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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 2342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2342 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5203/2024 promossa da: (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
presso , Via G. T. Invrea 20 int. 16 A è elettivamente domiciliato in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(P.IVA ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
notaio di Persona_1
Milano in data 09.08.2022 rep. n. 55.552 racc. n. 25.806, .F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo io in P.IVA_2
Roma, Via Giovanni Antonio Plana 4, è elettivamente domiciliata in qualità di PARTE OPPOSTA;
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c. in data 15.05.2024 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ad egli notificato da
[...] [...] quale mandataria di CP_2 CP_1 Controparte_1 ale sul contratto di mu racc. n. 12148 a rogito del Notaio in San Benedetto del Tronto Dott. Persona_2 tra l'opponente e per l Controparte_3
145.000,00. L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di parte opposta, e ciò in quanto non sarebbe stata provata la titolarità del credito oggetto di controversia in capo alla stessa;
che infatti controparte affermava di essere cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo sopra richiamato in seguito di cessione in blocco da parte di , costituente la nuova denominazione Controparte_4 sociale della società nata per effetto dell'atto di fusione per incorporazione della
[...]
[...
[...] [ nella;
Controparte_5 Controparte_6 ta di Pt_1 riceveva, in particolare, copia del suddetto contratto di cessione;
ch que, nonostante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la prova della titolarità del credito non poteva ritenersi dimostrata, non risultando l'avviso di pubblicazione sufficientemente chiaro da poter identificare il rapporto contrattuale sulla base del quale il cessionario agisce;
che pertanto, essendo l'avviso generico e non consentendo l'individuazione del rapporto tra l'opponente e la banca, controparte non poteva ritenersi titolare del diritto di credito richiamato;
che infatti controparte per provare la propria legittimazione avrebbe dovuto produrre la lettera raccomandata A/R (o la pec) inviata il 30.11.2021 al debitore ceduto dalla cedente, secondo quanto riportato nell'avviso di pubblicazione del 21.12.2021 (doc. 8 opposta). Inoltre, parte opponente eccepiva l'usurarietà del tasso di mora del contratto di mutuo, essendo superiore esso al tasso soglia fissato per il periodo di riferimento;
che infatti, a fronte di un tasso soglia pari a 3,84 %, il tasso di mora applicato è pari a 5,15%; che pertanto doveva ritenersi violato l'art. 1815 c.c. e, quale conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo e la non debenza di interessi. Come terzo motivo di opposizione, il individuava talune violazioni delle Pt_1 disposizioni in tema di trasparenza banc uali l'indeterminatezza del piano di ammortamento, l'adozione del regime finanziario composto in violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c. e 120 TUB, il vizio del consenso per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi e, quale conseguenza delle stesse, la nullità del mutuo e il ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 117 TUB. L'opponente, a sostegno degli ultimi due motivi esposti, allegava una consulenza tecnica di parte (doc. 7) secondo cui il tasso di mora convenuto contrattualmente risultava superiore al tasso soglia di riferimento, con ciò determinando la non debenza di alcun interesse, nonché la spettanza al della restituzione degli interessi Pt_1 corrispettivi delle rate già pagate ovvero dei so essi moratori. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo a
[...] er violazione dell'art. 58 TUB;
2. in conseguenza di Controparte_1
dell'atto di precetto e di tutti gli atti conseguenti;
3. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione degli art. e, per l'effetto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., per le ragioni sopra enunciati;
4. in conseguenza di quanto sopra, ricalcolare il piano di ammortamento del contratto di mutuo, secondo quanto stabilito dall'art. 1815, comma II, c.c. e condannare in persona del Controparte_1 legale rappresent 71,87; 5. in subordine e sempre in conseguenza della nullità per violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., condannare in persona del legale Parte_2 rappresenta .959,89; 6. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
7. in conseguenza di
2 quanto sopra, calcolare il piano di ammortamento del contratto di mutuo e condannare
[...] in adempimento all'art. 117 Controparte_1 oria di spese e competenze di lite, oltre ad accessori come legge”. Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
quanto dedotto da controp Controparte_1
tecnica di controparte risultava priva di specifico rilievo probatorio, costituendo una semplice allegazione difensiva;
che, rispetto alla carenza di legittimazione di , si producevano documenti rilevanti volti a CP_1 dimostrare la titolarità in cap edesima del credito derivante dal contratto di mutuo, ossia l'atto di fusione del 14.12.2017, rep. n. 2481 racc. n. 1898 per effetto del quale la è stata fusa per incorporazione nella Controparte_3
assumeva la nuova denominazione Controparte_6
6), la dichiarazione rilasciata dalla Controparte_4 [...] nte l'inclusione del credito rinvenien Controparte_4 mutuo nel perimetro di una delle due cessioni in blocco stipulate fra la cedente
[...]
