Ordinanza cautelare 5 settembre 2024
Ordinanza collegiale 9 dicembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00435/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giselda Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri ‘Calabria’, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta di Segretezza (NOS), mai notificato e non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Regione Carabinieri Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare n. 172 del 5 settembre 2024;
Vista l’ordinanza collegiale n. 731 del 9 dicembre 2024;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 31 luglio 2024 e depositato l’1 agosto 2024 il -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, mai notificatogli e dagli estremi non conosciuti, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva la revoca nei suoi confronti del ‘Nulla Osta di Segretezza’ (NOS), deducendo, in punto di fatto, di esserne venuto informalmente a conoscenza soltanto in occasione di un colloquio telefonico con il capo Ufficio Personale del Comando Legione ‘Calabria’, il quale, in conseguenza di ciò, gli avrebbe comunicato l’impossibilità ad assumere l’incarico di Comandante della Stazione Carabinieri di -OMISSIS-.
2. In diritto, il ricorso è affidato ad un’unica doglianza, incentrata, tuttavia, sul solo diniego espresso dall’Amministrazione procedente con nota del 30/05/2024 sull’istanza di accesso dal medesimo presentata il 22/05/2024 per ottenere “ il rilascio di copia semplice del fascicolo integrale attinente alla revoca del NOS (Nulla Osta di Segretezza) ”. Quanto a detto ultimo provvedimento, invece, soltanto nella parte finale del ricorso vi è una generica contestazione in ordine all’insussistenza di “ alcuna delle ipotesi contemplate nell’art. 37 del DPCM n. 5/2015 attinenti alla revoca del Nulla Osta di Segretezza ”.
3. L’Amministrazione della Difesa intimata si è costituita in resistenza con atto di forma depositato il 29 agosto 2024, producendo il giorno seguente il provvedimento sopra citato del 30/05/2024 con cui veniva rigettata, ai sensi dell'art. 79 del D.P.C.M. del 6/11/2015 n. 5, l’istanza ostensiva presentata dal ricorrente.
4. Con ordinanza resa all’esito della camera di consiglio del 4 settembre 2024 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare per l’insussistenza del richiesto fumus boni iuris , rimarcando come il ricorrente, pure a fronte della dedotta natura ‘difensiva’ dell’accesso documentale richiesto e della “ effettiva e concreta indispensabilità dell’acquisizione della documentazione per il pieno esercizio del diritto di difesa ”, non avesse dato prova, ma neppure semplicemente allegato, di avere ritualmente impugnato il diniego opposto dall’Amministrazione sull’istanza ostensiva ai sensi dell’art. 116 c.p.a., né di avere presentato domanda incidentale ai sensi del secondo comma della medesima disposizione (ordinanza n. 172 del 5/09/2024).
5. A seguito della comunicazione dell’anzidetta ordinanza cautelare, con istanza notificata alla difesa erariale il 12 settembre 2024 e depositata il giorno seguente il ricorrente ha proposto ricorso incidentale in materia di accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a., deducendo che a seguito del diniego espresso sulla domanda del 22/05/2024 il Comando competente respingeva con ‘atto meramente confermativo’, notificato il 10/09/2024, l’ulteriore istanza ostensiva presentata il 5/09/2024. Con tale domanda ha, dunque, reiterato le censure già articolate nel ricorso principale sul fronte della dedotta violazione degli artt. 24 della l. n. 241/90, 42, co. 8, della l. n. 124/2007 e 79 D.P.C.M. n. 5/2016, insistendo per la conseguente esibizione dell’atto impugnato, mai notificatogli, e “ della documentazione facente parte del procedimento … dalla quale evincere le motivazioni che avrebbero determinato la revoca del NOS, al fine di consentire … di prendere conoscenza della predetta documentazione nei soli limiti del suo interesse ”.
6. L’Amministrazione resistente non ha sul punto articolato difese.
7. All’esito della camera di consiglio del 4 dicembre 2024 fissata per la trattazione della domanda incidentale in materia di accesso, previa segnalazione alle parti di possibili profili di inammissibilità della stessa, il Collegio, richiamati i rilievi svolti in sede cautelare, ha ritenuto opportuno disporne la trattazione congiuntamente al merito della vicenda, con conseguente rinvio all’udienza pubblica del 5 marzo 2025 (ordinanza n. 731 del 9/12/2024), poi meramente rinviata per l’assenza del magistrato relatore.
8. Con memoria depositata in data 25 aprile 2025 il Ministero della difesa ha articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’omessa impugnazione del diniego sull’istanza ostensiva e insistendo, in ogni caso, nel merito per il relativo rigetto.
9. In assenza di ulteriori difese la causa è stata infine discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
10. Va anzitutto esaminata la domanda incidentale in materia d’accesso, ex art. 116, co. 2, c.p.a., notificata dal ricorrente alla difesa erariale - in pendenza del giudizio principale - il 12/09/2024 e depositata il giorno successivo.
A tale riguardo deve preliminarmente rigettarsi l’eccezione di tardività della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata da parte resistente il 25/04/2025 sollevata dal ricorrente in sede di discussione, operando anche rispetto al rimedio di cui trattasi il dimezzamento dei termini processuali previsto per i giudizi in materia di accesso dall’art. 87 c.p.a.. Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che l’istanza di accesso agli atti ex art. 116, co. 2, c.p.a. fonda una vera e propria domanda autonoma (e non invece un’istanza istruttoria) la cui peculiarità esclude, nonostante la connessione con il ricorso introduttivo del giudizio, l’applicazione dell’art. 32 c.p.a. Pertanto, essa deve essere soggetta, motu proprio , al rito camerale dell’accesso, con conseguente dimidiazione dei termini processuali (cfr. TAR Lazio, sez. II-bis, 10 marzo 2025, n. 5000).
In relazione alla domanda de qua , dunque, la memoria della difesa erariale deve considerarsi tempestiva.
10.1. Ciò chiarito, dando continuità ai rilievi già formulati nel corso dell’udienza camerale del 4/12/2024, il ricorso ex art. 116, co. 2, c.p.a. dev’essere dichiarato inammissibile, avendo esso ad oggetto un atto meramente confermativo di un precedente diniego avverso il quale il ricorrente non ha proposto rituale impugnazione.
Ed infatti, per come sopra rilevato, soltanto a seguito della comunicazione dell’ordinanza cautelare del 5/09/2024 il ricorrente inoltrava, in pari data, al Ministero resistente una “ istanza per ottenere l’accesso ed il rilascio di documenti in pendenza del ricorso ”, replicante sostanzialmente, al di là delle più articolate motivazioni, il contenuto dell’analoga istanza presentata il 22/05/2024 e respinta con la nota del 30/05/2024 (notificatagli il 5/06/2024).
Più in dettaglio, con detta nuova istanza, nel contestare il rigetto della pregressa domanda di accesso, il ricorrente rimarcava il carattere strumentale della documentazione richiesta “ai fini del giudizio”, insistendo per il riesame del precedente diniego e per la conseguente esibizione dei documenti già richiesti.
Tale istanza veniva riscontrata dal Comando ricevente con una nota “seguito lettera n. 7780/65-NOS in data 30.05.2024”, con la quale “ in relazione all’istanza in oggetto, si conferma(va) il contenuto della lettera a seguito ”.
Non v’è dubbio, dunque, che tale diniego integri un “atto meramente confermativo” (così, d’altro canto, esplicitamente qualificato nel relativo oggetto), non avendo l’Amministrazione svolto per la relativa adozione alcuna istruttoria né avendo in alcun modo provveduto al riesame del precedente atto, meramente e integralmente richiamato.
10.2. Da ciò consegue, allora, l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto in questione con il rimedio offerto dall’art. 116, co. 2, c.p.a., giacché la tutela in materia di accesso avrebbe dovuto essere azionata contro il provvedimento espresso di rigetto adottato dall’Amministrazione il 30/05/2024, rispetto al quale la presente impugnativa incidentale risulta evidentemente intempestiva.
11. Passando all’esame del merito, il Collegio, richiamate le considerazioni già svolte nell’ordinanza cautelare del 5/09/2024 e nell’ordinanza collegiale del 9/12/2024, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 40, co. 2, c.p.a. per la violazione della previsione di cui alla lett. d) del precedente co. 1, in ragione della generica formulazione dei motivi di doglianza.
Il ricorrente ha, difatti, sostanzialmente proposto un ricorso ‘al buio’, non avendo avuto formale notizia né del provvedimento di revoca del NOS impugnato né, tanto meno, delle ragioni per le quali esso sarebbe stato adottato.
A fronte di tale situazione egli ha esperito un’azione ordinaria ai sensi dell’art. 29 c.p.a., instando “ per l’annullamento, previa tutela cautelare, del provvedimento di revoca del Nulla Osta di Segretezza (NOS), mai notificato, il cui provvedimento e numero risultano sconosciuti [e] di ogni altro atto presupposto, connesso o collegato e conseguente in quanto lesivo ”.
A dispetto della natura della tutela invocata, purtuttavia, l’unica doglianza articolata nel ricorso ha aggredito in via esclusiva il diniego espresso sull’istanza d’accesso presentata il 22/05/2024 volta ad ottenere l’esibizione del provvedimento de quo e dei sottesi atti istruttori, risultando, invece, solo genericamente contestata, nella parte finale del gravame, l’insussistenza di “ alcuna delle ipotesi contemplate nell’art. 37 del DPCM n. 5/2015 attinenti alla revoca del Nulla Osta di Segretezza ” (disposizione, a seguire, trascritta limitatamente al co. 3, lett. a).
11.1. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la laconica formulazione di tale censura non soddisfi il requisito di ‘specificità’ dei motivi “su cui si fonda il ricorso”, prescritto, a pena di inammissibilità, dal comma 2 del citato art. 40 c.p.a. (cfr. TAR Campania, sez. III, 25 luglio 2024, n. 4378).
Benché, infatti, il ricorso risulti strutturato nelle due canoniche parti dell’esposizione “in fatto” e dei motivi “di diritto” ed enunci, altresì, in quest’ultima, un motivo declinato in relazione ai vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, deve nondimeno escludersi che tale censura si conformi alla connotazione di ‘specificità’ prescritta dalla norma sopra richiamata, per la semplice, ma al contempo esiziale, ragione che essa investe in via esclusiva il thema del rigetto dell’istanza di accesso, contestando il ricorrente in relazione a plurimi parametri normativi, e con richiamo a giurisprudenza, “ l’attività ostruzionistica posta in essere dall’Amministrazione militare nel negare gli atti ” ritenuti indispensabili “ per il pieno esercizio del diritto di difesa ”.
La contestazione relativa al merito del provvedimento impugnato si esaurisce, di contro, per come già rimarcato, nella mera allegazione del “ non versa(re) in alcuna delle ipotesi contemplate nell’art. 37 del DPCM n. 5/2015 attinenti alla revoca del Nulla Osta si Segretezza ”, ricollegata, in via evidentemente congetturale – stante la mancata conoscenza del provvedimento e delle sue ragioni fondanti –, alla circostanza di non avere riportato condanne “ per reati dolosi, o per reati colposi afferenti alla tutela e salvaguardia delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati ”.
La censura si connota, dunque, in termini assolutamente generici ed astratti e come tale dev’essere considerata inammissibile, non avendo il ricorrente assolto all’onere di specificarne e concretizzarne il contenuto, previo esperimento dei rimedi all’uopo accordati dall’ordinamento sul correlato fronte dell’accesso documentale ‘difensivo’.
11.2. Tale contegno ha, in definitiva, impresso al ricorso una caratterizzazione marcatamente ‘ipotetica’, che sebbene possa in prima battuta ritenersi consentita, stante l’esigenza del rispetto del termine decadenziale per la relativa proposizione, è fisiologicamente destinata a dissolversi nel seguito del giudizio, lasciando il posto alla puntuale definizione dell’oggetto della controversia e dei motivi di censura. A tale precipua esigenza sono, d’altro canto, funzionali sia il rimedio accordato dall’art. 116 c.p.a. sia lo strumento dei motivi aggiunti, in quanto, appunto, volti a consentire al ricorrente di conoscere appieno, e contestare, le ragioni fondanti i provvedimenti sfavorevoli adottati nei suoi confronti nonché di “ introdurre … nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove ” alle stesse connesse.
12. Per ragioni di completezza il Collegio rileva che il ricorso non risulta, comunque, sorretto dall’interesse ad agire, e ciò per l’evidente ragione dell’omessa dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli discendenti, anche in via soltanto potenziale, dalla revoca del NOS, infatti solo genericamente ricondotte alla perdita dell’opportunità di una promozione. Tale circostanza, tuttavia, per le ragioni sopra esposte, non ha superato la soglia della mera allegazione, essendosi il ricorrente limitato a dedurre di avere appreso soltanto in via ufficiosa che proprio la revoca di tale abilitazione gli avrebbe precluso la nomina a Comandante della Stazione di -OMISSIS-.
Al di là delle controdeduzioni sul punto articolate dalla difesa erariale nella citata memoria del 25/04/2025, da ritenersi in relazione al ricorso principale intempestive, la prospettazione difensiva è rimasta del tutto sguarnita di prova e non può, pertanto, ritenersi idonea a sorreggere l’interesse al ricorso, che va, in conclusione, dichiarato inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla domanda incidentale in materia d’accesso ex art. 116, co. 2, c.p.a. e sul ricorso, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione della Difesa resistente, delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.