Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8620/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. Pierluigi Perrotti, pronuncia ai sensi degli artt.
281sexies e 281terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso deposita- to il 4.3.2024 da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Iesusa Pasquariello, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Monza (MB) - via Bergamo, 11
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Barone e Raffaele Merlini, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore, in Milano - corso di Porta Vittoria, 7
- CONVENUTO -
E CONTRO
CP_2
- CONVENUTA CONTUMACE -
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per Parte_1
in via preliminare, nel merito
1) anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del 2.2.2024 n. 911 del giudice dott. Marcello Piscopo - r.g. n.
7432/2022 ex art. 5, d. lgs. n. 150/2011, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in via principale, nel merito
2) liquidare il compenso del c.t.u. nella misura di 5617,95 Euro, oltre oneri di legge ovvero nella misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal giudice dott. Marcello Piscopo con decreto di liquidazione compensi n. 911/2024, per tutti i motivi meglio esposti nel corpo del presente atto;
in ogni caso
3) con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
per Controparte_1
1) rigettare l'opposizione;
2) con vittoria di spese e compensi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.3.2024 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , proponendo opposizione ex art. 170, d.p.r. n. 115/2002 avverso Persona_1 CP_2
il decreto di liquidazione compenso c.t.u. n. 911/2024, emesso in data 2.2.2024 nella causa di merito recante r.g. n. 7432/2022.
Esponeva che era pendente avanti il Tribunale di Milano la causa di impugnazione di testa- mento e divisione ereditaria avviata da nei confronti di Parte_1 CP_2
(r.g. n. 7432/2022, g.i. dott. Piscopo).
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Nell'ambito di tale giudizio, il g.i. aveva disposto lo svolgimento di una c.t.u. volta all'accertamento e alla stima dell'intero patrimonio ereditario, conferendo l'incarico all'arch.
Controparte_1
Il c.t.u. designato depositava l'elaborato peritale unitamente all'istanza di liquidazione del compenso, chiedendo l'importo di 12.449,72 Euro, calcolato sul valore dell'intero compendio ereditario, pari a 1.399.000 Euro.
Con decreto n. 911/2024 del 2.2.2024, il giudice istruttore aveva liquidato il compenso del c.t.u. conformemente alla nota spese depositata dal perito dell'ufficio, così riconoscendo do- vuti complessivi 12.449,72 Euro, oltre oneri di legge.
Contestava quindi in questa sede tale quantificazione, da ritenersi ingiusta e illegittima.
In primo luogo, il g.i. aveva determinato il compenso del c.t.u. con applicazione dei massimi tariffari, senza aver esplicitato gli elementi di particolare complessità e difficoltà che hanno giustificato tale quantificazione.
L'elaborato peritale presentava lacune, imprecisioni e refusi tali da non poter ritenere sussi- stenti i requisiti di pregio e meritevolezza idonei a a legittimare l'applicazione dei massimi ta- riffari.
Inoltre, il provvedimento di liquidazione aveva erroneamente applicato l'art. 12, d.m.
30.5.2002, in relazione a ciascuno dei lotti in cui era stato suddiviso il compendio ereditario, dovendosi invece ritenere corretta l'applicazione dell'art. 12 una sola volta, con riferimento all'intera massa ereditaria, trattandosi di un'operazione di stima sostanzialmente unitaria.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione opposto e, in via principale, la modifica del decreto di liquidazione opposto nel senso della riduzione dell'importo liquidato nella minor somma di 5.617,95 con decreto n.
911/2024, e/o nella misura ritenuta congrua. si costituiva con comparsa depositata in data 1.10.2024. Controparte_1
Esponeva di aver correttamente quantificato il proprio compenso sulla base del combinato di- sposto degli artt. 12 e 13, d.m. 30.5.2002.
Contestava le doglianze della ricorrente con riguardo alla completezza e esaustività dell'elaborato peritale.
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Chiariva che l'espletamento dell'incarico era stato molto complesso. Aveva infatti richiesto tre sopralluoghi, eseguiti in tre differenti località, divenuti tutti molto gravosi anche a causa del comportamento ostruzionistico della odierna ricorrente, tale da richiedere l'intervento del- la Forza Pubblica.
Concludeva rimettendosi al giudice in merito alla richiesta di sospensione dell'efficacia ese- cutiva del decreto di liquidazione opposto e, nel merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
non si costituiva e veniva dichiarata contumace con ordinanza del 17.10.2024. CP_2
La causa veniva discussa oralmente all'udienza del 10.4.2025 ai sensi dell'art. 281sexies e
281terdecies c.p.c.
2. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato per le seguenti motivazioni.
2.1. In primo luogo, è pacifico che il decreto di liquidazione opposto abbia correttamente ap- plicato i parametri normativi previsti dal d.m. 30.5.2012 ai fini della quantificazione del com- penso.
Quanto alla doglianza relativa alle modalità di applicazione dell'art. 12, d.m. 30.5.2002, si ri- tiene corretta la quantificazione operata nel decreto di liquidazione opposto.
Le attività previste dal citato art. 12, volte ad accertare la conformità catastale ed edilizia degli immobili, devono essere effettuate in via autonoma e distinta per ogni singolo immobile e ri- comprendono svariate operazioni, che non si esauriscono nel mero recupero dei titoli edilizi dei singoli immobili e che richiedono anche una puntuale verifica dello stato effettivo dei luo- ghi.
A ciò si deve aggiungere che i quattro lotti in cui è stato suddiviso il patrimonio ereditario so- no composti a loro volta da una pluralità di immobili, siti in tre località differenti (Milano,
San Bartolomeo a Mare e Altopascio).
Ne consegue che il compenso previsto dall'art. 12, d.m. 30.5.2002, è stato applicato quattro volte (una per ogni lotto) anche se le attività sono state in concreto eseguite con riguardo a un totale di quindici immobili.
Per l'effetto, si ritiene che il criterio di liquidazione del compenso previsto dall'art. 12, d.m.
30.5.2002, sia stato correttamente applicato.
2.2. Quanto alle contestazioni relative all'applicazione delle tariffe nella misura massima non si rinvengono motivi per discostarsi dalle considerazioni fatte dal giudice istruttore, fatta pe-
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raltro salva ogni ulteriore possibile valutazione da parte del Collegio, al quale spetta in sede decisoria la liquidazione definitiva del compenso spettante al c.t.u..
La liquidazione del compenso del c.t.u. è rimessa all'apprezzamento di merito del giudice che può procedere con un margine di ragionevole discrezionalità, fatto salvo il dovere di rispettare i limiti massimi (e minimi) previsti nel d.m. 30.5.2002. Nel caso di specie, il giudice ha espressamente tenuto conto “del pregio e della completezza della relazione oltre che delle ri- levanti attività espletate dal consulente”.
La ricorrente non ha allegato motivi specifici tali da far ritenere illegittima l'applicazione del valore massimo consentito dal tariffario.
Non è questa la sede per un compiuto apprezzamento nel merito delle osservazioni svolte dal ricorrente sulla metodologia adottata dal c.t.u. e sulle sue conclusioni. Nel contesto del pre- sente procedimento, tenuto conto del suo più limitato oggetto, è sufficiente rilevare che non si evidenziano lacune gravi e/o macroscopiche nell'operato del c.t.u. tali da imporre una riconsi- derazione delle valutazioni compiute dal giudice istruttore in sede di liquidazione del com- penso spettante al perito dell'Ufficio.
In definitiva, la quantificazione operata dal giudice è rispettosa del limite massimo fissato dal d.m. 30.5.2002 e costituisce espressione fisiologica della discrezionalità decisoria devoluta al giudicante in sede di liquidazione del compenso spettante al c.t.u..
Pertanto, anche tale doglianza è infondata.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione avverso il decreto di liquida- zione n. 911/2024 emesso il 2.2.2024 deve essere rigettata.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
Visto il d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della sua minima diffi- coltà, si liquidano in favore di complessivi 1.955 Euro, di cui 1.700 Euro Controparte_1
per compenso delle prestazioni professionali forensi e 255 Euro per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epi- grafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
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- respinge l'opposizione proposta da avverso il decreto di liquida- Parte_1
zione n. 911/2024 emesso il 2.2.2024 dal giudice istruttore nella causa pendente dinanzi al Tribunale di Milano - Sezione IV, recante r.g. n. 7432/2022;
- condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1
di lite, liquidate in complessivi 1.955 Euro, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti.
Così deciso in Milano il 6 maggio 2025.
Il giudice
(dott. Pierluigi Perrotti)
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