e l'odierna comparente (doc. 7), nonché i due Controparte_4
o menzionate (doc. 8 e doc. 9); che da tali produzioni doveva ritenersi provata la titolarità in capo ad del credito oggetto di CP_1 controversia, in quanto la cessione di crediti in blocco può essere provata anche per presunzioni o indizi;
che, in particolare, sarebbero all'uopo sufficienti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione comprende il credito azionato dal cessionario. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, deduceva che Controparte_2 controparte, ai fini della verifica dell'usura relativament di mora, non considerava la maggiorazione del 2,10%, da aggiungersi al TEGM prima dell'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996; che pertanto non potevano ritenersi usurari gli interessi di mora, atteso che la soglia, correttamente determinata, era pari al 6,99% (=TEGM per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile pari al 2,56% + maggiorazione del 2,10%, entrambi aumentati della metà) ed era, dunque, superiore al tasso di mora del 5,15% per come indicato dall'opponente. Con riguardo al terzo motivo di opposizione, parte opposta ne deduceva l'infondatezza, affermando che al contratto di mutuo si allegava il piano di ammortamento sviluppato sulla base del tasso applicabile al momento della conclusione del contratto con la conseguenza che la sottoscrizione del c.d. piano di ammortamento alla francese implicava l'accettazione del piano finanziario in concreto applicato dalla banca;
che non si determinava alcun fenomeno di anatocismo con il metodo di ammortamento c.d. alla francese, secondo anche quanto previsto da recente giurisprudenza di legittimità. Per tali motivi concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare, siccome inammissibili ed infondate per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
3 Le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e l'opponente chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della lettera raccomandata A/R, con relativo avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto inviare al Sig. in data CP_1 Pt_1
30.11.2021 e disporsi la c.t.u. bancaria. Con ordinanza del 29.10.2024 il Tribunale rigettava l'ordine di esibizione avanzato ex art. 210 c.p.c. da parte opponente e ammetteva invece la c.t.u. contabile, nominando allo scopo il dott. . Persona_3
Con ordinanza del 16.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito del deposito della relazione peritale, rinviava ex art. 189 c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter co. 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, lette le memorie conclusionali depositate, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi in ordine ai tre motivi sollevati da parte opponente. Con riguardo al difetto di titolarità del credito di , non si condivide quanto CP_1 sostenuto da e, al contrario, appai suasive le argomentazioni Parte_1 della i, ritiene questo Giudice che la prova della titolarità del Controparte_2 credi di cartolarizzazione è fornita (anche solo) con la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione. Nel caso di specie deve ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo all'opposta, sulla base di tutti gli elementi di causa letti in un quadro unitario di valorizzazione probatoria, i quali conducono a ritenere effettivamente esistente, in base alla regola probatoria del c.d. più probabile che non, propria del diritto civile, un contratto di cessione intervenuto tra l'originaria parte del contratto di mutuo del 2010 e l'attuale società di cartolarizzazione crediti. Infatti, parte opposta produce, oltre agli estratti della Gazzetta Ufficiale del 18.12.2021 e del 4.08.2023 (docc.
8-9 opposta), lo stesso titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato in data 26/08/2010, rep. n. 40710 racc. n. 12148 a rogito del Notaio in San Benedetto del Tronto Dott. tra l'opponente e Persona_2 [...]
e altresì rilasciata dalla Controparte_3 [...] tante l'inclusione del credito rinveniente d Controparte_4 nel perimetro di una delle due cessioni in blocco stipulate fra la cedente
[...]
e l'odierna comparente (doc. 7 opposta). Controparte_4 ni, deve sottolinearsi come esse concorrano a corroborare l'avvenuta acquisizione da parte di del credito derivante dal contratto di mutuo CP_1 giustificandosi in tal senso il possesso del titolo esecutivo da parte di un soggetto estraneo al contratto nonché provenendo la dichiarazione attestante l'inclusione del
4 credito nella cessione da un soggetto, la banca cedente, “disinteressato” alle vicende successive riguardanti il medesimo. Pertanto, si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10200). Non appare dirimente, invece, la mancata produzione da parte opposta, come eccepito dal della lettera raccomandata A/R (o la pec) inviata il 30.11.2021 al debitore Pt_1 ced lla cedente, secondo quanto riportato nell'avviso di pubblicazione del 21.12.2021. Si ritiene infatti che l'onere della prova in capo a sia stato Controparte_2 adempiuto secondo quanto esposto non risultando allo scopo necessaria la suddetta produzione;
si rileva peraltro come il documento richiamato non sia necessariamente nella disponibilità di parte opposta, essendo stato inviato dalla cedente al mutuatario. Alla luce della giurisprudenza richiamata, nonché delle produzioni prodotte dall'opposta, deve quindi ritenersi quest'ultima divenuta titolare del credito controverso e respingersi il motivo di opposizione. Prima di procedere a scrutinare gli ulteriori motivi di opposizione che richiedevano l'ammissione e lo svolgimento di apposita relazione peritale, va fatto presente che, circa le dedotte mancanze documentali lamentate dalle parti, risulta dirimente ed applicabile quanto statuito da Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022, ossia:
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato
o alla notizia di esso;
5 - in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Tali principi di diritto altro non costituiscono che la specificazione dell'onere di allegazione e produzione di elementi probatori documentali regolata dal generale principio di diritto di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, la lacuna probatoria va a discapito della parte che non li ha prodotti, tenuta a farlo, e non può essere supplita d'ufficio né dal consulente tecnico né dal Giudice. Al riguardo, infatti, giurisprudenza sia di merito che di legittimità, a titolo esemplificativo, afferma in materia bancaria che se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito) è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste. Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, poiché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente CP_4 versati in applicazi lle clausole negoziali colpite da nullità, deve produrre in giudizio (nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante. Più recentemente è stato ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. Civ. n. 6481/2021). Tali principi di diritto, nella specifica materia bancaria, costituiscono l'applicazione del riparto dell'onere probatorio di cui all'art 2697 c.c., ponendo a carico dell'odierno opponente la produzione di tutti gli estratti relativi al rapporto bancario in contestazione con la conseguenza che la mancata produzione documentale va a discapito della parte che non l'ha prodotta. Va infatti dedotto che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. e, quindi, l'attore non è esonerato dal fornire la prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta. Spetta infatti a chi invoca l'esistenza di un fatto ex art. 2697 c.c. fornire la relativa prova attraverso la documentazione necessaria a corroborare l'esistenza del fatto medesimo. Pertanto, in
