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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 7572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7572 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IO OS VI TT R.G.N. 27976/2025 SA IE SENTENZA Sul ricorso proposto da: LL EL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Catania, decidendo sul gravame proposto da LL EL, Di FA VI e ZA RO avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 30.10.2023, all’esito di giudizio abbreviato, riconosceva le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti a Di FA e ZA e equivalentia LL, e rideterminava la pena inflitta in anni sette e mesi quattro di reclusione per Di FA, in anni sette per ZA e in anni otto e mesi otto di reclusione per LL, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che LL EL, Di FA VI e ZA RO venivano imputati dei seguenti reati: capo 1) art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod. pen., per avere fatto parte, di un’associazione di tipo mafioso, denominata clan “NT-Taccuini”, finalizzata a commettere una serie di reati contro la persona e contro il patrimonio, con l’aggravante di essere una associazione armata, di avere assunto e mantenuto il controllo di attività economiche, finanziandole con il provento dei reati commessi. In Adrano e territori limitrofi sino al gennaio 2021; capo 2) art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. per essersi associati, in qualità di capi, promotori ed organizzatori, unitamente ad altri, allo scopo di commettere una serie indeterminata di truffe e falsi in danno dell’INPS, al fine di ottenere le indennità di disoccupazione agricola ed i connessi benefici fiscali, previdenziali e assistenziali, con i quali, in parte, alimentavano le casse del clan mafioso e, in parte, compensavano i procacciatori dei lavoratori dipendenti fittizi e i titolari di ditte fittizie, il tutto con l’aggravante di Penale Sent. Sez. 1 Num. 7572 Anno 2026 Presidente: DE RZ SE Relatore: TT VI Data Udienza: 07/01/2026 aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’affermazione sul territorio dell’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1). In Adrano e territori limitrofi della provincia di Catania dall’anno 2018 al novembre 2020; capo 3) artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 640-bis e 483 cod. pen. per avere posto in essere, in concorso con altri, condotte di truffa e falso finalizzate ad ottenere l’erogazione da parte dell’INPS di indennità di disoccupazione in favore di soggetti compiacenti, con l’aggravante di aver agito in più di cinque persone, di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa e con la finalità di agevolare l’affermazione del clan sul territorio. In Adrano e territori limitrofi della provincia di Catania dall’anno 2018 al novembre 2020. All’esito di giudizio abbreviato avanti il GIP di Catania, venivano condannati per tutti i reati loro contestati alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno. Avverso la sentenza proponevano appello tutti gli imputati. In corso di giudizio, ZA e Di FA avanzavano proposte di concordato di pena che trovava il consenso del Procuratore generale, rinunciando agli ulteriori motivi di ricorso. La pena veniva, quindi, rideterminata come sopra indicato. LL EL, invece, insisteva nel gravame, censurando la decisione del GIP.
2.Giova premettere che le sentenze di merito, le cui conformi motivazioni si saldano, evidenziavano: -che l’esistenza dell’associazione mafiosa NT di Adrano, facente capo a NT IO, è provata da plurime sentenze definitive: sentenza Corte di assise di appello di Catania irrevocabile il 22.1.1997; sentenza Corte di assise di Catania n. 21 del 1999; sentenza della Corte di assise di Catania n. 4 dell’8.3.2003 nonchésentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Catania del 30.7.2010, irrevocabile il 1.4.2015, pronunce che avevano accertato l’esistenza ed operatività del clan sino al 2009 e la qualità di promotori, organizzatori e capi di NT IO, RI NO, EC IN e la qualità di partecipi di UL IN, RO NC, EL US e ER ES;
-che la perdurante attività del clan nel periodo monitorato dalle indagini era acclarata dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, avevano trovato conferma nei risultati delle attività captative e che avevano consentito di accertare che tra le attività illecite gestite dal clan NT, rientravano anche le truffe ai danni dell’INPS; -che l’attività investigativa, che aveva preso avvio dalla denuncia presentata in data 15.2.2018 da Mandrà Rosaria nei confronti di Di FA VI e ZA RO, aveva portato alla luce una organizzazione costituita e guidata dagli odierni imputati, finalizzata al compimento di una serie indeterminata di truffe ai danni dell’INPS attraverso fittizie assunzioni di braccianti agricoli e la successiva percezione e spartizione dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’ente; -che, in particolare, secondo la sentenza di primo