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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
3971 /2024
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al
VG 3971 proposta da C.F. con l'avv. NUZZO Parte_1 C.F._1
OTTAVIANO e da C.F. con l'avv. NUZZO Parte_2 C.F._2
OTTAVIANO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 08/01/2025 ; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
a) la casa familiare, sita in Marino (RM), Via Collepicchione n. 22, verrà definitivamente assegnata alla Sig.ra b) il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente Parte_2 Per_1
autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre nella casa familiare di cui al punto a); c) il Sig. Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra per il mantenimento del figlio , la
[...] Parte_2 Per_1 somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00euro), entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; d) le spese straordinarie di , così come indicate nel Protocollo Per_1 emesso dal Tribunale Civile di Velletri di intesa con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere, saranno così divise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
e) qualora il Sig. decida di vendere la Vespa Tg. Roma 255747, di sua esclusiva proprietà, si Pt_1 impegna a corrispondere l'intero ricavato della compravendita ai propri figli e , CP_1 Per_1 nella misura del 50% ciascuno. Le parti di danno atto che la Vespa sopra indicata si trova nell'ex casa familiare sita in Marino (RM), Via Collepicchione n. 22 e vi rimarrà fino a quando il Sig. Pt_1
non ne faccia espressa richiesta di restituzione;
f) le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro anche in relazione alla liberazione del Sig. dalle obbligazioni Pt_1 relative al mutuo aperto per l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della Sig.ra sita ad Parte_2
Anzio, Via Derna n.10; g) i Sigg. e si rilasciano, sin d'ora, Parte_1 Parte_2 reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in Albano Laziale in data 5.9.1992 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Albano
Laziale dell'anno 1992 Parte 2 __, Serie A n. 182 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Seconda CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Marcello Buscema Presidente
Dott. Renato Buzi Giudice
Dott. Francesca Aratari Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulla domanda ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al
VG 3971 proposta da C.F. con l'avv. NUZZO Parte_1 C.F._1
OTTAVIANO e da C.F. con l'avv. NUZZO Parte_2 C.F._2
OTTAVIANO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 08/01/2025 ; rilevato che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
a) la casa familiare, sita in Marino (RM), Via Collepicchione n. 22, verrà definitivamente assegnata alla Sig.ra b) il figlio , maggiorenne ma non ancora completamente Parte_2 Per_1
autosufficiente, rimarrà a vivere con la madre nella casa familiare di cui al punto a); c) il Sig. Pt_1
corrisponderà alla Sig.ra per il mantenimento del figlio , la
[...] Parte_2 Per_1 somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00euro), entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario, con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; d) le spese straordinarie di , così come indicate nel Protocollo Per_1 emesso dal Tribunale Civile di Velletri di intesa con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, che le parti dichiarano di conoscere, saranno così divise nella misura del 50% ciascuno tra i genitori;
e) qualora il Sig. decida di vendere la Vespa Tg. Roma 255747, di sua esclusiva proprietà, si Pt_1 impegna a corrispondere l'intero ricavato della compravendita ai propri figli e , CP_1 Per_1 nella misura del 50% ciascuno. Le parti di danno atto che la Vespa sopra indicata si trova nell'ex casa familiare sita in Marino (RM), Via Collepicchione n. 22 e vi rimarrà fino a quando il Sig. Pt_1
non ne faccia espressa richiesta di restituzione;
f) le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto patrimoniale tra loro anche in relazione alla liberazione del Sig. dalle obbligazioni Pt_1 relative al mutuo aperto per l'acquisto della casa di proprietà esclusiva della Sig.ra sita ad Parte_2
Anzio, Via Derna n.10; g) i Sigg. e si rilasciano, sin d'ora, Parte_1 Parte_2 reciproco consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio proprio. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, coniugati in Albano Laziale in data 5.9.1992 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Albano
Laziale dell'anno 1992 Parte 2 __, Serie A n. 182 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 09/01/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE