TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 17/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2325/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2325/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Parte_1 C.F._1
Screpante - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Ponzano di Fermo al Viale Trieste n.
63;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Chiodini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Corso Cavour, n. 39;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 3/10/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2004, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 2) – dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il 1 4/10/2009). Persona_1 pagina 1 di 5 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e con ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo ex artt. 473 bis.49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/6/2025 (contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti) hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al seguente accordo tra gli stessi raggiunto (come modificato al punto n. 2 all'udienza del 10/7/2025 svolta con la presenza personale delle parti):
“ • “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
•All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 03.10.2004 a Fermo, mediante atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2004 Numero 12 Parte II Serie A Ufficio 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1)Il figlio minore di anni 15, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso e con la mamma in Fermo alla via Dell'Unione, n. 5; Parte_1
2) I genitori si atterranno al seguente piano genitoriale:
a) in considerazione dell'età del figlio e delle attuali condizioni psicologiche dello stesso, si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il padre due pomeriggi settimanali dalle 14:30 alle 21:30, da concordare con lo stesso settimanalmente, in ragione degli impegni lavorativi del padre e scolatici ed extrascolastici del minore, nonché la domenica a weekend alternati, senza coartazione alcuna della volontà del minore e senza la presenza della compagna del padre sino a che il minore non si dichiarerà pronto a conoscerla;
b) durante il periodo extrascolastico il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi senza coartazione alcuna della volontà dello stesso e senza la presenza della compagna del padre sino a che il minore non si dichiarerà pronto a conoscerla.
pagina 2 di 5 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per il figlio Parte_2 Parte_1
la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. Il Per_1 versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese al seguente IBAN:
[...] intestato alla ricorrente.
4) Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona che le parti dichiarano di avere letto e di conoscere, da intendersi come parte integrante del presente ricorso, e che salvo ragioni di comprovata urgenza dovranno essere previamente concordate tra i genitori, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con impegno ad effettuare i rimborsi entro 10 giorni a semplice invio della documentazione di spesa anticipata.
I genitori concordano fin da ora che il figlio continuerà a frequentare il doposcuola come ha sempre fatto Per_1 negli ultimi anni e continuerà a praticare il seguente sport: kung-fu; per tali spese quindi non ci sarà bisogno di alcuna concertazione fra i genitori e chi dei due anticiperà le somme avrà diritto alla ripetizione del 50% dall'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione delle ricevute di spesa.
5) L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
Per_1 Parte_1
6) I ricorrenti si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione inerent e i rispettivi redditi laddove necessario per presentare domande di contributi o accedere a benefici pubblici previsti per la prole.
7) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rispettivi rami genitoriali e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio.
8) I genitori si impegnano a tenersi informati su tutte le questioni importanti relative al figlio minore Per_1
9) I signori e si danno reciprocamente il consenso all'espatrio con il minore Pt_1 Pt_2 Per_1
10) La sig.ra si impegna sin d'ora ad effettuare a favore del sig. che si impegna Parte_1 Parte_2 sin d'ora ad accettare, il trasferimento immobiliare del terreno sito in Fermo ed individuato al N.C.T. del Comune di Fermo, località Moie, descritto al Foglio 66 part. 31, seminativo classe 02, sup. 1740mq, r.d. € 8,54 r.a. €
10,78 e di converso il sig. si impegna fin da ora a trasferire l'intera sua quota corrispondente ai Parte_2 diritti di ½ dell'immobile (garage) sito in Marina Palmense, alla via dell'Unione, n. 10 ed identificato al
N.C.E.U. del Comune di Fermo, Foglio 109 part. 727 sub. 5 cat. C/6 classe 7, cons. 27mq, superficie catastale
27mq, rendita € 50,20 alla signora . Parte_1
pagina 3 di 5 Le parti precisano che tale trasferimento immobiliare è assunto nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali dei coniugi in seno alla separazione e rappresenta un elemento funzionale ed indispensabile alla composizione della crisi familiare.
Le parti convengono che il trasferimento verrà perfezionato non oltre giorni 60 dall'omologa della separazione presso il Notaio con studio in Porto San Giorgio, via Enrico Cialdini, n. 12. Le spese notarili di Parte_3 trasferimento saranno suddivise al 50% fra i coniugi.
Ai sensi della normativa di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14, convertito con Legge
n. 122 del 30 luglio 2010, la parte intestataria del bene dichiara la piena corrispondenza tra lo stato di fatto del predetto immobile, i relativi dati catastali e le planimetrie catastali del medesimo, come regolarmente depositate presso il Competente Ufficio Tecnico Erariale, il tutto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale dell'immobile risulta conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.
Eventuali irregolarità di carattere urbanistico e catastale dovranno essere sanate e/o rimosse a cura della parte acquirente che si impegna sin d'ora alla richiesta di eventuali permessi in sanatoria e a farsi carico delle spese e delle sanzioni senza animo di rivalsa nei confronti dell'altra parte.
12) Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori ognuno per proprio conto. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
2. All'udienza del 10/7/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
(modificate nel punto n. 2 rispetto a quelle indicate nel ricorso introduttivo). Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Fermo il 3/10/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2004, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 2);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al N.R.G. 2325/2025 VG promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Parte_1 C.F._1
Screpante - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Ponzano di Fermo al Viale Trieste n.
63;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parte_2 C.F._2
Chiodini - giusta procura depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo - ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito a Fermo, Corso Cavour, n. 39;
***
i quali hanno contratto matrimonio a Fermo il 3/10/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2004, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 2) – dalla cui unione coniugale è nato un figlio, (nato il 1 4/10/2009). Persona_1 pagina 1 di 5 ***
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi sopra indicati – e con ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo ex artt. 473 bis.49 e 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
12/6/2025 (contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti) hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione tra i coniugi alle condizioni di cui al seguente accordo tra gli stessi raggiunto (come modificato al punto n. 2 all'udienza del 10/7/2025 svolta con la presenza personale delle parti):
“ • “Dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
•All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato sulla separazione dei coniugi e fermo il rispetto dei termini previsti ex art. 3 L. 898/70, dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 03.10.2004 a Fermo, mediante atto iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, Anno 2004 Numero 12 Parte II Serie A Ufficio 2, alle medesime condizioni stabilite per la separazione e di seguito indicate, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni:
1)Il figlio minore di anni 15, verrà affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso e con la mamma in Fermo alla via Dell'Unione, n. 5; Parte_1
2) I genitori si atterranno al seguente piano genitoriale:
a) in considerazione dell'età del figlio e delle attuali condizioni psicologiche dello stesso, si stabilisce che il minore potrà trascorrere con il padre due pomeriggi settimanali dalle 14:30 alle 21:30, da concordare con lo stesso settimanalmente, in ragione degli impegni lavorativi del padre e scolatici ed extrascolastici del minore, nonché la domenica a weekend alternati, senza coartazione alcuna della volontà del minore e senza la presenza della compagna del padre sino a che il minore non si dichiarerà pronto a conoscerla;
b) durante il periodo extrascolastico il minore potrà trascorrere con il padre 15 giorni anche non consecutivi senza coartazione alcuna della volontà dello stesso e senza la presenza della compagna del padre sino a che il minore non si dichiarerà pronto a conoscerla.
pagina 2 di 5 3) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per il figlio Parte_2 Parte_1
la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat. Il Per_1 versamento dovrà essere effettuato entro il giorno 5 di ogni mese al seguente IBAN:
[...] intestato alla ricorrente.
4) Le spese straordinarie, per l'individuazione delle quali si fa riferimento al Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia del 10.7.2024 vigente nel distretto della Corte D'appello di Ancona che le parti dichiarano di avere letto e di conoscere, da intendersi come parte integrante del presente ricorso, e che salvo ragioni di comprovata urgenza dovranno essere previamente concordate tra i genitori, andranno ripartite nella misura del 50% in capo a ciascun genitore, con impegno ad effettuare i rimborsi entro 10 giorni a semplice invio della documentazione di spesa anticipata.
