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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2661/2021
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:50
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TOSTI AMEDEO presente
Avv. MIZZONI FEDERICO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. IANARI CAROLA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
NA CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2661/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
AM OS (c.f. ) e DE ZZ (c.f. ), ed CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale di Villa Massimo n. 21, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E una società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano (c.f. e p. iva n. ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
(nuova denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea CP_2 CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. Persona_1
14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona (c.f.
, p.IVA giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa di P.IVA_2 P.IVA_3 Persona_2
Milano del 20/07/2017, Rep. n. 60850 racc. 11358, in persona di nato a [...] Controparte_4 il 06/08/1976 - il quale interviene al presente atto nella qualifica di Quadro direttivo di CP_2
2 munito dei poteri di firma in forza di procura autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Per_3
Roma del 17/06/2020, Rep. n. 56707, Racc. n. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Ianari
(c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._4
Cassiodoro n. 19, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 4913/2021 pubblicata il 19/03/2021 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione al precetto notificato in Parte_1 data 09.09.2020 con il quale la gli intimava il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 98.568,26, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal
Tribunale Civile di Roma. Come unico motivo di opposizione, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale dalla notifica del D.I. n. 15793/2010, emesso il 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma. Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - In via preliminare per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, sospendere l'esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma;
- Nel merito accertare che il diritto al recupero del credito è ormai prescritto e comunque accertarsi la decadenza dell'azione riguardante la pretesa creditoria;
- Ancora nel merito dichiarare nullo e improduttivo di effetti il precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.A.; - In ogni caso condannare l'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”. All'udienza del 22.01.2021, fissata per le ore
10:00, era presente il solo procuratore dell'opponente, mentre, agli atti del fascicolo telematico, non risultava costituita l'opposta. Questo Giudice, ritirandosi in camera di consiglio, alle ore 12.45, riaperto il processo verbale emetteva ordinanza con la quale, dato atto dalla mancata costituzione del convenuto, onerava parte attrice al deposito telematico della relazione di notifica dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto nel termine di 10 giorni e riservava, all'esito, ogni provvedimento in ordine all'istanza cautelare ed al prosieguo del giudizio. Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta alle 11.41 del giorno stesso fissato per la prima udienza, parte convenuta contestava la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. In particolare, l'opposta deduceva di aver ritualmente notificato all'odierno
3 opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto, in proprio e quale legale rappresentante della debitrice principale cedente del credito portato dal decreto Parte_2 Controparte_5 ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010 e di aver, pertanto, validamente interrotto il termine di prescrizione decennale. Produceva all'uopo la relativa documentazione munita di attestazione di conformità all'originale. Con ordinanza del 15.02.2021, a scioglimento della riserva assunta, questo giudice, dato atto che parte convenuta si era costituita in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione e risposta il giorno della prima udienza, ma che per eccessivo carico di lavoro il predetto deposito non era stato tempestivamente accettato dalla cancelleria, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note fino a 10 giorni prima”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) RIGETTA l'opposizione; 2)
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida per in € 7.795,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, per le ragioni tutte sopra argomentate, accertati i fatti di causa e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 4913/2021, emessa il 19 marzo 2021, dal
Tribunale di Roma, Sezione Quarta, G.U. Dott.ssa Erminia Marchese, nella causa distinta con RG
51271/2020, pubblicata in data 19.03.2021 e notificata in data 23 marzo 2021 a mezzo PEC, nella parte in cui non accoglie l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'attività istruttoria da parte della convenuta e per l'effetto accogliendo tale eccezione di decadenza in via Controparte_1 preliminare per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, sospendere l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma;
