Sentenza 17 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/01/2017, n. 30176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30176 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2017 |
Testo completo
30176-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 146- Presidente - Vito Di Nicola Aldo Aceto up 17 gennaio 2017 Enrico Mengoni R.G. n. 24029/2016 Ubalda Macrì Motivaz. semplificata Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ZI RE CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Chieti del 18 gennaio 2016 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen., e per l'inammissibilità del ricorso nel resto. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 gennaio 2016, il Tribunale di Chieti ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 628 del 1961, per avere omesso di esibire, su richiesta dell'Ispettorato del lavoro, la documentazione relativa ai rapporti di lavoro della società cooperativa della quale era legale rappresentante (libro unico del lavoro, labro matricola e paga, prospetti paga, comunicazione di instaurazione del rapporto, delega al professionista o all'associazione di cui all'art. 40 della legge n. 133 del 2008). 2.-Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo: 1) la nullità della notificazione della prescrizione da parte dell'Ispettorato del lavoro, in quanto effettuata per compiuta giacenza al suo domicilio, quale amministratore unico, e non alla sede della società; 2) l'erronea applicazione degli artt. 62, n. 4), e 62 bis cod. pen., e l'illegittimo diniego dei benefici di legge, per la mancata considerazione dell'incensuratezza dell'imputato stesso, nonché l'eccessività della pena;
3) il mancato svolgimento dell'esame dell'imputato, assente nel corso del procedimento;
4) la mancata assunzione di prove decisive e, comunque, la mancanza di prova della responsabilità penale, con particolare riferimento all'accertamento della qualità di legale rappresentante in capo all'imputato; 5) vizi della motivazione in relazione alla responsabilità penale;
6) la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO -3. Il ricorso è inammissibile. -3.1. Il primo motivo di censura con cui si denuncia la nullità della notificazione della prescrizione da parte dell'Ispettorato del lavoro, in quanto effettuata per compiuta giacenza al domicilio dell'imputato, quale amministratore unico è manifestamente infondato. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'impossibilità della notifica, per irreperibilità del contravventore, dell'invito al pagamento dell'oblazione determinata dall'organo di vigilanza per l'estinzione del reato (art. 24, d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), non osta all'esercizio dell'azione penale nei suoi confronti: diversamente opinando, si attribuirebbe al contravventore la facoltà di eludere l'applicazione della norma e l'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 41073 del 07/07/2011, Rv. 251297). E deve in ogni caso richiamarsi il generale principio - affermato in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, ma applicabile anche in materia di prescrizione amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994, in mancanza di significative differenze fra le due discipline amministrative secondo cui la notifica dell'avviso di accertamento può avvenire anche a mezzo del servizio postale e si perfeziona per il destinatario nel 2 momento in cui il piego sia dallo stesso ritirato ovvero con il decorso della compiuta giacenza qualora la raccomandata non gli venga consegnata per sua assenza e di altra persona abilitata a riceverla. E la notifica a mezzo posta dell'avviso di accertamento, perfezionatasi per compiuta giacenza, dà luogo ad una presunzione legale di conoscenza che il destinatario può superare provando di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto (Sez. 3, n. 45451 del 18/07/2014, Rv. 260747; Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016, Rv. 267938; Sez. 3, n. 52026 del 21/10/2014, Rv. 261287). Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui la notificazione è avvenuta per compiuta giacenza e il destinatario non solo non ha provato ma neanche ha compiutamente prospettato di non avere avuto notizia dell'atto senza sua colpa. 3.2. -Le altre censure del ricorrente sono inammissibile, perché formulate in modo non specifico. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata e non richiama puntualmente gli atti di causa;
cosicché i suoi rilievi si concretizzano in mere indimostrate asserzioni. In particolare, quanto alle circostanze e al trattamento sanzionatorio, non confuta adeguatamente l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui devono essere valutati negativamente, in mancanza di elementi di giudizio di segno contrario, il totale disinteresse dell'imputato per la vicenda, fin dalla fase amministrativa e il grado della colpa che emerge dalle modalità del fatto. Quanto alle prove che non sarebbero state espletate, la difesa non ne deduce la decisività, non ne precisa l'esatto contenuto, non richiama le relative richieste formulate in primo grado che sarebbero state disattese. Del pari meramente assertiva è la contestazione della qualità di legale rappresentante della società in capo all'imputato; qualità che risulta dalla documentazione in atti, neanche richiamata dalla difesa. Quanto, infine, alla lamentata mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., deve rilevarsi che il ricorrente non prende in considerazione i presupposti richiesti dalla disposizione e non contesta in modo compiuto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la particolare tenuità del fatto deve essere esclusa perché il suo comportamento è da ritenere "abituale". 4. - Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
A 3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Alessandro M. Andronio итосмиче DEPOSITATA IN CANCELLERIA L 16 GIU 2017 IL CANCELITERE Luana Mariani 4