I genitori concordano fin da ora che il figlio continuerà a frequentare il doposcuola come ha sempre fatto Per_1 negli ultimi anni e continuerà a praticare il seguente sport: kung-fu; per tali spese quindi non ci sarà bisogno di alcuna concertazione fra i genitori e chi dei due anticiperà le somme avrà diritto alla ripetizione del 50% dall'altro genitore entro 10 giorni dall'esibizione delle ricevute di spesa.
5) L'assegno unico per il figlio verrà percepito integralmente dalla madre;
Per_1 Parte_1
6) I ricorrenti si impegnano a fornirsi reciprocamente la documentazione inerent e i rispettivi redditi laddove necessario per presentare domande di contributi o accedere a benefici pubblici previsti per la prole.
7) I genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e con i rispettivi rami genitoriali e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza del figlio.
8) I genitori si impegnano a tenersi informati su tutte le questioni importanti relative al figlio minore Per_1
9) I signori e si danno reciprocamente il consenso all'espatrio con il minore Pt_1 Pt_2 Per_1
10) La sig.ra si impegna sin d'ora ad effettuare a favore del sig. che si impegna Parte_1 Parte_2 sin d'ora ad accettare, il trasferimento immobiliare del terreno sito in Fermo ed individuato al N.C.T. del Comune di Fermo, località Moie, descritto al Foglio 66 part. 31, seminativo classe 02, sup. 1740mq, r.d. € 8,54 r.a. €
10,78 e di converso il sig. si impegna fin da ora a trasferire l'intera sua quota corrispondente ai Parte_2 diritti di ½ dell'immobile (garage) sito in Marina Palmense, alla via dell'Unione, n. 10 ed identificato al
N.C.E.U. del Comune di Fermo, Foglio 109 part. 727 sub. 5 cat. C/6 classe 7, cons. 27mq, superficie catastale
27mq, rendita € 50,20 alla signora . Parte_1
pagina 3 di 5 Le parti precisano che tale trasferimento immobiliare è assunto nell'ambito della regolamentazione dei rapporti economico patrimoniali dei coniugi in seno alla separazione e rappresenta un elemento funzionale ed indispensabile alla composizione della crisi familiare.
Le parti convengono che il trasferimento verrà perfezionato non oltre giorni 60 dall'omologa della separazione presso il Notaio con studio in Porto San Giorgio, via Enrico Cialdini, n. 12. Le spese notarili di Parte_3 trasferimento saranno suddivise al 50% fra i coniugi.
Ai sensi della normativa di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14, convertito con Legge
n. 122 del 30 luglio 2010, la parte intestataria del bene dichiara la piena corrispondenza tra lo stato di fatto del predetto immobile, i relativi dati catastali e le planimetrie catastali del medesimo, come regolarmente depositate presso il Competente Ufficio Tecnico Erariale, il tutto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale dell'immobile risulta conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari.
Eventuali irregolarità di carattere urbanistico e catastale dovranno essere sanate e/o rimosse a cura della parte acquirente che si impegna sin d'ora alla richiesta di eventuali permessi in sanatoria e a farsi carico delle spese e delle sanzioni senza animo di rivalsa nei confronti dell'altra parte.
12) Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti che provvederanno al pagamento ai relativi difensori ognuno per proprio conto. I professionisti sottoscrivono per rinuncia al vincolo di solidarietà”.
2. All'udienza del 10/7/2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate
(modificate nel punto n. 2 rispetto a quelle indicate nel ricorso introduttivo). Degli atti è stata data comunicazione al PM – il quale ha espresso “parere favorevole”.
3. La domanda volta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il Tribunale - valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso - stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 4 di 5 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita atteso che l'accordo regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e che le ulteriori statuizioni non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
4. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3,
n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per l'acquisizione – decorso il termine per la procedibilità della domanda – della dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Fermo il 3/10/2004 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Fermo, Anno 2004, Numero 12, Parte II, Serie A, Ufficio 2);
OMOLOGA le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle predette condizioni - da intendersi ivi trascritte;
PRENDE ATTO delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fermo affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 5 di 5