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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/02/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 434/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IL
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434/2023 r.g. promossa da:
AL 43 IL (C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GRASSI ALBERTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Controparte_1 P.IVA_2
PIETRO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“In via principale a) Previo accertamento, della commissione da parte dell'impresa convenuta di un fatto illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., provvedere: 1) a condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa Parte_1 ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, a ristoro dell'indebito utilizzo del tratto di strada di sua proprietà tuttora in corso;
2) a condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso Parte_1 di causa ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, per la sottrazione totale dell'uso dei marciapiedi ai legittimi proprietari, tuttora in corso, sino alla loro restituzione;
con riserva espressa di quantificare gli importi in corso di causa per le ragioni addotte;
b) condannare la convenuta al rifacimento del manto stradale e ripristino dei marciapiedi a regola d'arte con rimozione di quanto inserito/modificato con ogni costo, di accertamento del danno, pagina 1 di 18 definizione della tipologia da lavori da eseguire nonché di quantificazione ed esecuzione dei lavori, a suo esclusivo carico;
c) ordinare l'esibizione in corso di causa e condannare la convenuta alla consegna al attore della perizia di carico svolta in data 25/6/21 e della documentazione Parte_1 attestante la portata della soletta di carico pagamento, nonché della documentazione riguardante gli interventi effettuati sotto il marciapiede, ovvero ordinarne il deposito agli atti del presente procedimento affinché il Condominio attore possa visionarli ed estrarne copia riservandosi ogni domanda conseguente alla valutazione della predetta documentazione al momento in cui se ne entrerà in possesso;
d) nell'eventualità che dall'analisi della predetta documentazione emergano comportamenti illeciti nascosti e/o vizi occulti, accertare il danno provocato al Condominio attore e condannare la convenuta al risarcimento conseguente da quantificarsi in corso di causa anche eventualmente in via equitativa;
e) condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via equitativa laddove non sia Parte_1 possibile la quantificazione in forma specifica, a ristoro dell'eventuale pericolo corso da persone e cose causato dalla mancata consegna della perizia di carico e della documentazione ulteriore concordata;
f) accertare il danno provocato al Condominio attore dalla convenuta per il disagio che i
Condomini hanno subito da oltre un anno e mezzo e tuttora in corso, le cui voci sono state specificamente indicate nella parte in diritto, e conseguentemente condannare l'impresa al pagamento di una somma di denaro a favore del Condominio attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica. g) ordinare la costituzione a favore della convenuta della servitù di passaggio carrabile dei veicoli sul tratto di strada, stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente;
h) Previa esibizione e consegna della documentazione afferente le opere impiantate e realizzate ordinare anche la relativa costituzione della servitù di passaggio di tubi e servizi sotto il marciapiede stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente;
i) Ordinare l'adozione di un idoneo regolamento d'uso e di divisione dei costi relativo alla gestione del tratto di strada, riservandosi anche la nomina di un eventuale amministratore;
l) Autorizzare la chiamata dei terzi in causa, altri soggetti beneficiari delle servitù di passaggio meglio individuati nel corpo dell'atto, al solo scopo di partecipare alla redazione del regolamento della cosa comune e della suddivisione dei costi e nomina dell'amministratore. In via subordinata Nella denegata ipotesi che non venga ritenuta applicabile la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto b), condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via Parte_1 equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, per l'uso perpetuo e la costituzione del diritto di servitù specifico sul marciapiede e/o strada a causa dell'indebite modifiche e/o inserimenti, stabilendo la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria in caso di qualsivoglia intervento si debba effettuare. In via istruttoria Autorizzare la prova per testi nei confronti delle persone e sui capitoli di prova che si indicheranno nella memoria istruttoria a ciò deputata. Espletare CTU sullo stato dei luoghi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e con le opportune declaratorie, così giudicare In via preliminare nel rito: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti pagina 2 di 18 essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. e l'inammissibilità di tutte le domande nuove formulate, il tutto giusta narrativa di cui agli atti difensivi;
In via principale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via preliminare, respingere tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non comprovate;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'instaurazione di lite temeraria. In via istruttoria: si chiede che il giudicante, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. voglia ordinare all'attore l'esibizione in giudizio dell'accordo asseritamente concluso da quest'ultimo con i terzi beneficiari della servitù di passaggio Disporre la convocazione del Ctu designato a chiarimenti, in contraddittorio con i rispettivi CTP, oppure, in alternativa, la sottoposizione di integrazioni scritte, sui punti sopra delineati, al medesimo CTU”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in Parte_2 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo del “tratto di strada di proprietà condominiale”, per l'impossibilità di utilizzo dei marciapiedi da parte dei condomini proprietari, per l'ammaloramento del marciapiede a causa della posa da parte sua di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari, nonché al rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore ha allegato:
- che in data 8.2.2000 è stato costituito il , oggi censito al catasto al foglio Parte_2
31, mappale 310 e composto da sette appartamenti disposti su quattro piani, un negozio al piano terreno, un giardino condominiale, sei cantine e diciotto box posizionati “nel sotterraneo dell'edificio e la cui estensione comprende oltre al perimetro dell'edificio anche il tratto di strada di accesso ai box dalla che è di proprietà”; Parte_2
- che i beni immobili erano originariamente individuati al catasto terreni al foglio 31, mappali 161-
162-163-167, mentre ad oggi sono tutti complessivamente censiti al foglio 31, mappale 310;
pagina 3 di 18 - quando è stato costruito lo stabile condominiale, nel 2000, i terreni retrostanti, salvo un capannone industriale di proprietà di terzi (mappale 164), erano agricoli e il “passaggio per l'accesso ai predetti orti e terreni poteva avvenire dalla parte retrostante i capannoni industriali attigui all'edificio del
Condominio attore, ovvero dalla attraverso un passaggio esclusivamente pedonale su strada Parte_2 sterrata”;
- che il “Condominio attore risultava essere proprietario oltre che dello spazio perimetrale ove veniva costruito l'edificio ed i box interrati anche della prima parte della strada sterrata di accesso ai box, perpendicolare alla ; Parte_2
- che, al momento della costruzione dell'edificio, l'impresa costruttrice ha costruito i marciapiedi e ha asfaltato la strada che dava accesso ai box, lasciando sterrato il tratto di strada di accesso ai campi e concedendo una servitù di passaggio “ai residenti di cui ai mappali 164,165,168,153,133”;
- che il Comune di Milano ha concesso all'impresa il permesso di costruire Controparte_1 per edificare una nuova palazzina, “posizionata sul terreno tra i capannoni industriali limitrofi al
Condominio attore ed i giardini pubblici” ed oggi censita al foglio 60 mappale 401;
- che lo stesso “Comune di Milano concedeva alla società il permesso di costruire Controparte_1
una nuova palazzina posizionata sul terreno tra i capannoni industriali limitrofi al Condominio attore ed i giardini pubblici, foglio 60 mappale 401 (già mappale 222), senza però preoccuparsi di come dare acceso al nuovo stabile”;
- che, ciò nonostante, tra l'anno 2020 e il 2021 ha iniziato i lavori di costruzione della Controparte_1
palazzina, utilizzando indebitamente la strada di proprietà del Condominio, senza aver alcun diritto di servitù di passaggio;
- che, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, l'amministratore di ha autorizzato lo Parte_1
svolgimento della prova di carico al fine di verificare se il continuo passaggio dei mezzi pesanti avrebbe potuto causare danni e cedimenti strutturali al tratto di strada di al di sotto della Parte_2
quale vi sono peraltro anche i box del;
Parte_1
- che, nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, la società convenuta non ha mai consegnato la documentazione richiesta dal Condominio né, tanto meno, la prova di carico, costringendo pertanto il procuratore del Condominio a diffidare l'impresa dal passaggio, tenuto conto del continuo passaggio di mezzi pesanti senza autorizzazione;
pagina 4 di 18 - che nei mesi successivi alla diffida e in assenza della prova di carico, l'impresa ha comunque avviato il transito dei mezzi pesanti sulla strada e ha cominciato “ad aprire i marciapiedi per la posa di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari”;
- che il passaggio dei mezzi pesanti ha determinato danni al manto stradale e, in particolare, “il cedimento di parti dell'asfalto nei pressi dei tombini, lo sprofondamento del terreno (e dell'asfalto) all'altezza del dosso di accesso alla strada privata”, nonché danneggiamenti causati dalla posa di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari ed impedendo “agli aventi diritto” di utilizzare i marciapiedi;
- che, non riuscendo a trovare una composizione bonaria della vertenza, il è Parte_2
stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Il attore, “previo accertamento, della violazione da parte dell'impresa convenuta del Parte_1 diritto di proprietà del attore”, ha pertanto proposto domanda di condanna al pagamento Parte_1 di “una somma di denaro a …ristoro dell'indebito utilizzo del tratto di strada di sua proprietà”, nonché “per la sottrazione totale dell'uso dei marciapiedi ai legittimi proprietari .. sino alla loro restituzione”, oltre che al “rifacimento del manto stradale e ripristino dei marciapiedi a regola d'arte con rimozione di quanto inserito/modificato” e alla consegna della perizia di carico del 25.6.2021 e della documentazione conseguente.
Con deposito di comparsa di costituzione risposta si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, tenuto conto
[...] dell'indeterminatezza del petitum. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, contestando recisamente la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte attrice. In particolare, l'impesa ha eccepito di essere titolare di una regolare servitù di passaggio sul tratto Pt_2
di strada oggetto della vertenza de qua, evidenziando che già con atto di compravendita del 1950, i venditori avevano costituito una servitù perpetua di passaggio, come risulta dalle visure storiche e della relazione tecnica versata in atti. L'impresa ha contestato altresì la sussistenza di un CP_1
ammaloramento del manto stradale, evidenziando peraltro che la posa di cavi, tubature e scarichi fognari è avvenuta sulla base delle indicazioni rilasciate dal Comune di Milano con il permesso di costruire. La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree e la condanna alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 18 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediate consulenza tecnica per “verificare l'incidenza del passaggio carraio sul tratto compreso nella comproprietà dei condomini dello stabile di sul valore del relativo sedime, nonché i lavori Parte_2 di ripristino della via ed i relativi costi” con incarico conferito al Geometra Controparte_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 24.10.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e dev'essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha modificato la domanda, chiedendo altresì di “ordinare la costituzione a favore della convenuta della servitù di passaggio carrabile dei veicoli sul tratto di strada, stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente”, la “costituzione della servitù di passaggio di tubi e servizi sotto il marciapiede”, nonché l'adozione di un regolamento d'uso con divisione dei costi relativi alla gestione del tratto di strada oggetto della presente vertenza (cfr. conclusioni memoria ex art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c. e foglio di precisazione delle conclusioni). Orbene, si osserva che la domanda appena riportata, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere considerata una mera modificazione di quella originariamente proposta, costituendo a tutti gli effetti una vera e propria domanda nuova, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 1 n. 6 c.p.c. e per l'effetto del tutto inammissibile
(cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 12310/2015 “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda
pagina 6 di 18 formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”). Infatti, la domanda di costituzione di una servitù di passo carrabile, di servitù di acquedotto e la conseguente regolazione dei costi di manutenzione e gestione non costituisce una precisazione di quanto richiesto nell'atto di citazione, con cui la parte attrice ha formulato domande di risarcimento del danno per equivalente per uso illecito del tratto di strada di accesso allo stabile costruito dalla parte convenuta e in forma specifica per il ripristino della stessa e non di costituzione di un diritto reale.
Ove il condominio attore avesse voluto domandare la costituzione giudiziale di un diritto di servitù di passo carraio a favore di e a carico dei proprietari delle unità dello stabile Controparte_1
condominiale attoreo, non solo avrebbe dovuto formulare la domanda sin dalla citazione, ma anche la domanda avrebbe dovuto essere proposta dai proprietari dei singoli beni immobili siti presso lo stabile, dovendo ritenersi il condominio privo della legittimazione attiva, trattandosi di vertenza avente ad oggetto la costituzione di un diritto reale, che esula dalle attribuzioni proprie dell'amministratore contemplate dall'art. 1130 c.c. (cfr. ad es. Cass. n. 5147/2003 secondo cui per le azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, la legittimazione dell'amministratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale - ad eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime deliberazione di tutti i condomini -, atteso che il potere di estendere il dominio spettante ai singoli condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà è estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale e può essere conferito solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati).
Le predette domande di cui ai punti g), h), i), l) delle conclusioni precisate in data 21.10.2024 devono quindi essere dichiarate inammissibili.
Allo stesso modo, sempre con riferimento alle questioni preliminari, dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che nell'atto introduttivo, completo di tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c., l'attore ha formulato domande risarcitorie, nonché richieste di esibizione documentali, risultando pertanto chiaro tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda (commissione di un fatto illecito costituito fondamentalmente dal transito pagina 7 di 18 veicolare sul tratto di strada privata di accesso al ed integrante una parte Parte_2
comune, in assenza di un corrispondente titolo costitutivo).
Ciò precisato occorre ora esaminare le domande formulate dal Parte_2
La parte attrice ha innanzitutto formulato una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per
“indebito utilizzo” del tratto di strada di sua proprietà da parte dell'impresa in Controparte_1
assenza di un diritto di servitù di passaggio carrabile.
È opportuno premettere che, affinché sorga una responsabilità extracontrattuale, è necessario valutare la sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c., vale a dire la condotta umana, attiva od omissiva, il nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, la lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e il danno- evento. Nel caso di specie, al fine di valutare se l'impresa convenuta abbia posto in essere un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario verificare in primo luogo la sussistenza di un diritto di servitù a suo favore, nonché la sua eventuale estensione e la modalità di utilizzo.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che, con atto di compravendita del 26 aprile 1950, gli originari danti causa della porzione di terreno, censita al mappale 386 sub b, hanno costituito un diritto di servitù di passaggio perpetuo a favore di ulteriori fondi tra cui quello dell'odierna convenuta, censito all'allora mappale 386 sub a e avente natura di “seminativo arborato” (cfr. doc. 4, allegato 13 parte convenuta). Più precisamente, la servitù di passaggio a favore della particella censita al catasto al mappale 386 sub a (fondo oggi censito al catasto al mappale 401 di proprietà dell'impresa Pt_2 risulta chiaramente prevista dal contratto di compravendita nel quale è stato stabilito che : “alla loro volta i venditori costituiscono la servitù perpetua di passaggio sopra una striscia della residua proprietà al mappale 386 sub a… necessaria per formare una strada larga metri otto lungo il confine di levante del detto mappale 386 fino al raggiungimento del prolungamento della Via Cinque Maggio”
(cfr. pag. 6 contratto di compravendita). Dal predetto contratto si evince quindi la costituzione, in via negoziale, di un diritto di servitù di passaggio a favore di un fondo avente destinazione esclusivamente agricola. Ebbene, trattandosi di una servitù costituita in via negoziale, la delimitazione dell'oggetto, delle modalità di esercizio e della durata della stessa devono essere accertate innanzitutto sulla base del titolo costitutivo, ossia del contratto. Ne deriva che, laddove dal titolo non è possibile ricavare con precisione l'estensione del diritto di servitù, devono essere applicate le norme generali relative pagina 8 di 18 all'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e, in via sussidiaria, il criterio di cui all'art. 1065 c.c. (cfr. Cass. civ n. 3286/1999: “L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 cod. civ.”). Con riferimento a tale criterio sussidiario, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità” ( cfr. Cass. civ.15046/2018).
Nel caso di specie, si osserva che il contratto stipulato tra le parti nel 1950 non ha regolato in maniera chiara ed inequivoca le modalità di utilizzo della servitù di passaggio e, tanto meno, è possibile desumerle dal comportamento delle stesse, tenuto conto che si tratta di un atto di compravendita risalente al 1950, sì che non vi sono elementi in atti per ricostruire i contegni tenuti dalle parti originarie e dai successivi aventi causa. Tuttavia, proprio in applicazione degli articoli 1063,1064 e
1065 c.c., considerato che tutti i fondi oggetto del citato contratto di compravendita avevano una destinazione agricola ed erano utilizzati principalmente come orti o erano adibiti a coltivazione, è ragionevole presumere che la servitù di passaggio comprendesse non solo appunto il passaggio pedonale, ma anche il transito con i mezzi agricoli utilizzati all'epoca (come, ad esempio, carri ed aratri). Del resto, si reputa non solo ragionevole, ma anche del tutto prevedibile che ai predetti fondi, per il soddisfacimento della loro destinazione agricola, si accedesse non soltanto a piedi, ma anche con i macchinari agricoli dell'epoca. Ne deriva quindi che il diritto di servitù di passaggio, costituito nel
1950, fosse non solo pedonale, ma anche carraio con mezzi agricoli.
Tale regolamentazione non è stata interessata da variazioni o modifiche sino all'atto di compravendita del 24 gennaio 2011, stipulato tra la parte e l'impresa Parte_3 [...]
(acquirente). Le parti, precisamente al punto 2.1, facendo riferimento a quanto Controparte_1
pagina 9 di 18 stabilito con l'atto notarile del 26 aprile 1950, hanno ribadito la sussistenza di una servitù di passaggio
“sopra una striscia di terreno larga metri otto lungo il confine di levante del mappale 400 (dal quale è derivato il mappale 401 oggetto del presente atto) fino a raggiungere il prolungamento della via
Cinque Maggio” (cfr. doc. 4 parte convenuta allegato 14). Nel medesimo atto, dopo aver dato atto della natura di orto irriguo del terreno oggetto di alienazioni, le parti hanno precisato che “la porzione di terreno qui compravenduta ha la destinazione urbanistica come dal certificato n. 1479/2010 rilasciato dal Comune di Milano in data 11 ottobre 2010” (cfr. doc. 4 parte convenuta allegato 14). Da ciò si evince un mutamento della destinazione d'uso del fondo di proprietà del convenuto avente non più solo una destinazione agricola, ma anche urbanistica. Proprio in virtù di ciò, a seguito del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano in data 19 aprile 2019 (cfr. doc. 1 parte convenuta),
l'impresa a luglio 2021 (cfr. doc. 7 parte attrice), ha avviato i lavori di edificazione di una Pt_2 nuova palazzina sul fondo di sua proprietà ed è iniziato l'accesso di mezzi pesanti con conseguente passaggio sul tratto di strada sopra identificato.