6 capo al gravava l'onere di allegare tutti gli estratti conto relativo al rapporto Pt_1 bancari è causa. Ancor più dirimente, sulla questione, risulta la recentissima ordinanza n. 5709/2025 della Suprema Corte la quale, rigettando il ricorso di un fideiussore in una causa di usura avente ad oggetto un contratto di mutuo, ha chiarito che l'onere della prova dell'usura grava sul debitore, il quale non solo deve produrre le prove ma deve prima di tutto allegare in modo puntuale e specifico i fatti a fondamento della sua eccezione, indicando tassi applicati, tassi soglia e periodi di riferimento, con la conseguenza che la mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione. Al riguardo, infatti, va osservato che a seguito della richiesta ex art. 119 TUB (doc. 4 opponente), rispondeva con mail pec del 29.09.2023 (doc. 5 Controparte_2 opponente) con cui inviava, quale documentazione: “avviso di cessione”; “copia cliente rep. 55.552”; “contratto di mutuo” e “piano di ammortamento con specifica dei pagamenti”. Risulta quindi evidente che la società di cartolarizzazione, investita dalla richiesta di cui sopra, ha fornito la documentazione rilevante nel caso di specie potendo quindi desumersi che l'importo precettato risulta correttamente calcolato essendo parte opposta in possesso dei pagamenti effettuati e, quindi, potendo calcolare il residuo dovuto dall'opponente che, come tale, veniva trasfuso nell'atto di precetto;
inoltre, che non operi nessuna inversione derivante dall'onere della prova per violazione dell'art. 119 TUB, in quanto parte opposta inviava la documentazione in suo possesso;
inoltre, anche considerando che il contratto di mutuo risulta essere stato registrato il 30.08.2010 e che, quindi, rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB del 29.06.2023, operava il termine decennale di cui al co. 4 della disposizione in esame, rispetto al quale la Suprema Corte ha persuasivamente affermato che, pur avendo affermato che il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria prescinde dall'attualità del rapporto e “produce i suoi effetti fino a quanto permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte ad essere informata”, tuttavia questo “interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato” è pur sempre quello previsto dall'art. 119, c. 4, TUB con la conseguenza che, anche “alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c) … il diritto di ottenere la documentazione” può essere esercitato solo “nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato” (Cass. Civ. n. 11004/2006), ossia nel diritto a ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 TUB)”. Ne consegue che parte opposta non ha posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede o correttezza, avendo inoltrato comunque la documentazione in suo possesso rispetto ad un contratto posto in essere da altro soggetto e temporalmente formato in una data di molto antecedente (circa tre anni) rispetto al decennio normativamente previsto;
pertanto, alcuna inversione dell'onere della prova può operare nel caso di specie. Circa invece la mancanza di documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 119 TUB inerente la prova della cessione del credito, poi, vale quanto sopra affermato in punto di legittimazione attiva.
7 Effettuate tali precisazioni, rimane quindi da verificare se l'importo precettato debba essere soggetto a ricalcolo per violazione in punto di tasso usurario, anatocismo ovvero violazioni in materia di trasparenza e vizi del consenso contrattuale. Passando pertanto all'esame del secondo motivo di opposizione, il contesta che Pt_1
“il tasso di mora del contratto di mutuo fondiario, è superiore al tasso soglia f r il periodo di riferimento, se viene considerato, fra i costi, il tasso di mora, indicato in contratto. In particolare, a fronte di un tasso soglia pari a 3,84%%, il Tasso di mora, applicato è pari a 5,15%”. Tale motivo di opposizione risulta infondato. Con riferimento alla CTU che si è svolta in corso di causa va qui detto come essa vada integralmente condivisa, in quanto redatta con particolare perizia, congruamente motivata e priva di vizi logici e giuridici. Quanto agli interessi applicati dalla il CTU ha stabilito che il tasso di interesse CP_4 applicato da quest'ultima per ciasc a, non risultando l'applicazione di interessi moratori, non risulta mai superiore rispetto ai tassi soglia di riferimento pubblicati nei D.M. (v. pag. 36 CTU e Tabella G allegata). Peraltro, il CTU sottolinea che complessivamente gli interessi addebitati dalla stipula del mutuo sino alla sua risoluzione, risulterebbero pari ad Euro 32.749,87 e quindi inferiori rispetto a quelli previsti, per il medesimo periodo, dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, pari ad Euro 42.876,65. Inoltre, il CTU ha provveduto al calcolo del TEG del mutuo in esame “determinando che lo stesso, al momento della stipula, era pari al 3,78% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “mutui ipotecari a tassi variabili” vigente alla stipula del contratto del 26 agosto 2010, il quale era pari al 3,84%” (v. Tabella H allegata). Con riferimento al tasso moratorio pattuito nel contratto di mutuo, il CTU richiama poi correttamente la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e, in base ai principi in essa stabiliti, tenuto conto che il TEGM al momento della stipula del contratto era pari al 2,56%, rileva che il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 6,99% (v. pag. 35 CTU). Sul punto, egli conclude che “il tasso moratorio pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo pari al 5,51% (ossia due punti percentuali in più del tasso convenzionale) è inferiore al tasso soglia degli interessi moratori previsto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020 n. 19597 (ossia considerando la maggiorazione del TEGM del 2,1%) come risulta dalla seguente tabella”:
Con riguardo a possibili meccanismi di anatocismo presenti nel contratto di mutuo, il CTU rileva che il piano di ammortamento ivi previsto è stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese in quanto sono previste rate di importo fisso con una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente. Dunque, non appaiono a questo giudice integrarsi violazioni dell'art. 1283 c.c. e d'altronde la giurisprudenza ha già chiarito che il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè
8 “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso di interesse, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi, e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza (si vedano, ex multis, Cass. sentenza n. 9237 del 20.05.2020; Tribunale di Trapani n. 82 del 24.01.2022, Tribunale di Cuneo, n. 544 del 01.06.2022; Tribunale di Lecce, n. 1510 del 29.06.2020). Peraltro, il CTU provvede a ricalcolare l'importo della rata secondo la formula relativa al piano di ammortamento alla francese e ottiene l'importo previsto nel piano allegato contratto di mutuo. Infine, il CTU provvede a determinare il saldo dovuto dal cliente all'esito delle verifiche effettuate. A tale scopo ha illustrato come ha proceduto a ricalcolare i piani di ammortamento del mutuo in due diverse ipotesi: prevedendo la mera capitalizzazione semplice (v. pag. 22) ovvero applicando altresì il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (v. pag. 24). In tal senso egli conclude affermando che “il debito del mutuatario sarebbe pari ad Euro 105.049,62 (e quindi inferiore di Euro 8.423,41 rispetto all'importo riportato nel atto di precetto opposto) nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice”, ovvero che “il debito del mutuatario sarebbe pari ad Euro 83.733,94 (e quindi inferiore di Euro 29.739,09 rispetto all'importo riportato nel atto di precetto opposto) nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB”, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Questo Giudice ritiene che non debba trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB in ragione della mancanza di usurarietà dei tassi di interessi e di patologie afferenti al piano di ammortamento c.d. alla francese e che, pertanto, il debito del calcolato al 14.06.2023 ammonterebbe ad euro 113.473,03 così come Pt_1 da atto di . Va infine osservato che anche il terzo motivo sollevato dall'opponente non merita accoglimento. Ciò in quanto con esso la parte attrice deduce l'indeterminatezza del piano di ammortamento, l'adozione del regime finanziario composto e il vizio del consenso per mancata indicazione di tale regime e delle modalità di imputazione degli interessi. Tuttavia, risulta ormai pacifico in giurisprudenza come il c.d. ammortamento alla francese non contrasti con le disposizioni in tema di trasparenza bancaria. Infatti, il carattere della determinatezza risulta rispettato “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 15130 del 2024) non risultando decisiva la 9 circostanza che al contratto di mutuo ipotecario non risulta allegato il piano di ammortamento nel momento in cui quest'ultimo può essere calcolato in base alle determinazioni contrattuali. Inoltre, deve rilevarsi che il maggior carico di interessi del prestito dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Inoltre, non risultano esistenti elementi probatori sulla cui base poter affermare esistente l'asserito vizio del consenso, in capo all'opponente, risultando presente nel contratto di mutuo l'espressa adesione del sig. (art. 1) alle condizioni di determinazione del tasso interesse di cui all'art. 4 del Pt_1 imo contratto. Ed al riguardo, persuasivo risulta essere il principio di diritto espresso da Corte di Appello Roma, 731/2020 (conformi Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019, Trib. Nocera Inferiore 12.12.2019, Trib. Torino 30.5.2019 e Cass. Civile n. 13888/2023), secondo cui non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso - TAN e TAEG -, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. E' quindi da escludersi qualsivoglia inadempimento o comportamento scorretto da parte dell'istituto mutuante qualora il piano di ammortamento fornisca una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate); da ultimo, che la modalità di determinazione della quota interessi (sul capitale residuo) è chiaramente determinata e, quindi, non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. In conclusione, l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo e, quindi, l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Da ultimo, tale conclusione risulta avallata delle S.U. Cass. Civ. n. 15130/2024, secondo la quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o
10 indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” dovendosi osservare che, come correttamente dedotto da parte opposta, i principi espressi dalle predette Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 debbano trovare parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato alla francese non sia fisso ma variabile (così Cass. civ. n. 7382/2025) e, pertanto, anche nel caso di specie. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve respingersi integralmente l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
La regolamentaz e di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Risultando il valore della presente controversia pari ad euro 113.473,03, essa rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022. Al riguardo, si ritiene di dimezzare le relative voci al 50% in ragione della circostanza che l'esame fattuale è stato confinato ad un singolo contratto di mutuo;
che le questioni in diritto non costituiscono questioni nuove né di eccezionale difficoltà; che l'istruttoria si è risolta nella sola consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 5203/2024 proposta da Parte_1 contro quale mandataria di . , nel c Controparte_2 CP_7 tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta che si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente le spese della ctu, liquidate con ordinanza del 17.04.2025, a carico di parte opponente.
Genova, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
11
Sezione VII Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati, nel contraddittorio tra le parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 5203/2024 promossa da: (C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
presso , Via G. T. Invrea 20 int. 16 A è elettivamente domiciliato in qualità di PARTE OPPONENTE;
contro
(P.IVA ) e per essa, Controparte_1 P.IVA_1
notaio di Persona_1
Milano in data 09.08.2022 rep. n. 55.552 racc. n. 25.806, .F. Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Alberigo io in P.IVA_2
Roma, Via Giovanni Antonio Plana 4, è elettivamente domiciliata in qualità di PARTE OPPOSTA;
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO
Con atto di opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c. in data 15.05.2024 Pt_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto ad egli notificato da
[...] [...] quale mandataria di CP_2 CP_1 Controparte_1 ale sul contratto di mu racc. n. 12148 a rogito del Notaio in San Benedetto del Tronto Dott. Persona_2 tra l'opponente e per l Controparte_3
145.000,00. L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione ad agire di parte opposta, e ciò in quanto non sarebbe stata provata la titolarità del credito oggetto di controversia in capo alla stessa;
che infatti controparte affermava di essere cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo sopra richiamato in seguito di cessione in blocco da parte di , costituente la nuova denominazione Controparte_4 sociale della società nata per effetto dell'atto di fusione per incorporazione della
[...]
[...
