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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9805 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9385 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nata ad [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. ANGIOLINI MANUELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RICORRENTE-
CONTRO
Nato a NAPOLI (NA) il 12/12/1977 -, rappresentato e difeso giusta Controparte_1 procura in atti dall'avv. BAINO ANNALISA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.04.20204 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente il 22.05.2010 in Casavatore, dalla cui unione nascevano tre figli
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 , nata a [...] il 0907.2015, che con sentenza n. 3374/2021 del 12.04.2021 il CP_2
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni
“ 1) Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore Controparte_1
22:00, nonché, a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
Potrà altresì tenerli con se nel periodo estivo per 15 gg. consecutivi secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti. Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con i minori dovranno avvenire entro il giorno 15 giugno;
- Durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 24 dicembre, oppure dal 25 al 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 5 e 6 gennaio con l'altro; sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. - Il giorno del compleanno dei figli, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con i minori;
2) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore dei 3 figli minori Controparte_1
ed la complessiva somma di €.450,00 (€.150,00 cadauno) oltre Per_1 Per_2 CP_2 rivalutazione secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il giorno 2 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate Iban: [...]. 3) Il sig. CP_1 si impegna altresì a versare il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, somme da
[...] concordarsi preventivamente, con rinvio a quanto disposto nel protocollo d'intesa tra Presidenza del
Tribunale e COA del 7.3.2018; 4) La sig.ra prende atto della volontà del sig. Parte_1 di voler provvedere al mantenimento dei 3 figli per le somme richieste nel ricorso Controparte_1 introduttivo e, pertanto, rinuncia alla propria domanda di addebito della separazione nonché alle ulteriori richieste avanzate nel ricorso introduttivo;
5) La casa coniugale resterà assegnata alla signora , collocataria dei tre figli minori;
6) Il sig. prende atto Parte_1 Controparte_1 delle rinunce formulate dalla sig.ra ; 7) Il sig. si impegna a Parte_1 Controparte_1 trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
8) Le parti, pertanto, manifestano il loro consenso nella prosecuzione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli - G.U. dr.ssa
Cozzolino - R.G.2745/2020, da convertirsi in separazione consensuale, al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi ai patti e condizioni ut supra indicati;
9) Le spese di lite vengono compensate”, che l'unione materiale e spirituale dei coniugi non si era più ricostituita e che era quindi interesse della ricorrente ottenere la pronuncia adi divorzio, di essere in procinto di trasferirsi con i propri figli nella regione Calabria e che i minori già frequentavano la scuola dell'obbligo in detta regione, che il non si era opposto al trasferimento, di essere disoccupata CP_1
e priva di reddito, che il aveva ottenuto un lavoro stabile e viveva presso il domicilio della CP_1 madre. Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno a weekend alternati, 15 giorni durante le vacanze estive, festività natalizie e pasquali in modalità alternata di anno in anno con ciascun genitore, la conferma del contributo o paterno al mantenimento dei tre figli nella misura di 600,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per Legge, spese straordinarie al 50%.
In data 12.02.2025 si costituiva il resistente ,il quale esponeva di non opporsi al trasferimento dei figli, di essere disponibile a versare 600,00€ mensili per il mantenimento dei minori, con assegno unico per i figli al 50%, di lavorare presso la Barretta srt Pr Campanie Fesr 2021-2027 percependo una retribuzione di 1300,00 € mensili, di vivere con i propri genitori e contribuire al pagamento del canone di locazione, di avere una posizione economica precaria e di aver subito anche un pignoramento sullo stipendio per mancato versamento della Tari relativo agli anni in cui la ricorrente abitava da sola nella vecchia casa familiare.
Ciò posto chiedeva la trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale ed il recepimento degli accordi depositati agli atti.
