Articolo 71 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Articolo 69Articolo 72
Versione
1 gennaio 2003
>
Versione
1 marzo 2008
Art. 71. (Fondo rotativo per le opere pubbliche) 1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) .
6. Il Governo procede annualmente ad una verifica, e riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , e successive modificazioni, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008