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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8811 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8811/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHIARI ELISA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Paganini n. 17
e
(c.f. , con l'avv. CHIARI ELISA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Paganini n.
17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:«
1) La casa familiare di proprietà del signor sita in Brescia, Via Ciro Parte_2
Menotti, n. 11, costituita da appartamento con due box auto, continuerà a restare assegnata con tutto l'arredamento ivi esistente alla signora affinché prosegua ad Parte_1 abitarvi con i figli fino a che gli stessi non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
2) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Persona_3 economicamente autosufficienti - l'importo mensile di € 1.200, pari ad € 400/mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Il contributo al mantenimento previsto al presente punto sarà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora già noto. Pt_1
3) Per parte sua la signora , oltre a provvedere al mantenimento c.d. diretto dei Parte_1 figli, provvederà a corrispondere, direttamente in favore di ciascuno dei figli e avuto riguardo ai diversi tempi di permanenza di costoro presso la casa familiare, i seguenti importi, parimenti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT: € 150 mensili in favore di Persona_4
€ 300 mensili in favore di € 300 mensili in favore di Persona_3 Parte_3
4) In ragione della forte disparità reddituale esistente tra i coniugi, il signor Parte_2 si farà altresì carico in via totale ed esclusiva: i) di tutte le spese di natura straordinaria
[...]
a sostenersi nell'interesse dei figli, per tali intendendosi tutte le spese previste dal protocollo in uso all'ufficio allegato al ricorso introduttivo ed al quale le parti, avendolo ben noto, fanno espresso rinvio, anche per quanto concerne l'eventuale necessità di previo accordo tra genitori,
ii) di tutte le spese riferite all'acquisto del vestiario dei tre figli, che pertanto dovranno ritenersi non incluse nel contributo al mantenimento ordinario di cui al punto 2.
5) Le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale per i figli previsto ex D.lgs. 230/2021 continuerà ad essere integralmente erogato, fintantoché dovuto, in favore della signora Parte_1
.
[...]
6) Senza pregiudizio rispetto a quanto previsto ai punti che precedono, il signor si farà Pt_2 altresì carico in via esclusiva: i) delle spese condominiali riferite all'abitazione familiare sita in
Brescia, via Ciro Menotti, n. 11, che il signor proseguirà a sostenere sintantoché Pt_2 permarrà l'assegnazione della casa coniugale, ii) delle spese riferite alle utenze di acqua e gas dell'immobile familiare, che il signor si impegna a rimborsare alla signora Pt_2 Pt_1 previa esibizione delle relative bollette sintantoché permarrà il diritto all'assegnazione della casa familiare, iii) delle spese riferite all'abbonamento DAZN ed all'abbonamento SKY fruito dai figli presso l'abitazione familiare.
7) Le parti, essendo comproprietarie pro indiviso e per quote paritarie dell'immobile ad uso residenziale sito in Carisolo (TN), via Verdi (censito al NCT del Comune di Carisolo come segue:
Partita tavolare 590, P. Ed. 314, PM 13, sub 13), convengono quanto segue con riferimento a tale immobile comune:
- Le spese riferite all'utenza elettrica, che sino al mese di dicembre 2024 sono state pagate integralmente dalla RA , saranno integralmente a carico del Signor per Pt_1 Pt_2 un periodo di anni 5, precisandosi che il Signor a tal fine, ha già provveduto a Pt_2 domiciliarle sul proprio conto corrente. Allo scadere del periodo di 5 anni concordato (e, dunque, a far data dal gennaio 2030) le spese riferite all'utenza elettrica dell'immobile in
Carisolo saranno suddivise tra le parti in maniera paritaria.
- Le spese condominiali e la TARI proseguiranno invece ad essere suddivise tra i ricorrenti comproprietari in maniera paritaria: ciascuno dei ricorrenti proseguirà quindi a pagare la propria quota di spettanza del 50% di tali spese come da prassi già in uso.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti disponendo di adeguati redditi propri e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
9) i coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 24.4.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IC (BS) il 10.9.1995, da cui erano nati i figli il 22.8.1998, il 23.4.2001 Per_1 Per_2
e il 7.1.2006, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 21.9.2022 dinanzi al Per_3
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 18.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a IC (BS) il 10.9.1995, iscritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, parte II, serie A, n. 35;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO ET
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
CE RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8811/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. CHIARI ELISA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Paganini n. 17
e
(c.f. , con l'avv. CHIARI ELISA, Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Paganini n.
