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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1743/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 1743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “mutuo”
Tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Girelli, dall'Avv. Luigi
Conte Fabiani, e dall'Avv. Daniel Pavoncello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Falcinelli, in Perugia, Corso Vannucci, n. 30, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente in riassunzione
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,
Opposta contumace in riassunzione
e nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del curatore p.t.
Opponenti contumaci in riassunzione
pagina 1 di 13 e di
(C.F. Controparte_4
), e per essa quale mandataria (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Ilaria Ramunno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Alfani n. 4, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di intervento
Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in bonis, quale debitrice principale, nonché Controparte_3 CP_2
e , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 fideiussori, hanno proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
47/2018, emesso dall'intestato Tribunale il 10/01/2018 e notificato in data
15/02/2018, con cui veniva loro ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
l'importo complessivo di euro 339.915,02, oltre a Controparte_1 interessi, spese e compensi del monitorio, a seguito della risoluzione del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca e sottoscritto in data 03/10/2011.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo, non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. richiamato dall'art. 8 del contratto di mutuo, sull'assunto, da un lato, che la proposizione della domanda di concordato preventivo – motivo per il quale la debitrice aveva interrotto il pagamento delle rate di mutuo – non manifesterebbe alcuno stato di insolvenza della società debitrice principale e, dall'altro, che non vi sarebbe stata alcuna diminuzione delle garanzie in ragione degli atti dispositivi posti in essere dai fideiussori (quali cessione di beni, costituzione di fondo patrimoniale e iscrizioni di ipoteche giudiziali), potendo la banca comunque soddisfarsi sui beni ipotecati nonostante l'iscrizione sugli stessi di un sequestro preventivo penale in ragione della prevalenza delle ragioni di credito di coloro che hanno iscritto ipoteca prima dell'iscrizione del sequestro.
pagina 2 di 13 Gli opponenti hanno, poi, lamentato la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede, non avendo l'istituto di credito, prima di agire in sede monitoria, escusso la garanzia ipotecaria.
In ragione di ciò, gli opponenti hanno chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto – la revoca del medesimo.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1 la dedotta illegittimità della risoluzione contrattuale, stante il disposto di cui all'art. 55 della legge fallimentare come richiamato in materia di concordato preventivo dall'art. 169 legge fallimentare, in forza del quale i debiti pecuniari si considerato scaduti e, quindi, liquidi ed esigibili alla data di apertura della procedura.
La banca ha anche sostenuto la sussistenza, in ogni caso, dei presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. e per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. in ragione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su tutti i beni della società e dei soci, dei gravami iscritti da altri istituti di credito e degli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dai fideiussori.
Ha sostenuto anche la sussistenza delle condizioni previste dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del capitolato allegato al contratto di finanziamento e richiamato dall'art. 8 del predetto contratto, per il mancato pagamento delle rate del finanziamento, sostenendo la sufficienza – a norma dell'articolo richiamato – anche del mancato pagamento di una sola rata, nonché per il compimento, da parte del debitore principale e dei fideiussori, di atti diminutivi della garanzia patrimoniale, avendo gli opponenti consistenti debiti con l'Erario, essendo gli stessi imputati di gravi reati e avendo questi compiuto atti di dismissione del patrimonio di rilevante valore.
La banca convenuta ha, poi, evidenziato come la presentazione della domanda di concordato preventivo non preclude la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo precluse, ai sensi dell'art. 168 della legge fallimentare, soltanto le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore principale ed essendo, invece, ammesse le azioni di accertamento del credito nei confronti del debitore principale, nonché le azioni di accertamento del credito e financo le azioni esecutive e cautelari nei confronti dei garanti.
pagina 3 di 13 Quanto alla dedotta illegittimità della condotta della banca per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, la banca convenuta – premettendo che in forza della legge n. 161 del 2017 la normativa in materia tutela dei terzi ed esecuzione del sequestro prevista dal Codice Antimafia si estende anche alla confisca allargata – ne ha sostenuto l'infondatezza sull'assunto che la confisca a cui è preordinato il sequestro preventivo penale determina l'estinzione dell'ipoteca e il creditore ipotecario ha diritto di soddisfarsi solo parzialmente – nella misura del 70% - sul controvalore del bene ipotecato e previa dimostrazione di aver escusso infruttuosamente il restante patrimonio del debitore, come previsto dall'art. 52 comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Ha, peraltro, aggiunto che alla banca è addirittura precluso di agire esecutivamente sui beni ipotecati in forza dell'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art. 168 della legge fallimentare, con la conseguenza che alcun comportamento scorretto può essere imputato alla banca per non aver previamente escusso la garanzia.
La banca opposta ha quindi chiesto, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversaria.
Con ordinanza del 02/07/2018, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività formulata dagli opponenti e ha disposto l'instaurazione della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), c.p.c., con la prima memoria di trattazione, parte opponente ha – tra l'altro – eccepito la nullità delle fideiussioni prestate da e e da Pt_1 CP_2 Parte_2
, per conformità allo schema A.B.I., dichiarato dalla Banca d'Italia
[...] frutto di intesa anticoncorrenziale.
La causa è stata istruita solo in via documentale ed è stata poi rinviata per la discussione orale della causa con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Nelle proprie note conclusive autorizzate in vista della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., parte opponente ha – tra l'altro –
pagina 4 di 13 eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. della garanzia, per non avere il creditore domandato il pagamento del credito al debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 11/01/2022, parte opponente ha rappresentato l'intervenuto fallimento di Controparte_3
dichiarato con sentenza n. 52/2021 di questo Tribunale.
[...]
Il giudizio è stato pertanto interrotto.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 22/12/2021, Parte_1 ha riassunto il giudizio.
Con atto di intervento del 10/03/2022, è intervenuta in giudizio CP_4
e per essa la mandataria in qualità di cessionaria del credito, la Controparte_5 quale, dando atto che nelle more del giudizio il bene concesso in ipoteca è stato oggetto di confisca, ha aderito alle difese dell'istituto di credito.
il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, non si sono costituiti nel giudizio riassunto. CP_2
Parte opponente ha, quindi, rappresentato l'intervenuto decesso di Parte_2
, ed è stata disposta la separazione della posizione di quest'ultima,
[...] dichiarando contestualmente l'interruzione del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 09/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- , come da ricorso in riassunzione, ossia: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo da parte della e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via principale: accertare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. ; - Parte_1 sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dal Sig. con la Parte_1 Controparte_1
e/o delle singole clausole del predetto contratto conformi allo
[...]
“schema ABI” e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente principale: respingere la domanda di risarcimento del danno ai
pagina 5 di 13 sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata;
- in via subordinata istruttoria: accogliere le istanze istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. e non ammesse;
- in ogni caso, Voglia disporre i relativi provvedimenti anche in ordine alla condanna al pagamento di spese e compensi con relativa distrazione a favore dei difensori antistatari. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del
2002, si dichiara che non è dovuto alcun contributo unificato, trattandosi di ricorso di riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito”.
- e per essa la mandataria come da CP_4 Controparte_5 comparsa di intervento, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, acclarati i fatti di cui in narrativa, nel merito, rigettare le eccezioni e domande svolte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 47/2018, R.G. n. 115/2018 e condannare tutti gli ingiunti/opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del creditore convenuto opposto della somma oggetto di ingiunzione pari € 339.915,02, oltre interessi convenzionali dal 25.5.2017 al saldo. In via subordinata istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. e non ammesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da liquidarsi in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014”.
Le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
***** 1. Il giudizio, ancorché interrotto a seguito del fallimento di Controparte_3
nei confronti di tutte le parti processuali, deve intendersi
[...] comunque proseguito tra la banca convenuta e i fideiussori, atteso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima,
pagina 6 di 13 continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali)” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
8123 del 23/04/2020, Rv. 657575).
La presente pronuncia, quindi, viene resa tenendo conto dell'opposizione proposta dai fideiussori e (il giudizio come detto è stato Parte_1 CP_2 separato con riferimento alla posizione dell'altro fideiussore Parte_2
per cui è sopravvenuto l'evento interruttivo della morte) mentre nei
[...] confronti di la domanda di pagamento proposta Controparte_3 dalla banca è divenuta improcedibile, stante l'intervenuto fallimento della società
e la conseguente necessità per la banca creditrice di far valer le proprie pretese in sede concorsuale.
2. Principiando dalla lamentata illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, si osserva come il motivo di opposizione si appalesi infondato.
Per il combinato disposto di cui agli artt. 169 e 55 della legge n. 267 del 1942 – applicabile ratione temporis – i debiti pecuniari del soggetto ammesso al concordato preventivo si considerano scaduti, con valenza anche nei confronti dei fideiussori, alla data della proposizione della domanda di concordato preventivo.
Sussiste, allora, il diritto del creditore di chiedere l'accertamento giudiziale del proprio credito, anche per il tramite della procedura monitoria, atteso che, per il disposto di cui all'art. 168 della legge fallimentare citata, è inibito al creditore, una volta ammesso il concordato preventivo, soltanto proporre domande esecutive e domande cautelari, mentre sono proponibili domande di accertamento del credito e condanna al pagamento dello stesso.
Sul punto, si richiama l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente
pagina 7 di 13 l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla
"par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria" (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, sentenza n. 6672 del 30/03/2005).
E', dunque, evidente che, in generale, i limiti posti dalla legge fallimentare all'esecuzione individuale a tutela della par condicio creditorum riguardano la sola fase esecutiva e non impediscono al creditore del soggetto che ha richiesto ed ottenuto l'ammissione alla procedura concordataria di procurarsi un titolo esecutivo mediante la proposizione di un'azione di accertamento e di condanna dinanzi al giudice competente.
Ne discende, pertanto, che a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c., la presentazione della domanda di concordato preventivo ha determinato la scadenza dell'obbligazione di pagamento alla data di ammissione alla procedura, con conseguente diritto del creditore il cui debito è scaduto e, quindi, liquido ed esigibile, di agire mediante proposizione di domanda monitoria volta all'accertamento sommario del credito e alla condanna al pagamento.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere.
3. Anche la doglianza in punto di scorrettezza della condotta della banca per non aver escusso la garanzia prima di chiedere giudizialmente la condanna al pagamento ai fideiussori e al debitore principale è manifestamente infondata.
Sul punto, basta ribadire che l'art. 168 della legge fallimentare richiamata impedisce ai creditori con titolo o causa anteriore, dalla data della presentazione pagina 8 di 13 del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Ne discende che la banca convenuta non avrebbe potuto fruttuosamente escutere la garanzia ipotecaria e, d'altra parte, alcun comportamento scorretto può imputarsi al creditore che chieda l'accertamento giudiziale del proprio diritto di credito e la condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento del dovuto.
4. e hanno anche eccepito la nullità delle Parte_1 CP_2 fideiussioni omnibus da loro prestate per conformità allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, si osserva la fideiussione prestata da e Parte_1 CP_2 non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica a garanzia
[...] del mutuo di euro 500.000 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 - con il quale è stato stabilito che le clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 – ha avuto riguardo esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ovvero a quelle fideiussioni volte a garantire tutte le operazioni bancarie (anche condizionali o future) concluse dalla banca con il debitore principale.
Il provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale ritiene condivisibile, costituisce una prova privilegiata nel giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della validità della fideiussione omnibus, sicché si innesta un meccanismo di vera e propria inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto a cui è iscritto l'illecito, che sarà chiamato a confutare gli esiti dell'indagine dell'Autority (cfr.
Cass. Civ. N. 29810/2017).
Ad analoghe conclusioni non può giungersi, invece, nell'ipotesi in cui le clausole in questione siano inserite nell'ambito di un regolamento negoziale che disciplina le c.d. fideiussioni specifiche, posto che alcun accertamento dell'esistenza di pagina 9 di 13 un'intesa anticoncorrenziale è stato effettuato dall'Autorità garante anche con riguardo a siffatti negozi.
In tali casi, allora, sarà il fideiussore che lamenti di esser stato vittima di un'intesa anticoncorrenziale a dover dimostrare l'esistenza dell'intesa “a monte”.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto e provato circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per le fideiussioni specifiche, essendosi parte opponente limitata a motivare la nullità delle fideiussioni rilasciate sulla mera conformità allo schema ABI che, però, come detto, è stato dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale in relazione alle sole fideiussioni omnibus e costituisce prova privilegiata solo nell'ambito dei giudizi in cui viene in gioco una fideiussione omnibus.
Ad ogni modo e, quindi, anche a voler sostenere che l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata anche nei giudizi di nullità delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, è principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507).
A norma dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo ove sia dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso lo stesso senza quella parte colpita da nullità.
In altri termini, atteso che la nullità è richiamata come attinente a singole clausole (con riferimento al dedotto provvedimento della Banca d'Italia), per vero, per farne discendere la nullità dell'intera fideiussione, l'eccepente avrebbe dovuto dimostrare che, senza le predette clausole, non avrebbe stipulato la fideiussione.
Ebbene, nel caso di specie, nulla è dedotto né tantomeno provato in ordine a tale circostanza, risultando con tutta evidenza la volontà di prestare la fideiussione.
pagina 10 di 13 È ragionevole, infatti, ritenere che i fideiussori, in quanto co-amministratori e legali rappresentanti della società debitrice principale, avrebbero comunque prestato la garanzia fideiussoria, anche senza le predette clausole, essendo – come detto – amministratori e legali rappresentanti della società debitrice principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al rapporto bancario.
Anzi, è ragionevole sostenere che, trattandosi di clausole peggiorative della posizione dei fideiussori, l'esclusione delle stesse avrebbe a maggior ragione indotto i fideiussori a sottoscrivere la garanzia.
D'altro lato, è evidente che anche l'istituto di credito ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, tenuto conto che l'alternativa sarebbe il venir meno della fideiussione, con conseguente minore garanzia per i propri crediti.
Fermo quanto ora premesso, pur ritenendo la nullità delle singole clausole che ripropongono il modello ABI ai sensi del 1419 cod. civ., l'effetto liberatorio auspicato dagli opponenti sarebbe conseguibile soltanto mediante la sostituzione automatica della clausola ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi dalla proposizione delle istanze contro il debitore principale.
Deve, tuttavia, osservarsi che, trattandosi di una decadenza, l'eccepente avrebbe dovuto rilevare la questione sin dal primo scritto difensivo e, in particolare, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, nella citazione in opposizione: infatti, come noto, nel procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente il convenuto sostanziale sulla domanda formulata dal ricorrente per decreto poi opposto, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio fin dall'atto di citazione, altrimenti rimanendo lui precluse.
Ne deriva che la posta questione di nullità delle fideiussioni deve dirsi senz'altro infondata e comunque non sarebbe utile ai fideiussori per conseguire la domandata liberazione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c. in connessione a siffatto motivo di nullità, per aver gli opponenti sollevato la questione soltanto nelle note conclusive autorizzate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 11 di 13 5. L'esito del giudizio vede, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti di e i quali dovranno essere Parte_1 CP_2 condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti della banca e della cessionaria avente causa dalla banca convenuta.
Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (viene liquidata con riduzione massima la fase trattazione/istruttoria stante la natura documentale della causa).
Sul punto si osserva che, stante l'intervento della cessionaria del credito solo dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, le spese di lite sono liquidate come segue:
- alla banca cedente sono dovute le spese della fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, non avendo la stessa precisato le conclusioni;
- alla cessionaria sono dovute le spese della fase decisoria.
Sono invece compensate le spese di lite tra la banca convenuta e per essa la cessionaria del credito e il sussistendo Controparte_3 gravi ed eccezionali ragioni ravvisabili dalla sopravvenienza di un fatto – il fallimento – indipendente dalle questioni poste con l'odierno contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e e, per Pt_1 Pt_1 CP_2
l'effetto, conferma nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 47/2018 che dichiara esecutivo nei loro confronti;
- Dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_3
- Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite nei confronti di che liquida in euro Controparte_1
11.088,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite nei confronti di Controparte_6
pagina 12 di 13 e per essa quale mandataria che liquida in euro 6.614,00 CP_1 Controparte_5 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_3
e e
[...] Controparte_1 Controparte_7
e per essa quale mandataria
[...] Controparte_5
Così deciso in Perugia, il 12 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 1743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “mutuo”
Tra
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Girelli, dall'Avv. Luigi
Conte Fabiani, e dall'Avv. Daniel Pavoncello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Falcinelli, in Perugia, Corso Vannucci, n. 30, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente in riassunzione
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t.,
Opposta contumace in riassunzione
e nei confronti di
(C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
(C.F. , in Controparte_3 P.IVA_2 persona del curatore p.t.
Opponenti contumaci in riassunzione
pagina 1 di 13 e di
(C.F. Controparte_4
), e per essa quale mandataria (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_4 dall'Avv. Ilaria Ramunno, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Perugia, Piazza Alfani n. 4, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso alla comparsa di intervento
Intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in bonis, quale debitrice principale, nonché Controparte_3 CP_2
e , in qualità di
[...] Parte_1 Parte_2 fideiussori, hanno proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n.
47/2018, emesso dall'intestato Tribunale il 10/01/2018 e notificato in data
15/02/2018, con cui veniva loro ingiunto di pagare immediatamente a
[...]
l'importo complessivo di euro 339.915,02, oltre a Controparte_1 interessi, spese e compensi del monitorio, a seguito della risoluzione del contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca e sottoscritto in data 03/10/2011.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha eccepito l'illegittimità della risoluzione del contratto di mutuo, non essendosi verificata alcuna delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. richiamato dall'art. 8 del contratto di mutuo, sull'assunto, da un lato, che la proposizione della domanda di concordato preventivo – motivo per il quale la debitrice aveva interrotto il pagamento delle rate di mutuo – non manifesterebbe alcuno stato di insolvenza della società debitrice principale e, dall'altro, che non vi sarebbe stata alcuna diminuzione delle garanzie in ragione degli atti dispositivi posti in essere dai fideiussori (quali cessione di beni, costituzione di fondo patrimoniale e iscrizioni di ipoteche giudiziali), potendo la banca comunque soddisfarsi sui beni ipotecati nonostante l'iscrizione sugli stessi di un sequestro preventivo penale in ragione della prevalenza delle ragioni di credito di coloro che hanno iscritto ipoteca prima dell'iscrizione del sequestro.
pagina 2 di 13 Gli opponenti hanno, poi, lamentato la violazione da parte della banca dei principi di correttezza e buona fede, non avendo l'istituto di credito, prima di agire in sede monitoria, escusso la garanzia ipotecaria.
In ragione di ciò, gli opponenti hanno chiesto – previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto – la revoca del medesimo.
Si è costituita in giudizio la quale ha contestato Controparte_1 la dedotta illegittimità della risoluzione contrattuale, stante il disposto di cui all'art. 55 della legge fallimentare come richiamato in materia di concordato preventivo dall'art. 169 legge fallimentare, in forza del quale i debiti pecuniari si considerato scaduti e, quindi, liquidi ed esigibili alla data di apertura della procedura.
La banca ha anche sostenuto la sussistenza, in ogni caso, dei presupposti per la risoluzione ex art. 1453 c.c. e per la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. in ragione del sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. su tutti i beni della società e dei soci, dei gravami iscritti da altri istituti di credito e degli atti dispositivi del patrimonio posti in essere dai fideiussori.
Ha sostenuto anche la sussistenza delle condizioni previste dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del capitolato allegato al contratto di finanziamento e richiamato dall'art. 8 del predetto contratto, per il mancato pagamento delle rate del finanziamento, sostenendo la sufficienza – a norma dell'articolo richiamato – anche del mancato pagamento di una sola rata, nonché per il compimento, da parte del debitore principale e dei fideiussori, di atti diminutivi della garanzia patrimoniale, avendo gli opponenti consistenti debiti con l'Erario, essendo gli stessi imputati di gravi reati e avendo questi compiuto atti di dismissione del patrimonio di rilevante valore.
La banca convenuta ha, poi, evidenziato come la presentazione della domanda di concordato preventivo non preclude la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, essendo precluse, ai sensi dell'art. 168 della legge fallimentare, soltanto le azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore principale ed essendo, invece, ammesse le azioni di accertamento del credito nei confronti del debitore principale, nonché le azioni di accertamento del credito e financo le azioni esecutive e cautelari nei confronti dei garanti.
pagina 3 di 13 Quanto alla dedotta illegittimità della condotta della banca per violazione dei canoni di buona fede e correttezza, la banca convenuta – premettendo che in forza della legge n. 161 del 2017 la normativa in materia tutela dei terzi ed esecuzione del sequestro prevista dal Codice Antimafia si estende anche alla confisca allargata – ne ha sostenuto l'infondatezza sull'assunto che la confisca a cui è preordinato il sequestro preventivo penale determina l'estinzione dell'ipoteca e il creditore ipotecario ha diritto di soddisfarsi solo parzialmente – nella misura del 70% - sul controvalore del bene ipotecato e previa dimostrazione di aver escusso infruttuosamente il restante patrimonio del debitore, come previsto dall'art. 52 comma 1 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Ha, peraltro, aggiunto che alla banca è addirittura precluso di agire esecutivamente sui beni ipotecati in forza dell'art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art. 168 della legge fallimentare, con la conseguenza che alcun comportamento scorretto può essere imputato alla banca per non aver previamente escusso la garanzia.
La banca opposta ha quindi chiesto, in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, e, nel merito, di rigettare l'opposizione avversaria.
Con ordinanza del 02/07/2018, il precedente giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività formulata dagli opponenti e ha disposto l'instaurazione della procedura di mediazione, il cui esito è stato negativo.
Scambiate le memorie di cui all'art. 183, VI co. n. 1), 2), 3), c.p.c., con la prima memoria di trattazione, parte opponente ha – tra l'altro – eccepito la nullità delle fideiussioni prestate da e e da Pt_1 CP_2 Parte_2
, per conformità allo schema A.B.I., dichiarato dalla Banca d'Italia
[...] frutto di intesa anticoncorrenziale.
La causa è stata istruita solo in via documentale ed è stata poi rinviata per la discussione orale della causa con termine alle parti per il deposito di note conclusive.
Nelle proprie note conclusive autorizzate in vista della discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., parte opponente ha – tra l'altro –
pagina 4 di 13 eccepito la decadenza ex art. 1957 c.c. della garanzia, per non avere il creditore domandato il pagamento del credito al debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Mutata la persona del giudice istruttore, all'udienza del 11/01/2022, parte opponente ha rappresentato l'intervenuto fallimento di Controparte_3
dichiarato con sentenza n. 52/2021 di questo Tribunale.
[...]
Il giudizio è stato pertanto interrotto.
Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 22/12/2021, Parte_1 ha riassunto il giudizio.
Con atto di intervento del 10/03/2022, è intervenuta in giudizio CP_4
e per essa la mandataria in qualità di cessionaria del credito, la Controparte_5 quale, dando atto che nelle more del giudizio il bene concesso in ipoteca è stato oggetto di confisca, ha aderito alle difese dell'istituto di credito.
il e Controparte_1 Controparte_3 [...]
, non si sono costituiti nel giudizio riassunto. CP_2
Parte opponente ha, quindi, rappresentato l'intervenuto decesso di Parte_2
, ed è stata disposta la separazione della posizione di quest'ultima,
[...] dichiarando contestualmente l'interruzione del giudizio nei suoi confronti.
All'udienza del 09/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
- , come da ricorso in riassunzione, ossia: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo da parte della e, Controparte_1 per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
- ancora in via principale: accertare e dichiarare privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo nei confronti del Sig. ; - Parte_1 sempre in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dal Sig. con la Parte_1 Controparte_1
e/o delle singole clausole del predetto contratto conformi allo
[...]
“schema ABI” e, per l'effetto, revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico, nei suoi confronti, il decreto ingiuntivo opposto;
- in via ulteriormente principale: respingere la domanda di risarcimento del danno ai
pagina 5 di 13 sensi dell'art. 96 c.p.c. in quanto infondata;
- in via subordinata istruttoria: accogliere le istanze istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. e non ammesse;
- in ogni caso, Voglia disporre i relativi provvedimenti anche in ordine alla condanna al pagamento di spese e compensi con relativa distrazione a favore dei difensori antistatari. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115 del
2002, si dichiara che non è dovuto alcun contributo unificato, trattandosi di ricorso di riassunzione del giudizio presso il giudice originariamente adito”.
- e per essa la mandataria come da CP_4 Controparte_5 comparsa di intervento, ovvero “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, acclarati i fatti di cui in narrativa, nel merito, rigettare le eccezioni e domande svolte dagli opponenti, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 47/2018, R.G. n. 115/2018 e condannare tutti gli ingiunti/opponenti, in via solidale tra loro, al pagamento in favore del creditore convenuto opposto della somma oggetto di ingiunzione pari € 339.915,02, oltre interessi convenzionali dal 25.5.2017 al saldo. In via subordinata istruttoria, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate ex art. 183 c.p.c. e non ammesse. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da liquidarsi in base ai parametri di cui al
D.M. n. 55/2014”.
Le parti hanno rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione.
***** 1. Il giudizio, ancorché interrotto a seguito del fallimento di Controparte_3
nei confronti di tutte le parti processuali, deve intendersi
[...] comunque proseguito tra la banca convenuta e i fideiussori, atteso l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima,
pagina 6 di 13 continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che - confermando la decisione di primo grado in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo instaurata con un unitario atto di citazione dal debitore principale e da due fideiussori, i quali avevano dedotto altresì la mancata sottoscrizione delle fideiussioni - aveva ritenuto che il fallimento del soggetto garantito spiegasse effetto interruttivo sull'intero processo, con conseguente estinzione dello stesso a seguito della mancata tempestiva riassunzione da parte dei condebitori solidali)” (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n.
8123 del 23/04/2020, Rv. 657575).
La presente pronuncia, quindi, viene resa tenendo conto dell'opposizione proposta dai fideiussori e (il giudizio come detto è stato Parte_1 CP_2 separato con riferimento alla posizione dell'altro fideiussore Parte_2
per cui è sopravvenuto l'evento interruttivo della morte) mentre nei
[...] confronti di la domanda di pagamento proposta Controparte_3 dalla banca è divenuta improcedibile, stante l'intervenuto fallimento della società
e la conseguente necessità per la banca creditrice di far valer le proprie pretese in sede concorsuale.
2. Principiando dalla lamentata illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto di mutuo, si osserva come il motivo di opposizione si appalesi infondato.
Per il combinato disposto di cui agli artt. 169 e 55 della legge n. 267 del 1942 – applicabile ratione temporis – i debiti pecuniari del soggetto ammesso al concordato preventivo si considerano scaduti, con valenza anche nei confronti dei fideiussori, alla data della proposizione della domanda di concordato preventivo.
Sussiste, allora, il diritto del creditore di chiedere l'accertamento giudiziale del proprio credito, anche per il tramite della procedura monitoria, atteso che, per il disposto di cui all'art. 168 della legge fallimentare citata, è inibito al creditore, una volta ammesso il concordato preventivo, soltanto proporre domande esecutive e domande cautelari, mentre sono proponibili domande di accertamento del credito e condanna al pagamento dello stesso.
Sul punto, si richiama l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "nel corso della procedura per concordato preventivo è precluso ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente
pagina 7 di 13 l'esercizio delle azioni esecutive e non anche quelle di accertamento e di condanna, le quali restano proponibili davanti al giudice competente, che dovrà tener conto anche degli interessi moratori, il cui corso non è sospeso per effetto della detta procedura, in quanto il principio della cristallizzazione anche dei crediti risarcitori alla data di presentazione della domanda ha portata interna alla procedura concorsuale e non opera nei rapporti tra creditori e debitori al di fuori dalla procedura medesima;
né dalla pronuncia di condanna nei confronti dell'imprenditore ammesso al concordato preventivo può derivare alcun danno alla
"par condicio creditorum" in quanto il credito giudizialmente accertato nella sua integrità, con sentenza passata in giudicato dopo l'omologazione del concordato, potrà essere soddisfatto solo nei limiti della percentuale concordataria" (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, sentenza n. 6672 del 30/03/2005).
E', dunque, evidente che, in generale, i limiti posti dalla legge fallimentare all'esecuzione individuale a tutela della par condicio creditorum riguardano la sola fase esecutiva e non impediscono al creditore del soggetto che ha richiesto ed ottenuto l'ammissione alla procedura concordataria di procurarsi un titolo esecutivo mediante la proposizione di un'azione di accertamento e di condanna dinanzi al giudice competente.
Ne discende, pertanto, che a prescindere da qualsiasi considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1186 c.c., la presentazione della domanda di concordato preventivo ha determinato la scadenza dell'obbligazione di pagamento alla data di ammissione alla procedura, con conseguente diritto del creditore il cui debito è scaduto e, quindi, liquido ed esigibile, di agire mediante proposizione di domanda monitoria volta all'accertamento sommario del credito e alla condanna al pagamento.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere.
3. Anche la doglianza in punto di scorrettezza della condotta della banca per non aver escusso la garanzia prima di chiedere giudizialmente la condanna al pagamento ai fideiussori e al debitore principale è manifestamente infondata.
Sul punto, basta ribadire che l'art. 168 della legge fallimentare richiamata impedisce ai creditori con titolo o causa anteriore, dalla data della presentazione pagina 8 di 13 del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
Ne discende che la banca convenuta non avrebbe potuto fruttuosamente escutere la garanzia ipotecaria e, d'altra parte, alcun comportamento scorretto può imputarsi al creditore che chieda l'accertamento giudiziale del proprio diritto di credito e la condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento del dovuto.
4. e hanno anche eccepito la nullità delle Parte_1 CP_2 fideiussioni omnibus da loro prestate per conformità allo schema ABI, dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale.
L'eccezione è infondata.
Innanzitutto, si osserva la fideiussione prestata da e Parte_1 CP_2 non è una fideiussione omnibus ma una fideiussione specifica a garanzia
[...] del mutuo di euro 500.000 (cfr. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, il provvedimento di Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005 - con il quale è stato stabilito che le clausole 2, 6 e 8 dello schema predisposto dall'ABI, in quanto applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90 – ha avuto riguardo esclusivamente alle fideiussioni omnibus, ovvero a quelle fideiussioni volte a garantire tutte le operazioni bancarie (anche condizionali o future) concluse dalla banca con il debitore principale.
Il provvedimento della Banca d'Italia, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità che questo Tribunale ritiene condivisibile, costituisce una prova privilegiata nel giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della validità della fideiussione omnibus, sicché si innesta un meccanismo di vera e propria inversione dell'onere probatorio a carico del soggetto a cui è iscritto l'illecito, che sarà chiamato a confutare gli esiti dell'indagine dell'Autority (cfr.
Cass. Civ. N. 29810/2017).
Ad analoghe conclusioni non può giungersi, invece, nell'ipotesi in cui le clausole in questione siano inserite nell'ambito di un regolamento negoziale che disciplina le c.d. fideiussioni specifiche, posto che alcun accertamento dell'esistenza di pagina 9 di 13 un'intesa anticoncorrenziale è stato effettuato dall'Autorità garante anche con riguardo a siffatti negozi.
In tali casi, allora, sarà il fideiussore che lamenti di esser stato vittima di un'intesa anticoncorrenziale a dover dimostrare l'esistenza dell'intesa “a monte”.
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto e provato circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale anche per le fideiussioni specifiche, essendosi parte opponente limitata a motivare la nullità delle fideiussioni rilasciate sulla mera conformità allo schema ABI che, però, come detto, è stato dichiarato frutto di intesa anticoncorrenziale in relazione alle sole fideiussioni omnibus e costituisce prova privilegiata solo nell'ambito dei giudizi in cui viene in gioco una fideiussione omnibus.
Ad ogni modo e, quindi, anche a voler sostenere che l'accertamento compiuto dalla Banca d'Italia costituisca prova privilegiata anche nei giudizi di nullità delle fideiussioni specifiche per violazione della normativa antitrust, è principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021, Rv. 663507).
A norma dell'art. 1419 c.c., infatti, la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto solo ove sia dimostrato che i contraenti non avrebbero concluso lo stesso senza quella parte colpita da nullità.
In altri termini, atteso che la nullità è richiamata come attinente a singole clausole (con riferimento al dedotto provvedimento della Banca d'Italia), per vero, per farne discendere la nullità dell'intera fideiussione, l'eccepente avrebbe dovuto dimostrare che, senza le predette clausole, non avrebbe stipulato la fideiussione.
Ebbene, nel caso di specie, nulla è dedotto né tantomeno provato in ordine a tale circostanza, risultando con tutta evidenza la volontà di prestare la fideiussione.
pagina 10 di 13 È ragionevole, infatti, ritenere che i fideiussori, in quanto co-amministratori e legali rappresentanti della società debitrice principale, avrebbero comunque prestato la garanzia fideiussoria, anche senza le predette clausole, essendo – come detto – amministratori e legali rappresentanti della società debitrice principale e, quindi, portatrici di un interesse economico al rapporto bancario.
Anzi, è ragionevole sostenere che, trattandosi di clausole peggiorative della posizione dei fideiussori, l'esclusione delle stesse avrebbe a maggior ragione indotto i fideiussori a sottoscrivere la garanzia.
D'altro lato, è evidente che anche l'istituto di credito ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le clausole a lui favorevoli, tenuto conto che l'alternativa sarebbe il venir meno della fideiussione, con conseguente minore garanzia per i propri crediti.
Fermo quanto ora premesso, pur ritenendo la nullità delle singole clausole che ripropongono il modello ABI ai sensi del 1419 cod. civ., l'effetto liberatorio auspicato dagli opponenti sarebbe conseguibile soltanto mediante la sostituzione automatica della clausola ex art. 1957 c.c. per non aver il creditore agito nei confronti del fideiussore entro il termine di sei mesi dalla proposizione delle istanze contro il debitore principale.
Deve, tuttavia, osservarsi che, trattandosi di una decadenza, l'eccepente avrebbe dovuto rilevare la questione sin dal primo scritto difensivo e, in particolare, trattandosi di una opposizione a decreto ingiuntivo, nella citazione in opposizione: infatti, come noto, nel procedimento in opposizione a decreto ingiuntivo, essendo l'opponente il convenuto sostanziale sulla domanda formulata dal ricorrente per decreto poi opposto, è tenuto a sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio fin dall'atto di citazione, altrimenti rimanendo lui precluse.
Ne deriva che la posta questione di nullità delle fideiussioni deve dirsi senz'altro infondata e comunque non sarebbe utile ai fideiussori per conseguire la domandata liberazione, non essendo stata tempestivamente eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c. in connessione a siffatto motivo di nullità, per aver gli opponenti sollevato la questione soltanto nelle note conclusive autorizzate in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 11 di 13 5. L'esito del giudizio vede, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti di e i quali dovranno essere Parte_1 CP_2 condannati, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite nei confronti della banca e della cessionaria avente causa dalla banca convenuta.
Le spese di lite sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta (viene liquidata con riduzione massima la fase trattazione/istruttoria stante la natura documentale della causa).
Sul punto si osserva che, stante l'intervento della cessionaria del credito solo dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, le spese di lite sono liquidate come segue:
- alla banca cedente sono dovute le spese della fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, non avendo la stessa precisato le conclusioni;
- alla cessionaria sono dovute le spese della fase decisoria.
Sono invece compensate le spese di lite tra la banca convenuta e per essa la cessionaria del credito e il sussistendo Controparte_3 gravi ed eccezionali ragioni ravvisabili dalla sopravvenienza di un fatto – il fallimento – indipendente dalle questioni poste con l'odierno contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e e, per Pt_1 Pt_1 CP_2
l'effetto, conferma nei loro confronti il decreto ingiuntivo n. 47/2018 che dichiara esecutivo nei loro confronti;
- Dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del
[...]
Controparte_3
- Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite nei confronti di che liquida in euro Controparte_1
11.088,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna e , in solido, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite nei confronti di Controparte_6
pagina 12 di 13 e per essa quale mandataria che liquida in euro 6.614,00 CP_1 Controparte_5 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_3
e e
[...] Controparte_1 Controparte_7
e per essa quale mandataria
[...] Controparte_5
Così deciso in Perugia, il 12 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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