Sentenza 17 maggio 2022
Ordinanza cautelare 18 novembre 2022
Ordinanza collegiale 17 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 14 marzo 2023
Ordinanza collegiale 3 agosto 2023
Ordinanza collegiale 20 giugno 2024
Sentenza 8 luglio 2025
Ordinanza collegiale 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 13360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13360 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13360/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2022, proposto da
ON A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Ceruti e Marco Casellato, con domicilio digitale in atti;
contro
S.A.C.E. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) s.p.a., C.I.P.E.S.S. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Economia e delle Finanze e P.C.M. - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Eni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Orsola Torrani, con domicilio digitale in atti;
T- BA of TH ED TE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Domenico Dodaro e Riccardo Villata, con domicilio digitale in atti;
per l'annullamento
per l''annullamento
del provvedimento del 26 febbraio 2025 prot. 85790 con cui il commissario ad acta nominato dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II per l’esecuzione della sentenza della medesima Sezione II, 17 maggio 2022, n. 6272 (avente ad oggetto l'accoglimento del ricorso giurisdizionale iscritto al n.R.G. 2285/2022 proposto da ON A.P.S. per l'accesso alle informazioni detenute da S.A.C.E. s.p.a. inerenti i progetti di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas naturale denominati " UE NG CT " e “ AL TH ”) ha respinto la domanda di accesso della ricorrente alle relative informazioni ambientali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di S.A.C.E. (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione) s.p.a., di C.I.P.E.S.S. - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di P.C.M. - Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, di Eni s.p.a. e di T- BA of TH ED TE;
Vista la sentenza di questo Tribunale n. 6272 del 17 maggio 2022;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 871 del 17 gennaio 2023, di nomina, su istanza di parte ricorrente e “ attesa la persistente inerzia di S.A.C.E. s.p.a. ”, del Prefetto di Roma quale commissario ad acta per l’esecuzione al giudicato nascente dalla citata sentenza n. 6272/2022, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Prefettura;
Viste le successive ordinanze di questo Tribunale n. 13090 del 3 agosto 2023, n. 19474 del 21 dicembre 2023 e n. 12618 del 20 giugno 2024 di proroga del termine inizialmente assegnato al commissario ad acta dottor Michelangelo Lo Monaco (insediatosi su delega del nominato Prefetto di Roma) per l’espletamento del relativo mandato;
Visto il provvedimento prot. 85790 del 26 febbraio 2025, emesso da tale commissario ad acta in esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale n. 6272/2022, di rigetto, “ limitatamente alle parti che non hanno formato oggetto di … accoglimento parziale ”, dell’istanza di accesso avanzata da ReCommon A.P.S. il 20 ottobre 2021;
Visto il reclamo avanzato da parte ricorrente con atto depositato il 28 marzo 2025 avverso tale provvedimento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
ON A.P.S. (di seguito anche semplicemente “ON”) impugna con reclamo il provvedimento prot. 85790 del 26 febbraio 2025, emesso dal Commissario ad acta dottor Michelangelo Lo Monaco (insediatosi su delega del Prefetto di Roma nominato con ordinanza della Sezione n. 871/2023) in esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale n. 6272/2022, di rigetto “ limitatamente alle parti che non hanno formato oggetto di … accoglimento parziale ”, dell’istanza di accesso avanzata dalla ricorrente il 20 ottobre 2021.
Con tale pronuncia n. 6272/2022, la Sezione, nell’accogliere il ricorso proposto da ON ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., aveva ordinando a S.A.C.E. s.p.a. (di seguito anche semplicemente “SA”) “ di consentire l’accesso agli atti richiesti, previo (eventuale) oscuramento delle parti e contenuti la cui divulgazione sia idonea a comportare un concreto pregiudizio per gli interessi di riservatezza dei dati personali o riguardanti le persone fisiche coinvolte, che espressamente non abbiano acconsentito alla loro divulgazione ”, assegnando alla resistente un relativo termine “ anche in relazione al necessario coinvolgimento dei soggetti i cui interessi potrebbero essere compromessi dall’ostensione della documentazione ”.