17
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 3.9.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:«
1) La casa familiare di proprietà del signor sita in Brescia, Via Ciro Parte_2
Menotti, n. 11, costituita da appartamento con due box auto, continuerà a restare assegnata con tutto l'arredamento ivi esistente alla signora affinché prosegua ad Parte_1 abitarvi con i figli fino a che gli stessi non saranno divenuti economicamente autosufficienti.
2) Il signor corrisponderà alla signora , a titolo di Parte_2 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e - maggiorenni ma non Per_1 Per_2 Persona_3 economicamente autosufficienti - l'importo mensile di € 1.200, pari ad € 400/mensili per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data di deposito del ricorso. Il contributo al mantenimento previsto al presente punto sarà corrisposto, in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora già noto. Pt_1
3) Per parte sua la signora , oltre a provvedere al mantenimento c.d. diretto dei Parte_1 figli, provvederà a corrispondere, direttamente in favore di ciascuno dei figli e avuto riguardo ai diversi tempi di permanenza di costoro presso la casa familiare, i seguenti importi, parimenti rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT: € 150 mensili in favore di Persona_4
€ 300 mensili in favore di € 300 mensili in favore di Persona_3 Parte_3
4) In ragione della forte disparità reddituale esistente tra i coniugi, il signor Parte_2 si farà altresì carico in via totale ed esclusiva: i) di tutte le spese di natura straordinaria
[...]
a sostenersi nell'interesse dei figli, per tali intendendosi tutte le spese previste dal protocollo in uso all'ufficio allegato al ricorso introduttivo ed al quale le parti, avendolo ben noto, fanno espresso rinvio, anche per quanto concerne l'eventuale necessità di previo accordo tra genitori,
ii) di tutte le spese riferite all'acquisto del vestiario dei tre figli, che pertanto dovranno ritenersi non incluse nel contributo al mantenimento ordinario di cui al punto 2.
5) Le parti convengono che l'Assegno Unico e Universale per i figli previsto ex D.lgs. 230/2021 continuerà ad essere integralmente erogato, fintantoché dovuto, in favore della signora Parte_1
.
[...]
6) Senza pregiudizio rispetto a quanto previsto ai punti che precedono, il signor si farà Pt_2 altresì carico in via esclusiva: i) delle spese condominiali riferite all'abitazione familiare sita in
Brescia, via Ciro Menotti, n. 11, che il signor proseguirà a sostenere sintantoché Pt_2 permarrà l'assegnazione della casa coniugale, ii) delle spese riferite alle utenze di acqua e gas dell'immobile familiare, che il signor si impegna a rimborsare alla signora Pt_2 Pt_1 previa esibizione delle relative bollette sintantoché permarrà il diritto all'assegnazione della casa familiare, iii) delle spese riferite all'abbonamento DAZN ed all'abbonamento SKY fruito dai figli presso l'abitazione familiare.
7) Le parti, essendo comproprietarie pro indiviso e per quote paritarie dell'immobile ad uso residenziale sito in Carisolo (TN), via Verdi (censito al NCT del Comune di Carisolo come segue:
Partita tavolare 590, P. Ed. 314, PM 13, sub 13), convengono quanto segue con riferimento a tale immobile comune:
- Le spese riferite all'utenza elettrica, che sino al mese di dicembre 2024 sono state pagate integralmente dalla RA , saranno integralmente a carico del Signor per Pt_1 Pt_2 un periodo di anni 5, precisandosi che il Signor a tal fine, ha già provveduto a Pt_2 domiciliarle sul proprio conto corrente. Allo scadere del periodo di 5 anni concordato (e, dunque, a far data dal gennaio 2030) le spese riferite all'utenza elettrica dell'immobile in
Carisolo saranno suddivise tra le parti in maniera paritaria.
- Le spese condominiali e la TARI proseguiranno invece ad essere suddivise tra i ricorrenti comproprietari in maniera paritaria: ciascuno dei ricorrenti proseguirà quindi a pagare la propria quota di spettanza del 50% di tali spese come da prassi già in uso.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti disponendo di adeguati redditi propri e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
9) i coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 24.4.2025 e Parte_1 Parte_2 proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
IC (BS) il 10.9.1995, da cui erano nati i figli il 22.8.1998, il 23.4.2001 Per_1 Per_2
e il 7.1.2006, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 21.9.2022 dinanzi al Per_3
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 18.10.2022 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2021), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a IC (BS) il 10.9.1995, iscritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1995, parte II, serie A, n. 35;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est.
CO ET