[...] [ nella;
Controparte_5 Controparte_6 ta di Pt_1 riceveva, in particolare, copia del suddetto contratto di cessione;
ch que, nonostante la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, la prova della titolarità del credito non poteva ritenersi dimostrata, non risultando l'avviso di pubblicazione sufficientemente chiaro da poter identificare il rapporto contrattuale sulla base del quale il cessionario agisce;
che pertanto, essendo l'avviso generico e non consentendo l'individuazione del rapporto tra l'opponente e la banca, controparte non poteva ritenersi titolare del diritto di credito richiamato;
che infatti controparte per provare la propria legittimazione avrebbe dovuto produrre la lettera raccomandata A/R (o la pec) inviata il 30.11.2021 al debitore ceduto dalla cedente, secondo quanto riportato nell'avviso di pubblicazione del 21.12.2021 (doc. 8 opposta). Inoltre, parte opponente eccepiva l'usurarietà del tasso di mora del contratto di mutuo, essendo superiore esso al tasso soglia fissato per il periodo di riferimento;
che infatti, a fronte di un tasso soglia pari a 3,84 %, il tasso di mora applicato è pari a 5,15%; che pertanto doveva ritenersi violato l'art. 1815 c.c. e, quale conseguenza, la nullità parziale del contratto di mutuo e la non debenza di interessi. Come terzo motivo di opposizione, il individuava talune violazioni delle Pt_1 disposizioni in tema di trasparenza banc uali l'indeterminatezza del piano di ammortamento, l'adozione del regime finanziario composto in violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c. e 120 TUB, il vizio del consenso per mancata indicazione del regime composto e delle modalità di imputazione degli interessi e, quale conseguenza delle stesse, la nullità del mutuo e il ricalcolo del piano di ammortamento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 117 TUB. L'opponente, a sostegno degli ultimi due motivi esposti, allegava una consulenza tecnica di parte (doc. 7) secondo cui il tasso di mora convenuto contrattualmente risultava superiore al tasso soglia di riferimento, con ciò determinando la non debenza di alcun interesse, nonché la spettanza al della restituzione degli interessi Pt_1 corrispettivi delle rate già pagate ovvero dei so essi moratori. Per tali ragioni concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis 1. in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione in capo a
[...] er violazione dell'art. 58 TUB;
2. in conseguenza di Controparte_1
dell'atto di precetto e di tutti gli atti conseguenti;
3. accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione degli art. e, per l'effetto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., per le ragioni sopra enunciati;
4. in conseguenza di quanto sopra, ricalcolare il piano di ammortamento del contratto di mutuo, secondo quanto stabilito dall'art. 1815, comma II, c.c. e condannare in persona del Controparte_1 legale rappresent 71,87; 5. in subordine e sempre in conseguenza della nullità per violazione dell'art. 1815, comma II, c.c., condannare in persona del legale Parte_2 rappresenta .959,89; 6. in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo per violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria e conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
7. in conseguenza di
2 quanto sopra, calcolare il piano di ammortamento del contratto di mutuo e condannare
[...] in adempimento all'art. 117 Controparte_1 oria di spese e competenze di lite, oltre ad accessori come legge”. Si costituiva in giudizio in qualità di mandataria di Controparte_2 [...]
quanto dedotto da controp Controparte_1
tecnica di controparte risultava priva di specifico rilievo probatorio, costituendo una semplice allegazione difensiva;
che, rispetto alla carenza di legittimazione di , si producevano documenti rilevanti volti a CP_1 dimostrare la titolarità in cap edesima del credito derivante dal contratto di mutuo, ossia l'atto di fusione del 14.12.2017, rep. n. 2481 racc. n. 1898 per effetto del quale la è stata fusa per incorporazione nella Controparte_3
assumeva la nuova denominazione Controparte_6
6), la dichiarazione rilasciata dalla Controparte_4 [...] nte l'inclusione del credito rinvenien Controparte_4 mutuo nel perimetro di una delle due cessioni in blocco stipulate fra la cedente
[...]
e l'odierna comparente (doc. 7), nonché i due Controparte_4
o menzionate (doc. 8 e doc. 9); che da tali produzioni doveva ritenersi provata la titolarità in capo ad del credito oggetto di CP_1 controversia, in quanto la cessione di crediti in blocco può essere provata anche per presunzioni o indizi;
che, in particolare, sarebbero all'uopo sufficienti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione comprende il credito azionato dal cessionario. Con riferimento al secondo motivo di opposizione, deduceva che Controparte_2 controparte, ai fini della verifica dell'usura relativament di mora, non considerava la maggiorazione del 2,10%, da aggiungersi al TEGM prima dell'incremento previsto dall'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996; che pertanto non potevano ritenersi usurari gli interessi di mora, atteso che la soglia, correttamente determinata, era pari al 6,99% (=TEGM per la categoria dei mutui ipotecari a tasso variabile pari al 2,56% + maggiorazione del 2,10%, entrambi aumentati della metà) ed era, dunque, superiore al tasso di mora del 5,15% per come indicato dall'opponente. Con riguardo al terzo motivo di opposizione, parte opposta ne deduceva l'infondatezza, affermando che al contratto di mutuo si allegava il piano di ammortamento sviluppato sulla base del tasso applicabile al momento della conclusione del contratto con la conseguenza che la sottoscrizione del c.d. piano di ammortamento alla francese implicava l'accettazione del piano finanziario in concreto applicato dalla banca;
che non si determinava alcun fenomeno di anatocismo con il metodo di ammortamento c.d. alla francese, secondo anche quanto previsto da recente giurisprudenza di legittimità. Per tali motivi concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie, ivi compresa quella cautelare, siccome inammissibili ed infondate per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
3 Le parti depositavano le memorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. e l'opponente chiedeva disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della lettera raccomandata A/R, con relativo avviso di ricevimento, che avrebbe dovuto inviare al Sig. in data CP_1 Pt_1
30.11.2021 e disporsi la c.t.u. bancaria. Con ordinanza del 29.10.2024 il Tribunale rigettava l'ordine di esibizione avanzato ex art. 210 c.p.c. da parte opponente e ammetteva invece la c.t.u. contabile, nominando allo scopo il dott. . Persona_3
Con ordinanza del 16.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione a seguito del deposito della relazione peritale, rinviava ex art. 189 c.p.c. all'udienza dell'1.10.2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter co. 3 c.p.c. All'esito di tale udienza, lette le memorie conclusionali depositate, la causa veniva trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
La presente controversia deve risolversi in ordine ai tre motivi sollevati da parte opponente. Con riguardo al difetto di titolarità del credito di , non si condivide quanto CP_1 sostenuto da e, al contrario, appai suasive le argomentazioni Parte_1 della i, ritiene questo Giudice che la prova della titolarità del Controparte_2 credi di cartolarizzazione è fornita (anche solo) con la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, se quest'ultimo contiene l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e se gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione. Nel caso di specie deve ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo all'opposta, sulla base di tutti gli elementi di causa letti in un quadro unitario di valorizzazione probatoria, i quali conducono a ritenere effettivamente esistente, in base alla regola probatoria del c.d. più probabile che non, propria del diritto civile, un contratto di cessione intervenuto tra l'originaria parte del contratto di mutuo del 2010 e l'attuale società di cartolarizzazione crediti. Infatti, parte opposta produce, oltre agli estratti della Gazzetta Ufficiale del 18.12.2021 e del 4.08.2023 (docc.
8-9 opposta), lo stesso titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo stipulato in data 26/08/2010, rep. n. 40710 racc. n. 12148 a rogito del Notaio in San Benedetto del Tronto Dott. tra l'opponente e Persona_2 [...]
e altresì rilasciata dalla Controparte_3 [...] tante l'inclusione del credito rinveniente d Controparte_4 nel perimetro di una delle due cessioni in blocco stipulate fra la cedente
[...]
e l'odierna comparente (doc. 7 opposta). Controparte_4 ni, deve sottolinearsi come esse concorrano a corroborare l'avvenuta acquisizione da parte di del credito derivante dal contratto di mutuo CP_1 giustificandosi in tal senso il possesso del titolo esecutivo da parte di un soggetto estraneo al contratto nonché provenendo la dichiarazione attestante l'inclusione del
4 credito nella cessione da un soggetto, la banca cedente, “disinteressato” alle vicende successive riguardanti il medesimo. Pertanto, si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. civ., Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10200). Non appare dirimente, invece, la mancata produzione da parte opposta, come eccepito dal della lettera raccomandata A/R (o la pec) inviata il 30.11.2021 al debitore Pt_1 ced lla cedente, secondo quanto riportato nell'avviso di pubblicazione del 21.12.2021. Si ritiene infatti che l'onere della prova in capo a sia stato Controparte_2 adempiuto secondo quanto esposto non risultando allo scopo necessaria la suddetta produzione;
si rileva peraltro come il documento richiamato non sia necessariamente nella disponibilità di parte opposta, essendo stato inviato dalla cedente al mutuatario. Alla luce della giurisprudenza richiamata, nonché delle produzioni prodotte dall'opposta, deve quindi ritenersi quest'ultima divenuta titolare del credito controverso e respingersi il motivo di opposizione. Prima di procedere a scrutinare gli ulteriori motivi di opposizione che richiedevano l'ammissione e lo svolgimento di apposita relazione peritale, va fatto presente che, circa le dedotte mancanze documentali lamentate dalle parti, risulta dirimente ed applicabile quanto statuito da Cass. Civ. S.U. n. 3086/2022, ossia:
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio;
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio;
- in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato
o alla notizia di esso;
5 - in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. Tali principi di diritto altro non costituiscono che la specificazione dell'onere di allegazione e produzione di elementi probatori documentali regolata dal generale principio di diritto di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, la lacuna probatoria va a discapito della parte che non li ha prodotti, tenuta a farlo, e non può essere supplita d'ufficio né dal consulente tecnico né dal Giudice. Al riguardo, infatti, giurisprudenza sia di merito che di legittimità, a titolo esemplificativo, afferma in materia bancaria che se agisce in giudizio il correntista (con azione di accertamento negativo del saldo di conto corrente o di ripetizione dell'indebito) è onere dello stesso, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste. Il cliente, che invochi l'adozione di una sentenza di accertamento della parziale nullità del contratto di conto corrente, poiché redatto in violazione delle disposizioni imperative in tema di divieto di anatocismo o di usura, e di condanna della alla restituzione degli importi in ipotesi illegittimamente CP_4 versati in applicazi lle clausole negoziali colpite da nullità, deve produrre in giudizio (nel rispetto delle preclusioni istruttorie, che coincidono con lo spirare dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.) la sequenza degli estratti conto e ogni altra documentazione rilevante. Più recentemente è stato ribadito che, nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto (Cass. Civ. n. 6481/2021). Tali principi di diritto, nella specifica materia bancaria, costituiscono l'applicazione del riparto dell'onere probatorio di cui all'art 2697 c.c., ponendo a carico dell'odierno opponente la produzione di tutti gli estratti relativi al rapporto bancario in contestazione con la conseguenza che la mancata produzione documentale va a discapito della parte che non l'ha prodotta. Va infatti dedotto che, per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 – Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. e, quindi, l'attore non è esonerato dal fornire la prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta. Spetta infatti a chi invoca l'esistenza di un fatto ex art. 2697 c.c. fornire la relativa prova attraverso la documentazione necessaria a corroborare l'esistenza del fatto medesimo. Pertanto, in
6 capo al gravava l'onere di allegare tutti gli estratti conto relativo al rapporto Pt_1 bancari è causa. Ancor più dirimente, sulla questione, risulta la recentissima ordinanza n. 5709/2025 della Suprema Corte la quale, rigettando il ricorso di un fideiussore in una causa di usura avente ad oggetto un contratto di mutuo, ha chiarito che l'onere della prova dell'usura grava sul debitore, il quale non solo deve produrre le prove ma deve prima di tutto allegare in modo puntuale e specifico i fatti a fondamento della sua eccezione, indicando tassi applicati, tassi soglia e periodi di riferimento, con la conseguenza che la mancata allegazione specifica rende inammissibile l'esame della questione. Al riguardo, infatti, va osservato che a seguito della richiesta ex art. 119 TUB (doc. 4 opponente), rispondeva con mail pec del 29.09.2023 (doc. 5 Controparte_2 opponente) con cui inviava, quale documentazione: “avviso di cessione”; “copia cliente rep. 55.552”; “contratto di mutuo” e “piano di ammortamento con specifica dei pagamenti”. Risulta quindi evidente che la società di cartolarizzazione, investita dalla richiesta di cui sopra, ha fornito la documentazione rilevante nel caso di specie potendo quindi desumersi che l'importo precettato risulta correttamente calcolato essendo parte opposta in possesso dei pagamenti effettuati e, quindi, potendo calcolare il residuo dovuto dall'opponente che, come tale, veniva trasfuso nell'atto di precetto;
inoltre, che non operi nessuna inversione derivante dall'onere della prova per violazione dell'art. 119 TUB, in quanto parte opposta inviava la documentazione in suo possesso;
inoltre, anche considerando che il contratto di mutuo risulta essere stato registrato il 30.08.2010 e che, quindi, rispetto alla richiesta ex art. 119 TUB del 29.06.2023, operava il termine decennale di cui al co. 4 della disposizione in esame, rispetto al quale la Suprema Corte ha persuasivamente affermato che, pur avendo affermato che il diritto di ricevere copia della documentazione bancaria prescinde dall'attualità del rapporto e “produce i suoi effetti fino a quanto permane l'interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato della controparte ad essere informata”, tuttavia questo “interesse giuridicamente riconosciuto e tutelato” è pur sempre quello previsto dall'art. 119, c. 4, TUB con la conseguenza che, anche “alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c) … il diritto di ottenere la documentazione” può essere esercitato solo “nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato” (Cass. Civ. n. 11004/2006), ossia nel diritto a ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 TUB)”. Ne consegue che parte opposta non ha posto in essere alcun comportamento contrario a buona fede o correttezza, avendo inoltrato comunque la documentazione in suo possesso rispetto ad un contratto posto in essere da altro soggetto e temporalmente formato in una data di molto antecedente (circa tre anni) rispetto al decennio normativamente previsto;
pertanto, alcuna inversione dell'onere della prova può operare nel caso di specie. Circa invece la mancanza di documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 119 TUB inerente la prova della cessione del credito, poi, vale quanto sopra affermato in punto di legittimazione attiva.
7 Effettuate tali precisazioni, rimane quindi da verificare se l'importo precettato debba essere soggetto a ricalcolo per violazione in punto di tasso usurario, anatocismo ovvero violazioni in materia di trasparenza e vizi del consenso contrattuale. Passando pertanto all'esame del secondo motivo di opposizione, il contesta che Pt_1
“il tasso di mora del contratto di mutuo fondiario, è superiore al tasso soglia f r il periodo di riferimento, se viene considerato, fra i costi, il tasso di mora, indicato in contratto. In particolare, a fronte di un tasso soglia pari a 3,84%%, il Tasso di mora, applicato è pari a 5,15%”. Tale motivo di opposizione risulta infondato. Con riferimento alla CTU che si è svolta in corso di causa va qui detto come essa vada integralmente condivisa, in quanto redatta con particolare perizia, congruamente motivata e priva di vizi logici e giuridici. Quanto agli interessi applicati dalla il CTU ha stabilito che il tasso di interesse CP_4 applicato da quest'ultima per ciasc a, non risultando l'applicazione di interessi moratori, non risulta mai superiore rispetto ai tassi soglia di riferimento pubblicati nei D.M. (v. pag. 36 CTU e Tabella G allegata). Peraltro, il CTU sottolinea che complessivamente gli interessi addebitati dalla stipula del mutuo sino alla sua risoluzione, risulterebbero pari ad Euro 32.749,87 e quindi inferiori rispetto a quelli previsti, per il medesimo periodo, dal piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo, pari ad Euro 42.876,65. Inoltre, il CTU ha provveduto al calcolo del TEG del mutuo in esame “determinando che lo stesso, al momento della stipula, era pari al 3,78% e quindi inferiore al tasso soglia per la categoria “mutui ipotecari a tassi variabili” vigente alla stipula del contratto del 26 agosto 2010, il quale era pari al 3,84%” (v. Tabella H allegata). Con riferimento al tasso moratorio pattuito nel contratto di mutuo, il CTU richiama poi correttamente la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19597 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e, in base ai principi in essa stabiliti, tenuto conto che il TEGM al momento della stipula del contratto era pari al 2,56%, rileva che il tasso soglia degli interessi moratori è pari al 6,99% (v. pag. 35 CTU). Sul punto, egli conclude che “il tasso moratorio pattuito al momento della stipula del contratto di mutuo pari al 5,51% (ossia due punti percentuali in più del tasso convenzionale) è inferiore al tasso soglia degli interessi moratori previsto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 18 settembre 2020 n. 19597 (ossia considerando la maggiorazione del TEGM del 2,1%) come risulta dalla seguente tabella”:
Con riguardo a possibili meccanismi di anatocismo presenti nel contratto di mutuo, il CTU rileva che il piano di ammortamento ivi previsto è stato strutturato secondo il piano di ammortamento c.d. alla francese in quanto sono previste rate di importo fisso con una quota interessi decrescente e una quota capitale crescente. Dunque, non appaiono a questo giudice integrarsi violazioni dell'art. 1283 c.c. e d'altronde la giurisprudenza ha già chiarito che il piano di ammortamento a rate costanti (e cioè
8 “alla francese”) non importa né indeterminatezza del tasso di interesse, né automatica e surrettizia capitalizzazione di interessi, e non è perciò tout court in contrasto con il divieto di anatocismo né con i doveri di trasparenza (si vedano, ex multis, Cass. sentenza n. 9237 del 20.05.2020; Tribunale di Trapani n. 82 del 24.01.2022, Tribunale di Cuneo, n. 544 del 01.06.2022; Tribunale di Lecce, n. 1510 del 29.06.2020). Peraltro, il CTU provvede a ricalcolare l'importo della rata secondo la formula relativa al piano di ammortamento alla francese e ottiene l'importo previsto nel piano allegato contratto di mutuo. Infine, il CTU provvede a determinare il saldo dovuto dal cliente all'esito delle verifiche effettuate. A tale scopo ha illustrato come ha proceduto a ricalcolare i piani di ammortamento del mutuo in due diverse ipotesi: prevedendo la mera capitalizzazione semplice (v. pag. 22) ovvero applicando altresì il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB (v. pag. 24). In tal senso egli conclude