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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1136/2025 V.G.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 02/05/2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]N. 11 22060 FIGINO SERENZA ITALIA
con l'Avv. CASATI MATTEO
contro
2) Controparte_1
nata in [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]N. 7 22063 CANTU' ITALIA
con l'Avv. PISANI CARMEN
1) ( ) nato il [...] a [...]; Persona_1 C.F._3
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente del medesimo presso la madre, nell'abitazione familiare condotta in locazione dalla sig.ra e sita in Cantù, via B. Cellini n. 7; Controparte_1
2) Si dà atto che il signor si è trasferito in altra abitazione in Figino Serenza (CO) via Parte_1
Galileo Galilei n. 11, ove porterà il minore nelle giornate di frequentazione al medesimo spettanti;
3) La responsabilità genitoriale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., sarà esercitata da entrambi i genitori. I genitori, limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni.
4) Nella frequentazione del padre del minore , si terrà conto della turnistica lavorativa del padre Per_1 stesso che provvederà ad inviarla alla madre entro la fine del mese precedente. Il calcolo della frequentazione, pertanto, sarà effettuato sull'intera settimana di gg. 7, compresi quindi i fine settimana.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1 il padre, durante la settimana, compreso il week-end, terrà con sé a settimane alternate, 3 Per_1 pomeriggi con due pernottamenti e 4 pomeriggi con due pernottamenti. Quando la frequentazione avviene durante i giorni feriali in cui frequenta la scuola materna, il padre preleverà il minore Per_1 direttamente all'uscita dalla scuola materna alle h. 15.30 e lo riporterà a casa della madre entro le ore 21.15 dopo averlo fatto cenare;
nei giorni in cui pernotterà dal padre, quest'ultimo lo Per_1 accompagnerà la mattina seguente a scuola materna.
Quando la frequentazione avverrà nei fine settimana, il padre preleverà direttamente a casa Per_1 della madre entro le 10.30, riaccompagnandolo il giorno seguente a scuola materna all'orario di entrata o a casa della madre entro le 10.30, a seconda delle giornate.
Qualora il padre, in considerazione della turnistica lavorativa, non potesse esercitare il diritto di frequentazione secondo la modalità sopraindicata, per un periodo di due o più giorni consecutivi, è fatta salva per il medesimo la possibilità di trascorrere almeno un paio d'ore con in una Per_1 giornata di competenza della madre, previo accordo con quest'ultima.
- Il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze estive per almeno due settimane, anche non consecutive, da comunicare all'altro genitore entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. Quanto alle vacanze natalizie, i genitori si sono così accordati: per il corrente anno, dal 20 al 27 dicembre 2024,
si recherà con la mamma in Sardegna dove trascorrerà l'intera settimana;
con il padre Per_1 trascorrerà la settimana dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025; per quanto concerne le festività
2025, starà con il papà i giorni 24, 25 e 26 dicembre e trascorrerà con la mamma il giorno Per_1 di Capodanno;
a partire dall'anno 2026, in considerazione della turnistica lavorativa del padre, i genitori si accorderanno, con congruo preavviso, per alternarsi nelle giornate del 24, 25 e 26 dicembre;
rimane salva la facoltà per entrambi i genitori di trascorrere con , ogni 3 (tre) anni, Per_1
l'intera settimana di Natale (e quindi di passare con il bambino il 24, il 25 e il 26 dicembre, in deroga all'alternanza sopra indicata), anche effettuando un viaggio all'estero e/o fuori dal territorio dove risiede e ha la prevalente collocazione;
la volontà di tenere con sé per l'intera Per_1 Per_1 settimana dovrà essere comunicata con congruo preavviso all'altro genitore il quale potrà trascorrere la medesima intera settimana di Natale con il bambino l'anno successivo, con la stessa possibilità di effettuare un viaggio entro i confini nazionali o all'estero. Nel caso in cui tale genitore decidesse di non fare alcun viaggio durante la settimana natalizia, potrà comunque tenere con sé nei giorni Per_1
24, 25 e 26 dicembre. Entrambi i genitori mantengono sempre, inoltre, in totale e piena libertà individuale, la facoltà, in alternativa a quanto appena esposto, di decidere se trascorrere l'intera settimana di Natale - comprese le giornate del 24,25,26 dicembre – in località diversa da quella di residenza, senza . In questo caso il genitore che non sarà presente nelle giornate del 24,25,26 Per_1 lo comunicherà entro il 30.10. del relativo anno all'altro genitore che terrà con sé in tutte e Per_1 tre le giornate;
per le altre giornate di festività, i genitori seguiranno il calendario concordato e sempre alternato.
- durante le vacanze pasquali i genitori si alterneranno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, possibilmente in aderenza ai turni del padre e comunque con un congruo preavviso e fatta sempre salva la possibilità per i genitori di effettuare, sempre ogni 3 (tre) anni, viaggi e vacanze con Per_1 che includano entrambi i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. In tal caso, l'anno successivo Per_1 trascorrerà entrambe le giornate con l'altro genitore, che potrà decidere di restare a casa oppure di fare a sua volta un viaggio. I genitori avranno sempre la facoltà di allontanarsi - in totale e piena libertà individuale – anche senza nelle giornate di Pasqua e/o Pasquetta ed anche in questo Per_1 caso, l'altro genitore trascorrerà con entrambe le giornate festive. Per_1
- Per tutte le festività e vacanze scolastiche le parti si accorderanno tenendo in considerazione un equo periodo di permanenza presso ciascun genitore. Qualora i genitori fossero impossibilitati a tenere nei giorni di loro spettanza, potranno preventivamente ricorrere all'aiuto dell'altro genitore Per_1
o dei nonni e, in mancanza, potranno ricorrere eventualmente a un aiuto esterno (esempio: baby- sitter) e il genitore che ha deciso di avvalersene si farà carico del relativo costo. In detta eventualità,
i genitori introdurranno gradualmente al minore la nuova figura di riferimento, decisa in accordo. ll genitore che avrà con sé il figlio si farà carico di accompagnarlo alle eventuali attività sportive o ludiche e - quando maturerà l'obbligo scolastico - di fargli eseguire i compiti scolastici. Fatti in ogni caso salvi i diversi e migliori accordi tra le parti.
5) Il IG. verserà mensilmente in favore della IG.ra a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio , e ciò sino al raggiungimento della maggiore età e Per_1 comunque sino a quando lo stesso non raggiunga l'effettiva indipendenza economica sul conto Pay
Pall già indicato dalla sig.ra – in aderenza a quanto sta già avvenendo - l'importo di € 350,00# CP_1 entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2025, oltre al 50% delle spese che verranno sostenute per la mensa di e che, Per_1 si precisa, saranno versate solo durante l'anno scolastico e in base al consumo effettivo dei buoni pasto;
i genitori, sosterranno, inoltre al 50% le spese extra mantenimento (con conguaglio a fine mese) come previste ed indicate nelle linee guida Tribunale di Como, che si allega al presente atto
(doc.10, Linee guida Trib. Como);
6) In ordine a tutte le spese straordinarie che necessitano di preventivo accordo, quest'ultimo si riterrà acquisito anche qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, effettuata anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), non manifesti, sempre per iscritto, un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta (massimo quindici giorni); ferma la ripartizione pro quota delle spese extra, ciascun genitore provvederà, salvo diverso accordo, a versare direttamente l'importo a proprio carico;
in caso di anticipazione dell'intero importo da parte di uno dei genitori, il rimborso pro quota dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta scritta, effettuata anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), che dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
7) Le spese per eventuali campi estivi e/o grest (oratorio), saranno sempre ripartite al 50%;
8) L'assegno unico universale per il figlio continuerà ad essere percepito al 50 % tra i genitori;
9) Fermo quanto sopra, nella dichiarazione dei redditi il minore verrà indicato a carico dei genitori al
50% in modo che ciascuno di essi possa usufruire pro quota delle relative detrazioni non assorbite dall'assegno unico. 10) A totale tacitazione di ogni eventuale reciproca pretesa, le parti intendono regolamentare definitivamente i loro rapporti economici e patrimoniali, con il versamento da parte del sig. Pt_1 in favore della signora dell'importo complessivo di € 4000,00# (quattromila/00) che il CP_1 medesimo si impegna a versare contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso a mezzo bonifico istantaneo alle coordinate bancarie IBAN [...]. Le parti concordemente dichiarano che con l'esatto adempimento ed il buon fine del suddetto versamento non avranno nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa e/o non connessa al predetto rapporto sentimentale e/o di convivenza, eccetto quanto stabilito in questo ricorso in favore del minore . Per_1
11) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
12) I genitori si obbligano a non coinvolgere il minore nelle nuove eventuali frequentazioni sentimentali, almeno sin tanto che la relazione non acquisisca carattere di stabilità, si impegnano ad inserire eventuali nuove figure in maniera graduale e comunque a non istaurare nuove convivenze sino a che non abbia terminato il ciclo della scuola dell'infanzia; Per_1
13) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per l'espatrio, consentendo, altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
14) I compensi professionali dell'Avv. Casati relativi a tale procedura sono a carico del IG. Parte_1
; i compensi professionali dell'Avv. Carmen Pisani relativi a tale procedura sono a carico
[...] della IG.ra . Controparte_1
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
considerato che le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 06/06/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao