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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5244/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione alla udienza del 18.3.2025.
TRA
in persona del Presidente del C.d.A. e Legale Rapp.te pro tempore Dott. Parte_1
con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini civ. n. 44, cod. fiscale n. CP_1 P.IVA_1 partita IVA n. , R.E.A. n. RM-688818, rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_2 rilasciata su foglio a parte, ma da considerarsi apposta in calce al presente atto e facente parte integrante ed essenziale dello stesso (DOC. A), congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv.
Giovanni Maria Baratta del Foro di Roma (cod. fisc. ), dall'Avv. Sandro CodiceFiscale_1
Bravi del Foro di Velletri (cod. fisc. ) e dall'Avv. Patrizia Crudetti del Foro CodiceFiscale_2 di Roma (cod. fisc. ). CodiceFiscale_3
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
in concordato preventivo, C.F. (di Controparte_2 P.IVA_3 Contr seguito, per brevità, o “la società concordataria”), con sede in Veroli (FR), Loc. Girate n.
70, in persona dell'amministratore e legale rapp.te sig. rappresentatata e difesa Controparte_4 dall'avv. Paolo Giampiero Pastorino (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio sito in Frosinone (FR), Via Aldo Moro n. 100, giusta procura allegata alla costituzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: Giudizio di riassunzione.
MOTIVAZIONE
pag. 2/4 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in riassunzione dinanzi Parte_1 alla Corte in diversa composizione la società in concordato CP_2 Controparte_2
preventivo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in grado di appello, per i motivi tutti, anche di pregiudiziale inammissibilità, innanzi esposti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio, e in riforma del decreto di omologazione del concordato preventivo n. 6/2019 “ , n. Controparte_2 cronol. 15640/2021, emesso il 20.12.2021 dal Tribunale di Frosinone nel giudizio di omologazione
R.G.A.C.C. n. 2341/2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo n. 06/2019 proposta dalla e, per gli effetti, revocare il decreto medesimo, Controparte_2 dichiarando respinto il concordato, rinviando gli atti al Tribunale di Frosinone in diversa composizione affinché dichiari il fallimento della sulla scorta Controparte_2 della istanza depositata in atti dalla odierna attrice e per la quale pende, innanzi al Parte_1 medesimo Tribunale, il procedimento rubricato al R.G. Ist. Fall. n. 143/19.
- con piena vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, oltre spese generali
15%, Iva e Cpa.”
Si è costituita la controparte la quale ha a sua volta così concluso:
“in via principale, confermare l'omologa del Concordato preventivo della Controparte_2
[...]
in via subordinata, consentire il rinnovo dell'attestazione, che l'Ecc. Corte di Cassazione ha ritenuto viziata per indipendenza del professionista.
Vittoria di spese e compensi di lite”.
E' intervenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. da parte della attrice in riassunzione con contestuale accettazione della convenuta, sicchè deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
p.q.m.
pag. 3/4 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:
visto l'art. 306 c.p.c. dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. Camillo
Romandini
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr. Camillo Romandini Presidente rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dr. Lilia Papoff Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 18.3.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5244/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione alla udienza del 18.3.2025.
TRA
in persona del Presidente del C.d.A. e Legale Rapp.te pro tempore Dott. Parte_1
con sede in Roma, Lungotevere dei Mellini civ. n. 44, cod. fiscale n. CP_1 P.IVA_1 partita IVA n. , R.E.A. n. RM-688818, rappresentata e difesa, in virtù di procura P.IVA_2 rilasciata su foglio a parte, ma da considerarsi apposta in calce al presente atto e facente parte integrante ed essenziale dello stesso (DOC. A), congiuntamente e disgiuntamente fra loro, dall'Avv.
Giovanni Maria Baratta del Foro di Roma (cod. fisc. ), dall'Avv. Sandro CodiceFiscale_1
Bravi del Foro di Velletri (cod. fisc. ) e dall'Avv. Patrizia Crudetti del Foro CodiceFiscale_2 di Roma (cod. fisc. ). CodiceFiscale_3
- ATTORE IN RIASSUNZIONE –
E
in concordato preventivo, C.F. (di Controparte_2 P.IVA_3 Contr seguito, per brevità, o “la società concordataria”), con sede in Veroli (FR), Loc. Girate n.
70, in persona dell'amministratore e legale rapp.te sig. rappresentatata e difesa Controparte_4 dall'avv. Paolo Giampiero Pastorino (C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 il suo studio sito in Frosinone (FR), Via Aldo Moro n. 100, giusta procura allegata alla costituzione.
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: Giudizio di riassunzione.
MOTIVAZIONE
pag. 2/4 Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in riassunzione dinanzi Parte_1 alla Corte in diversa composizione la società in concordato CP_2 Controparte_2
preventivo, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in funzione di Giudice di rinvio in grado di appello, per i motivi tutti, anche di pregiudiziale inammissibilità, innanzi esposti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio, e in riforma del decreto di omologazione del concordato preventivo n. 6/2019 “ , n. Controparte_2 cronol. 15640/2021, emesso il 20.12.2021 dal Tribunale di Frosinone nel giudizio di omologazione
R.G.A.C.C. n. 2341/2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo n. 06/2019 proposta dalla e, per gli effetti, revocare il decreto medesimo, Controparte_2 dichiarando respinto il concordato, rinviando gli atti al Tribunale di Frosinone in diversa composizione affinché dichiari il fallimento della sulla scorta Controparte_2 della istanza depositata in atti dalla odierna attrice e per la quale pende, innanzi al Parte_1 medesimo Tribunale, il procedimento rubricato al R.G. Ist. Fall. n. 143/19.
- con piena vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente, oltre spese generali
15%, Iva e Cpa.”
Si è costituita la controparte la quale ha a sua volta così concluso:
“in via principale, confermare l'omologa del Concordato preventivo della Controparte_2
[...]
in via subordinata, consentire il rinnovo dell'attestazione, che l'Ecc. Corte di Cassazione ha ritenuto viziata per indipendenza del professionista.
Vittoria di spese e compensi di lite”.
E' intervenuta rinuncia ex art. 306 c.p.c. da parte della attrice in riassunzione con contestuale accettazione della convenuta, sicchè deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.
p.q.m.
pag. 3/4 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, così provvede:
visto l'art. 306 c.p.c. dichiara la estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 18.3.2025
Il Presidente rel.
Dott. Camillo
Romandini
pag. 4/4