Art. 2.
I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta' di anticipare una o piu' rate.
I corrispettivi indicati nell'articolo che precede potranno essere versati in dieci ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'interesse legale a scalare e con inizio dal secondo mese successivo alla notifica dell'intervenuta approvazione del contratto, con facolta' di anticipare una o piu' rate.