All'udienza 473 bis n.21 c.p.c. del 09.09.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Istruttore e congiuntamente dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. : “
affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, - diritto di visita del padre : il padre
a settimane alterne potrà tenere con sé i figli minori dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, ovvero 2 weekend al mese;
di questi due weekend una volta il padre preleverà i minori presso il domicilio della madre e sarà quest' ultima a riprenderli presso il domicilio del padre in
Napoli la domenica e la volta successiva sarà lo stesso a fermarsi nel territorio calabrese l' intero fine settimana per stare con i minori;
- Per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno
15 gg consecutivi con il padre ed i restanti con la madre, nei mesi di Luglio e Agosto, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti. Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con i minori, continueranno ad essere concordate dai genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o future esigenze lavorative. Entrambi i genitori assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e località in cui condurranno i minori;
- Durante le vacanze natalizie, i minori le trascorreranno con ciascun genitore di anno in anno seguendo il principio dell' alternanza, dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre al 1 gennaio con l' altro. Il giorno 5 gennaio e 6 gennaio con un solo genitore seguendo il principio dell' alternanza di anno in anno.- Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i figli minori trascorrano il periodo pasquale, con un solo genitore seguendo l'alternanza di anno in anno;
- Il giorno del compleanno e l' onomastico del figli continuerà ad essere trascorso secondo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con i minori;
- contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di 600€ mensili, con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 100% dell'assegno unico ( pari a 700,00€ mensili) alla madre, 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, spese di lite compensate”
Il Tribunale, preso atto dell'accettazione delle parti, previa acquisizione del parere del Pm, riservava la causa al Collegio per la decisione.
- Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il passaggio in giudicato della sentenza n.3374/2021 del 19.03.2021 emessa dal tribunale di Napoli.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno congiuntamente aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore all'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 09.09.2025 di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'intervenuta conciliazione della lite alle condizioni sopra riportate in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASAVATORE il 22/05/2010 tra Parte_1
e (atto n. 12 parte II, s. A, reg. atti matrimonio 2010);
[...] Controparte_1
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAVATORE , per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c,;
• Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice est.
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 9385 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili presentato da nata ad [...] il [...] , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura in atti, dall' avv. ANGIOLINI MANUELA presso il cui studio è elettivamente domiciliata
-RICORRENTE-
CONTRO
Nato a NAPOLI (NA) il 12/12/1977 -, rappresentato e difeso giusta Controparte_1 procura in atti dall'avv. BAINO ANNALISA presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
Con l'intervento del P.M., il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
-INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.04.20204 la ricorrente in epigrafe generalizzata esponeva di aver contratto matrimonio con il resistente il 22.05.2010 in Casavatore, dalla cui unione nascevano tre figli
, nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...] e Persona_1 Persona_2 , nata a [...] il 0907.2015, che con sentenza n. 3374/2021 del 12.04.2021 il CP_2
Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni
“ 1) Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori il mercoledì dalle ore 18:30 alle ore Controparte_1
22:00, nonché, a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
Potrà altresì tenerli con se nel periodo estivo per 15 gg. consecutivi secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti. Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con i minori dovranno avvenire entro il giorno 15 giugno;
- Durante le vacanze Natalizie, ad anni alterni, dal 23 al 24 dicembre, oppure dal 25 al 26 dicembre, il 31 dicembre ed il 1 gennaio con un genitore ed il 5 e 6 gennaio con l'altro; sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis. - Il giorno del compleanno dei figli, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con i minori;
2) Il sig. si impegna a versare a titolo di mantenimento in favore dei 3 figli minori Controparte_1
ed la complessiva somma di €.450,00 (€.150,00 cadauno) oltre Per_1 Per_2 CP_2 rivalutazione secondo gli indici Istat, somma da versarsi entro il giorno 2 di ogni mese a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate Iban: [...]. 3) Il sig. CP_1 si impegna altresì a versare il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive, somme da
[...] concordarsi preventivamente, con rinvio a quanto disposto nel protocollo d'intesa tra Presidenza del
Tribunale e COA del 7.3.2018; 4) La sig.ra prende atto della volontà del sig. Parte_1 di voler provvedere al mantenimento dei 3 figli per le somme richieste nel ricorso Controparte_1 introduttivo e, pertanto, rinuncia alla propria domanda di addebito della separazione nonché alle ulteriori richieste avanzate nel ricorso introduttivo;
5) La casa coniugale resterà assegnata alla signora , collocataria dei tre figli minori;
6) Il sig. prende atto Parte_1 Controparte_1 delle rinunce formulate dalla sig.ra ; 7) Il sig. si impegna a Parte_1 Controparte_1 trasferire la propria residenza presso altra abitazione;
8) Le parti, pertanto, manifestano il loro consenso nella prosecuzione del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Napoli - G.U. dr.ssa
Cozzolino - R.G.2745/2020, da convertirsi in separazione consensuale, al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale tra i coniugi ai patti e condizioni ut supra indicati;
9) Le spese di lite vengono compensate”, che l'unione materiale e spirituale dei coniugi non si era più ricostituita e che era quindi interesse della ricorrente ottenere la pronuncia adi divorzio, di essere in procinto di trasferirsi con i propri figli nella regione Calabria e che i minori già frequentavano la scuola dell'obbligo in detta regione, che il non si era opposto al trasferimento, di essere disoccupata CP_1
e priva di reddito, che il aveva ottenuto un lavoro stabile e viveva presso il domicilio della CP_1 madre. Ciò posto la ricorrente concludeva chiedendo la pronuncia di divorzio, l'affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre e diritto di visita paterno a weekend alternati, 15 giorni durante le vacanze estive, festività natalizie e pasquali in modalità alternata di anno in anno con ciascun genitore, la conferma del contributo o paterno al mantenimento dei tre figli nella misura di 600,00€ mensili con adeguamento ISTAT come per Legge, spese straordinarie al 50%.
In data 12.02.2025 si costituiva il resistente ,il quale esponeva di non opporsi al trasferimento dei figli, di essere disponibile a versare 600,00€ mensili per il mantenimento dei minori, con assegno unico per i figli al 50%, di lavorare presso la Barretta srt Pr Campanie Fesr 2021-2027 percependo una retribuzione di 1300,00 € mensili, di vivere con i propri genitori e contribuire al pagamento del canone di locazione, di avere una posizione economica precaria e di aver subito anche un pignoramento sullo stipendio per mancato versamento della Tari relativo agli anni in cui la ricorrente abitava da sola nella vecchia casa familiare.
Ciò posto chiedeva la trasformazione della procedura da giudiziale a consensuale ed il recepimento degli accordi depositati agli atti.
All'udienza 473 bis n.21 c.p.c. del 09.09.2025 le parti comparivano dinanzi al Giudice Istruttore e congiuntamente dichiaravano di aderire alla seguente proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c. : “
affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre, - diritto di visita del padre : il padre
a settimane alterne potrà tenere con sé i figli minori dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, ovvero 2 weekend al mese;
di questi due weekend una volta il padre preleverà i minori presso il domicilio della madre e sarà quest' ultima a riprenderli presso il domicilio del padre in
Napoli la domenica e la volta successiva sarà lo stesso a fermarsi nel territorio calabrese l' intero fine settimana per stare con i minori;
- Per quanto concerne le vacanze estive, i minori trascorreranno
15 gg consecutivi con il padre ed i restanti con la madre, nei mesi di Luglio e Agosto, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni delle parti. Le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con i minori, continueranno ad essere concordate dai genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o future esigenze lavorative. Entrambi i genitori assumono l'obbligo di comunicare indirizzo e località in cui condurranno i minori;
- Durante le vacanze natalizie, i minori le trascorreranno con ciascun genitore di anno in anno seguendo il principio dell' alternanza, dal 23 al 26 dicembre con un genitore e dal
30 dicembre al 1 gennaio con l' altro. Il giorno 5 gennaio e 6 gennaio con un solo genitore seguendo il principio dell' alternanza di anno in anno.- Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i figli minori trascorrano il periodo pasquale, con un solo genitore seguendo l'alternanza di anno in anno;
- Il giorno del compleanno e l' onomastico del figli continuerà ad essere trascorso secondo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con i minori;
- contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di 600€ mensili, con adeguamento ISTAT come per legge, oltre al 100% dell'assegno unico ( pari a 700,00€ mensili) alla madre, 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli, spese di lite compensate”
Il Tribunale, preso atto dell'accettazione delle parti, previa acquisizione del parere del Pm, riservava la causa al Collegio per la decisione.
- Sulla domanda di divorzio
Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia il passaggio in giudicato della sentenza n.3374/2021 del 19.03.2021 emessa dal tribunale di Napoli.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nel periodo di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata, l'interruzione della separazione, eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n.2 lett.b l n. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n.55/2015, d' altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti hanno congiuntamente aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore all'udienza ex art. 473 bis n. 21 c.p.c. del 09.09.2025 di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, recepito il parere del PM, il Tribunale può integralmente ratificare l'intervenuta conciliazione della lite alle condizioni sopra riportate in uno alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: • Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto , pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CASAVATORE il 22/05/2010 tra Parte_1
e (atto n. 12 parte II, s. A, reg. atti matrimonio 2010);
[...] Controparte_1
• Adotta le statuizioni di cui in parte motiva;
• Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAVATORE , per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp att c.p.c,;
• Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino