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Sentenza 3 giugno 2024
Sentenza 3 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/06/2024, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2024 |
Testo completo
n. 1551/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel.
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1551/2021 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 6.12.2021 da:
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Avezzano presso lo studio dell'avv. Gianni Venditti, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
- ricorrente -
contro
( , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.07.1958
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA
1 come da atto introduttivo: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità del sig.
Controparte_1
- Porre a carico dello stesso un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del coniuge;
- Porre a carico dello stesso un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento della figlia Persona_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2021 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. ad Avezzano il 24.6.1979, ha Controparte_1
convenuto in giudizio il resistente per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di quest'ultimo, nonché per porsi, in proprio favore, un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 e, in favore della figlia maggiorenne, con ella convivente, un assegno mensile di euro 100,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che a causa dei litigi e delle incomprensioni è venuta meno, negli anni, l'affectio coniugalis tra i coniugi e che, negli ultimi tempi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa delle violenze e delle vessazioni perpetrate dal sig. nei suoi confronti e nei confronti della figlia;
ha, CP_1
altresì, dedotto l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, non percependo, ella, alcun reddito a differenza del resistente, percettore di reddito di cittadinanza e di pensione di invalidità.
In seguito a diversi differimenti della prima udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza del 21.9.2022, ove è comparsa la sola ricorrente, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti la previsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in favore della sola ricorrente e, previa nomina del g.i., ha rinviato le parti alla prima udienza di comparizione dinanzi a lui del
7.2.2023.
2 In seguito a diversi rinvii, anche per il mancato perfezionamento della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, all'udienza del 6.2.2024, su richiesta della sola parte costituita, il g.i. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare, infatti, evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2021 e non più conviventi da tale momento, risiedendo, infatti, il resistente nella casa familiare in
Avezzano, in via degli Eroi e la ricorrente in altra abitazione, sita in Avezzano, via De
Tiberis.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Non può, al contrario, trovare accoglimento la richiesta di addebito della separazione al resistente non avendo, infatti, parte ricorrente, compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
E' pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge fornire prova dei fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa;
ove sia solo dedotta, ma non dimostrata, l'esistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, non è, dunque, consentito al giudice di pronunciare la richiesta separazione con addebito.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente si è, di fatto, limitata a dedurre l'esistenza di una condotta fisicamente e verbalmente violenta, da parte del resistente, in danno sia di ella che della figlia della coppia, senza addurre, a sostegno di tali assunti, alcuna prova Per_1
se non un certificato di pronto soccorso del 17.7.2021 ove si legge la diagnosi di trauma cranico con flc regione occipitale e la riferita riconducibilità di detta patologia, da parte della paziente, ad atti di violenza di persona nota.
Non sussistono, dunque, elementi, neppure indiziari, da cui desumere sia l'esistenza di una condotta violenta da parte del resistente in danno di moglie e figlia, sia l'esistenza di una condotta lesiva dei doveri derivanti dal matrimonio, tali da costituire, in via esclusiva, la causa che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza, e che, dunque, consenta 3 di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143
c.c. da parte del sig. CP_1
Peraltro, la stessa ricorrente, nel proprio atto introduttivo, deduce che, da tempo, i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale già prima dei detti episodi di violenza.
4. Quanto alle domande di carattere economico, pur non avendo contezza dell'attuale situazione economico – reddituale del resistente e neppure della ricorrente, avendo, ella, allegato il solo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (all. 6 ricorso), si ritiene opportuno confermare quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del
21.9.2022 onerando, dunque, il sig. del versamento di un assegno di CP_1 mantenimento mensile di euro 300,00 in favore della ricorrente, anche alla luce della prevedibile difficoltà della sig.ra (sessantenne) nella ricerca di un'occupazione Parte_1
lavorativa che possa garantirle redditi propri adeguati.
Non si ritiene opportuno accogliere la domanda di previsione di un assegno di mantenimento anche in favore della figlia posto che, come noto, “in tema Persona_1 di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, onere che per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa dovendo egli provare l'esistenza di circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. sez. I,
20.09.2023, n. 26875).
Ebbene, parte ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio non avendo prodotto alcuna documentazione attestante il livello di istruzione della figlia della coppia, le esperienze lavorative pregresse, l'esistenza di eventuali patologie che rendano complessa la ricerca di un lavoro da parte della donna (quasi quarantacinquenne)
e neppure il certificato attestante lo stato di disoccupazione della stessa.
5. Si ritiene di dover compensare le spese di lite del presente giudizio alla luce della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di addebito della separazione e di previsione dell'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nata ad Parte_1
Avezzano il 14.12.1963) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al resistente;
PONE a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 29.5.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott.ssa Maria Proia
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente
dott. Paolo LEPIDI Giudice est./rel.
dott.ssa Francesca GRECO Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1551/2021 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 6.12.2021 da:
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata ad Avezzano presso lo studio dell'avv. Gianni Venditti, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi
- ricorrente -
contro
( , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
18.07.1958
- resistente contumace- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA
1 come da atto introduttivo: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi per esclusiva responsabilità del sig.
Controparte_1
- Porre a carico dello stesso un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del coniuge;
- Porre a carico dello stesso un assegno mensile di euro 100,00 per il mantenimento della figlia Persona_1
Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
* * *
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2021 , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio con il sig. ad Avezzano il 24.6.1979, ha Controparte_1
convenuto in giudizio il resistente per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico di quest'ultimo, nonché per porsi, in proprio favore, un assegno di mantenimento mensile di euro 400,00 e, in favore della figlia maggiorenne, con ella convivente, un assegno mensile di euro 100,00.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che a causa dei litigi e delle incomprensioni è venuta meno, negli anni, l'affectio coniugalis tra i coniugi e che, negli ultimi tempi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile a causa delle violenze e delle vessazioni perpetrate dal sig. nei suoi confronti e nei confronti della figlia;
ha, CP_1
altresì, dedotto l'esistenza di uno squilibrio reddituale tra i coniugi, non percependo, ella, alcun reddito a differenza del resistente, percettore di reddito di cittadinanza e di pensione di invalidità.
In seguito a diversi differimenti della prima udienza di comparizione dei coniugi, all'udienza del 21.9.2022, ove è comparsa la sola ricorrente, il Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti la previsione di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in favore della sola ricorrente e, previa nomina del g.i., ha rinviato le parti alla prima udienza di comparizione dinanzi a lui del
7.2.2023.
2 In seguito a diversi rinvii, anche per il mancato perfezionamento della notifica al resistente dell'ordinanza presidenziale, all'udienza del 6.2.2024, su richiesta della sola parte costituita, il g.i. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ciò posto, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Dalle dichiarazioni rese dalla sola parte costituita appare, infatti, evidente come sia da escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi, separati di fatto dal 2021 e non più conviventi da tale momento, risiedendo, infatti, il resistente nella casa familiare in
Avezzano, in via degli Eroi e la ricorrente in altra abitazione, sita in Avezzano, via De
Tiberis.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c., dovendo ritenersi intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
3. Non può, al contrario, trovare accoglimento la richiesta di addebito della separazione al resistente non avendo, infatti, parte ricorrente, compiutamente assolto al proprio onere probatorio.
E' pacifico in giurisprudenza che, nel giudizio di separazione, il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge è gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza, mentre è onere dell'altro coniuge fornire prova dei fatti impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa;
ove sia solo dedotta, ma non dimostrata, l'esistenza di un comportamento del coniuge contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, non è, dunque, consentito al giudice di pronunciare la richiesta separazione con addebito.
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente si è, di fatto, limitata a dedurre l'esistenza di una condotta fisicamente e verbalmente violenta, da parte del resistente, in danno sia di ella che della figlia della coppia, senza addurre, a sostegno di tali assunti, alcuna prova Per_1
se non un certificato di pronto soccorso del 17.7.2021 ove si legge la diagnosi di trauma cranico con flc regione occipitale e la riferita riconducibilità di detta patologia, da parte della paziente, ad atti di violenza di persona nota.
Non sussistono, dunque, elementi, neppure indiziari, da cui desumere sia l'esistenza di una condotta violenta da parte del resistente in danno di moglie e figlia, sia l'esistenza di una condotta lesiva dei doveri derivanti dal matrimonio, tali da costituire, in via esclusiva, la causa che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza, e che, dunque, consenta 3 di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143
c.c. da parte del sig. CP_1
Peraltro, la stessa ricorrente, nel proprio atto introduttivo, deduce che, da tempo, i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e sentimentale, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale già prima dei detti episodi di violenza.
4. Quanto alle domande di carattere economico, pur non avendo contezza dell'attuale situazione economico – reddituale del resistente e neppure della ricorrente, avendo, ella, allegato il solo provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (all. 6 ricorso), si ritiene opportuno confermare quanto previsto in sede di ordinanza presidenziale del
21.9.2022 onerando, dunque, il sig. del versamento di un assegno di CP_1 mantenimento mensile di euro 300,00 in favore della ricorrente, anche alla luce della prevedibile difficoltà della sig.ra (sessantenne) nella ricerca di un'occupazione Parte_1
lavorativa che possa garantirle redditi propri adeguati.
Non si ritiene opportuno accogliere la domanda di previsione di un assegno di mantenimento anche in favore della figlia posto che, come noto, “in tema Persona_1 di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale
o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro, onere che per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa dovendo egli provare l'esistenza di circostanze oggettive ed esterne che giustifichino il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. Civ. sez. I,
20.09.2023, n. 26875).
Ebbene, parte ricorrente non ha compiutamente assolto al proprio onere probatorio non avendo prodotto alcuna documentazione attestante il livello di istruzione della figlia della coppia, le esperienze lavorative pregresse, l'esistenza di eventuali patologie che rendano complessa la ricerca di un lavoro da parte della donna (quasi quarantacinquenne)
e neppure il certificato attestante lo stato di disoccupazione della stessa.
5. Si ritiene di dover compensare le spese di lite del presente giudizio alla luce della soccombenza della ricorrente in ordine alla domanda di addebito della separazione e di previsione dell'assegno di mantenimento in favore di Persona_1
4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nata ad Parte_1
Avezzano il 14.12.1963) e (nato a [...] il [...]); Controparte_1
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
RIGETTA la domanda di addebito della separazione in capo al resistente;
PONE a carico del sig. un assegno di mantenimento di euro Controparte_1
300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi entro il 5 di ogni mese;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano, il 29.5.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott.ssa Maria Proia
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