- Nel merito accertare che il diritto al recupero del credito è ormai prescritto e comunque accertarsi la decadenza dell'azione riguardante la pretesa creditoria;
- Ancora nel merito dichiarare nullo e improduttivo di effetti il precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 promosso da con condanna alle spese. Parte_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione è infondata ed in quanto tale deve
4 essere rigettata. Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa all'eccepita decadenza dall'esercizio dell'attività istruttoria da parte del convenuto essendosi asseritamente chiusa, al momento della costituzione in giudizio, la fase istruttoria. Asserisce l'opponente che la costituzione sarebbe avvenuta dopo la celebrazione della prima udienza - nella quale il giudice aveva, con la propria ordinanza riservata, rinviato per la precisazione delle conclusioni - con la conseguenza che all'opposto sarebbe stato precluso il proprio diritto di depositare documenti o articolare mezzi di prova, oltre quello di chiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., e di poter replicare alle modificazioni della domanda. Sul punto basterà osservare che al momento della costituzione in giudizio del convenuto la prima udienza, fissata per il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 10.00, non si era ancora conclusa. Questo giudice, infatti, dopo aver sentito alle ore 10.00 dello stesso giorno, il procuratore dell'opponente, si ritirava in camera di consiglio e chiudeva il verbale alle ore 12.45, disponendo con l'ordinanza di cui in premessa. Nel mentre, come si evince dal fascicolo, alle ore
11.41 dello stesso giorno, l'opposta aveva già depositato la propria comparsa, ma questo giudice non poteva rilevarla, attesa la mancata accettazione, per eccessivo carico di lavoro, del deposito da parte della cancelleria. A ciò si aggiunga che, pur volendo prescindere da quanto sopra rilevato, è unanime
l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'ordinanza adottata a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, costituisce, infatti, una fisiologica prosecuzione del dialogo tra le parti ed il giudice sviluppatosi nell'udienza stessa. Deve peraltro trattarsi, come nella specie, di ordinanza adottata a scioglimento di una riserva assunta nell'udienza di cui all'art. 183, al comma 1, non già dell'ordinanza di cui al comma 7 del medesimo art., adottata all'esito delle memorie depositate dalle parti ai sensi del comma 6” (id est Cass. Sent. n. 29246 del 14.11.2018; conforme: Cass. Sent. n.
10596/12; Cass. 5225/14). Alla luce di quanto sopra, nessuna preclusione e decadenza in ordine al deposito di documenti può dirsi maturata, posto che detto deposito, da parte del convenuto, è avvenuto prima della chiusura della fase istruttoria, coincidente con il deposito dell'ordinanza riservata del
15.02.2021. L'eccezione formulata dall'opponente deve, pertanto, essere respinta. Quanto al merito, va rilevato che l'odierna controversia verte su una unica questione riguardante l'eccepita prescrizione del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione, costituito del D.I. n.
15793/2010, emesso il 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma. L'eccezione è priva di fondamento.
Come già rilevato nella propria ordinanza riservata, depositata in data 16.01.2020, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e documentalmente dimostrato (cfr. atto di precetto, con relativa attestazione di conformità, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) di aver ritualmente notificato all'odierno opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto, in proprio e quale legale rappresentante della debitrice principale la cedente del credito Parte_2 Controparte_5 portato dal decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010. Con
5 la notifica del predetto atto di precetto, si ritiene che il termine di prescrizione ordinaria decennale sia stato validamente interrotto, con la conseguenza che lo stesso termine è iniziato nuovamente a decorrere dalla data di notifica del precetto stesso (17.06.2015). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto
Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento - considerata la durata della controversia e la semplicità delle questioni trattate - per le fasi di studio, introduttiva
e decisionale”.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “A) Illogicità e manifesta infondatezza della costruzione logico- giuridica della sentenza. Erronea interpretazione del fatto e delle risultanze processuali”, parte appellante lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe basata su una rappresentazione dei fatti, erronea, contraddittoria oltre che illogica. Nello specifico, l'appellante si duole della riapertura del verbale da parte del giudice che, se da un lato consentiva correttamente la costituzione dell'opposto, dall'altro concedeva erroneamente allo stesso di depositare la documentazione che doveva invece essergli ormai preclusa, stante la tardività della costituzione.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “B) Erronea conseguente statuizione sulle spese”,
l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite posto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande di parte opponente con conseguente condanna dell'opposta alle spese di lite o almeno avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse.
Il primo motivo non coglie nel segno.
L'appellante ha proposto opposizione a precetto deducendo la prescrizione del diritto della opposta di agire in executivis in virtù del decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data
07/06/2010.
È poi avvenuto che all'udienza di prima comparizione, fissata al 22.1.2021, il giudice, alla presenza della sola parte opponente, si ritirava in camera di consiglio ed alle ore 12,45, in prosecuzione di udienza e pur in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, onerava la parte opponente di depositare prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio riservando ogni ulteriore provvedimento sia sull'istanza cautelare che per il prosieguo del giudizio.
A scioglimento della riserva, assunta al termine della già menzionata udienza, il giudice dava atto dell'avvenuta costituzione del convenuto il giorno stesso in cui veniva celebrata la prima udienza del
22.1.2021, sebbene il detto deposito non risultasse ancora visibile in via telematica al giudice;
sicché questi, preso atto della detta costituzione, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del
19.3.2021.
6 Con la detta costituzione infatti la aveva dedotto e provato che era stato ritualmente Controparte_6 notificato all'opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto da parte della cedente del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010, ritenendo così che il termine di prescrizione ordinaria decennale era stato validamente interrotto e che, quindi, lo stesso termine era iniziato nuovamente a decorrere dalla data di notifica del precetto stesso
(17.06.2015).
Il lamenta unicamente l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla eccezione di Parte_1 tardività della costituzione di con conseguente asserita preclusione della parte Controparte_6 opposta al deposito di documenti.
Epperò, risulta in atti che il giudice di primo grado, alla prima udienza celebrata ai sensi dell'art. 183
1^ comma c.p.c., alle ore 10 ed alla sola presenza della parte opponente che aveva insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. stante l'eccepita prescrizione non decideva di riservarsi ma si ritirava in camera di consiglio per poi, alle ore 12,45, riprendere l'udienza dando atto dell'assenza delle parti che si erano volontariamente allontanate.
Alla già menzionata udienza il giudice onerava parte opponente al deposito della relazione di notifica dell'atto introduttivo del giudizio non essendovi la prova dell'avvenuta notifica alla convenuta della citazione e riservava ordinanza.
E' allora documentato come la costituzione della sia del tutto tempestiva in quanto Controparte_6 avvenuta entro la prima udienza del 22.1.2021 alle ore 11.41 allorquando la detta udienza era ancora in corso essendosi la stessa chiusa soltanto alle ore 12,45; il giudice, infatti, non ha affatto provveduto a riservarsi alle ore 10,00, così chiudendo il processo verbale a quella ora ma, in prosecuzione della medesima udienza alle ore 12,45, allorquando la parte convenuta aveva già depositato la propria comparsa di costituzione, disponeva che la parte opponente depositasse prova della notifica della citazione e riservava ordinanza.
A nulla rileva che la detta costituzione non risultasse ancora visibile al giudicante posto che è provato che essa era stata effettuata validamente alle ore 11:41 nel corso della prima udienza.
Ed in ogni caso il giudice, con l'ordinanza del 15.2.2021 resa a scioglimento della riserva assunta in prima udienza ex art. 183 1^ comma c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni la data del
19.3.2021 dando atto dell'avvenuta costituzione della parte opposta e della produzione relativa documentale con la quale si era data prova dell'interruzione del termine prescrizionale;
si è così dato logico sviluppo alla prima udienza conclusasi con lo scioglimento della riserva e quindi proprio in data 15.2.2021.
Da ciò, consegue che la costituzione a quella data non solo era già validamente avvenuta, come sopra rilevato, ma era altresì visibile ed alla prima udienza celebrata successivamente allo scioglimento della
7 riserva ovvero in data 19.3.2021, il che ben avrebbe potuto prendere posizione sulla dedotta Parte_1 interruzione della prescrizione del diritto portato dal titolo esecutivo, nulla ha dedotto in merito limitandosi ad eccepire la asserita tardività della costituzione della opposta.
Neppure nelle successive note depositate nel termine concesso dal Giudice veniva formulata una qualsiasi difesa in merito alla dedotta interruzione. Pertanto, e del tutto condivisibilmente, il Giudice, analizzando nel merito l'opposizione a precetto come proposta dal e fondata sull'unico Parte_1 motivo di cui alla prescrizione del diritto nascente dal titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
15793/2010, rilevato l'atto interruttivo del 17/06/2015, ha rigettato l'opposizione con conseguente condanna alle spese della parte soccombente.
Parimenti condivisibile si presenta il capo condannatorio relativo alle spese di lite, atteso che l'appellante non ha neppure dedotto le ragioni per le quali, alla luce della piena soccombenza dell'attore, le stesse avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (V scaglione valore fino ad €260.000) con applicazione di valori minimi per tutte le fasi attesa l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva Tribunale di Roma, n. 4913/2021, pubblicata il 19/03/2021, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi €7.160 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -RT Tilocca-
8
Sezione VI civile
R.G. 2661/2021
All'udienza collegiale del giorno 09/12/2025 ore 10:50
Presidente Dott. RT Tilocca Consigliere Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Dott. Domenica Capezzera Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TOSTI AMEDEO presente
Avv. MIZZONI FEDERICO
Appellato/i
Controparte_1
Avv. IANARI CAROLA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
DR RT Tilocca
NA CH
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. RT Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 9.12.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2661/2021 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(c.f. ), rappresentato, assistito e difeso dagli Avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
AM OS (c.f. ) e DE ZZ (c.f. ), ed CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Viale di Villa Massimo n. 21, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E una società a responsabilità limitata con socio unico, con sede Controparte_1 legale in Viale Brenta 18/B, 20139 Milano (c.f. e p. iva n. ), e per essa, quale mandataria, P.IVA_1
(nuova denominazione assunta da come deliberato dall'Assemblea CP_2 CP_3
Straordinaria con verbale del dott. Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. Persona_1
14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta – iscritto presso il Registro imprese di Verona in data
25/06/2019 con protocollo di deposito n. 62733/2019 del 24/06/2019 come da provvedimento autorizzativo della Banca Centrale Europea del 21 giugno 2019) società di diritto italiano, con sede legale Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona (c.f.
, p.IVA giusta procura a rogito del Notaio Dott.ssa di P.IVA_2 P.IVA_3 Persona_2
Milano del 20/07/2017, Rep. n. 60850 racc. 11358, in persona di nato a [...] Controparte_4 il 06/08/1976 - il quale interviene al presente atto nella qualifica di Quadro direttivo di CP_2
2 munito dei poteri di firma in forza di procura autenticata nelle firme dal Notaio dott. di Per_3
Roma del 17/06/2020, Rep. n. 56707, Racc. n. 16500, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Ianari
(c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via C.F._4
Cassiodoro n. 19, giusta delega in atti
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma, n. 4913/2021 pubblicata il 19/03/2021 e resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il Sig. proponeva opposizione al precetto notificato in Parte_1 data 09.09.2020 con il quale la gli intimava il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 98.568,26, in forza del Decreto Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal
Tribunale Civile di Roma. Come unico motivo di opposizione, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine decennale dalla notifica del D.I. n. 15793/2010, emesso il 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma. Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: - In via preliminare per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, sospendere l'esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma;
- Nel merito accertare che il diritto al recupero del credito è ormai prescritto e comunque accertarsi la decadenza dell'azione riguardante la pretesa creditoria;
- Ancora nel merito dichiarare nullo e improduttivo di effetti il precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e
C.A.; - In ogni caso condannare l'opposto ai sensi dell'art. 96 c.p.c. risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa”. All'udienza del 22.01.2021, fissata per le ore
10:00, era presente il solo procuratore dell'opponente, mentre, agli atti del fascicolo telematico, non risultava costituita l'opposta. Questo Giudice, ritirandosi in camera di consiglio, alle ore 12.45, riaperto il processo verbale emetteva ordinanza con la quale, dato atto dalla mancata costituzione del convenuto, onerava parte attrice al deposito telematico della relazione di notifica dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto nel termine di 10 giorni e riservava, all'esito, ogni provvedimento in ordine all'istanza cautelare ed al prosieguo del giudizio. Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta alle 11.41 del giorno stesso fissato per la prima udienza, parte convenuta contestava la fondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto. In particolare, l'opposta deduceva di aver ritualmente notificato all'odierno
