Articolo 2 della Legge 17 giugno 1982, n. 377
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 luglio 1982
Art. 2.
I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta' di anticipare una o piu' rate.
Entrata in vigore il 8 luglio 1982