Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4840/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4840/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis;
Parte_1 C.F._1
E
Cod. Fis. ; Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BIANCHI NICOLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Massa (MS), Galleria R. Sanzio, I° P, int. 36;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pieve Emanuele, in data 05/10/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve
Emanuele alla Parte II, Serie A, n. 13, dell'anno 2002; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“a) La casa coniugale, composta da 4 locali con box cantina e giardino di 170 mq circa, completamente ristrutturata con bonus 110% con infissi, zanzariere, finestre, caldaia nuova e cappotto, è di proprietà di entrambi i coniugi con un mutuo residuo di circa euro
98.386,50.=.
Fino a quando l'immobile non verrà venduto entrambe le parti continueranno a corrispondere il reciproco 50% della rata di mutuo.
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Per quanto riguarda le spese condominiali si stabilisce quanto segue:
- per quanto riguarda il corrente anno 2024 le parti provvederanno al 50% di tutte le spese condominiali;
- per quanti riguarda gli eventuali esercizi successivi le parti provvederanno al 50% delle spese condominiali di spettanza della proprietà, mentre il sig. Controparte_1
provvederà al pagamento delle spese condominiali conseguenti al godimento del bene.
Verrà richiesta all'Amministrazione del Condominio apposita tabella di ripartizione.
La sig. , attualmente in alloggio privato provvederà al ritiro nelle Parte_1
prossime settimane degli effetti personali (data da concordarsi tra le parti). Le parti si impegnano sin d'ora a mettere in vendita l'immobile alla cifra di 170.000 euro,
TRATTABILI in quanto è interesse delle parti arrivare alla vendita il prima possibile
(pagando la quota di circa 1500 euro al comune di Gropello Cairoli per rimuovere il vincolo di edilizia convenzionata).
b) I coniugi dichiarano di avere i seguenti rapporti economici in comune e/o comunque da regolamentare giuridicamente.
Attualmente sussistono n.2 conti correnti cointestati:
Cont 1) presso , con saldo di circa 547 euro e addebito continuativo mensile di 50 euro che confluiscono in un fondo intestato al solo . Controparte_1
Attualmente il fondo ammonta a circa 5.000 euro e viene suddiviso al 50% tra le parti.
Tale conto resterà intestato al solo sig. . Controparte_1
2) altro conto cointestato presso ING dove residuano circa 1.300,00 euro.
Su tale conto le parti continueranno a corrispondere il reciproco 50% della rata di mutuo. (Oppure le parti provvederanno a corrispondere il reciproco 50% della rata di mutuo direttamente dal proprio nuovo conto personale.)
pag. 2 di 4 3) Il sig. ha un proprio conto personale presso Le Poste ammontante Controparte_1
a circa 1.500,00 euro e tale conto resterà nella esclusiva disponibilità del Sig CP_1
[...]
4) Al sig. resteranno intestate: Controparte_1
- Auto Tg EK376GS
- Moto tg. DX 40188
c) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove riterranno opportuno e si concedono sin d'ora reciproco permesso per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Pieve Controparte_1
Emanuele, in data 05/10/2002, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pieve Emanuele alla Parte II, Serie A, n. 13, dell'anno 2002;
pag. 3 di 4 2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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