Ebbene, il Commissario ad acta , all’esito di un complesso procedimento che vedeva il coinvolgimento anche dei soggetti individuati come controinteressati alla divulgazione, negava l’accesso a taluni documenti, relativi a due progetti internazionali di produzione, liquefazione e commercializzazione di gas metano in Mozambico, denominati “ UE NG ” e “ AL TH ”, evidenziando come la loro ostensione comporterebbe un concreto pregiudizio per la tutela della riservatezza e per le relazioni internazionali, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b) e lett. d), del d.lgs. n. 195/2005.
Nella motivazione il Commissario ha, in particolare, rappresentato che la divulgazione delle informazioni richieste “ potrebbe produrre un impatto negativo sulle modalità con cui altri Stati, ECAs, finanziatori, agenzie governative o multilaterali interagiscono e condividono informazioni con SA, anche in relazione a progetti e iniziative future. Inoltre, la diffusione di documentazione afferente ai Progetti, laddove coinvolga enti governativi non italiani, deve tenere conto delle normative delle rispettive giurisdizioni, comprese quelle dell’Unione Europea ”, con la conseguenza che “ l'accesso alle informazioni richieste, limitatamente alle parti che non hanno formato oggetto del predetto accoglimento parziale, si pon (e) in insanabile contrasto con il principio di comity - principio di diritto internazionale - che incoraggia la cooperazione e il rispetto reciproco tra Tribunali di diverse giurisdizioni, imponendo il rispetto degli interessi rilevanti nei rapporti tra Stati, in virtù del principio di reciprocità. L'accesso agli atti deve rispettare, quindi, attraverso l'applicazione della normativa vigente, il rapporto tra norme di diritto nazionale e principi di diritto internazionale, in quanto il principio di comity ha la finalità di perseguire il mutuo rispetto tra le nazioni, facilitando la collaborazione e riducendo i conflitti giurisdizionali, senza compromettere la riservatezza e i diritti stabiliti e tutelati da altre giurisdizioni ”.
La ricorrente chiede l’annullamento di tale parziale diniego, lamentando una violazione del disposto recato dalla sentenza di questo T.A.R. n. 6272/2022, in cui (in tesi) “ non v’è alcun limite all'ostensione ”, con la conseguenza che “ la decisione commissariale di denegare la consegna della documentazione in esame, dunque, non … solo (sarebbe) il frutto di un totale rovesciamento dei fatti, ma si po (rrebbe) completamente al di fuori dell’ambito dei poteri conferiti al Commissario ad acta ”, atteso che, peraltro, “ Ogni tematica attinente alle relazioni internazionali ed al “principio di comity” (sarebbe) totalmente estranea alla vicenda processuale e quindi al ruolo del Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza, il quale ha dunque travalicato in modo evidente il perimetro di azione assegnatogli da codesto Tribunale e dalla legge ”.
Eni s.p.a., controinteressata alla divulgazione delle informazioni afferenti al riferimento al progetto “ AL TH ”, si costituiva in giudizio instando per la reiezione del reclamo proposto.
Interveniva ad opponendum anche T- BA of TH ED TE (nel prosieguo “E), qualificandosi quale controinteressata alla divulgazione della documentazione relativa all’altro progetto di interesse di ON (“UE NG””) e lamentando di non essere stata evocata in giudizio, per l’effetto formulando relativa opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108 c.p.a. avverso la pronuncia della Sezione n. 6272/2022 di accoglimento del ricorso proposto da ON per l’accesso.
Anche SA chiedeva il rigetto del reclamo.
Parte ricorrente con ulteriore memoria insisteva per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 18 giugno 2025, la causa veniva trattata e, quindi, trattenuta in decisione relativamente al reclamo avanzato dalla ricorrente. Quanto invece all’opposizione di terzo proposta da EX (notificata e depositata solo il 13 giugno 2025), il relativo esame era rinviato ad una futura udienza da fissarsi con il rispetto dei relativi termini a difesa.
Il reclamo proposto da ON deve essere integralmente disatteso, attesa la legittimità sotto i profili contestati del parziale diniego opposto dal Commissario ad acta ai documenti in questione.
E’, innanzi tutto, disattesa la censura formulata in ricorso con cui la ricorrente sostiene che il Commissario si sia discostato dalle indicazioni fornite da questo Tribunale, osservando il Collegio come egli, in esecuzione della già richiamata pronuncia n. 6272/2022, come anche confermata dal Consiglio di Stato in sede di relativo appello con la sentenza n. 2635/2023, abbia avviato – in stretto ossequio al relativo disposto, volto a raccomandare il “ necessario coinvolgimento dei soggetti, i cui interessi potrebbero essere compromessi dall’ostensione della documentazione di interesse della ON ” - una nuova istruttoria finalizzata a definire le modalità di attuazione del comando giudiziale.
Questa Sezione, infatti - nell’accogliere il ricorso di ON, sulla base del rilievo che il diniego avversato fosse stato opposto da SA adducendo la “mera esistenza di “accordi di riservatezza definiti in fase di ingaggio con ciascun consulente tecnico” ”, senza “ da (re) alcuna evidenza dell’omesso consenso all’ostensione dei soggetti coinvolti e nemmeno esegui (re) una valutazione ponderata tra l'interesse pubblico all'informazione e 1’interesse tutelato dall’esclusione dall’accesso” - faceva, comunque, salva ogni relativa valutazione circa l’indispensabile “ bilanciamento con le altre posizioni soggettive tutelate, attraverso una proporzionata ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco ”, suggerendo quale possibile ma non esclusiva modalità idonea ad assicurare il relativo contemperamento il “ previo (eventuale) oscuramento delle parti e contenuti la cui divulgazione sia idonea a comportare un concreto pregiudizio per gli interessi di riservatezza dei dati personali o riguardanti le persone fisiche coinvolte, che espressamente non abbiano acconsentito alla loro divulgazione ”, nella considerazione che tale “ possibilità di accesso previo (eventuale) oscuramento possa soddisfare pienamente le esigenze di trasparenza perseguite dal legislatore, seppur nel bilanciamento con le altre posizioni soggettive tutelate, attraverso una proporzionata ponderazione tra i contrapposti interessi in gioco ”.
Appare, dunque, destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente secondo la quale il Commissario avrebbe “ oltrepassa (to) ogni limite fissato all’ausiliario del Tribunale dalle decisioni giudiziali, ha sorprendentemente ritenuto “recessiva l’ipotesi dell’eventuale oscuramento dei dati” pur espressamente individuata dal Giudice amministrativo quale modalità di contemperamento degli interessi”, osservando il Collegio come, diversamente opinando, questo giudice avrebbe – invero - finito per indebitamente sostituirsi a SA nell’esecuzione della relativa attività valutativa, invece, a quest’ultima riservata nonchè, comunque, espressamente subordinata al previo necessario coinvolgimento dei diversi soggetti coinvolti (fino ad allora completamente pretermessi) e all’acquisizione delle relative difese e istanze di senso contrario.
Ben si comprende, dunque, come legittimamente il Commissario, all’esito del coinvolgimento dei soggetti ritenuti controinteressati all’ostensione, abbia inevitabilmente “esteso” – rispetto al diniego inizialmente opposto dalla SA (annullato da questa Sezione) - la propria attività valutativa a profili di riservatezza attinenti alle relazioni internazionali fino ad allora mai eccepiti e, dunque, considerati né sa SA, né di conseguenza da questa Sezione, che, infatti, non poteva che lasciare integro in capo all’amministrazione e, poi, al Commissario ogni relativo potere di attenta ponderazione.
Ne discende come il Commissario, ben lungi dal travalicare il perimetro assegnatogli da questo giudice, si sia mosso entro lo stesso, agendo in perfetta aderenza a quanto deciso, opponendo a ON un (parziale) diniego, che – diversamente da quanto sostenuto nel reclamo - risulta essere assistito da un idoneo nonché ragionevole corredo motivazionale, capace di rendere edotto il destinatario degli elementi fattuali acquisiti e del percorso logico e giuridico seguito per addivenire a siffatta determinazione.
In conclusione, per quanto fin qui detto, il reclamo proposto da ON deve essere respinto.
La natura degli interessi sottesi alla presente controversia induce il Collegio a ritenere esistenti i presupposti per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere, Estensore
Annamaria Gigli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eleonora Monica | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO