Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00688/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2022, proposto da -OMISSIS- - e per esso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, -OMISSIS- e -OMISSIS- - rappresentato e difeso dall’Avvocato Arianna De Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e Liceo scientifico -OMISSIS-, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege a Torino, Via dell’Arsenale n. 21;
Per l’annullamento,
previa sospensione degli effetti,
del provvedimento del 14.6.2022 notificato in data 15.6.2022, di non ammissione dell’alunno al quinto anno del liceo scientifico dallo stesso frequentato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e del Liceo scientifico -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il Dott. IA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 2.8.2022, -OMISSIS-, per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale nei confronti dell’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.) e del Liceo scientifico -OMISSIS- al fine di sentir, previa sospensione degli effetti, annullare il provvedimento del 14.6.2022, notificato in data 15.6.2022, di non ammissione dell’alunno al quinto anno del liceo scientifico dallo stesso frequentato.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha articolato le doglianze che verranno di seguito esaminate.
2. In data 5.09.2022, il MIUR e il Liceo scientifico statale “-OMISSIS-” si sono costituiti in giudizio con una memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 7.9.2022, fissata a fini cautelari, il Collegio ha respinto l’istanza di tal fatta per difetto del fumus boni iuris . Il provvedimento non è stato impugnato.
4. All’udienza pubblica fissata, in via straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato ex art. 87, comma 4 bis , c.p.a., in data 20.03.2026 e celebratasi da remoto, nessuno è comparso e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile.
Nel processo amministrativo, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione (e a differenza dei presupposti processuali), può non sussistere al tempo della proposizione della domanda giudiziale, ma deve essere riscontrato al tempo dell’adozione della decisione di merito.
Al riguardo, è onere del ricorrente fornire la prova della sussistenza, in capo a esso, dell’interesse ad agire ed è obbligo del giudice quello di indagare d’ufficio la sussistenza della condizione dell’azione in parola.
Nella materia che in questa sede ci occupa, la Giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio - Roma, n. 20426/2025), condivisa dal Collegio, ha chiarito che se lo studente che ha impugnato la bocciatura riesce - a fronte dell’ammissione con riserva in via cautelare, oppure ripetendo l’anno - a passare medio tempore alla classe successiva, allora il ricorso giudiziale diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. A contrario , sussiste l’interesse alla decisione della causa nel merito ove lo studente, nonostante l’ampio lasso di tempo trascorso, non abbia ancora conseguito il passaggio alla classe successiva cui continua ad anelare.
Applicando tali principi al caso di specie, parte ricorrente non ha, in primo luogo, impugnato il provvedimento cautelare che ha portato alla reiezione dell’istanza di sospensiva dell’efficacia dei provvedimenti impugnati.
In secondo luogo, dall’impugnazione della bocciatura, relativa all’anno scolastico 2021/2022, a oggi sono trascorsi ben cinque anni, cosicchè l’ampio decorso del tempo è in grado di minare l’interesse ad agire in capo al ricorrente.
In terzo luogo, quest’ultimo, lungi dall’allegare (quantomeno) la propria situazione scolastica e dal dedurre circa l’intervenuta evoluzione, o meno, del proprio percorso scolastico, nulla ha detto, ritenendo persino di non presenziare all’udienza di discussione.
Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene non raggiunta la prova della sussistenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente.
6. Sennonchè, sulla scorta dell’orientamento formatosi nella giurisprudenza amministrativa di secondo grado a partire dalla pronuncia del C.d.s., A.P., n. 16/2024, il Collegio è tenuto a esaminare nel merito la controversia che in questa sede ci occupa.
Il ricorso è altresì infondato.
-OMISSIS-, studente affetto da disturbi specifici d’apprendimento (DSA), sub specie di disgrafia, ha frequentato il quarto anno di liceo scientifico.
In ragione di tali disturbi, l’Istituto scolastico ha elaborato un piano didattico personalizzato (PDP) funzionale all’adozione di misure compensative e dispensative, entrambe espressioni di didattica personalizzata favorevole alle esigenze del ricorrente.
Quest’ultimo ha, in questa sese, impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di classe ha ritenuto, all’unanimità, di non ammetterlo alla classe successiva sulla base di motivazioni che possono essere come di seguito compendiate: nonostante l’applicazione, in favore dello studente, delle misure compensative e dispensative tese alla personalizzazione della didattica, nonché la previsione di apposite e mirate attività di recupero, il ricorrente “ non ha raggiunto i requisiti minimi in numerose discipline ”.
Dalla disamina del provvedimento impugnato, emerge che il ricorrente ha riportato, nella pagella finale, le seguenti insufficienze: inglese 5, filosofia 4, matematica 4, fisica 4, scienze 5.
Ciò posto e prima di esaminare analiticamente le singole doglianze, giova premettere come “ la valutazione del consiglio di classe in ordine alla promozione o meno di uno studente all’anno successivo è espressione di una discrezionalità di carattere tecnico, strettamente connessa alla professionalità del docente ”, cosicchè il giudice amministrativo è tenuto, rispetto a esse, a svolgere un sindacato di tipo estrinseco, potendo annullare la decisione finale solo se viziata da eccesso di potere (C.d.s., n. 6140/2022).
7. Con il primo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito l’illegittimità, per violazione dei dettami di cui alla L. 170/2010, del provvedimento impugnato, in quanto esso non avrebbe tenuto, nella debita considerazione, ai fini del giudizio finale, l’incidenza che i DSA spiegano sul rendimento scolastico, né valutato l’impatto negativo della bocciatura sull’alunno, in termini di disaffezione rispetto al percorso scolastico da esso intrapreso. Inoltre, sul rendimento negativo dell’alunno avrebbero inciso: i ) l’omesso aggiornamento del PDP, che non avrebbe tenuto conto della relazione del logopedista; ii ) la circostanza per la quale il PDP non sarebbe stato in concreto applicato; iii ) l’omessa e tempestiva comunicazione alla famiglia dell’andamento scolastico dell’alunno.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, dalla disamina dei verbali del Consiglio di classe allegati alla relazione del -OMISSIS- (doc. 11 indice di parte resistente), è emersa non solo la predisposizione del PDP in favore del ricorrente, ma il costante aggiornamento e monitoraggio dello stesso (cfr. verbali del 12.10.2021, 23.11.2021, 2.2.2022, 15.3.2022, 10.5.2022). In particolare, il verbale del 2.2.2022 dà conto dell’intervenuto aggiornamento del PDP del ricorrente, anche con riferimento alla richiamata relazione del logopedista.
In secondo luogo, le relazioni elaborate dai docenti, allegate alla richiamata relazione del -OMISSIS-, danno conto delle seguenti circostanze: i ) l’alunno ha rifiutato l’utilizzo di PC, tablet, strumenti di videoscrittura e device messi a disposizione della scuola in comodato d’uso; ii ) l’alunno è stato dispensato dalla scrittura di testi sotto dettatura; iii ) l’alunno ha beneficiato di verifiche programmate, con regolare e corretta applicazione del PDP; iv ) egli spesso si è mostrato svogliato, disinteressato alle attività scolastiche e poco collaborativo e ha riportato gravi lacune nelle materie oggetto di insufficienza; v ) il ricorrente non ha mai richiesto l’applicazione di tempi supplementari per lo svolgimento delle prove; vi ) nelle valutazioni di esse, i docenti non hanno tenuto in considerazione gli errori di ortografia e sintassi commessi dall’alunno.
Pertanto, le superiori circostanze denotano non solo la corretta applicazione del PDP, ma anche che il Consiglio di classe abbia correttamente valutato, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, la situazione complessiva dell’alunno.
Quanto poi all’eventuale disaffezione del ricorrente al percorso scolastico a seguito della bocciatura, il Consiglio di classe ha correttamente ritenuto che tale rischio dovesse soccombere rispetto a quello, ben più grave e frustrante, di favorire la progressione di classe in assenza degli adeguati strumenti, conoscenze e adeguato bagaglio culturale.
In terzo luogo, emerge per tabulas come l’Istituto scolastico abbia costantemente, e quindi tempestivamente, informato la famiglia del rendimento scolastico del figlio e che quest’ultima non abbia richiesto agli insegnanti - dichiaratisi, invece, disponibili in tal senso - colloqui ulteriori. Pertanto, l’ agere dell’Istituto non è censurabile nemmeno sotto tale aspetto.
8. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente si duole dell’omessa e/o carente motivazione del provvedimento impugnato per ciò che attiene sia all’incidenza che i DSA spiegano sul rendimento scolastico, sia alla valutazione globale del percorso svolto dall’alunno nel corso dell’anno scolastico.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, il provvedimento impugnato risulta sufficientemente motivato per ciò che concerne l’applicazione della didattica personalizzata e delle relative misure compensative adottate in favore del ricorrente.
Sotto tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa (TAR Emilia Romagna, n. 110/2015), condivisa dal Collegio, ha chiarito che “ la motivazione dei provvedimenti concernenti la valutazione scolastica dell’apprendimento e delle competenze acquisite dallo studente non richiede diffuse e articolate argomentazioni, ma può concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze ”.
Il provvedimento in esame dà, inoltre, atto della circostanza per la quale l’alunno non ha conseguito i risultati minimi richiesti per il passaggio alla classe successiva, cosicchè deve essere escluso qualsivoglia difetto di motivazione in ordine ai presupposti legittimanti la bocciatura per cui è causa. Del resto, tale profilo è dirimente ai fini della progressione scolastica.
A tal riguardo, la giurisprudenza amministrativa (TAR Trento, n. 96/2022, TRA Lazio – -OMISSIS-, n. 10952/2019, TAR Toscana, n. 1246/2017, Marche, I, 15.12.2016, n. 718), condivisa dal Tribunale, ha da tempo e in modo granitico chiarito che “ se si lamenta che la mancata o insufficiente predisposizione di misure di sostegno o compensative abbia impedito all’alunno di conseguire la sufficienza nelle materie interessate, l’accoglimento della doglianza non può avere quale conseguenza l’ammissione alla classe superiore. Questo perché l’interessato (rispetto al quale il consiglio di classe ha riscontrato in numerose discipline insufficienze anche gravi che denotano la presenza di lacune nella preparazione di base) non ha le basi adeguate per sopportare un programma di studi verosimilmente più pesante. In questi casi non può invocarsi un provvedimento giudiziario che promuova alla classe superiore uno studente che, eventualmente anche per “colpa” dell’istituto scolastico, non sia in possesso della preparazione adeguata ”.
Pertanto, la doglianza appena esaminata è priva di pregio.
9. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente ha eccepito l’illogicità del provvedimento impugnato perché i recuperi verificatosi in talune materie dimostrerebbero che quando lo studente è stato messo nelle condizioni di utilizzare gli strumenti compensativi, allora esso sarebbe riuscito a conseguire un valido rendimento.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, l’allegazione del ricorrente, oltre che generica, è apodittica e, come tale, non dimostrata.
In secondo luogo, dirimente sul punto, e per quanto sopra detto, è la circostanza per la quale l’alunno non ha raggiunto la soglia di preparazione e la maturità adeguata per accedere alla classe successiva, essendo a tal fine indispensabile un bagaglio di competenze culturali utili a un proficuo proseguimento del corso di studi.
Depongono in tal senso le numerose e gravi insufficienze dallo stesso riportate che, alla luce delle considerazioni che precedono, non possono essere ascritte all’omessa o erronea applicazione del PDP da parte dell’Istituto scolastico, bensì al mancato raggiungimento, da parte dell’alunno, di quegli obiettivi minimi di cui si è detto nel provvedimento impugnato.
10. Alla luce di tutto quanto precede, il ricorso deve essere altresì respinto, perché infondato nel merito.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato nel merito.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte resistente, che liquida nella complessiva e unica somma di € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA TT, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
IA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OR | LA TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.