CA
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6338 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4278 dell'anno 2023 trattenuto in decisione con decreto del 20 marzo 2025, depositato il 23 marzo 2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 2/39, C.F._1
presso lo studio del procuratore, avv. Camilla TOMIOLO, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso il provvedimento di rigetto cronologico n° 19992/23 pubblicato il 13 luglio 2023, emesso dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2022 chiedeva di Parte_1
annullare il provvedimento con cui l' ad Accra aveva negato Controparte_2
il visto per il ricongiungimento familiare da lei richiesto per il coniuge, Per_1
; chiedeva inoltre di ordinarsi il rilascio del visto in favore del proprio marito.
[...]
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente il Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato il 13 luglio 2023, respingeva il ricorso proposto da
[...]
. Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1° settembre Parte_1
2023 che, con il primo motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnato provvedimento che si era basato su un'errata interpretazione della documentazione prodotta;
deduce, con il
2 secondo motivo, che il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda violando l'art. 30 comma 6 del d. l.vo n° 286/98 nonché l'art. 20 del d. l.vo n° 150/11 e l'art. 8 CEDU.
Il , Controparte_1
costituendosi, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando che non vi era dubbio sul potere spettante all'Amministrazione – ai sensi dell'art. 29 d. l.vo n° 286/98 – di sindacare in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il ricongiungimento familiare né che, nel caso di specie, il matrimonio fosse fittizio, come risultante dai fatti accertati nel corso del giudizio.
Con atto del 20 novembre 2023, depositato in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 19 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 20 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rispettivamente precisate;
con decreto del 20 marzo 2025, depositato il 23 marzo 2025 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierna appellante - con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro - che il Tribunale di Roma mal interpretando la documentazione prodotta e violando l'art. 30 comma 6 del d. l.vo n°
286/98 nonché l'art. 20 del d. l.vo n° 150/11 e l'art. 8 CEDU aveva respinto la sua richiesta di annullare il provvedimento di diniego del visto adottato dall Controparte_2
ad Accra. Sottolinea inoltre l'odierna appellante che, diversamente da quanto
[...]
3 affermato dal primo giudice, era del tutto irrilevante la circostanza che era trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui ella aveva visto il proprio coniuge. I motivi sono infondati.
Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che
<< Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che <
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma
3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>>
Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a
4 quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che, in ipotesi di ricongiungimento tra coniugi residenti in paesi diversi, i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti. Deve inoltre ritenersi che all'autorità diplomatica è consentito valutare se il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano, trattandosi di una valutazione che attiene a uno dei presupposti del diritto al ricongiungimento familiare che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere ai sensi dell'art. 29, comma 9 dell'indicato d.lgs. n° 286/98; in ogni caso la verifica della sussistenza di tale presupposto è consentita al giudice ordinario nell'ambito degli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio sui diritti soggettivi.
Con riferimento al caso di specie osserva questa Corte che l' ad Accra Controparte_2
ha negato il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare richiesto in favore di nato in [...] il [...]), cittadino ghanese coniugato Persona_1
con , sul presupposto dell'insussistenza del relativo Parte_1
rapporto familiare. E infatti, come esattamente sottolineato dal Tribunale di Roma nell'impugnato provvedimento, l' ha ritenuto che in base all'intervista il CP_2
matrimonio contratto nel 2016 tra l'odierna appellante e lo fosse “di comodo” Per_1
perché quest'ultimo, nel corso dell'intervista svolta al riguardo, poco ha saputo riferire della situazione familiare di , non essendo stato in grado Parte_1
neppure di ricordare il nome dei genitori di quest'ultima né la data del suo compleanno o quando e come quest'ultima è arrivata in Italia per la prima volta;
inoltre, ha ancora
5 annotato l'Ambasciata, nel suo provvedimento di diniego che dalla documentazione presentata si ricavava una < Scarsa preparazione alla celebrazione del matrimonio. Dalle foto presentate, i coniugi appaiono vestiti molto casualmente. Il certificato di stato famigliare della moglie in
Italia non è stato presentato. Il nome della madre del richiedente visto è diverso sul proprio documento
d'identità e sull'atto di nascita del figlio. Si richiede il (documento ufficiale Ghanese che attesta il Per_2
cambio di nome. >> (così testualmente nel provvedimento di rigetto, allegato sub doc. 1 al fascicolo d parte appellante per il primo grado). È poi circostanza incontestata che successivamente alla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 2016, i coniugi non si sono più visti e che dunque non vi è stata alcuna convivenza. Del tutto correttamente dunque sulla base di tale documentazione il primo giudice ha respinto il ricorso proposto da
[...]
. Non giova a quest'ultima lamentare che il Tribunale di Roma Parte_1
non avrebbe valutata l'altra documentazione da lei depositata a sostegno del suo assunto della effettività dell'unione coniugale con lo : e infatti la circostanza che Per_1
quest'ultimo si sia occupato (ad es. provvedendo a versare le tasse scolastiche necessarie per far frequentare ai ragazzi le scuole o riprendendoli all'uscita da scuola) dei figli, rimasti in Ghana, di , figli che questa ha avuto con un altro Parte_1
uomo, mentre lei era già entrata in , non sono circostanze di per sé indicative CP_2
dell'esistenza e dell'effettività di un legame coniugale tra i due.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
6 LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnato Parte_1
provvedimento cronologico n° 19992/23 pubblicato il 13 luglio 2023, emesso dal
Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione;
condanna alla rifusione in favore di parte appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati:
dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente
dott. Alberto TILOCCA Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 4278 dell'anno 2023 trattenuto in decisione con decreto del 20 marzo 2025, depositato il 23 marzo 2025, con cui sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
nata ad [...] il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Genova, via XX Settembre 2/39, C.F._1
presso lo studio del procuratore, avv. Camilla TOMIOLO, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
1 Controparte_1
in persona del ministro pro tempore ( ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
E
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso il provvedimento di rigetto cronologico n° 19992/23 pubblicato il 13 luglio 2023, emesso dal Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione
***
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29 luglio 2022 chiedeva di Parte_1
annullare il provvedimento con cui l' ad Accra aveva negato Controparte_2
il visto per il ricongiungimento familiare da lei richiesto per il coniuge, Per_1
; chiedeva inoltre di ordinarsi il rilascio del visto in favore del proprio marito.
[...]
Nella contumacia dell'Amministrazione resistente il Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato il 13 luglio 2023, respingeva il ricorso proposto da
[...]
. Parte_1
Avverso tale provvedimento ha proposto appello ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
[...]
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 1° settembre Parte_1
2023 che, con il primo motivo, lamenta l'erroneità dell'impugnato provvedimento che si era basato su un'errata interpretazione della documentazione prodotta;
deduce, con il
2 secondo motivo, che il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda violando l'art. 30 comma 6 del d. l.vo n° 286/98 nonché l'art. 20 del d. l.vo n° 150/11 e l'art. 8 CEDU.
Il , Controparte_1
costituendosi, ha contestato l'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto, sottolineando che non vi era dubbio sul potere spettante all'Amministrazione – ai sensi dell'art. 29 d. l.vo n° 286/98 – di sindacare in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per il ricongiungimento familiare né che, nel caso di specie, il matrimonio fosse fittizio, come risultante dai fatti accertati nel corso del giudizio.
Con atto del 20 novembre 2023, depositato in pari data, il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
Con decreto presidenziale del 19 febbraio 2025, depositato in pari data, è stato disposto che l'udienza del 20 marzo 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rispettivamente precisate;
con decreto del 20 marzo 2025, depositato il 23 marzo 2025 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e va rigettato. Parte_1
Lamenta l'odierna appellante - con due distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro - che il Tribunale di Roma mal interpretando la documentazione prodotta e violando l'art. 30 comma 6 del d. l.vo n°
286/98 nonché l'art. 20 del d. l.vo n° 150/11 e l'art. 8 CEDU aveva respinto la sua richiesta di annullare il provvedimento di diniego del visto adottato dall Controparte_2
ad Accra. Sottolinea inoltre l'odierna appellante che, diversamente da quanto
[...]
3 affermato dal primo giudice, era del tutto irrilevante la circostanza che era trascorso molto tempo dall'ultima volta in cui ella aveva visto il proprio coniuge. I motivi sono infondati.
Osserva in proposito questa Corte che il ricongiungimento familiare è disciplinato dagli art. 29 e 30 del d.lgs. n° 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione, il D.P.R. n° 394/99). L'art. 29, comma 1, lett. A) dell'indicato art. 286/98 stabilisce che
<< Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.>>; il successivo comma 7 del medesimo articolo stabilisce che <
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'art. 4, comma
3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.>>; infine il comma 9 dell'articolo in esame stabilisce che < La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.>>
Sottolinea ancora questa Corte che i contenuti della verifica di autenticità spettante alle rappresentanze diplomatiche sono specificati dall'art. 6, comma 2, D.P.R. n° 394/99, secondo cui < L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed f).>>; è poi principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui < il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della Rappresentanza diplomatica (le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso), o nel suo diniego, impugnabile come atto terminativo innanzi al G.O. ed ex art. 30, comma 6 del T.U.>> (così Cass. n° 4984/13;
Cass. n° 22307/13 e Cass. n° 12661/07). In sostanza il visto di ingresso può essere negato dalla rappresentanza consolare all'estero sulla base di documentazione ulteriore rispetto a
4 quella esaminata dalla Questura, in relazione ad atti che, per loro natura, meglio si prestano a essere esaminati presso il paese di origine dello straniero. Osserva quindi questa Corte che l'art. 29, comma 9 del d.lgs. n° 286/98 non chiarisce a quale autorità spetti la valutazione delle ragioni del rigetto e non indica nemmeno in base a quali elementi i relativi accertamenti devono essere compiuti;
deve perciò ritenersi che, in ipotesi di ricongiungimento tra coniugi residenti in paesi diversi, i necessari accertamenti possano spettare anche all'autorità consolare all'estero purché si fondino su documenti accessibili nel paese in cui tale autorità opera o su situazioni di fatto ivi obiettivamente verificabili: di conseguenza l'autorità consolare può negare il visto di ingresso in caso di non autenticità dei documenti prodotti o di insussistenza dei relativi requisiti emergenti dalla documentazione acquisita o da situazioni di fatto oggettivamente riscontrate sulla base di dati concreti. Deve inoltre ritenersi che all'autorità diplomatica è consentito valutare se il matrimonio sia stato contratto al solo scopo di consentire l'ingresso o il soggiorno dell'interessato nel territorio italiano, trattandosi di una valutazione che attiene a uno dei presupposti del diritto al ricongiungimento familiare che l'autorità amministrativa è chiamata a riconoscere ai sensi dell'art. 29, comma 9 dell'indicato d.lgs. n° 286/98; in ogni caso la verifica della sussistenza di tale presupposto è consentita al giudice ordinario nell'ambito degli ampi poteri cognitivi tipici del giudizio sui diritti soggettivi.
Con riferimento al caso di specie osserva questa Corte che l' ad Accra Controparte_2
ha negato il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare richiesto in favore di nato in [...] il [...]), cittadino ghanese coniugato Persona_1
con , sul presupposto dell'insussistenza del relativo Parte_1
rapporto familiare. E infatti, come esattamente sottolineato dal Tribunale di Roma nell'impugnato provvedimento, l' ha ritenuto che in base all'intervista il CP_2
matrimonio contratto nel 2016 tra l'odierna appellante e lo fosse “di comodo” Per_1
perché quest'ultimo, nel corso dell'intervista svolta al riguardo, poco ha saputo riferire della situazione familiare di , non essendo stato in grado Parte_1
neppure di ricordare il nome dei genitori di quest'ultima né la data del suo compleanno o quando e come quest'ultima è arrivata in Italia per la prima volta;
inoltre, ha ancora
5 annotato l'Ambasciata, nel suo provvedimento di diniego che dalla documentazione presentata si ricavava una < Scarsa preparazione alla celebrazione del matrimonio. Dalle foto presentate, i coniugi appaiono vestiti molto casualmente. Il certificato di stato famigliare della moglie in
Italia non è stato presentato. Il nome della madre del richiedente visto è diverso sul proprio documento
d'identità e sull'atto di nascita del figlio. Si richiede il (documento ufficiale Ghanese che attesta il Per_2
cambio di nome. >> (così testualmente nel provvedimento di rigetto, allegato sub doc. 1 al fascicolo d parte appellante per il primo grado). È poi circostanza incontestata che successivamente alla celebrazione del matrimonio, avvenuta nel 2016, i coniugi non si sono più visti e che dunque non vi è stata alcuna convivenza. Del tutto correttamente dunque sulla base di tale documentazione il primo giudice ha respinto il ricorso proposto da
[...]
. Non giova a quest'ultima lamentare che il Tribunale di Roma Parte_1
non avrebbe valutata l'altra documentazione da lei depositata a sostegno del suo assunto della effettività dell'unione coniugale con lo : e infatti la circostanza che Per_1
quest'ultimo si sia occupato (ad es. provvedendo a versare le tasse scolastiche necessarie per far frequentare ai ragazzi le scuole o riprendendoli all'uscita da scuola) dei figli, rimasti in Ghana, di , figli che questa ha avuto con un altro Parte_1
uomo, mentre lei era già entrata in , non sono circostanze di per sé indicative CP_2
dell'esistenza e dell'effettività di un legame coniugale tra i due.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto da . Parte_1
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi della legge n° 55/14 e successive modifiche, in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali (valore della causa indeterminabile, bassa complessità) oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Trattandosi di procedimento esente, nulla va disposto in relazione a quanto previsto dall'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge
24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
6 LA CORTE
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti del Controparte_1
, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede:
[...]
respinge l'appello proposto da avverso l'impugnato Parte_1
provvedimento cronologico n° 19992/23 pubblicato il 13 luglio 2023, emesso dal
Tribunale di Roma, sezione dei diritti della persona e immigrazione;
condanna alla rifusione in favore di parte appellata Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
7