grado, «Seguendo il collaudato modus operandi il sodalizio curava la predisposizione di false dichiarazioni da parte dei falsi braccianti da far pervenire all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modo da “calare” in loro favore (verbo, questo, utilizzato espressamente nelle conversazioni) le giornate fittiziamente lavorate presso aziende agricole insistenti nel territorio. Attraverso la predisposizione e l'inoltro di queste false dichiarazioni, si traeva in inganno l'ente erogatore, che nei mesi successivi riconosceva in favore di ciascun falso bracciante l'erogazione dell'indennità di disoccupazione (e delle correlative e connesse, indennità di malattia ed assegni familiari, ove ve ne fossero stati i presupposti), che sarebbe stata poi spartita tra i 2 sodali del clan e dell'associazione ed i falsi braccianti i quali avrebbero poi goduto dell'ulteriore beneficio, ossia la copertura contributiva ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell'importo della medesima mentre le ditte solo formalmente risultavano essere datrici di lavoro. I proventi della suddetta attività illecita erano così garantiti a tutti i protagonisti attivi dell'operazione: dai falsi braccianti al sodalizio mafioso nelle cui casse confluiva una quota dei guadagni illeciti [...] Percepita la cosiddetta indennità di disoccupazione, i falsi braccianti ne versavano una quota all'organizzazione che, a sua volta, provvedeva a corrispondere parte delle somme alla famiglia mafiosa Sant'EL.»; -che l’esistenza dell’associazione oggetto del capo 2) era provatasin dal 2018 attraverso numerose intercettazioni telefoniche;
che le operazioni captative svolte nel 2019 e 2020 avevano consentito di delineare l’infiltrazione della cosca mafiosa NT nel settore delle truffe all’INPS e di apprezzare il ruolo servente dell’associazione deputata all’esecuzione delle truffe, e promossa dagli odierni imputati, al clan NT, di cui erano “appartenenti”, e verso la quale confluivano parte dei proventi delle attività illecite per il mantenimento degli affiliati, liberi e detenuti e alla quale i tre erano tenuti a rendere conto;
-che elementi di prova erano tratti anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AM CO, RO IO e GN IN. Con specifico riferimento alla posizione di LL EL, la prova della responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. veniva tratta dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AM CO, riscontrate da alcune intercettazioni telefoniche, singolarmente enunciate. Veniva ritenuta provata anche la responsabilità in ordine ai reati sub 2) e sub 3). La sentenza di appello superava le censure mosse dalla difesa alla sentenza di I grado, osservando: quanto alla genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM, che queste si riferivano ad un periodo antecedente quello oggetto di indagine e provenivano da soggetto appartenente alla cosca rivale. Per questo motivo, non poteva assumere valore dirimente la distinzione tra “vicinanza” e “appartenenza” mafiosa. La Corte riteneva, invece, maggiormente significative le captazioni telefoniche, dalle quali traeva conferma della intraneità del ricorrente all’associazione mafiosa. In particolare, valutava, a tal fine, rilevanti, le conversazioni relative alla destinazione delle somme, agli obblighi nei confronti del clan, alla periodicità dei versamenti (costituenti indice di uno stabile contributo economico al sostentamento del clan stesso), alla protezione ricevuta dalla stessa associazione mafiosa, ai contatti diretti tra LL e i vertici del clan, e, in particolare con RE RI, cui si sarebbe rivolto fornendo false informazioni per ottenere protezione, elementi questi ritenuti sufficienti a fondare la responsabilità. Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di elementi di prova in ordine alla stabilità dell’associazione a delinquere, mancanza di stabilità desunta dalla intercettazione del 7.1.2021, nella quale ZA diceva «ci eravamo già separati prima del mio arresto», la Corte osservava che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che una associazione a delinquere possa essere anche a termine, purché risultino provati nel periodo di operatività, gli elementi costitutivi. Osservava che, una volta provata l’esistenza dell’associazione, era indubitabile l’inserimento di LL al suo interno, alla luce del ruolo da questo rivestito. Quanto al terzo motivo, relativo all’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., osservava che è risultata provata sia sotto il profilo dell’impiego del metodo mafioso nella realizzazione delle condotte, sia con riferimento alla finalizzazione delle 3 condotte al rafforzamento del clan. In proposito, richiamava l’intercettazione n. 2231 del 24.5.2019 nella quale si fa riferimento alla protezione ricevuta dal clan. La Corte riteneva, invece, fondata la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che riconosceva, con giudizio di equivalenza, rispetto alle aggravanti contestate.
3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione la difesa di LL articolando cinque motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
3.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 179, comma 2 e all’art. 525 cod. proc. pen., la difesa eccepisce la nullità della sentenza per essere stata deliberata da un collegio parzialmente diverso da quello avanti il quale era stata effettuata parte della discussione. In particolare, eccepisce che il Procuratore Generale aveva discusso e formulato le conclusioni avanti un collegio diverso da quello avanti il quale hanno discusso e concluso le difese e che ha deciso il processo.
3.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis, 416, 416-bis.1 e 15 cod. pen., eccepisce violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile un concorso tra il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 416 cod. pen. aggravato dalla finalità di agevolare l’affermazione sul territorio del clan mafioso, senza motivare in ordine alla autonomia e distinta funzionalità delle due associazioni, in tal modo violando i principi della Corte di legittimità in materia di concorso di reati associativi e di assorbimento nonché il divieto di bis in idem.
3.3 Con il terzo motivo, denuncia genericità della motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere l’appartenenza di LL all’associazione mafiosa, non risultando enunciate le prove dalle quali desumere lo stabile ed effettivo inserimento del soggetto nel sodalizio criminoso e le condotte attraverso le quali questi avrebbe fornito il proprio apporto funzionale al mantenimento e al rafforzamento dell’organizzazione. Denuncia, altresì, contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, riconosce l’assenza di elementi di prova in ordine alla partecipazione a riunioni e a dialoghi e, dall’altro, ritiene sufficientemente probanti gli altri elementi addotti. Con riferimento, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, censura la decisione per non aver evidenziato l’assenza di riscontri esterni e individualizzanti.
3.4 Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta illogicità e carenza della motivazione nella interpretazione delle intercettazioni telefoniche, della valutazione della prova e dell’applicazione del principio dell’onere della prova, laddove, pur riconoscendo la mancanza di prova rispetto a talune condotte (già in precedenza evidenziate), ritiene sufficiente valorizzare gli altri elementi probatori, in tal modo, a suo avviso, spostando «sulla difesa l’onere di “offrire una lettura alternativa” delle prove esistenti, anziché ribadire l’onere dell’accusa di provare tutti gli elementi del reato oltre ogni ragionevole dubbio», senza spiegare come gli elementi ulteriori possano colmare le lacune motivazionali. Lamenta, altresì, la lettura «colpevolista» delle conversazioni tra terzi relative al ruolo di LL, delle quali non valuta la fonte, il contesto e la compatibilità con altri elementi e, in ordine alle quali non fornisce motivazione idonea a confutare la lettura alternativa fornita dalla difesa che ripropone. Rappresenta, in proposito, che la conversazione tra ZA e LL era relativa a vicenda diversa dalle truffe all’INPS e che il collaboratore propalante, AM, non ricorda il cognome di LL e si esprime in termini di “vicinanza” anziché di appartenenza, mentre gli altri due, GN e RO, non lo menzionano affatto. 4 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta che al ricorrente siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, come ai coimputati, non avendo optato per il rito deflattivo, in tal modo fornendo una motivazione irrazionale e illogica, violando il diritto di difesa e violando la giurisprudenza di legittimità in materia di bilanciamento delle circostanze e di scelta del rito. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Quanto alla eccezione di nullità, ne ha rilevato l’infondatezza evincendosi dal verbale dell’udienza del 25.2.2025 che «il PG e il collegio difensivo prestano il consenso alla rinnovazione di tutte le attività svolte fino ad oggi». Quanto al merito, ha osservato che le censure riproducono quelle formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni fornite dalla Corte territoriale.
5.Con successiva memoria del 14.12.2025, la difesa osserva che non esiste alcuna registrazione fonografica o trascrizione verbale della discussione del Procuratore generale e che il consenso delle parti non rileva allorquando manchi materialmente l’atto nel fascicolo;
che, in ogni caso, il consenso non può estendersi alla discussione e che, nel caso di specie, all’udienza del 25.2.2025, il Procuratore generale si è limitato a «riportarsi alle conclusioni già formulate», non ripetendo le argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, insiste nelle censure sollevate, ribadendo che la Corte territoriale non si è confrontata con le eccezioni della difesa in ordine alla mancanza di autonomia strutturale, finanziaria e decisionale dell’associazione semplice di cui al capo 2) rispetto al sodalizio mafioso, in tal modo incorrendo anche nella violazione del principio del ne bis in idem. Con riferimento all’appartenenza al sodalizio mafioso di cui al capo 1), ribadisce l’insussistenza di prova in ragione della genericità degli indizi e dell’assenza di condotte concludenti idonee a provare il contributo concreto, dinamico e funzionale alla vita dell’associazione, osservando, altresì, come alcuni elementi “a carico” siano frutto di un travisamento della prova. Con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, insiste nell’illogicità dell’aggravante rispetto ai reati fini dell’associazione semplice, osservando che, «essendo il ricorrente stato condannato come intraneo all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), la sua condotta è per definizione finalizzata ad agevolare il sodalizio di appartenenza. Applicare l'aggravante dell'agevolazione a un partecipe interno significa punire due volte lo stesso dolo specifico: la volontà di rafforzare il clan è già elemento costitutivo della partecipazione ex art. 416-bis c.p.». Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, eccepisce il vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione del diritto di difesa per avere negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate in ragione della scelta del rito ovvero per non avere concordato i motivi di appello, nonostante la posizione processuale dell’imputato sia stata espressamente riconosciuta come meno grave rispetto a quella dei coimputati che hanno ottenuto il giudizio di prevalenza. Conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
in via subordinata, l’annullamento nella parte relativa al capo 2) in concorso con il capo 1); in via ulteriormente subordinata, l’annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio sotto il profilo del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. È lo stesso ricorrente che nella propria memoria aggiuntiva riferisce che, all’udienza del 25.2.2025, le difese hanno prestato il consenso alla «rinnovazione di tutte le attività svolte» avanti il collegio in diversa composizione e che il Procuratore generale, alla medesima udienza del 25.2.2025, si è riportato alle conclusioni già formulate. Il riportarsi alle conclusioni deve ritenersi una scelta legittima, rientrante nella disponibilità tecnica del pubblico ministero, sufficiente ad integrare la discussione richiesta dall’art. 523 cod. proc. pen., posto che il dovere di partecipazione alla discussione attiene all’an e non al quomodo (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Rv. 242482). E' pertanto inesatto quanto sostenuto dalla difesa secondo cui, dinanzi al nuovo collegio, non si sarebbe svolta la discussione, laddove, a ben vedere, ciò di cui il ricorrente si duole è che le conclusioni non siano state argomentate. Ma allora il paradigma normativo non è quello dell'art. 525 del codice di rito, ma quello dell'art. 523 che, tuttavia, non commina alcuna nullità per l'ipotesi che le conclusioni non siano argomentate. E tanto, si noti, emerge proprio da una delle sentenze menzionate nella memoria difensiva (Sez. 5, n. 36947 del 19/3/2023, n.m., al punto 1 del Considerato in diritto, laddove si ribadisce che il P.M. non è affatto obbligato a illustrare le proprie conclusioni).
2.I motivi di ricorso di cui ai punti 2, 3 e 4 vengono trattati congiuntamente in quanto connessi e respinti perché infondati.
2.1. Deve premettersi che il giudizio di legittimità in materia probatoria deve avere ad oggetto la violazione di norma di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all’apprezzamento del giudice di merito nella valutazione della attendibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Tale apprezzamento, infatti, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura con la conseguenza che è precluso al ricorrente dedurre profili di doglianza che, pur se formalmente riferiti a vizi di motivazione, in realtà siano volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio ovvero delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro probatorio a carico dell’imputato (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976-01). Per la loro attinenza con il presente processo, si richiamano anche i principi consolidati di questa Corte relativi alla valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dei collaboratori in quanto il compendio probatorio si basa su tali fonti di prova. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, va ricordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'articolo 192, comma 1 cod. proc. pen. Proprio in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto delle intercettazioni sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) che per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione, non vi sia motivo di ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) che non vi sia ragione per ritenere che un interlocutore riferisca all’altro circostanze false (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Rv. 278611- 02). L’interpretazione delle intercettazioni, d’altro canto, è censurabile in cassazione solo ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una 6 intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, Rv. 286599-01; Sez. 5, n. 13912 del 25/2/2015, Rv. 263270-01). Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, oltre alla attendibilità intrinseca, deve valutarsi l’esistenza di riscontri individualizzanti.