Alla luce della documentazione prodotta risulta per tabulas che sia stato costituito in favore dell'impresa un diritto di servitù di passaggio, ma, essendo tale diritto limitato al solo passaggio Pt_2
pedonale e con mezzi agricoli, esso non ricomprenda il transito con veicoli a motore.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di servitù di passaggio, ricorre
l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cod. civ. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario” (cfr. Cass. civ. 22831/2005 e n. 6637/2015). È evidente che in caso di utilizzo esclusivamente agricolo del terreno, l'esercizio della servitù di passaggio è legato alle sole esigenze di coltivazione e, presumibilmente, non viene esercitato in maniera continuativa, ma per lo più in maniera saltuaria o in base alle esigenze agricole;
diversamente, in presenza di un fondo adibito a civile abitazione, l'esercizio della servitù di passaggio è senza dubbio maggiore in ragione dell'esigenza quotidiana di accedere alle proprie abitazioni anche attraverso veicoli.
Nel caso di specie la mutata destinazione del fondo e le conseguenti esigenze di edificazione hanno reso necessario il transito di mezzi pesanti e un aumento del flusso veicolare dei residenti della nuova palazzina;
il transito con mezzi pesanti e carraio per accedere a unità immobiliari con destinazione pagina 10 di 18 abitativa non può ritenersi ricompreso nel diritto di passaggio originariamente costituito per accedere all'area “seminativo arborato”, sì che esso costituisce un comportamento illecito in virtù di quanto disposto dall'art. 1067 c.c. che impone un divieto di aggravamento dell'esercizio del diritto di servitù.
L'impresa ha quindi determinato un aggravamento della servitù di passo pattiziamente Pt_2
costituita, in ragione della successione a titolo particolare nel diritto controverso, in suo favore, esercitando il diritto oltre quanto previsto dal titolo.
Il attore ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il Parte_1
passaggio veicolare sul fondo di proprietà dei condomini e sua parte comune, sino ad oggi avvenuto in spregio al titolo ed alle norme in materia di servitù.
Con riferimento alla sua quantificazione, si osserva che tale risarcimento non può essere parametrato all'indennità prevista per le servitù dall'articolo 1053 c.c. atteso che, nel caso di specie, sussiste un diritto di servitù di passaggio (sia pedonale che agricola tenuto conto delle condizione del fondo al momento della costituzione della servitù), ma non di passo carraio, che può essere costituita solo nei modi stabiliti dalla legge (cfr. art. 1032 c.c.) e solo contestualmente alla sua costituzione darà diritto alla corresponsione in favore dei proprietari di un'indennità. Ciò che invece dev'essere riconosciuto nel caso di specie è il risarcimento del danno per un utilizzo del tratto di strada di proprietà dei condomini delle unità immobiliari, site presso il (di cui egli agisce per la conservazione Parte_2
della cosa comune, il tratto di strada appunto) in violazione di quanto pattuito inter partes e, pertanto, illecito.
Ai fini della quantificazione del danno ben può essere posta a fondamento della presente vertenza la consulenza tecnica del Geometra in quanto fondata su argomenti tecnici e supportata da logica e CP_2 chiara motivazione. Il ctu ha verificato che “sul tratto di strada di proprietà di parte attrice, a parte del mappale 310, transitano tutti i veicoli che accedono ai vari lotti, compreso quello della parte convenuta. Ne consegue pertanto che la costruzione realizzata dalla parte convenuta, sull'originario lotto identificato con il mapp. 487 (ex mappale 401), di fatto ha dato luogo ad un incremento del transito veicolare esistente prima della realizzazione del predetto immobile”, constatando quindi un deprezzamento del tratto di strada pari ad euro 16.725,00 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio). Parte convenuta ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal geometra dolendosi del fatto che CP_2 quest'ultimo abbia preso come parametro il valore commerciale medio del terreno utilizzabile ai fini pagina 11 di 18 del calcolo dell'indennità e non abbia applicato un coefficiente di deprezzamento. Tuttavia, nelle note critiche versate in atti, il ctp di parte convenuta non ha spiegato in maniera chiara le formule utilizzate e i criteri di calcolo che l'hanno portato ad ottenere una somma diversa da quella utilizzata dal ctu. In proposito, si reputa del tutto condivisibile la risposta fornita dal Geometra alle note critiche del CP_2 ctp: “Non si concorda con il CTP in quanto la determinazione del deprezzamento è stata effettuata in ottemperanza ai criteri per la stima delle servitù di passaggio, che prevedono che l'indennizzo corrisponde al valore dell'area occupata con adeguata area di rispetto, più i frutti pendenti, il valore del soprassuolo, la capitalizzazione delle imposte e gli eventuali danni arrecati al fondo. Nel caso di specie l'indennizzo/deprezzamento corrisponde al valore del sedime stradale più i costi di ripristino quantificati con il terzo punto del quesito. Valore che, essendo la strada usufruita anche da altri fondi,
è stato rapportato al numero delle unità immobiliari del fabbricato realizzato dalla parte convenuta”
(cfr. consulenza tecnica e risposta alle note critiche del ctp).
Si reputano pertanto del tutto condivisibili le valutazioni in termini di deprezzamento operate dal ctu.
Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie dev'essere risarcito il solo danno da illecito transito dalla data di inizio lavori a quella odierna, l'importo di euro 16.725,00 individuato dal consulente non può che essere ridotto in maniera proporzionale al lasso temporale in cui si è verificata la condotta illecita, vale a dire da metà dell'anno 2021 alla data della presente sentenza. Deve essere in ogni caso tenuto conto del fatto che il bene immobile dell'impresa convenuta dopo la modifica delle aree circostanti è divenuto intercluso ed è stata modificata la sua destinazione dopo la pattuizione del diritto di servitù di passo e agricolo. Pertanto, tenuto conto che il valore di deprezzamento stimato dal ctu si riferisce ad un bene che non è deperibile e non ha una durata limitata, essendo limitato a circa 4 anni il lasso di tempo in cui si è verificato l'illecito transito, si reputa che il danno debba essere liquidato in misura prossima del 10% all'intero deprezzamento, come stimato dal geometra CP_2
Ne deriva che, a titolo di risarcimento del danno per l'indebito utilizzo della strada di sua proprietà, deve essere riconosciuta la somma di euro 2.000,00.
Considerato che il transito con mezzi pesanti e ordinariamente con veicoli ha determinato la necessità di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, così come indicati dal consulente d'ufficio, come si evince alla documentazione versata in atti dalla parte attrice, nonché dai rilievi fotografici effettuati dal ctu, la parte convenuta deve essere condannata ad eseguire le opere di messa in pristino. In proposito, il pagina 12 di 18 Geometra ha infatti verificato che “la superficie della strada da ripristinare risulta essere di CP_2 circa mq. 33” e che “i lavori di ripristino consistono nella realizzazione del manto di usura nelle zone danneggiate, con parziale fresatura (dove necessario), applicazione di emulsioni bituminose e compattazione dell'asfalto con vibrofinitrice”, da eseguire sulla base del computo metrico di cui a pagina 19 della consulenza d'ufficio, per un totale complessivo di euro 4.800,00 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).
Dopo la costituzione del diritto di servitù di passo carraio a carico delle unità immobiliari dei condomini e a favore della società convenuta o dei suoi aventi causa, che potrà avvenire in via pattizia o giudiziale, l'obbligo di farsi carico della manutenzione del tratto sarà a carico del fondo dominante, se non diversamente pattuito, come previsto dall'art. 1069 c.c.
La pronuncia copre ogni statuizione in punto di esercizio della servitù di acquedotto e di scolo determinata dalla predisposizione di condutture nel relativo sottosuolo.
Il Condominio attore ha altresì chiesto di “ordinare l'esibizione in corso di causa e condannare la convenuta alla consegna al attore della perizia di carico svolta in data 25/6/21 e della Parte_1
documentazione attestante la portata della soletta di carico pagamento, nonché della documentazione riguardante gli interventi effettuati sotto il marciapiede” (cfr. atto di citazione e foglio di precisazione delle conclusioni). Orbene, si osserva innanzitutto che la ratio dell'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. è quella di dare ingresso nel processo a documentazione che le parti non abbiano la possibilità di reperire attraverso un contegno attivo nell'esercizio della loro attività difensiva e la norma va interpretata in maniera restrittiva, poiché altrimenti si aggirerebbe il disposto di cui all'art. 2697 c.c. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “ il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c. di ordinare, su istanza di parte, l'acquisizione di prove nel processo, configura un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché, anche nel rito del lavoro, tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (cfr. Cass. n. 1484/2014 e
Cass. n. 14374/2023). Il medesimo ragionamento vale anche per la richiesta di condanna alla consegna pagina 13 di 18 della documentazione;
anche in tal caso, infatti, deve trattarsi di documenti che il Condominio abbia titolo per richiedere e risulti nell'impossibilità di reperire autonomamente.
Nel caso di specie:
1) risulta innanzitutto che vi è stata la necessità di eseguire una nuova perizia di carico perché il non era in possesso della predetta documentazione, così come da lui stesso Parte_1 affermato in atto di citazione (cfr. atto di citazione: “ l'amministratore di infatti, Parte_1
non era riuscito a reperire la documentazione originaria da cui sarebbe dovuta risultare la portata di carico della soletta a copertura dei box sopra la quale era stato posato il manto di asfalto per il transito” );
2) è incontestato tra le parti anche che alla prova di carico era presente non solo l'amministratore di ma anche un tecnico di fiducia. Parte_1
L'asserito impegno a trasmettere la documentazione in oggetto non trova riscontro in alcuna comunicazione prodotta dalla parte attrice, né da un impegno sottoscritto inter partes. Manca ab origine, pertanto, un titolo da cui desumere l'inadempimento ad un obbligo di consegna della documentazione negozialmente assunto e in ogni caso un obbligo giuridico di consegnarla.
È evidente che la consegna della documentazione avrebbe integrato un contegno conforme a buona fede nell'ambito della trattativa prenegoziale per la costituzione del diritto di servitù di passo carraio, che tuttavia è stata interrotta e rispetto alla quale non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria.
Anche sotto detto profilo è evidente che, trattandosi allo stato di fondo intercluso, l'impresa convenuta o i suoi danti causa, avranno diritto di estendere il diritto di servitù di passaggio in carraio, previo riconoscimento di equa indennità, che ben potrà essere parametrata all'importo indicato dal ctu nella presente vertenza.
Da ultimo non può essere tralasciato che il laddove avesse avuto dubbi sulla perizia Parte_1
effettuata in contraddittorio con il convenuto, avrebbe potuto effettuarne una in autonomia con il proprio tecnico di fiducia al fine di scongiurare i dedotti pericoli di cedimento. Peraltro, si osserva che il transito di mezzi pesanti è iniziato intorno a luglio del 2021 (cfr. doc.7) e finora ad ora non si sono riscontrati cedimenti o danneggiamenti preoccupanti del manto stradale e nemmeno il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato una situazione di pericolosità, limitandosi a constatare danneggiamenti al pagina 14 di 18 manto stradale dovuti al ripetuto transito di mezzi pesanti, sì che nel caso di specie difetta anche sotto detto profilo un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della parte attrice.
Per tutte le ragioni che precedono risulta priva di fondamento la domanda di condanna dell'impresa alla consegna della perizia di carico. Quanto all'ulteriore documentazione di cui l'attore ha Pt_2 chiesto dapprima l'esibizione e poi la consegna si osserva innanzitutto che si tratta di documentazione non specificamente individuata, ma genericamente riferibile a tutti gli interventi effettuati dall'impresa per l'edificazione del nuovo complesso immobiliare, in relazione ai quali non è nemmeno Pt_2
possibile apprezzarne il contenuto in relazione all'oggetto della presente vertenza, né è dato sapere se essi siano mai venuti ad esistenza. Inoltre, si osserva che parte della documentazione, ad esempio quella riguardante gli interventi effettuati al di sotto del marciapiede, può essere acquista dal stesso mediante richiesta di accesso documentale alle pubbliche amministrazioni Parte_1
competenti.
Tali domande assorbono ogni ulteriore questione inerente al ristoro “dell'eventuale pericolo corso da persone e cose causato dalla mancata consegna della perizia di carico e della documentazione ulteriore concordata” atteso che, in ogni caso, non vi è alcuna prova che il passaggio di mezzi pesanti abbia causato una situazione di danno o di pericolo per il Parte_2
Tali domande devono quindi essere respinte.
Allo stesso modo dev'essere rigettata la domanda diretta a ristorare “il disagio che i hanno Parte_4 subito da oltre un anno e mezzo e tuttora in corso” per il rumore costante che i condomini sono stati costretti a sopportare, per il passaggio di mezzi pesanti e la costante presenza di operai, per l'inutilizzabilità dei marciapiedi che hanno compromesso la situazione di tranquillità e serenità del
(cfr.p.14 atto di citazione). Anche tale pretesa risarcitoria si reputa priva di fondamento Parte_1
atteso che si tratta di meri disagi, privi del requisito di gravità e serietà della lesione per il riconoscimento di risarcimento del danno non patrimoniale;
secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite della Suprema Corte il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato
(ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali), oppure quando siano stati violati in modo pagina 15 di 18 grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (Cass. civ. S.U., n.
26972/2008). Nessuna delle tre menzionate ipotesi ricorre in specie.
L'impresa deve quindi essere condannata all'esecuzione delle opere Controparte_1
rimediali così come indicate dal ctu a p. 19 della relazione tecnica depositata e al risarcimento del danno per l'esercizio, oltre il titolo, della servitù di passaggio sul tratto di strada privata sopra identificata nella misura di euro 2.000,00.
Sulla predetta somma devono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie iniziati da luglio 2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (1.7.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
Allo stesso modo dev'essere rigettata la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte convenuta atteso che, all'esito del giudizio, la domanda di parte attrice è stata accolta, seppur parzialmente e limitatamente, non sussistendo pertanto i presupposti per la condanna alla lite temeraria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto che le domande proposte dalla parte attrice sono state in parte rigettate ed in parte accolte per un valore di gran lunga inferiore a quello fatto valere, si reputano sussistere i presupposti per una compensazione parziale delle spese nella misura della metà, sì che l'impresa deve essere Controparte_1
condannata a rifondere in favore della parte attrice la restante metà delle spese di lite sostenute nel presente giudizio;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M.
55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della pagina 16 di 18 controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM, da ritenersi ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 stante il valore dell'accolto della domanda risarcitoria per equivalente e di quella in forma specifica), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Tenuto conto che la ctu è stata disposta per la decisione delle domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente, che nella presente sede sono state fondamentalmente accolte, si reputa di porre le spese del C.T.U., come liquidate nel corso del presente procedimento, a carico della parte convenuta risultata su detti aspetti soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande formulate dal di cui ai Parte_2
punti g), h), i), l) delle conclusioni precisate in data 21.10.2024 per i motivi di cui in parte motiva;
2. accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di per l'illecito transito carraio Controparte_1
sulla strada di proprietà dei titolari delle unità immobiliari site presso il Condominio Parte_2
[...
Milano dal luglio 2021 e sino alla data odierna;
3. condanna a risarcire in favore del i Controparte_1 Parte_2 danni per l'esercizio, oltre il titolo, del diritto di servitù di passaggio sul tratto di strada per cui è causa, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna la convenuta all'esecuzione delle opere rimediali così come Controparte_1
indicate dal consulente tecnico alla p. 19 della consulenza tecnica disposta nel corso del presente procedimento;
5. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalla parte attrice nei confronti di Controparte_1
[...]
6. compensa le spese di lite del presente giudizio tra il Controparte_3 [...]
nella misura della metà e condanna a rifondere a favore Controparte_1 Controparte_1
del condominio attore la restante metà delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano pagina 17 di 18 in euro 272,50 per le spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
7. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in corso Controparte_1
di causa.
Si comunichi.
Milano, 21.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IL
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 434/2023 r.g. promossa da:
AL 43 IL (C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GRASSI ALBERTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti, PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RUSSO Controparte_1 P.IVA_2
PIETRO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l'attore:
“In via principale a) Previo accertamento, della commissione da parte dell'impresa convenuta di un fatto illecito sanzionabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., provvedere: 1) a condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa Parte_1 ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, a ristoro dell'indebito utilizzo del tratto di strada di sua proprietà tuttora in corso;
2) a condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso Parte_1 di causa ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, per la sottrazione totale dell'uso dei marciapiedi ai legittimi proprietari, tuttora in corso, sino alla loro restituzione;
con riserva espressa di quantificare gli importi in corso di causa per le ragioni addotte;
b) condannare la convenuta al rifacimento del manto stradale e ripristino dei marciapiedi a regola d'arte con rimozione di quanto inserito/modificato con ogni costo, di accertamento del danno, pagina 1 di 18 definizione della tipologia da lavori da eseguire nonché di quantificazione ed esecuzione dei lavori, a suo esclusivo carico;
c) ordinare l'esibizione in corso di causa e condannare la convenuta alla consegna al attore della perizia di carico svolta in data 25/6/21 e della documentazione Parte_1 attestante la portata della soletta di carico pagamento, nonché della documentazione riguardante gli interventi effettuati sotto il marciapiede, ovvero ordinarne il deposito agli atti del presente procedimento affinché il Condominio attore possa visionarli ed estrarne copia riservandosi ogni domanda conseguente alla valutazione della predetta documentazione al momento in cui se ne entrerà in possesso;
d) nell'eventualità che dall'analisi della predetta documentazione emergano comportamenti illeciti nascosti e/o vizi occulti, accertare il danno provocato al Condominio attore e condannare la convenuta al risarcimento conseguente da quantificarsi in corso di causa anche eventualmente in via equitativa;
e) condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via equitativa laddove non sia Parte_1 possibile la quantificazione in forma specifica, a ristoro dell'eventuale pericolo corso da persone e cose causato dalla mancata consegna della perizia di carico e della documentazione ulteriore concordata;
f) accertare il danno provocato al Condominio attore dalla convenuta per il disagio che i
Condomini hanno subito da oltre un anno e mezzo e tuttora in corso, le cui voci sono state specificamente indicate nella parte in diritto, e conseguentemente condannare l'impresa al pagamento di una somma di denaro a favore del Condominio attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica. g) ordinare la costituzione a favore della convenuta della servitù di passaggio carrabile dei veicoli sul tratto di strada, stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente;
h) Previa esibizione e consegna della documentazione afferente le opere impiantate e realizzate ordinare anche la relativa costituzione della servitù di passaggio di tubi e servizi sotto il marciapiede stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente;
i) Ordinare l'adozione di un idoneo regolamento d'uso e di divisione dei costi relativo alla gestione del tratto di strada, riservandosi anche la nomina di un eventuale amministratore;
l) Autorizzare la chiamata dei terzi in causa, altri soggetti beneficiari delle servitù di passaggio meglio individuati nel corpo dell'atto, al solo scopo di partecipare alla redazione del regolamento della cosa comune e della suddivisione dei costi e nomina dell'amministratore. In via subordinata Nella denegata ipotesi che non venga ritenuta applicabile la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi di cui al punto b), condannare la convenuta al pagamento di una somma di denaro a favore del attore da stabilirsi in corso di causa ovvero in via Parte_1 equitativa laddove non sia possibile la quantificazione in forma specifica, per l'uso perpetuo e la costituzione del diritto di servitù specifico sul marciapiede e/o strada a causa dell'indebite modifiche e/o inserimenti, stabilendo la ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria in caso di qualsivoglia intervento si debba effettuare. In via istruttoria Autorizzare la prova per testi nei confronti delle persone e sui capitoli di prova che si indicheranno nella memoria istruttoria a ciò deputata. Espletare CTU sullo stato dei luoghi. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre. Con vittoria di spese e competenze di procedimento, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e con le opportune declaratorie, così giudicare In via preliminare nel rito: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti pagina 2 di 18 essenziali di cui all'art. 163 c.p.c. e l'inammissibilità di tutte le domande nuove formulate, il tutto giusta narrativa di cui agli atti difensivi;
In via principale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via preliminare, respingere tutte le domande formulate dall'attore siccome infondate in fatto ed in diritto e, comunque, perché non comprovate;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario, Cpa e Iva come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per l'instaurazione di lite temeraria. In via istruttoria: si chiede che il giudicante, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. voglia ordinare all'attore l'esibizione in giudizio dell'accordo asseritamente concluso da quest'ultimo con i terzi beneficiari della servitù di passaggio Disporre la convocazione del Ctu designato a chiarimenti, in contraddittorio con i rispettivi CTP, oppure, in alternativa, la sottoposizione di integrazioni scritte, sui punti sopra delineati, al medesimo CTU”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato il ha convenuto in Parte_2 giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo di condannare Controparte_1 quest'ultima al risarcimento dei danni per l'indebito utilizzo del “tratto di strada di proprietà condominiale”, per l'impossibilità di utilizzo dei marciapiedi da parte dei condomini proprietari, per l'ammaloramento del marciapiede a causa della posa da parte sua di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari, nonché al rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi.
A fondamento delle proprie pretese, l'attore ha allegato:
- che in data 8.2.2000 è stato costituito il , oggi censito al catasto al foglio Parte_2
31, mappale 310 e composto da sette appartamenti disposti su quattro piani, un negozio al piano terreno, un giardino condominiale, sei cantine e diciotto box posizionati “nel sotterraneo dell'edificio e la cui estensione comprende oltre al perimetro dell'edificio anche il tratto di strada di accesso ai box dalla che è di proprietà”; Parte_2
- che i beni immobili erano originariamente individuati al catasto terreni al foglio 31, mappali 161-
162-163-167, mentre ad oggi sono tutti complessivamente censiti al foglio 31, mappale 310;
pagina 3 di 18 - quando è stato costruito lo stabile condominiale, nel 2000, i terreni retrostanti, salvo un capannone industriale di proprietà di terzi (mappale 164), erano agricoli e il “passaggio per l'accesso ai predetti orti e terreni poteva avvenire dalla parte retrostante i capannoni industriali attigui all'edificio del
Condominio attore, ovvero dalla attraverso un passaggio esclusivamente pedonale su strada Parte_2 sterrata”;
- che il “Condominio attore risultava essere proprietario oltre che dello spazio perimetrale ove veniva costruito l'edificio ed i box interrati anche della prima parte della strada sterrata di accesso ai box, perpendicolare alla ; Parte_2
- che, al momento della costruzione dell'edificio, l'impresa costruttrice ha costruito i marciapiedi e ha asfaltato la strada che dava accesso ai box, lasciando sterrato il tratto di strada di accesso ai campi e concedendo una servitù di passaggio “ai residenti di cui ai mappali 164,165,168,153,133”;
- che il Comune di Milano ha concesso all'impresa il permesso di costruire Controparte_1 per edificare una nuova palazzina, “posizionata sul terreno tra i capannoni industriali limitrofi al
Condominio attore ed i giardini pubblici” ed oggi censita al foglio 60 mappale 401;
- che lo stesso “Comune di Milano concedeva alla società il permesso di costruire Controparte_1
una nuova palazzina posizionata sul terreno tra i capannoni industriali limitrofi al Condominio attore ed i giardini pubblici, foglio 60 mappale 401 (già mappale 222), senza però preoccuparsi di come dare acceso al nuovo stabile”;
- che, ciò nonostante, tra l'anno 2020 e il 2021 ha iniziato i lavori di costruzione della Controparte_1
palazzina, utilizzando indebitamente la strada di proprietà del Condominio, senza aver alcun diritto di servitù di passaggio;
- che, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, l'amministratore di ha autorizzato lo Parte_1
svolgimento della prova di carico al fine di verificare se il continuo passaggio dei mezzi pesanti avrebbe potuto causare danni e cedimenti strutturali al tratto di strada di al di sotto della Parte_2
quale vi sono peraltro anche i box del;
Parte_1
- che, nonostante gli accordi intercorsi tra le parti, la società convenuta non ha mai consegnato la documentazione richiesta dal Condominio né, tanto meno, la prova di carico, costringendo pertanto il procuratore del Condominio a diffidare l'impresa dal passaggio, tenuto conto del continuo passaggio di mezzi pesanti senza autorizzazione;
pagina 4 di 18 - che nei mesi successivi alla diffida e in assenza della prova di carico, l'impresa ha comunque avviato il transito dei mezzi pesanti sulla strada e ha cominciato “ad aprire i marciapiedi per la posa di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari”;
- che il passaggio dei mezzi pesanti ha determinato danni al manto stradale e, in particolare, “il cedimento di parti dell'asfalto nei pressi dei tombini, lo sprofondamento del terreno (e dell'asfalto) all'altezza del dosso di accesso alla strada privata”, nonché danneggiamenti causati dalla posa di impianti, cavi, tubature e scarichi fognari ed impedendo “agli aventi diritto” di utilizzare i marciapiedi;
- che, non riuscendo a trovare una composizione bonaria della vertenza, il è Parte_2
stato costretto ad instaurare il presente giudizio (cfr. per tutto atto di citazione).
Il attore, “previo accertamento, della violazione da parte dell'impresa convenuta del Parte_1 diritto di proprietà del attore”, ha pertanto proposto domanda di condanna al pagamento Parte_1 di “una somma di denaro a …ristoro dell'indebito utilizzo del tratto di strada di sua proprietà”, nonché “per la sottrazione totale dell'uso dei marciapiedi ai legittimi proprietari .. sino alla loro restituzione”, oltre che al “rifacimento del manto stradale e ripristino dei marciapiedi a regola d'arte con rimozione di quanto inserito/modificato” e alla consegna della perizia di carico del 25.6.2021 e della documentazione conseguente.
Con deposito di comparsa di costituzione risposta si è costituita in giudizio l'impresa Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, tenuto conto
[...] dell'indeterminatezza del petitum. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate, contestando recisamente la ricostruzione dei fatti prospettata dalla parte attrice. In particolare, l'impesa ha eccepito di essere titolare di una regolare servitù di passaggio sul tratto Pt_2
di strada oggetto della vertenza de qua, evidenziando che già con atto di compravendita del 1950, i venditori avevano costituito una servitù perpetua di passaggio, come risulta dalle visure storiche e della relazione tecnica versata in atti. L'impresa ha contestato altresì la sussistenza di un CP_1
ammaloramento del manto stradale, evidenziando peraltro che la posa di cavi, tubature e scarichi fognari è avvenuta sulla base delle indicazioni rilasciate dal Comune di Milano con il permesso di costruire. La convenuta ha pertanto chiesto il rigetto delle domande attoree e la condanna alla lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese di lite (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 18 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché mediate consulenza tecnica per “verificare l'incidenza del passaggio carraio sul tratto compreso nella comproprietà dei condomini dello stabile di sul valore del relativo sedime, nonché i lavori Parte_2 di ripristino della via ed i relativi costi” con incarico conferito al Geometra Controparte_2
Il Giudice ha fissato l'udienza del 23.10.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 24.10.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e dev'essere accolta per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, si osserva che con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha modificato la domanda, chiedendo altresì di “ordinare la costituzione a favore della convenuta della servitù di passaggio carrabile dei veicoli sul tratto di strada, stabilendo un equo indennizzo a favore dell'attore nella misura indicata in atti ovvero in quella ritenuta di giustizia ovvero equitativamente”, la “costituzione della servitù di passaggio di tubi e servizi sotto il marciapiede”, nonché l'adozione di un regolamento d'uso con divisione dei costi relativi alla gestione del tratto di strada oggetto della presente vertenza (cfr. conclusioni memoria ex art. 183 comma 6 n.
1. c.p.c. e foglio di precisazione delle conclusioni). Orbene, si osserva che la domanda appena riportata, reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, non può essere considerata una mera modificazione di quella originariamente proposta, costituendo a tutti gli effetti una vera e propria domanda nuova, formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 comma 1 n. 6 c.p.c. e per l'effetto del tutto inammissibile
(cfr. Cassazione a Sezioni Unite n. 12310/2015 “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e
"causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue
l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda
pagina 6 di 18 formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”). Infatti, la domanda di costituzione di una servitù di passo carrabile, di servitù di acquedotto e la conseguente regolazione dei costi di manutenzione e gestione non costituisce una precisazione di quanto richiesto nell'atto di citazione, con cui la parte attrice ha formulato domande di risarcimento del danno per equivalente per uso illecito del tratto di strada di accesso allo stabile costruito dalla parte convenuta e in forma specifica per il ripristino della stessa e non di costituzione di un diritto reale.
Ove il condominio attore avesse voluto domandare la costituzione giudiziale di un diritto di servitù di passo carraio a favore di e a carico dei proprietari delle unità dello stabile Controparte_1
condominiale attoreo, non solo avrebbe dovuto formulare la domanda sin dalla citazione, ma anche la domanda avrebbe dovuto essere proposta dai proprietari dei singoli beni immobili siti presso lo stabile, dovendo ritenersi il condominio privo della legittimazione attiva, trattandosi di vertenza avente ad oggetto la costituzione di un diritto reale, che esula dalle attribuzioni proprie dell'amministratore contemplate dall'art. 1130 c.c. (cfr. ad es. Cass. n. 5147/2003 secondo cui per le azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condomini, la legittimazione dell'amministratore trova il suo fondamento soltanto nel mandato a lui conferito da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non anche nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale - ad eccezione della (in tal caso equivalente) ipotesi di unanime deliberazione di tutti i condomini -, atteso che il potere di estendere il dominio spettante ai singoli condomini in forza degli atti di acquisto delle singole proprietà è estraneo al meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale e può essere conferito solo in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati).
Le predette domande di cui ai punti g), h), i), l) delle conclusioni precisate in data 21.10.2024 devono quindi essere dichiarate inammissibili.
Allo stesso modo, sempre con riferimento alle questioni preliminari, dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata anche in sede di precisazione delle conclusioni, tenuto conto che nell'atto introduttivo, completo di tutti gli elementi prescritti dall'art. 163 c.p.c., l'attore ha formulato domande risarcitorie, nonché richieste di esibizione documentali, risultando pertanto chiaro tanto il petitum quanto la causa petendi della domanda (commissione di un fatto illecito costituito fondamentalmente dal transito pagina 7 di 18 veicolare sul tratto di strada privata di accesso al ed integrante una parte Parte_2
comune, in assenza di un corrispondente titolo costitutivo).
Ciò precisato occorre ora esaminare le domande formulate dal Parte_2
La parte attrice ha innanzitutto formulato una domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. per
“indebito utilizzo” del tratto di strada di sua proprietà da parte dell'impresa in Controparte_1
assenza di un diritto di servitù di passaggio carrabile.
È opportuno premettere che, affinché sorga una responsabilità extracontrattuale, è necessario valutare la sussistenza degli elementi strutturali di cui al disposto normativo dell'art. 2043 c.c., vale a dire la condotta umana, attiva od omissiva, il nesso causale tra condotta ed evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, la lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e il danno- evento. Nel caso di specie, al fine di valutare se l'impresa convenuta abbia posto in essere un comportamento illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., è necessario verificare in primo luogo la sussistenza di un diritto di servitù a suo favore, nonché la sua eventuale estensione e la modalità di utilizzo.
Dalla documentazione versata in atti, si evince che, con atto di compravendita del 26 aprile 1950, gli originari danti causa della porzione di terreno, censita al mappale 386 sub b, hanno costituito un diritto di servitù di passaggio perpetuo a favore di ulteriori fondi tra cui quello dell'odierna convenuta, censito all'allora mappale 386 sub a e avente natura di “seminativo arborato” (cfr. doc. 4, allegato 13 parte convenuta). Più precisamente, la servitù di passaggio a favore della particella censita al catasto al mappale 386 sub a (fondo oggi censito al catasto al mappale 401 di proprietà dell'impresa Pt_2 risulta chiaramente prevista dal contratto di compravendita nel quale è stato stabilito che : “alla loro volta i venditori costituiscono la servitù perpetua di passaggio sopra una striscia della residua proprietà al mappale 386 sub a… necessaria per formare una strada larga metri otto lungo il confine di levante del detto mappale 386 fino al raggiungimento del prolungamento della Via Cinque Maggio”
(cfr. pag. 6 contratto di compravendita). Dal predetto contratto si evince quindi la costituzione, in via negoziale, di un diritto di servitù di passaggio a favore di un fondo avente destinazione esclusivamente agricola. Ebbene, trattandosi di una servitù costituita in via negoziale, la delimitazione dell'oggetto, delle modalità di esercizio e della durata della stessa devono essere accertate innanzitutto sulla base del titolo costitutivo, ossia del contratto. Ne deriva che, laddove dal titolo non è possibile ricavare con precisione l'estensione del diritto di servitù, devono essere applicate le norme generali relative pagina 8 di 18 all'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1362 e ss c.c. e, in via sussidiaria, il criterio di cui all'art. 1065 c.c. (cfr. Cass. civ n. 3286/1999: “L'estensione e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto devono essere desunte dal titolo e solo in caso di formulazione equivoca o insufficiente è possibile fare ricorso al comportamento complessivo delle parti per la ricerca della comune intenzione dei contraenti e al criterio sussidiario di cui all'art. 1065 cod. civ.”). Con riferimento a tale criterio sussidiario, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che “ai sensi del combinato disposto degli artt. 1063, 1064 e 1065 c.c., l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite mediante convenzione devono essere individuati, in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, secondo il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della loro costituzione, dello stato dei luoghi, della naturale destinazione dei fondi e degli altri elementi rivelatori della "utilitas" da soddisfare, con una valutazione ispirata ai normali criteri di prevedibilità” ( cfr. Cass. civ.15046/2018).
Nel caso di specie, si osserva che il contratto stipulato tra le parti nel 1950 non ha regolato in maniera chiara ed inequivoca le modalità di utilizzo della servitù di passaggio e, tanto meno, è possibile desumerle dal comportamento delle stesse, tenuto conto che si tratta di un atto di compravendita risalente al 1950, sì che non vi sono elementi in atti per ricostruire i contegni tenuti dalle parti originarie e dai successivi aventi causa. Tuttavia, proprio in applicazione degli articoli 1063,1064 e
1065 c.c., considerato che tutti i fondi oggetto del citato contratto di compravendita avevano una destinazione agricola ed erano utilizzati principalmente come orti o erano adibiti a coltivazione, è ragionevole presumere che la servitù di passaggio comprendesse non solo appunto il passaggio pedonale, ma anche il transito con i mezzi agricoli utilizzati all'epoca (come, ad esempio, carri ed aratri). Del resto, si reputa non solo ragionevole, ma anche del tutto prevedibile che ai predetti fondi, per il soddisfacimento della loro destinazione agricola, si accedesse non soltanto a piedi, ma anche con i macchinari agricoli dell'epoca. Ne deriva quindi che il diritto di servitù di passaggio, costituito nel
1950, fosse non solo pedonale, ma anche carraio con mezzi agricoli.
Tale regolamentazione non è stata interessata da variazioni o modifiche sino all'atto di compravendita del 24 gennaio 2011, stipulato tra la parte e l'impresa Parte_3 [...]
(acquirente). Le parti, precisamente al punto 2.1, facendo riferimento a quanto Controparte_1
pagina 9 di 18 stabilito con l'atto notarile del 26 aprile 1950, hanno ribadito la sussistenza di una servitù di passaggio
“sopra una striscia di terreno larga metri otto lungo il confine di levante del mappale 400 (dal quale è derivato il mappale 401 oggetto del presente atto) fino a raggiungere il prolungamento della via
Cinque Maggio” (cfr. doc. 4 parte convenuta allegato 14). Nel medesimo atto, dopo aver dato atto della natura di orto irriguo del terreno oggetto di alienazioni, le parti hanno precisato che “la porzione di terreno qui compravenduta ha la destinazione urbanistica come dal certificato n. 1479/2010 rilasciato dal Comune di Milano in data 11 ottobre 2010” (cfr. doc. 4 parte convenuta allegato 14). Da ciò si evince un mutamento della destinazione d'uso del fondo di proprietà del convenuto avente non più solo una destinazione agricola, ma anche urbanistica. Proprio in virtù di ciò, a seguito del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Milano in data 19 aprile 2019 (cfr. doc. 1 parte convenuta),
l'impresa a luglio 2021 (cfr. doc. 7 parte attrice), ha avviato i lavori di edificazione di una Pt_2 nuova palazzina sul fondo di sua proprietà ed è iniziato l'accesso di mezzi pesanti con conseguente passaggio sul tratto di strada sopra identificato.
Alla luce della documentazione prodotta risulta per tabulas che sia stato costituito in favore dell'impresa un diritto di servitù di passaggio, ma, essendo tale diritto limitato al solo passaggio Pt_2
pedonale e con mezzi agricoli, esso non ricomprenda il transito con veicoli a motore.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “in tema di servitù di passaggio, ricorre
l'aggravamento della servitù di cui all'art. 1067 cod. civ. qualora alla destinazione esclusivamente agricola del fondo dominante si aggiunga quella per civile abitazione, poiché in tal caso la funzione originaria della servitù viene ad essere alterata dall'imposizione sul fondo servente di un sacrificio ulteriore rispetto a quello originario” (cfr. Cass. civ. 22831/2005 e n. 6637/2015). È evidente che in caso di utilizzo esclusivamente agricolo del terreno, l'esercizio della servitù di passaggio è legato alle sole esigenze di coltivazione e, presumibilmente, non viene esercitato in maniera continuativa, ma per lo più in maniera saltuaria o in base alle esigenze agricole;
diversamente, in presenza di un fondo adibito a civile abitazione, l'esercizio della servitù di passaggio è senza dubbio maggiore in ragione dell'esigenza quotidiana di accedere alle proprie abitazioni anche attraverso veicoli.
Nel caso di specie la mutata destinazione del fondo e le conseguenti esigenze di edificazione hanno reso necessario il transito di mezzi pesanti e un aumento del flusso veicolare dei residenti della nuova palazzina;
il transito con mezzi pesanti e carraio per accedere a unità immobiliari con destinazione pagina 10 di 18 abitativa non può ritenersi ricompreso nel diritto di passaggio originariamente costituito per accedere all'area “seminativo arborato”, sì che esso costituisce un comportamento illecito in virtù di quanto disposto dall'art. 1067 c.c. che impone un divieto di aggravamento dell'esercizio del diritto di servitù.
L'impresa ha quindi determinato un aggravamento della servitù di passo pattiziamente Pt_2
costituita, in ragione della successione a titolo particolare nel diritto controverso, in suo favore, esercitando il diritto oltre quanto previsto dal titolo.
Il attore ha quindi diritto ad ottenere il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per il Parte_1
passaggio veicolare sul fondo di proprietà dei condomini e sua parte comune, sino ad oggi avvenuto in spregio al titolo ed alle norme in materia di servitù.
Con riferimento alla sua quantificazione, si osserva che tale risarcimento non può essere parametrato all'indennità prevista per le servitù dall'articolo 1053 c.c. atteso che, nel caso di specie, sussiste un diritto di servitù di passaggio (sia pedonale che agricola tenuto conto delle condizione del fondo al momento della costituzione della servitù), ma non di passo carraio, che può essere costituita solo nei modi stabiliti dalla legge (cfr. art. 1032 c.c.) e solo contestualmente alla sua costituzione darà diritto alla corresponsione in favore dei proprietari di un'indennità. Ciò che invece dev'essere riconosciuto nel caso di specie è il risarcimento del danno per un utilizzo del tratto di strada di proprietà dei condomini delle unità immobiliari, site presso il (di cui egli agisce per la conservazione Parte_2
della cosa comune, il tratto di strada appunto) in violazione di quanto pattuito inter partes e, pertanto, illecito.
Ai fini della quantificazione del danno ben può essere posta a fondamento della presente vertenza la consulenza tecnica del Geometra in quanto fondata su argomenti tecnici e supportata da logica e CP_2 chiara motivazione. Il ctu ha verificato che “sul tratto di strada di proprietà di parte attrice, a parte del mappale 310, transitano tutti i veicoli che accedono ai vari lotti, compreso quello della parte convenuta. Ne consegue pertanto che la costruzione realizzata dalla parte convenuta, sull'originario lotto identificato con il mapp. 487 (ex mappale 401), di fatto ha dato luogo ad un incremento del transito veicolare esistente prima della realizzazione del predetto immobile”, constatando quindi un deprezzamento del tratto di strada pari ad euro 16.725,00 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio). Parte convenuta ha contestato i criteri di calcolo utilizzati dal geometra dolendosi del fatto che CP_2 quest'ultimo abbia preso come parametro il valore commerciale medio del terreno utilizzabile ai fini pagina 11 di 18 del calcolo dell'indennità e non abbia applicato un coefficiente di deprezzamento. Tuttavia, nelle note critiche versate in atti, il ctp di parte convenuta non ha spiegato in maniera chiara le formule utilizzate e i criteri di calcolo che l'hanno portato ad ottenere una somma diversa da quella utilizzata dal ctu. In proposito, si reputa del tutto condivisibile la risposta fornita dal Geometra alle note critiche del CP_2 ctp: “Non si concorda con il CTP in quanto la determinazione del deprezzamento è stata effettuata in ottemperanza ai criteri per la stima delle servitù di passaggio, che prevedono che l'indennizzo corrisponde al valore dell'area occupata con adeguata area di rispetto, più i frutti pendenti, il valore del soprassuolo, la capitalizzazione delle imposte e gli eventuali danni arrecati al fondo. Nel caso di specie l'indennizzo/deprezzamento corrisponde al valore del sedime stradale più i costi di ripristino quantificati con il terzo punto del quesito. Valore che, essendo la strada usufruita anche da altri fondi,
è stato rapportato al numero delle unità immobiliari del fabbricato realizzato dalla parte convenuta”
(cfr. consulenza tecnica e risposta alle note critiche del ctp).
Si reputano pertanto del tutto condivisibili le valutazioni in termini di deprezzamento operate dal ctu.
Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie dev'essere risarcito il solo danno da illecito transito dalla data di inizio lavori a quella odierna, l'importo di euro 16.725,00 individuato dal consulente non può che essere ridotto in maniera proporzionale al lasso temporale in cui si è verificata la condotta illecita, vale a dire da metà dell'anno 2021 alla data della presente sentenza. Deve essere in ogni caso tenuto conto del fatto che il bene immobile dell'impresa convenuta dopo la modifica delle aree circostanti è divenuto intercluso ed è stata modificata la sua destinazione dopo la pattuizione del diritto di servitù di passo e agricolo. Pertanto, tenuto conto che il valore di deprezzamento stimato dal ctu si riferisce ad un bene che non è deperibile e non ha una durata limitata, essendo limitato a circa 4 anni il lasso di tempo in cui si è verificato l'illecito transito, si reputa che il danno debba essere liquidato in misura prossima del 10% all'intero deprezzamento, come stimato dal geometra CP_2
Ne deriva che, a titolo di risarcimento del danno per l'indebito utilizzo della strada di sua proprietà, deve essere riconosciuta la somma di euro 2.000,00.
Considerato che il transito con mezzi pesanti e ordinariamente con veicoli ha determinato la necessità di ripristino del manto stradale e dei marciapiedi, così come indicati dal consulente d'ufficio, come si evince alla documentazione versata in atti dalla parte attrice, nonché dai rilievi fotografici effettuati dal ctu, la parte convenuta deve essere condannata ad eseguire le opere di messa in pristino. In proposito, il pagina 12 di 18 Geometra ha infatti verificato che “la superficie della strada da ripristinare risulta essere di CP_2 circa mq. 33” e che “i lavori di ripristino consistono nella realizzazione del manto di usura nelle zone danneggiate, con parziale fresatura (dove necessario), applicazione di emulsioni bituminose e compattazione dell'asfalto con vibrofinitrice”, da eseguire sulla base del computo metrico di cui a pagina 19 della consulenza d'ufficio, per un totale complessivo di euro 4.800,00 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).
Dopo la costituzione del diritto di servitù di passo carraio a carico delle unità immobiliari dei condomini e a favore della società convenuta o dei suoi aventi causa, che potrà avvenire in via pattizia o giudiziale, l'obbligo di farsi carico della manutenzione del tratto sarà a carico del fondo dominante, se non diversamente pattuito, come previsto dall'art. 1069 c.c.
La pronuncia copre ogni statuizione in punto di esercizio della servitù di acquedotto e di scolo determinata dalla predisposizione di condutture nel relativo sottosuolo.
Il Condominio attore ha altresì chiesto di “ordinare l'esibizione in corso di causa e condannare la convenuta alla consegna al attore della perizia di carico svolta in data 25/6/21 e della Parte_1
documentazione attestante la portata della soletta di carico pagamento, nonché della documentazione riguardante gli interventi effettuati sotto il marciapiede” (cfr. atto di citazione e foglio di precisazione delle conclusioni). Orbene, si osserva innanzitutto che la ratio dell'ordine di cui all'art. 210 c.p.c. è quella di dare ingresso nel processo a documentazione che le parti non abbiano la possibilità di reperire attraverso un contegno attivo nell'esercizio della loro attività difensiva e la norma va interpretata in maniera restrittiva, poiché altrimenti si aggirerebbe il disposto di cui all'art. 2697 c.c. Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che “ il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118 e 210 c.p.c. di ordinare, su istanza di parte, l'acquisizione di prove nel processo, configura un'eccezione al principio generale dell'incidenza sulle parti dell'onere probatorio stabilito dall'art. 2697 c.c., che non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni, sicché, anche nel rito del lavoro, tale richiesta non può essere sostitutiva dell'onere che incombe sulla parte di fornire le prove che essa sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice stesso (cfr. Cass. n. 1484/2014 e
Cass. n. 14374/2023). Il medesimo ragionamento vale anche per la richiesta di condanna alla consegna pagina 13 di 18 della documentazione;
anche in tal caso, infatti, deve trattarsi di documenti che il Condominio abbia titolo per richiedere e risulti nell'impossibilità di reperire autonomamente.
Nel caso di specie:
1) risulta innanzitutto che vi è stata la necessità di eseguire una nuova perizia di carico perché il non era in possesso della predetta documentazione, così come da lui stesso Parte_1 affermato in atto di citazione (cfr. atto di citazione: “ l'amministratore di infatti, Parte_1
non era riuscito a reperire la documentazione originaria da cui sarebbe dovuta risultare la portata di carico della soletta a copertura dei box sopra la quale era stato posato il manto di asfalto per il transito” );
2) è incontestato tra le parti anche che alla prova di carico era presente non solo l'amministratore di ma anche un tecnico di fiducia. Parte_1
L'asserito impegno a trasmettere la documentazione in oggetto non trova riscontro in alcuna comunicazione prodotta dalla parte attrice, né da un impegno sottoscritto inter partes. Manca ab origine, pertanto, un titolo da cui desumere l'inadempimento ad un obbligo di consegna della documentazione negozialmente assunto e in ogni caso un obbligo giuridico di consegnarla.
È evidente che la consegna della documentazione avrebbe integrato un contegno conforme a buona fede nell'ambito della trattativa prenegoziale per la costituzione del diritto di servitù di passo carraio, che tuttavia è stata interrotta e rispetto alla quale non è stata formulata alcuna domanda risarcitoria.
Anche sotto detto profilo è evidente che, trattandosi allo stato di fondo intercluso, l'impresa convenuta o i suoi danti causa, avranno diritto di estendere il diritto di servitù di passaggio in carraio, previo riconoscimento di equa indennità, che ben potrà essere parametrata all'importo indicato dal ctu nella presente vertenza.
Da ultimo non può essere tralasciato che il laddove avesse avuto dubbi sulla perizia Parte_1
effettuata in contraddittorio con il convenuto, avrebbe potuto effettuarne una in autonomia con il proprio tecnico di fiducia al fine di scongiurare i dedotti pericoli di cedimento. Peraltro, si osserva che il transito di mezzi pesanti è iniziato intorno a luglio del 2021 (cfr. doc.7) e finora ad ora non si sono riscontrati cedimenti o danneggiamenti preoccupanti del manto stradale e nemmeno il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato una situazione di pericolosità, limitandosi a constatare danneggiamenti al pagina 14 di 18 manto stradale dovuti al ripetuto transito di mezzi pesanti, sì che nel caso di specie difetta anche sotto detto profilo un interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della parte attrice.
Per tutte le ragioni che precedono risulta priva di fondamento la domanda di condanna dell'impresa alla consegna della perizia di carico. Quanto all'ulteriore documentazione di cui l'attore ha Pt_2 chiesto dapprima l'esibizione e poi la consegna si osserva innanzitutto che si tratta di documentazione non specificamente individuata, ma genericamente riferibile a tutti gli interventi effettuati dall'impresa per l'edificazione del nuovo complesso immobiliare, in relazione ai quali non è nemmeno Pt_2
possibile apprezzarne il contenuto in relazione all'oggetto della presente vertenza, né è dato sapere se essi siano mai venuti ad esistenza. Inoltre, si osserva che parte della documentazione, ad esempio quella riguardante gli interventi effettuati al di sotto del marciapiede, può essere acquista dal stesso mediante richiesta di accesso documentale alle pubbliche amministrazioni Parte_1
competenti.
Tali domande assorbono ogni ulteriore questione inerente al ristoro “dell'eventuale pericolo corso da persone e cose causato dalla mancata consegna della perizia di carico e della documentazione ulteriore concordata” atteso che, in ogni caso, non vi è alcuna prova che il passaggio di mezzi pesanti abbia causato una situazione di danno o di pericolo per il Parte_2
Tali domande devono quindi essere respinte.
Allo stesso modo dev'essere rigettata la domanda diretta a ristorare “il disagio che i hanno Parte_4 subito da oltre un anno e mezzo e tuttora in corso” per il rumore costante che i condomini sono stati costretti a sopportare, per il passaggio di mezzi pesanti e la costante presenza di operai, per l'inutilizzabilità dei marciapiedi che hanno compromesso la situazione di tranquillità e serenità del
(cfr.p.14 atto di citazione). Anche tale pretesa risarcitoria si reputa priva di fondamento Parte_1
atteso che si tratta di meri disagi, privi del requisito di gravità e serietà della lesione per il riconoscimento di risarcimento del danno non patrimoniale;
secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite della Suprema Corte il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato, quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato
(ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali), oppure quando siano stati violati in modo pagina 15 di 18 grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale (Cass. civ. S.U., n.
26972/2008). Nessuna delle tre menzionate ipotesi ricorre in specie.
L'impresa deve quindi essere condannata all'esecuzione delle opere Controparte_1
rimediali così come indicate dal ctu a p. 19 della relazione tecnica depositata e al risarcimento del danno per l'esercizio, oltre il titolo, della servitù di passaggio sul tratto di strada privata sopra identificata nella misura di euro 2.000,00.
Sulla predetta somma devono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (in specie iniziati da luglio 2021), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat. Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dalla data dell'evento dannoso (1.7.2021) sull'importo devalutato a tale data e sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Tutte le ulteriori domande formulate da parte attrice devono essere rigettate.
Allo stesso modo dev'essere rigettata la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. dalla parte convenuta atteso che, all'esito del giudizio, la domanda di parte attrice è stata accolta, seppur parzialmente e limitatamente, non sussistendo pertanto i presupposti per la condanna alla lite temeraria.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che, tenuto conto che le domande proposte dalla parte attrice sono state in parte rigettate ed in parte accolte per un valore di gran lunga inferiore a quello fatto valere, si reputano sussistere i presupposti per una compensazione parziale delle spese nella misura della metà, sì che l'impresa deve essere Controparte_1
condannata a rifondere in favore della parte attrice la restante metà delle spese di lite sostenute nel presente giudizio;
dette spese si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal D.M.
55/2014 e dal D.M. n. 147/2022 - ratione temporis applicabile -, tenuto conto del valore della pagina 16 di 18 controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 del
DM, da ritenersi ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 stante il valore dell'accolto della domanda risarcitoria per equivalente e di quella in forma specifica), della difficoltà delle questioni trattate, nonché dell'attività difensiva concretamente svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
Tenuto conto che la ctu è stata disposta per la decisione delle domande risarcitorie in forma specifica e per equivalente, che nella presente sede sono state fondamentalmente accolte, si reputa di porre le spese del C.T.U., come liquidate nel corso del presente procedimento, a carico della parte convenuta risultata su detti aspetti soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. dichiara inammissibili le domande formulate dal di cui ai Parte_2
punti g), h), i), l) delle conclusioni precisate in data 21.10.2024 per i motivi di cui in parte motiva;
2. accerta la responsabilità ex art. 2043 c.c. di per l'illecito transito carraio Controparte_1
sulla strada di proprietà dei titolari delle unità immobiliari site presso il Condominio Parte_2
[...
Milano dal luglio 2021 e sino alla data odierna;
3. condanna a risarcire in favore del i Controparte_1 Parte_2 danni per l'esercizio, oltre il titolo, del diritto di servitù di passaggio sul tratto di strada per cui è causa, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva;
4. condanna la convenuta all'esecuzione delle opere rimediali così come Controparte_1
indicate dal consulente tecnico alla p. 19 della consulenza tecnica disposta nel corso del presente procedimento;
5. rigetta tutte le ulteriori domande proposte dalla parte attrice nei confronti di Controparte_1
[...]
6. compensa le spese di lite del presente giudizio tra il Controparte_3 [...]
nella misura della metà e condanna a rifondere a favore Controparte_1 Controparte_1
del condominio attore la restante metà delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, che si liquidano pagina 17 di 18 in euro 272,50 per le spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A.;
7. pone definitivamente a carico di le spese di ctu, come liquidate in corso Controparte_1
di causa.
Si comunichi.
Milano, 21.2.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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