito, in alcun modo contestati dagli attuali ricorrenti.
Hanno accertato, in particolare, i giudici a quibus (cfr. pag. 9 della sentenza) che i DI avevano opposto, per resistere alla pretesa della DE RO, che "nel periodo dal 1983 al 1986 essi avevano detenuto il fondo quali concessionari di altri conduttori in quanto .. la DE RO sino al settembre 1986 era sola nuda proprietaria del fondo che, invece, sino al settembre 1985 era stato gestito dal di lei fratello ... per conto dei genitori". Certo quanto sopra è evidente che anche qualora - per ipotesi - si volesse aderire alla ricostruzione dei fatti come offerta dagli attuali ricorrenti non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza gravata.
Il dispositivo della sentenza impugnata, infatti nella parte in cui ha accertato che il rapporto tra le parti è venuto a scadenza il 10 novembre 1998, per avere avuto nell'anno 1983, è corretto anche alla luce delle difese svolte dai ricorrenti (cfr. art. 384, comma 2, c.p.c.). A norma dell'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di sub concessione di fondi rustici (comma 1).
La violazione di tale divieto - ancora - deve essere fatta valere dal locatore "entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza" e "se il locatore non si avvale di tale facoltà il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario"(comma 2). Certo, in diritto, quanto precede e non controverso in linea di fatto, che i DI, pur ammettendo di essere subaffittuari dell'originario conduttore del fondo non hanno mai dedotto che parte concedente avesse invocato la nullità della subconcessione dagli stessi posta in essere, è palese, alla luce delle stesse difese dei ricorrenti, che il rapporto di affitto ha avuto inizio proprio nel 1983.
Nè è rilevante che all'epoca fosse ancora vivente l'usufruttuario del fondo e che questo ultimo fosse amministrato non dalla attuale controricorrente, ma dal di lei fratello, non potendosi dubitare che una volta divenuta piena proprietaria del fondo la DE RO è succeduta nel rapporto in qualità di concedente (cfr., art. 49, comma 3, l. 3 maggio 1982, n. 203).
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano "violazione degli artt. 4 e 46 legge 3 maggio 1982, n. 203, in relazione all'art. 360 n. 4 e 4 c.p.c. e difetto di motivazione". Si osserva, infatti:
- che la concedente DE RO non poteva, con un unico atto sia intimare disdetta ai sensi dell'art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, sia sollecitare il tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, ai sensi dell'art. 46 della stessa legge;
- i germani DI non potevano immaginare che un contratto disconosciuto dalla concedente potesse essere disdettato ancor prima di nascere;
- nella nota del 26 marzo 1993 la DE RO non fa alcuna menzione alla disdetta, ne' concede il preavviso di un anno, per consentire agli affittuari di accettare la scadenza contrattuale e non esporsi alle conseguenze del giudizio;
- erroneamente i giudici del merito hanno ritenuto che la disdetta prevista dall'art. 4 della legge n. 203 del 1982 soggiace al regime di cui all'art. 1335 c.c.;
- in sede di tentativo di conciliazione la DE RO instava per la declaratoria della detenzione senza titolo del fondo e per il risarcimento dei danni, i DI, invece, per l'accertamento e la declaratoria di vigenza di un rapporto agrario: ne segue, "in mancanza di dichiarazione esplicita, mirante a interrompere il rapporto agrario, non può la nota predette (del 26 marzo 1993) sortire gli effetti della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.".
4. Al pari del precedente il motivo è infondato, sotto tutti i profili in cui si articola.
4. 1. Quanto alla prima deduzione (non cumulabilità, in un unico atto della disdetta di cui all'art. 4, legge n. 203 del 1982 e della richiesta di tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 46 della stessa legge) si osserva che mentre, nel caso di inadempimento dell'affittuario di un fondo rustico, il concedente non può avvalersi di una unica comunicazione per contestare inadempimento (ex art. 5 legge n. 203 del 1982) e sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.), nel caso di disdetta del contratto vige una regola opposta.
È consentito, pertanto, al concedente, con una unica comunicazione, sia recedere dal contratto (ai sensi dell'art. 4 della legge citata), sia sollecitare il tentativo di conciliazione (a norma dell'art. 46 della stessa legge). (In questo senso, ad esempio, Cass. 4 aprile 2001, n. 4980, nonché Cass. 4 aprile 2001, n. 4971). Pacifico quanto sopra, essendosi i giudici del merito attenuti al riferito principio di diritto è palese, come accennato, che la deduzione deve disattendersi.
4. 2. Giusta quanto assolutamente pacifico in dottrina come in giurisprudenza, in sede giudiziale è consentita la contemporanea proposizione (in via alternativa o subordinata) di più domande, tra loro contraddittorie.
Certo quanto precede è palese che nulla si oppone perché in un atto stragiudiziale una parte faccia valere, pretese contraddittorie, specie allorché precisi che alcune sono subordinate al mancato accoglimento di altre.
Esattamente, pertanto, nel caso di specie i giudici del merito hanno ritenuto che legittimamente la DE RO con la comunicazione del 23 marzo 1993 aveva chiesto ai DI in via principale il rilascio del fondo di sua proprietà perché detenuto senza titolo, in via subordinata la cessazione dell'eventuale contratto in essere tra le parti per la data del 10 novembre 1998, avendo questo avuto inizio nel 1983.
4. 3. In tema di contratti di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto:
- "in mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare e così di seguito" (art. 4, l. n. 203, del 1982, comma 1);
- "la disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento" (art. 4, l. n. 203, del 1982, comma 2). Pacifico quanto precede è palese che perché possa dirsi rispettato il precetto di legge è necessario (e sufficiente), da un lato, che il concedente dia notizia al conduttore della propria volontà di non volere la "rinnovazione" del rapporto in essere tra le parti, dall'altro, che detta comunicazione sia redatta per iscritto e pervenga all'altra parte mediante lettera raccomandata almeno un anno prima della data di cessazione (ex contractu o ex lege) del rapporto stesso.
Pacifico quanto sopra deve escludersi che nella specie la norma positiva non sia stata puntualmente osservata da parte della concedente.
Da un lato, infatti, è indubbio che costei ha manifestato la volontà di volere la cessazione del rapporto alla scadenza del termine di legge e, conseguentemente, di imporre ai conduttori la riconsegna del bene oggetto di affitto, dall'altro, è pacifico che sono state rispettate le disposizioni, fissate dal comma 2, del più volte ricordato art. 4, l. 3 maggio 1982, n. 203, quanto alla "forma" e ai "termini" della disdetta stessa.
Irrilevante, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa conclusione è il rilievo che la comunicazione del 23 marzo 1993 non contenga la parola "disdetta", ne' concede il preavviso di un anno. La disdetta, nei contratti di locazione, come in quelli di affitto di fondi rustici costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all'altra (cfr. Cass. 28 settembre 1998 n. 6996, nonché Cass. 3 ottobre 1997, n. 9666). È evidente, pertanto, che ai fini della validità della stessa non si richiedono formule sacramentali, da osservarsi a pena di nullità, sufficiente essendo che dal suo contesto si ricavi la volontà del concedente di porre fine al rapporto.
Pacifico quanto sopra è di palmare evidenza che allorché la DE RO ha affermato che il rapporto inter partes doveva essere dichiarato cessato al 10 novembre 1998, la stessa ha in modo non equivoco manifestato la propria volontà di non volere, alla detta data, la rinnovazione del contratto per altri quindici anni. Quanto all'ulteriore profilo di doglianza (irritualità della disdetta per non avere la stessa concesso "il preavviso di un anno") lo stesso è manifestamente inconsistente ove solo si consideri che nella specie il "preavviso" concesso non era di un anno, ma di oltre cinque (anni).
Se, infatti, in data 23 marzo 1993 la DE RO aveva chiesto la cessazione del contratto per il 10 novembre 1998 è palese, da un lato, che la stessa aveva, di fatto, concesso un preavviso ben più ampio di quello di legge, dall'altro, che i conduttori avevano oltre cinque anni a loro disposizione, prima della cessazione del rapporto e quindi, come si osserva in ricorso "un lasso di tempo ... sufficiente a permettere al conduttore di provvedere alla sistemazione delle proprie pendenze, in vista della cessazione del rapporto".
4. 4. Dispone l'art. 1335 c.c. che "ogni .. dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giung(e) all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia" Certo quanto precede, non controverso che nella specie la comunicazione del 26 marzo 1993 è stata inviata dalla DE RO con raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dei DI ed è, ivi, regolarmente pervenuta, è palese che non vi è stata alcuna violazione, da parte dei giudici del merito, della ricordata disposizione normativa allorché hanno affermato la sua applicabilità alla disdetta in esame.
4. 5. Quanto, da ultimo, alla circostanza che in sede di tentativo di conciliazione non si sia discusso anche della cessazione del rapporto di affitto alla scadenza del 10 novembre 1998, la deduzione è manifestamente infondata, attesa la stessa, letterale, formulazione del più volte ricordato art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203. Quest'ultima disposizione, in particolare, non condiziona la proponibilità dell'azione giudiziaria alla circostanza che una certa controversia sia stata trattata in sede di tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato dell'agricoltura, ma al diverso adempimento che in ordine a una certa domanda sia stato sollecitato, all'Ispettorato, l'esperimento del tentativo. Certo che nella richiesta ex art. 46, comma 1, della legge n. 203 del 1982 la DE RO aveva fatto espressamente menzione anche della domanda di cessazione del(l'eventuale) contratto di affitto inter partes, è palese che è totalmente indifferente che, in pratica, le parti comparse innanzi all'Ispettorato dell'agricoltura, non abbiano affrontato la questione specifica.
Ciò tenuto presente, da un lato, che il giudizio contenzioso che segue al tentativo in questione non è una "prosecuzione" di quello o una sede dove "riesaminare" quanto in quella sede affermato dalle parti, dall'altro, che l'azione giudiziaria è proponibile anche nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione sia stato totalmente omesso (o per mancata sua fissazione da parte dell'organo amministrativo, o per mancato intervento di una o di entrambe le parti).
5. Risultato totalmente infondato il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in lire 100.000 (Euro 51,64), oltre lire 4.000.000 (Euro 2.065,82) per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2002