affermando che “il debito del mutuatario sarebbe pari ad Euro 105.049,62 (e quindi inferiore di Euro 8.423,41 rispetto all'importo riportato nel atto di precetto opposto) nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice”, ovvero che “il debito del mutuatario sarebbe pari ad Euro 83.733,94 (e quindi inferiore di Euro 29.739,09 rispetto all'importo riportato nel atto di precetto opposto) nell'ipotesi di ricalcolo del piano di ammortamento con capitalizzazione semplice applicando il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB”, secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Questo Giudice ritiene che non debba trovare applicazione il tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB in ragione della mancanza di usurarietà dei tassi di interessi e di patologie afferenti al piano di ammortamento c.d. alla francese e che, pertanto, il debito del calcolato al 14.06.2023 ammonterebbe ad euro 113.473,03 così come Pt_1 da atto di . Va infine osservato che anche il terzo motivo sollevato dall'opponente non merita accoglimento. Ciò in quanto con esso la parte attrice deduce l'indeterminatezza del piano di ammortamento, l'adozione del regime finanziario composto e il vizio del consenso per mancata indicazione di tale regime e delle modalità di imputazione degli interessi. Tuttavia, risulta ormai pacifico in giurisprudenza come il c.d. ammortamento alla francese non contrasti con le disposizioni in tema di trasparenza bancaria. Infatti, il carattere della determinatezza risulta rispettato “quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 15130 del 2024) non risultando decisiva la 9 circostanza che al contratto di mutuo ipotecario non risulta allegato il piano di ammortamento nel momento in cui quest'ultimo può essere calcolato in base alle determinazioni contrattuali. Inoltre, deve rilevarsi che il maggior carico di interessi del prestito dei piani di ammortamento “alla francese” standardizzati non dipende da un fenomeno di produzione di “interessi su interessi”, cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi “scaduti” (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. Inoltre, non risultano esistenti elementi probatori sulla cui base poter affermare esistente l'asserito vizio del consenso, in capo all'opponente, risultando presente nel contratto di mutuo l'espressa adesione del sig. (art. 1) alle condizioni di determinazione del tasso interesse di cui all'art. 4 del Pt_1 imo contratto. Ed al riguardo, persuasivo risulta essere il principio di diritto espresso da Corte di Appello Roma, 731/2020 (conformi Trib. Milano 26.3.2019, Trib. Roma 19.9.2019, Trib. Nocera Inferiore 12.12.2019, Trib. Torino 30.5.2019 e Cass. Civile n. 13888/2023), secondo cui non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali perché una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso - TAN e TAEG -, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali: il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo. E' quindi da escludersi qualsivoglia inadempimento o comportamento scorretto da parte dell'istituto mutuante qualora il piano di ammortamento fornisca una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e periodicità delle rate); da ultimo, che la modalità di determinazione della quota interessi (sul capitale residuo) è chiaramente determinata e, quindi, non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziati alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato. In conclusione, l'accettazione del piano di ammortamento ricomprende l'accettazione delle modalità matematico finanziarie di costruzione del medesimo e, quindi, l'accettazione dell'applicazione di tali parametri e del loro risultato, trasfuso nel piano di ammortamento, deve ritenersi idoneamente operata dal mutuatario quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi attuata nel contratto. Da ultimo, tale conclusione risulta avallata delle S.U. Cass. Civ. n. 15130/2024, secondo la quale “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o
10 indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” dovendosi osservare che, come correttamente dedotto da parte opposta, i principi espressi dalle predette Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024 debbano trovare parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato alla francese non sia fisso ma variabile (così Cass. civ. n. 7382/2025) e, pertanto, anche nel caso di specie. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, deve respingersi integralmente l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
La regolamentaz e di lite segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e devono essere quantificate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, secondo quanto previsto dal D.M. n.55/2014 (Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247) come aggiornato dal D.M. n. 147/2022. Risultando il valore della presente controversia pari ad euro 113.473,03, essa rientra nello scaglione “da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00” di cui alla Tabella n. 2 allegata al D.M. 147/2022. Al riguardo, si ritiene di dimezzare le relative voci al 50% in ragione della circostanza che l'esame fattuale è stato confinato ad un singolo contratto di mutuo;
che le questioni in diritto non costituiscono questioni nuove né di eccezionale difficoltà; che l'istruttoria si è risolta nella sola consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del dott. Tommaso Sdogati, definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al N.RG. 5203/2024 proposta da Parte_1 contro quale mandataria di . , nel c Controparte_2 CP_7 tra le parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione per le causali di cui in motivazione;
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta che si quantificano in euro 7.051,50 per compenso professionale oltre accessori di legge se dovuti;
- pone definitivamente le spese della ctu, liquidate con ordinanza del 17.04.2025, a carico di parte opponente.
Genova, 21.10.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
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