3 opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto, in proprio e quale legale rappresentante della debitrice principale cedente del credito portato dal decreto Parte_2 Controparte_5 ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010 e di aver, pertanto, validamente interrotto il termine di prescrizione decennale. Produceva all'uopo la relativa documentazione munita di attestazione di conformità all'originale. Con ordinanza del 15.02.2021, a scioglimento della riserva assunta, questo giudice, dato atto che parte convenuta si era costituita in giudizio, con deposito di comparsa di costituzione e risposta il giorno della prima udienza, ma che per eccessivo carico di lavoro il predetto deposito non era stato tempestivamente accettato dalla cancelleria, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviava la causa all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note fino a 10 giorni prima”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) RIGETTA l'opposizione; 2)
CONDANNA l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 [...] delle spese di lite, che liquida per in € 7.795,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis, per le ragioni tutte sopra argomentate, accertati i fatti di causa e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 4913/2021, emessa il 19 marzo 2021, dal
Tribunale di Roma, Sezione Quarta, G.U. Dott.ssa Erminia Marchese, nella causa distinta con RG
51271/2020, pubblicata in data 19.03.2021 e notificata in data 23 marzo 2021 a mezzo PEC, nella parte in cui non accoglie l'eccezione di decadenza dall'esercizio dell'attività istruttoria da parte della convenuta e per l'effetto accogliendo tale eccezione di decadenza in via Controparte_1 preliminare per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, sospendere l'esecutività del Decreto
Ingiuntivo n. 15793/2010, emesso in data 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma;
- Nel merito accertare che il diritto al recupero del credito è ormai prescritto e comunque accertarsi la decadenza dell'azione riguardante la pretesa creditoria;
- Ancora nel merito dichiarare nullo e improduttivo di effetti il precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo;
- Condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A. e C.P.A. di entrambi i gradi di giudizio”.
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1 promosso da con condanna alle spese. Parte_1
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
La sentenza impugnata è così motivata: “L'opposizione è infondata ed in quanto tale deve
4 essere rigettata. Preliminarmente deve essere esaminata la questione relativa all'eccepita decadenza dall'esercizio dell'attività istruttoria da parte del convenuto essendosi asseritamente chiusa, al momento della costituzione in giudizio, la fase istruttoria. Asserisce l'opponente che la costituzione sarebbe avvenuta dopo la celebrazione della prima udienza - nella quale il giudice aveva, con la propria ordinanza riservata, rinviato per la precisazione delle conclusioni - con la conseguenza che all'opposto sarebbe stato precluso il proprio diritto di depositare documenti o articolare mezzi di prova, oltre quello di chiedere la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., e di poter replicare alle modificazioni della domanda. Sul punto basterà osservare che al momento della costituzione in giudizio del convenuto la prima udienza, fissata per il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 10.00, non si era ancora conclusa. Questo giudice, infatti, dopo aver sentito alle ore 10.00 dello stesso giorno, il procuratore dell'opponente, si ritirava in camera di consiglio e chiudeva il verbale alle ore 12.45, disponendo con l'ordinanza di cui in premessa. Nel mentre, come si evince dal fascicolo, alle ore
11.41 dello stesso giorno, l'opposta aveva già depositato la propria comparsa, ma questo giudice non poteva rilevarla, attesa la mancata accettazione, per eccessivo carico di lavoro, del deposito da parte della cancelleria. A ciò si aggiunga che, pur volendo prescindere da quanto sopra rilevato, è unanime
l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “l'ordinanza adottata a scioglimento della riserva assunta in prima udienza, costituisce, infatti, una fisiologica prosecuzione del dialogo tra le parti ed il giudice sviluppatosi nell'udienza stessa. Deve peraltro trattarsi, come nella specie, di ordinanza adottata a scioglimento di una riserva assunta nell'udienza di cui all'art. 183, al comma 1, non già dell'ordinanza di cui al comma 7 del medesimo art., adottata all'esito delle memorie depositate dalle parti ai sensi del comma 6” (id est Cass. Sent. n. 29246 del 14.11.2018; conforme: Cass. Sent. n.
10596/12; Cass. 5225/14). Alla luce di quanto sopra, nessuna preclusione e decadenza in ordine al deposito di documenti può dirsi maturata, posto che detto deposito, da parte del convenuto, è avvenuto prima della chiusura della fase istruttoria, coincidente con il deposito dell'ordinanza riservata del
15.02.2021. L'eccezione formulata dall'opponente deve, pertanto, essere respinta. Quanto al merito, va rilevato che l'odierna controversia verte su una unica questione riguardante l'eccepita prescrizione del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione, costituito del D.I. n.
15793/2010, emesso il 07/06/2010 dal Tribunale Civile di Roma. L'eccezione è priva di fondamento.
Come già rilevato nella propria ordinanza riservata, depositata in data 16.01.2020, parte opposta, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto e documentalmente dimostrato (cfr. atto di precetto, con relativa attestazione di conformità, allegato alla comparsa di costituzione e risposta) di aver ritualmente notificato all'odierno opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto, in proprio e quale legale rappresentante della debitrice principale la cedente del credito Parte_2 Controparte_5 portato dal decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010. Con
5 la notifica del predetto atto di precetto, si ritiene che il termine di prescrizione ordinaria decennale sia stato validamente interrotto, con la conseguenza che lo stesso termine è iniziato nuovamente a decorrere dalla data di notifica del precetto stesso (17.06.2015). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto
Ministeriale n. 55/2014, considerando il valore minimo dello scaglione di riferimento - considerata la durata della controversia e la semplicità delle questioni trattate - per le fasi di studio, introduttiva
e decisionale”.
L'appello proposto da è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo motivo rubricato “A) Illogicità e manifesta infondatezza della costruzione logico- giuridica della sentenza. Erronea interpretazione del fatto e delle risultanze processuali”, parte appellante lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe basata su una rappresentazione dei fatti, erronea, contraddittoria oltre che illogica. Nello specifico, l'appellante si duole della riapertura del verbale da parte del giudice che, se da un lato consentiva correttamente la costituzione dell'opposto, dall'altro concedeva erroneamente allo stesso di depositare la documentazione che doveva invece essergli ormai preclusa, stante la tardività della costituzione.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “B) Erronea conseguente statuizione sulle spese”,
l'appellante contesta la liquidazione delle spese di lite posto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere le domande di parte opponente con conseguente condanna dell'opposta alle spese di lite o almeno avrebbe dovuto disporre la compensazione delle stesse.
Il primo motivo non coglie nel segno.
L'appellante ha proposto opposizione a precetto deducendo la prescrizione del diritto della opposta di agire in executivis in virtù del decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data
07/06/2010.
È poi avvenuto che all'udienza di prima comparizione, fissata al 22.1.2021, il giudice, alla presenza della sola parte opponente, si ritirava in camera di consiglio ed alle ore 12,45, in prosecuzione di udienza e pur in assenza delle parti, nelle more allontanatesi, onerava la parte opponente di depositare prova della notifica dell'atto introduttivo del giudizio riservando ogni ulteriore provvedimento sia sull'istanza cautelare che per il prosieguo del giudizio.
A scioglimento della riserva, assunta al termine della già menzionata udienza, il giudice dava atto dell'avvenuta costituzione del convenuto il giorno stesso in cui veniva celebrata la prima udienza del
22.1.2021, sebbene il detto deposito non risultasse ancora visibile in via telematica al giudice;
sicché questi, preso atto della detta costituzione, rigettava l'istanza di sospensione e rinviava all'udienza del
19.3.2021.
6 Con la detta costituzione infatti la aveva dedotto e provato che era stato ritualmente Controparte_6 notificato all'opponente, in data 17.06.2015, un altro atto di precetto da parte della cedente del credito portato dal decreto ingiuntivo n. 15793/2010 emesso dal Tribunale di Roma in data 07.06.2010, ritenendo così che il termine di prescrizione ordinaria decennale era stato validamente interrotto e che, quindi, lo stesso termine era iniziato nuovamente a decorrere dalla data di notifica del precetto stesso
(17.06.2015).
Il lamenta unicamente l'erronea valutazione del Tribunale in ordine alla eccezione di Parte_1 tardività della costituzione di con conseguente asserita preclusione della parte Controparte_6 opposta al deposito di documenti.
Epperò, risulta in atti che il giudice di primo grado, alla prima udienza celebrata ai sensi dell'art. 183
1^ comma c.p.c., alle ore 10 ed alla sola presenza della parte opponente che aveva insistito per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c. stante l'eccepita prescrizione non decideva di riservarsi ma si ritirava in camera di consiglio per poi, alle ore 12,45, riprendere l'udienza dando atto dell'assenza delle parti che si erano volontariamente allontanate.
Alla già menzionata udienza il giudice onerava parte opponente al deposito della relazione di notifica dell'atto introduttivo del giudizio non essendovi la prova dell'avvenuta notifica alla convenuta della citazione e riservava ordinanza.
E' allora documentato come la costituzione della sia del tutto tempestiva in quanto Controparte_6 avvenuta entro la prima udienza del 22.1.2021 alle ore 11.41 allorquando la detta udienza era ancora in corso essendosi la stessa chiusa soltanto alle ore 12,45; il giudice, infatti, non ha affatto provveduto a riservarsi alle ore 10,00, così chiudendo il processo verbale a quella ora ma, in prosecuzione della medesima udienza alle ore 12,45, allorquando la parte convenuta aveva già depositato la propria comparsa di costituzione, disponeva che la parte opponente depositasse prova della notifica della citazione e riservava ordinanza.
A nulla rileva che la detta costituzione non risultasse ancora visibile al giudicante posto che è provato che essa era stata effettuata validamente alle ore 11:41 nel corso della prima udienza.
Ed in ogni caso il giudice, con l'ordinanza del 15.2.2021 resa a scioglimento della riserva assunta in prima udienza ex art. 183 1^ comma c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni la data del
19.3.2021 dando atto dell'avvenuta costituzione della parte opposta e della produzione relativa documentale con la quale si era data prova dell'interruzione del termine prescrizionale;
si è così dato logico sviluppo alla prima udienza conclusasi con lo scioglimento della riserva e quindi proprio in data 15.2.2021.
Da ciò, consegue che la costituzione a quella data non solo era già validamente avvenuta, come sopra rilevato, ma era altresì visibile ed alla prima udienza celebrata successivamente allo scioglimento della
7 riserva ovvero in data 19.3.2021, il che ben avrebbe potuto prendere posizione sulla dedotta Parte_1 interruzione della prescrizione del diritto portato dal titolo esecutivo, nulla ha dedotto in merito limitandosi ad eccepire la asserita tardività della costituzione della opposta.
Neppure nelle successive note depositate nel termine concesso dal Giudice veniva formulata una qualsiasi difesa in merito alla dedotta interruzione. Pertanto, e del tutto condivisibilmente, il Giudice, analizzando nel merito l'opposizione a precetto come proposta dal e fondata sull'unico Parte_1 motivo di cui alla prescrizione del diritto nascente dal titolo esecutivo rappresentato dal d.i. n.
15793/2010, rilevato l'atto interruttivo del 17/06/2015, ha rigettato l'opposizione con conseguente condanna alle spese della parte soccombente.
Parimenti condivisibile si presenta il capo condannatorio relativo alle spese di lite, atteso che l'appellante non ha neppure dedotto le ragioni per le quali, alla luce della piena soccombenza dell'attore, le stesse avrebbero dovuto essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c.
Conclusivamente, l'appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (V scaglione valore fino ad €260.000) con applicazione di valori minimi per tutte le fasi attesa l'assenza di questioni fattuali e giuridiche di particolare complessità.
Infine, poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 definitiva Tribunale di Roma, n. 4913/2021, pubblicata il 19/03/2021, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi €7.160 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di Parte_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Domenica Capezzera- -RT Tilocca-
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