CASS
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15878/2021 R.G. proposto da: RI MA, RO IO, rappresentati e difesi dall'avvocato OSIMANI ANTONIO -ricorrente- contro FINECOBANK SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAMICI GIAMMARIA unitamente agli avvocati NESPOLI MASSIMO, CA HI, ZZ FE -controricorrente- nonché contro Civile Sent. Sez. 3 Num. 2819 Anno 2025 Presidente: GRAZIOSI CHIARA Relatore: PORRECA PAOLO Data pubblicazione: 05/02/2025 2 di 3 POLITI MA -intimato- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ANCONA n. 1267/2020 depositata il 01/12/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/12/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA;
Udito il Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO: Fatti di causa 1. MA RI e VA SI ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1267/2020 della Corte di appello di Ancona, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - avevano convenuto MA IT e la s.p.a. IN per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come causati dalla condotta del primo, dichiaratosi promotore finanziario della seconda, in relazione al contratto per l’acquisito di prodotti a titolo d’investimento con ING Banca NV, con duplice versamento, il 22 marzo e il 15 aprile 2010, nelle mani del convenuto, di assegni bancari fino alla somma di 50 mila euro;
- avevano allegato di aver scoperto che IN aveva revocato il mandato a IT, il 29 aprile 2010, e questi non aveva investito le somme ricevute. 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di MA IT e respinto quella avverso IN s.p.a., con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - mancava il contratto quadro tra gli originari attori e la banca, e i singoli ordini di acquisto non potevano qualificarsi quali negozi di attuazione di quello, con conseguente nullità degli stessi;
- nei moduli sottoscritti dai clienti deducenti non vi era alcun riferimento alla banca, non essendo intestati e neppure firmati da 3 di 3 un rappresentante di essa, non essendo compilati nella parte dedicata al collocatore e neppure potendo rilevare, ai fini della correlata imputazione di responsabilità, l’appartenenza dell’istituto di credito, a séguito delle svariate operazioni d’incorporazione, allo stesso gruppo della diversa intestataria dei moduli medesimi, in mancanza di una previsione normativa sulla responsabilità della società controllata nei confronti di creditori di altra controllata del gruppo per l’inadempimento di obbligazioni dalla seconda;
- ne derivava la sola responsabilità, in proprio, del promotore;
resiste con controricorso IN s.p.a. 3. Le parti hanno depositato memorie. Il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, e le ha confermate nella pubblica udienza. Ragioni della decisione 4. Il giorno prima dell’udienza pubblica fissata i ricorrenti, a mezzo del loro difensore munito d’idonea procura, hanno depositato rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata da parte controricorrente. Il giudizio di legittimità va dunque estinto, senza disposizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/12/2024.
Udito il Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO: Fatti di causa 1. MA RI e VA SI ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 1267/2020 della Corte di appello di Ancona, esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che: - avevano convenuto MA IT e la s.p.a. IN per il risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, indicati come causati dalla condotta del primo, dichiaratosi promotore finanziario della seconda, in relazione al contratto per l’acquisito di prodotti a titolo d’investimento con ING Banca NV, con duplice versamento, il 22 marzo e il 15 aprile 2010, nelle mani del convenuto, di assegni bancari fino alla somma di 50 mila euro;
- avevano allegato di aver scoperto che IN aveva revocato il mandato a IT, il 29 aprile 2010, e questi non aveva investito le somme ricevute. 2. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei confronti di MA IT e respinto quella avverso IN s.p.a., con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: - mancava il contratto quadro tra gli originari attori e la banca, e i singoli ordini di acquisto non potevano qualificarsi quali negozi di attuazione di quello, con conseguente nullità degli stessi;
- nei moduli sottoscritti dai clienti deducenti non vi era alcun riferimento alla banca, non essendo intestati e neppure firmati da 3 di 3 un rappresentante di essa, non essendo compilati nella parte dedicata al collocatore e neppure potendo rilevare, ai fini della correlata imputazione di responsabilità, l’appartenenza dell’istituto di credito, a séguito delle svariate operazioni d’incorporazione, allo stesso gruppo della diversa intestataria dei moduli medesimi, in mancanza di una previsione normativa sulla responsabilità della società controllata nei confronti di creditori di altra controllata del gruppo per l’inadempimento di obbligazioni dalla seconda;
- ne derivava la sola responsabilità, in proprio, del promotore;
resiste con controricorso IN s.p.a. 3. Le parti hanno depositato memorie. Il Sostituto Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del ricorso, e le ha confermate nella pubblica udienza. Ragioni della decisione 4. Il giorno prima dell’udienza pubblica fissata i ricorrenti, a mezzo del loro difensore munito d’idonea procura, hanno depositato rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, accettata da parte controricorrente. Il giudizio di legittimità va dunque estinto, senza disposizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 17/12/2024.