Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4980
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Mentre, nel caso di inadempimento dell'affittuario di un fondo rustico, il concedente non può avvalersi di una unica comunicazione per contestare inadempimento (ex art. 5 legge 203 del 1982) e sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.), nel caso di disdetta del contratto vige una regola opposta: sicché è consentito al concedente, con una unica comunicazione, sia recedere dal contratto (ex art. 4 legge cit.), sia sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 legge cit.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4980
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4980
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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