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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.103 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Parte_1
Fiscale: ) residente in [...]
Cesti, n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Casciano (Codice
Fiscale: ), indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2
con Studio, in Arezzo, Via Crispi Email_1
n. 23, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Concetta Miasi (Codice
Fiscale: ), indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_3
con Studio in Messina, Via L. Manara, n. Email_2
119, ed elettivamente domiciliato presso la seconda, in virtù di mandato alle liti in atti. L'Avv. Giuseppa Casciano e l'Avv. Concetta Miasi hanno dichiaraTo di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni di
Cancelleria e di parte, presso gli indirizzi PEC sopra indicati;
PARTE
RICORRENTE
E
1 , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
RA (ME), Via Via Umberto I^, n. 663, C.F.: C.F._4
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Sara
[...]
Lombardo, C.F.: Pec: CodiceFiscale_5
fax: 090716165, presso il cui studio è Email_3
altresì domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi, 7, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni alla PEC sopra indicata;
PARTE RESISTENTE
E
, nata in [...] il [...], (Codice CP_2
Fiscale: ) e residente in [...]
Umberto I, n. 665, elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva, via R.
Margherita n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mastroeni (C.F.:
[...]
– pec: fax: C.F._7 Email_4
0942.794702), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, nato a [...] Controparte_3
il 1/06/2001, (Codice Fiscale: ) e residente in CodiceFiscale_8
RA (ME), Via U. Foscolo, n. 8, elettivamente domiciliato in
S.Teresa di Riva, via R. Margherita, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mastroeni (C.F.: – pec: CodiceFiscale_7
fax: 0942.794702), che la rappresenta e Email_4
difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 12.01.2025, premesso che in data Parte_1
06.06.1992 aveva contratto matrimonio con che dal Controparte_1
matrimonio erano nati i figli , a Taormina il 18.02.1994, e CP_2 CP_3
, a Taormina il 01.06.2001; che tra le parti era intervenuta
[...]
separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina, con decreto del 23/30.05.2003; che, con sentenza n. 2435/2008, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio dei coniugi;
che le condizioni di divorzio prevedevano che egli dovesse versare alla moglie la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della stessa e la somma mensile di e 500,00 per il mantenimento dei due figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che nel marzo 2023 egli aveva contratto nuovo matrimonio con che la figlia si era laureata in sociologia, Controparte_4 CP_2
aveva successivamente conseguito una seconda laurea in Scienze dell'Educazione ed aveva frequentato un corso per insegnante di sostegno
TFA; che il figlio aveva conseguito nel mese di luglio 2023 la CP_3
laurea triennale presso l'Istituto Europeo di Design di Roma;
che l'assegno stabilito in sede di divorzio per il mantenimento del figlio non era stato mai adeguato, in quanto egli aveva sempre versato somme superiori a quelle dovute né aveva interrotto l'erogazione dell'assegno quando la figlia CP_2
aveva raggiunto l'autonomia economica;
che, nondimeno, in data
21.02.2024 la aveva chiesto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 34.304,75 per somme dovute a titolo di adeguamento
ISTAT e per somme asseritamente non corrisposte;
che egli versava la somma di € 381,45 per il mantenimento del coniuge e la somma di €
317,88 per il mantenimento di ciascun figlio;
che egli era docente di scuola secondaria di secondo grado ad Arezzo e percepiva un reddito annuo lordo
3 di € 28.549,00, mentre la propria moglie svolgeva l'attività di educatrice, sempre ad Arezzo, con un reddito imponibile di € 25.918,00; che egli era proprietario di un immobile sito a RA, ricevuto in eredità dai genitori;
che la non svolgeva attività lavorativa per sua scelta, CP_1
pur possedendo una laurea in Estetica e Cosmetologia conseguita presso l'Università Cattolica di Roma ed avendo svolto per alcuni anni l'attività di
Cosmetologa; che la stessa dal 2007 al 2019 era stata socia del ritrovo
Sacher di insieme al compagno Controparte_5
dell'epoca, ed era proprietaria di alcuni immobili acquistati dopo il divorzio, alcuni per successione insieme al padre ed al fratello;
che la risiedeva in una casa di sua esclusiva proprietà, acquistata dopo CP_1
il divorzio, e percepiva il canone di locazione di un immobile sito a
Messina pari a circa € 880,00 mensili;
che la intratteneva da CP_1
oltre dieci anni relazione sentimentale con PA
; che la figlia conviveva stabilmente dal 2021 con
[...] CP_2
come risultava dalla certificazione anagrafica, Controparte_7
lavorava come insegnante di sostegno ed era proprietaria della casa di abitazione;
che il figlio nel mese di settembre 2024 aveva CP_3
trasferito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui viveva la madre e dal mese di ottobre 2024 aveva iniziato a lavorare a
Roma; che per entrambi i figli era venuto meno, pertanto, il diritto ad essere mantenuti dai genitori;
che la aveva una concreta CP_1
attitudine allo svolgimento di un'attività lavorativa e la duratura situazione sentimentale dimostrava che tra i due esisteva un progetto di vita in comune;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'assegno stabilito a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
chiedeva altresì che fosse revocato l'assegno divorzile a favore della;
in subordine, CP_1
4 chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio Controparte_3
fosse dichiarato non dovuto dopo il 31.12.2025.
[...]
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 05.03.2025, si costituiva la quale Controparte_1
contestava la fondatezza delle domande avversarie, evidenziando che il già subito dopo la separazione si era sottratto ai suoi doveri nei Pt_1
confronti della prole ed era rimasto estraneo alla vita dei figli, tanto da non sapere che la figlia aveva conseguito una laurea triennale in scienze CP_2
del servizio sociale ed una magistrale in scienze storiche, mentre il figlio non era laureato ma possedeva solamente un diploma accademico CP_3
in computer. Evidenziava, poi, che la figlia non conviveva con il CP_2
fidanzato e la stessa si era trasferita a Piossasco, in provincia di Torino, mentre il figlio disoccupato, viveva ancora con la madre, avendo CP_3
trasferito la residenza anagrafica solo formalmente. Rilevava, poi, che ella, pur essendo professionalmente qualificata, non aveva mai potuto lavorare stabilmente, per la necessità di accudire i due figli, e non era vero che avesse lavorato per dodici anni nel bar del compagno, avendo solamente cercato nel 2007 di rendersi economicamente indipendente, iniziando un'attività commerciale in società con altri, che dopo pochi mesi aveva dovuto, però, abbandonare a causa degli impegni derivanti dalla cura dei figli. Osservava, poi, che ella aveva la piena proprietà esclusivamente dell'appartamento, in cui viveva insieme al figlio mentre CP_3
l'immobile per il quale era stato pubblicato un annuncio di locazione, menzionato in ricorso, era in usufrutto al di lei padre. Negava, infine, che ella avesse un relazione o una convivenza stabile, in quanto il indicato dal ricorrente, era da anni un amico di tutta la CP_6
5 famiglia e, in particolare, del padre della deducente, ed CP_1
osservava che non era vero neppure che il vivesse Pt_1
esclusivamente dei proventi del suo stipendio, in quanto nel 2022 aveva ereditato dal padre cospicue somme di denaro, che aveva investito nell'acquisto di una casa ad Arezzo, intestata esclusivamente alla sua attuale moglie. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande avversarie.
Con comparsa tardivamente depositata il 29.04.2025, si costituiva la quale rilevava che solo all'inizio del corrente anno CP_2
aveva avuto un incarico annuale di insegnamento in provincia di Torino e non era vero che convivesse con . Chiedeva, pertanto, Controparte_7
che la domanda di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente fosse rigettata.
Con comparsa tardivamente depositata il 03.05.2025 si costituiva
, il quale evidenziava che aveva Controparte_3
stipulato un contratto di lavoro a Roma della durata di appena due mesi ed in seguito dal 24.12.2024 era tornato a vivere a RA. Chiedeva, pertanto, che la domanda di revoca dell'assegno fosse rigettata.
All'udienza del 06.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, ma questi ultimi chiedevano un rinvio per potere verificare la possibilità di mutare il rito in congiunto.
All'udienza del 01.07.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse decisa, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, alle seguenti condizioni: “1. Dichiarare revocato e non dovuto, il contributo al mantenimento dei figli a partire dal 1° CP_2
settembre 2025 e a partire dal 1° luglio Controparte_3
6 2025, posto a carico del padre, nella misura di € 317,88 mensili per ciascun figlio;
2. Dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal 1° luglio
2025, l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive a carico del padre per ciascuno dei figli;
3. Dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal 1° luglio 2025, il contributo al mantenimento della GN nella misura fissata di € Controparte_1
381,45 mensili;
4. Dichiarare dovuto in favore di
[...]
e a carico di il versamento della Controparte_3 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a partire dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2026 compreso, data alla quale cesserà il versamento del contributo;
5. Dichiarare dovuto dal IG , un assegno Parte_1
divorzile una tantum in sostituzione del contributo al mantenimento in favore della GN dell'importo di € 20.000,00 al quale Controparte_1
la GN rinuncia in favore dei figli ai quali sarà versato Controparte_1
direttamente nella misura di € 10.000,00 ciascuno in un'unica soluzione entro il mese di luglio 2025. 6. Compensare tra le parti le spese e i compensi del presente giudizio”.
Il Giudice delegato, preso atto della richiesta congiunta delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
7 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e testualmente riportato in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.103 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], (Codice Parte_1
Fiscale: ) residente in [...]
Cesti, n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppa Casciano (Codice
Fiscale: ), indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_2
con Studio, in Arezzo, Via Crispi Email_1
n. 23, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Concetta Miasi (Codice
Fiscale: ), indirizzo di posta elettronica certificata: CodiceFiscale_3
con Studio in Messina, Via L. Manara, n. Email_2
119, ed elettivamente domiciliato presso la seconda, in virtù di mandato alle liti in atti. L'Avv. Giuseppa Casciano e l'Avv. Concetta Miasi hanno dichiaraTo di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni di
Cancelleria e di parte, presso gli indirizzi PEC sopra indicati;
PARTE
RICORRENTE
E
1 , nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
RA (ME), Via Via Umberto I^, n. 663, C.F.: C.F._4
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Sara
[...]
Lombardo, C.F.: Pec: CodiceFiscale_5
fax: 090716165, presso il cui studio è Email_3
altresì domiciliata in Messina, via Bivona Bernardi, 7, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni alla PEC sopra indicata;
PARTE RESISTENTE
E
, nata in [...] il [...], (Codice CP_2
Fiscale: ) e residente in [...]
Umberto I, n. 665, elettivamente domiciliata in S. Teresa di Riva, via R.
Margherita n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo Mastroeni (C.F.:
[...]
– pec: fax: C.F._7 Email_4
0942.794702), che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
, nato a [...] Controparte_3
il 1/06/2001, (Codice Fiscale: ) e residente in CodiceFiscale_8
RA (ME), Via U. Foscolo, n. 8, elettivamente domiciliato in
S.Teresa di Riva, via R. Margherita, n. 30, presso lo studio dell'Avv. Carlo
Mastroeni (C.F.: – pec: CodiceFiscale_7
fax: 0942.794702), che la rappresenta e Email_4
difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
2 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 12.01.2025, premesso che in data Parte_1
06.06.1992 aveva contratto matrimonio con che dal Controparte_1
matrimonio erano nati i figli , a Taormina il 18.02.1994, e CP_2 CP_3
, a Taormina il 01.06.2001; che tra le parti era intervenuta
[...]
separazione consensuale omologata dal Tribunale di Messina, con decreto del 23/30.05.2003; che, con sentenza n. 2435/2008, il Tribunale di Messina aveva pronunciato, su domanda congiunta, il divorzio dei coniugi;
che le condizioni di divorzio prevedevano che egli dovesse versare alla moglie la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento della stessa e la somma mensile di e 500,00 per il mantenimento dei due figli, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che nel marzo 2023 egli aveva contratto nuovo matrimonio con che la figlia si era laureata in sociologia, Controparte_4 CP_2
aveva successivamente conseguito una seconda laurea in Scienze dell'Educazione ed aveva frequentato un corso per insegnante di sostegno
TFA; che il figlio aveva conseguito nel mese di luglio 2023 la CP_3
laurea triennale presso l'Istituto Europeo di Design di Roma;
che l'assegno stabilito in sede di divorzio per il mantenimento del figlio non era stato mai adeguato, in quanto egli aveva sempre versato somme superiori a quelle dovute né aveva interrotto l'erogazione dell'assegno quando la figlia CP_2
aveva raggiunto l'autonomia economica;
che, nondimeno, in data
21.02.2024 la aveva chiesto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 34.304,75 per somme dovute a titolo di adeguamento
ISTAT e per somme asseritamente non corrisposte;
che egli versava la somma di € 381,45 per il mantenimento del coniuge e la somma di €
317,88 per il mantenimento di ciascun figlio;
che egli era docente di scuola secondaria di secondo grado ad Arezzo e percepiva un reddito annuo lordo
3 di € 28.549,00, mentre la propria moglie svolgeva l'attività di educatrice, sempre ad Arezzo, con un reddito imponibile di € 25.918,00; che egli era proprietario di un immobile sito a RA, ricevuto in eredità dai genitori;
che la non svolgeva attività lavorativa per sua scelta, CP_1
pur possedendo una laurea in Estetica e Cosmetologia conseguita presso l'Università Cattolica di Roma ed avendo svolto per alcuni anni l'attività di
Cosmetologa; che la stessa dal 2007 al 2019 era stata socia del ritrovo
Sacher di insieme al compagno Controparte_5
dell'epoca, ed era proprietaria di alcuni immobili acquistati dopo il divorzio, alcuni per successione insieme al padre ed al fratello;
che la risiedeva in una casa di sua esclusiva proprietà, acquistata dopo CP_1
il divorzio, e percepiva il canone di locazione di un immobile sito a
Messina pari a circa € 880,00 mensili;
che la intratteneva da CP_1
oltre dieci anni relazione sentimentale con PA
; che la figlia conviveva stabilmente dal 2021 con
[...] CP_2
come risultava dalla certificazione anagrafica, Controparte_7
lavorava come insegnante di sostegno ed era proprietaria della casa di abitazione;
che il figlio nel mese di settembre 2024 aveva CP_3
trasferito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui viveva la madre e dal mese di ottobre 2024 aveva iniziato a lavorare a
Roma; che per entrambi i figli era venuto meno, pertanto, il diritto ad essere mantenuti dai genitori;
che la aveva una concreta CP_1
attitudine allo svolgimento di un'attività lavorativa e la duratura situazione sentimentale dimostrava che tra i due esisteva un progetto di vita in comune;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse revocato l'assegno stabilito a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
chiedeva altresì che fosse revocato l'assegno divorzile a favore della;
in subordine, CP_1
4 chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio Controparte_3
fosse dichiarato non dovuto dopo il 31.12.2025.
[...]
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 29.01/03.02.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa tempestivamente depositata il 05.03.2025, si costituiva la quale Controparte_1
contestava la fondatezza delle domande avversarie, evidenziando che il già subito dopo la separazione si era sottratto ai suoi doveri nei Pt_1
confronti della prole ed era rimasto estraneo alla vita dei figli, tanto da non sapere che la figlia aveva conseguito una laurea triennale in scienze CP_2
del servizio sociale ed una magistrale in scienze storiche, mentre il figlio non era laureato ma possedeva solamente un diploma accademico CP_3
in computer. Evidenziava, poi, che la figlia non conviveva con il CP_2
fidanzato e la stessa si era trasferita a Piossasco, in provincia di Torino, mentre il figlio disoccupato, viveva ancora con la madre, avendo CP_3
trasferito la residenza anagrafica solo formalmente. Rilevava, poi, che ella, pur essendo professionalmente qualificata, non aveva mai potuto lavorare stabilmente, per la necessità di accudire i due figli, e non era vero che avesse lavorato per dodici anni nel bar del compagno, avendo solamente cercato nel 2007 di rendersi economicamente indipendente, iniziando un'attività commerciale in società con altri, che dopo pochi mesi aveva dovuto, però, abbandonare a causa degli impegni derivanti dalla cura dei figli. Osservava, poi, che ella aveva la piena proprietà esclusivamente dell'appartamento, in cui viveva insieme al figlio mentre CP_3
l'immobile per il quale era stato pubblicato un annuncio di locazione, menzionato in ricorso, era in usufrutto al di lei padre. Negava, infine, che ella avesse un relazione o una convivenza stabile, in quanto il indicato dal ricorrente, era da anni un amico di tutta la CP_6
5 famiglia e, in particolare, del padre della deducente, ed CP_1
osservava che non era vero neppure che il vivesse Pt_1
esclusivamente dei proventi del suo stipendio, in quanto nel 2022 aveva ereditato dal padre cospicue somme di denaro, che aveva investito nell'acquisto di una casa ad Arezzo, intestata esclusivamente alla sua attuale moglie. Chiedeva, pertanto, il rigetto integrale delle domande avversarie.
Con comparsa tardivamente depositata il 29.04.2025, si costituiva la quale rilevava che solo all'inizio del corrente anno CP_2
aveva avuto un incarico annuale di insegnamento in provincia di Torino e non era vero che convivesse con . Chiedeva, pertanto, Controparte_7
che la domanda di revoca dell'assegno avanzata dal ricorrente fosse rigettata.
Con comparsa tardivamente depositata il 03.05.2025 si costituiva
, il quale evidenziava che aveva Controparte_3
stipulato un contratto di lavoro a Roma della durata di appena due mesi ed in seguito dal 24.12.2024 era tornato a vivere a RA. Chiedeva, pertanto, che la domanda di revoca dell'assegno fosse rigettata.
All'udienza del 06.05.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni, ma questi ultimi chiedevano un rinvio per potere verificare la possibilità di mutare il rito in congiunto.
All'udienza del 01.07.2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse decisa, recependo l'accordo raggiunto dalle parti, alle seguenti condizioni: “1. Dichiarare revocato e non dovuto, il contributo al mantenimento dei figli a partire dal 1° CP_2
settembre 2025 e a partire dal 1° luglio Controparte_3
6 2025, posto a carico del padre, nella misura di € 317,88 mensili per ciascun figlio;
2. Dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal 1° luglio
2025, l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive a carico del padre per ciascuno dei figli;
3. Dichiarare revocato e non dovuto, con decorrenza dal 1° luglio 2025, il contributo al mantenimento della GN nella misura fissata di € Controparte_1
381,45 mensili;
4. Dichiarare dovuto in favore di
[...]
e a carico di il versamento della Controparte_3 Parte_1
somma mensile di € 300,00 a partire dal mese di luglio 2025 e fino al mese di dicembre 2026 compreso, data alla quale cesserà il versamento del contributo;
5. Dichiarare dovuto dal IG , un assegno Parte_1
divorzile una tantum in sostituzione del contributo al mantenimento in favore della GN dell'importo di € 20.000,00 al quale Controparte_1
la GN rinuncia in favore dei figli ai quali sarà versato Controparte_1
direttamente nella misura di € 10.000,00 ciascuno in un'unica soluzione entro il mese di luglio 2025. 6. Compensare tra le parti le spese e i compensi del presente giudizio”.
Il Giudice delegato, preso atto della richiesta congiunta delle parti, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
7 Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e testualmente riportato in parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 08/07/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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