Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 24369
CASS
Sentenza 11 settembre 2024

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La funzione del procedimento di rettifica degli atti dello stato civile è volta ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso. (Fattispecie in tema di domanda di rettifica di un atto di nascita, formato negli Stati Uniti, nel quale era stato attestato che la minore, nata in California, era figlia di due donne, unite in matrimonio).

La partecipazione dei genitori della madre genetica di un minore, nato in Italia, da coppia omogenitoriale femminile, al giudizio di rettificazione dell'atto di nascita finalizzato all'espunzione dell'indicazione come genitore della madre sociale dall'atto stesso, deve essere qualificata come intervento ad adiuvandum rispetto alla proposizione del ricorso da parte del pubblico ministero, quando sia diretto a far valere esclusivamente le ragioni di conformità alla legge ed alla corrispondenza alla realtà biologica dello status filiationis, senza alcuna deduzione od allegazione di un interesse concreto. (In applicazione del principio, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto in via esclusiva e senza la partecipazione del p.m. e della madre genetica, dai genitori di quest'ultima).

Commentari4

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/09/2024, n. 24369
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24369
Data del deposito : 11 settembre 2024

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