Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
La regola di cui all'art. 568 cod. proc. pen., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte sicché, se essa è proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata presentata in un termine superiore a quello massimo previsto per il rimedio correttamente esperibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 40053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40053 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 04/07/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI M. - rel. Consigliere - N. 1039
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 18484/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VI NO N. IL 19/07/1955;
avverso l'ordinanza n. 19/2014 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 26/03/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI MARIA;
sentite le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, GA IU, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano in data 26 marzo 2014, con la quale è stata dichiarata inammissibile, per tardività, la impugnazione, qualificata dal Gip di Milano come appello ex art. 322 bis c.p.p., a suo tempo proposta nell'interesse dello stesso
GA, contro il decreto di restituzione di beni, emesso in data 4 novembre 2013 dal locale PM.
Era accaduto, in precedenza, che, nel procedimento iscritto a carico del GA ed altri, per il reato di bancarotta fraudolenta, relativo al fallimento della società "Immobiliare la Grolla S.r.l.", erano stati emessi dal Pubblico ministero, in via di urgenza, decreti di sequestro preventivo di immobili ritenuti di proprietà della società medesima, ma divenuti oggetto di distrazione in favore delle società "GPI partecipazioni immobiliari S.p.A." e "Tan.Dem S.r.l.", facente capo, quest'ultima, alla famiglia GA. Il Gip aveva convalidato i detti provvedimenti il 23 gennaio e l'11 marzo 2013.
In seguito, il Pubblico ministero, con il provvedimento sopra menzionato del 4 novembre 2013, invero recante nell'intestazione la citazione dell'art. 262 c.p.p., art. 263 c.p.p., comma 4 e art. 84 disp. att. c.p.p., aveva disposto la restituzione dei predetti beni immobili al fallimento della "Immobiliare la Grolla S.r.l." , reputata l'unica proprietaria dei beni stessi. Si attesta nel provvedimento impugnato-e la circostanza non è contestata nel ricorso- che il provvedimento in questione era stato comunicato anche al GA lo stesso 4 novembre.
A mezzo del difensore, con atto depositato il 10 dicembre 2013, il GA aveva proposto, dinanzi al Gip, ex art. 263 c.p.p., comma 5, opposizione al provvedimento del Pm, spendendo oltretutto la propria qualità di terzo interessato, ossia di "trustee" del trust generato da"GPI partecipazioni immobiliari S.p.A." e "Tan.Dem S.r.l.", ed aveva sostenuto che i beni restituiti al fallimento, in realtà, erano di proprietà di tali due società ed intestati ad esso "trustee", al quale dunque andavano riconsegnati. Il Gip aveva invece osservato che il provvedimento del Pm, nella sostanza aveva la valenza anche di decreto di revoca del sequestro preventivo , mentre era del tutto estranea, al vincolo disposto, la natura di sequestro probatorio: ne faceva discendere la conseguenza che lo strumento per impugnare il provvedimento del Pm non era quello attivato dalla difesa ma l'appello ex art. 322 bis c.p.p.. In tal senso riqualificata l'opposizione, trasmetteva gli atti al Tribunale del riesame per quanto di competenza.
Il Tribunale del riesame rilevava che l'impugnazione risultava proposta il 10 dicembre 2013 contro un provvedimento conosciuto dalla parte il 4 novembre, con l'effetto di apparire tardivo per il mancato rispetto del termine di 10 giorni, previsto dal codice di rito. Contro tale provvedimento ha proposto impugnazione il difensore di GA deducendo:
1) la violazione degli artt. 262, 263, 321 e 322 bis c.p.p., per avere, egli, proposto l'unica impugnazione prevista dal codice di procedura contro il provvedimento adottato, nel caso di specie, dal Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 262 c.p.p. e art. 263 c.p.p., comma 4. È l'art. 263 c.p.p., comma 5 a prevedere, infatti, che contro il provvedimento del Pubblico ministero che dispone la restituzione dei beni, i soggetti interessati possano proporre opposizione dinanzi al Gip.
Sostiene inoltre il difensore che, stanti la qualifica e la natura del provvedimento del Pubblico ministero, se egli avesse proposto appello ai sensi dell'art. 322 bis, avrebbe senz'altro visto dichiarare inammissibile lo stesso mezzo di impugnazione, perché inadeguato in relazione al decreto di restituzione come qualificato dal titolare dell'azione penale;
2) la violazione degli art. 568 c.p.p., comma 5 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c. Anche nell'ipotesi in cui fosse stata proposta impugnazione diversa da quella consentita, il giudice, nell'operare la riqualificazione, avrebbe dovuto tenere conto, ai fini della tempestività, del solo termine previsto per il mezzo di impugnazione effettivamente azionato (sentenza Cass. numero 3149 del 1991, rv 188368). Nel caso di specie, nessun termine era previsto per la presentazione della opposizione che introduce un vero e proprio giudizio di impugnazione.
Converge verso tale soluzione anche il rilievo che il legislatore del 1988, nel formulare l'art. 568, comma 5, ha eliminato, rispetto alla formulazione della stessa norma contenuta nel progetto preliminare, il requisito del dovere presentare, l'impugnazione proposta, i requisiti prescritti per l'impugnazione effettivamente consentita. Il ricorso è infondato.
Non ha pregio la doglianza formulata nel primo motivo di ricorso. Essa viene sviluppata soltanto in considerazione del fatto che l'intestazione del provvedimento restitutorio del Pubblico ministero, successivamente impugnato dal GA, recasse la menzione di norme di legge che regolano la restituzione, appunto, dei beni sottoposti a sequestro probatorio: una misura, quella, la quale effettivamente prevede la opponibilità del provvedimento stesso, dinanzi al giudice delle indagini preliminari (art. 263 c.p.p., comma 5). Sennonché, è indubbio ed ineccepibile che i beni immobili oggetto della presente procedura incidentale sono stati sottoposti a misura ablativa non già con lo strumento del sequestro probatorio bensì con la misura cautelare reale del sequestro preventivo. E tanto si desume univocamente dallo stesso decreto di restituzione del pubblico ministero in data 4 novembre 2003: un decreto che, seppure rinvia impropriamente agli artt. 262 e 263 c.p.p., tuttavia enuncia chiaramente, nella parte espositiva, la volontà di rimuovere il vincolo reale in precedenza disposto con provvedimenti urgenti del Pm convalidati dal Gip, ossia con sequestri espressamente qualificati, nello stesso provvedimento, come "preventivi", non foss'altro che per la evidente ragione che il sequestro probatorio non è soggetto alla convalida del Gip.
Trattandosi, dunque, di misure cautelari disposte ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, deve ritenersi del tutto corretta la decisione dello stesso Gip - basata sull'art. 568, comma 5 - di riqualificare l'opposizione come appello ai sensi dell'articolo 322 bis e, altresì, la decisione del Tribunale del riesame di condividere tale impostazione.
La procedura della opposizione è infatti prevista soltanto con riferimento a provvedimenti a margine di un sequestro probatorio e non anche in materia di sequestro preventivo, così come deve ritenersi certo che l'erroneo riferimento, nel provvedimento del pubblico ministero, agli artt. 262 e 263 c.p.p., in aperto contrasto con il successivo riferimento ai disposti "sequestri preventivi" (dizione, quest'ultima, corrispondente alla realtà procedimentale), non avrebbe potuto impedire al difensore di adire il Tribunale del riesame con il mezzo di impugnazione (appello) previsto in relazione al decreto, del Pubblico ministero, di revoca del sequestro preventivo: questo infatti era il provvedimento da ritenere implicitamente ma necessariamente presupposto dalla determinazione di restituire beni fino a quel momento soggetti alla misura cautelare del sequestro preventivo.
Per la appellabilità del provvedimento del PM di revoca del sequestro preventivo e conseguente restituzione, vale la pena qui ricordare la sentenza della Sez. 2 di questa Corte,n. 51753 del 03/12/2013, , Rv. 257358, che ha affermato il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene, disposta dal G.i.p. in favore di un soggetto diverso da quello cui il bene stesso era stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322 bis c.p.p. e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale della libertà.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
Questa Corte ritiene di aderire, in proposito, all'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la regola di cui all'art. 568 c.p.p., secondo la quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datale dalla parte - sicché se essa è proposta a giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente -non è applicabile qualora l'impugnazione non consentita sia stata proposta in un termine eccedente quello massimo previsto per il rimedio concretamente esperibile (Sez. 6^, Sentenza n. 351 del 29/01/1991 Cc. (dep. 05/04/1991 ) Rv. 186871).
Va invero considerato che , se è vero che in caso di conversione, non vi è motivo di non considerare come data di presentazione quella di proposizione del mezzo non consentito ( e non quella di effettivo arrivo della impugnazione presso il giudice del mezzo consentito), tuttavia, quando quella data non è essa stessa rispettosa dei termini di impugnazione per il mezzo consentito, l'errore non può giovare all'impugnante il quale è tenuto a subire le conseguenze della mancata osservanza delle formalità che riguardano il mezzo di impugnazione risultante dalla conversione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014