2.2 Con riferimento alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che essa non può consistere in un mero status né in una condivisione psicologica del programma criminoso, dovendo invece sostanziarsi in un agire concreto rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato a forma libera. In ogni caso deve consistere nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestata da un impegno reciproco e costante funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa nella quale la gente deve risultare stabilmente e organicamente incardinato è idoneo ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il conseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231670). In relazione a detto reato, pertanto, il thema probandum è relativo alla stabile appartenenza al sodalizio e al contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, Rv. 253221- 01Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Rv. 273572-01).
2.3 Si osserva, altresì, che la giurisprudenza, con pronunce costanti, ammette il concorso tra l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quella semplice di cui all’art. 416 cod. pen., qualora l'associazione per delinquere "semplice" sia dotata di 1) un'autonoma struttura organizzativa che, 2) avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, 3) persegua un proprio programma delittuoso, 4) dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan, dovendosi conseguentemente escludere la violazione del divieto di bis in idem, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi (Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286005 – 01; Sez. 1, n. 4071 del 4/5/2018, Rv. 278583-01); Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077-02).
2.4. Da ultimo, con riferimento al rapporto tra l’associazione ex art. 416-bis cod. pen. e l’associazione semplice aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., si osserva che la già rilevata diversità funzionale e strutturale tra le due fattispecie incriminatrici non può che condurre a ritenere configurabile il concorso tra l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata a reati di truffe ai danni dell'Inps che agisca con metodo mafioso o al fine di agevolare il sodalizio mafioso.
3.Tanto premesso, è possibile affrontare i temi oggetto delle censure formulate dalla difesa del ricorrente. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’imputazione tratteggia, al capo 1), gli elementi costitutivi di associazione a delinquere di stampo mafioso e, al capo 2), quelli costitutivi della associazione a delinquere finalizzata al compimento delle truffe ai danni dell’INPS, in parte, servente rispetto all’associazione mafiosa. La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che, in quanto conformi, si integrano, evidenzia gli elementi costitutivi di entrambi i reati. Relativamente all’associazione di cui al capo 2), le sentenze delineano gli elementi da cui desumere l’autonomia organizzativa dell’associazione finalizzata alle truffe rispetto a quella 7 mafiosa, riportando le propalazioni dei collaboratori AM CO, RO IO e GN IN, nonché i risultati delle operazioni captative. Gli argomenti fattuali risultano congrui rispetto alla qualificazione dei reati contestati. Si allude agli elementi probatori desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, AM, il quale riferiva che Di FA e ZA lavoravano con ditte proprie o intestate a prestanomi con le quali perpetravano truffe all’INPS per poi convogliare parte dei guadagni al clan mafioso di appartenenza e che, contemporaneamente, con le medesime ditte commettevano truffe ai danni di fornitori. Nelle sue rivelazioni, il collaboratore menzionava anche l’odierno ricorrente “EL detto Pazzia”, “vicino” a Di FA e ZA, nonché al clan NT. L’esistenza dell’associazione dedita alle truffe veniva confermata anche dai collaboratori RO e GN, i quali riferivano le loro propalazioni a ZA e Di FA. Il compendio captativo, nella lettura fornita nelle sentenze impugnate, forniva riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e conferma del coinvolgimento di LL nell’associazione di cui al capo 2).In questo senso, è pertinente il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado alla conversazione del 6.4.2019, progr. 344, intercorsa tra ZA e LL, dalla quale emergeva che erano in atto discussioni con il correo, Di FA VI, in ordine alla spartizione dei proventi della comune attività e in ordine al fatto che l’associazione versava tremila euro mensili al clan NT;
quella del 24.5.2019, progr. 2231, nel corso della quale ZA spiegava al proprio interlocutore di operare in concorso con altre due persone e di poter contare sulla protezione del clan Taccuni;
quella del 13.7.2020, progr. 7408, nella quale si discorreva della posizione debitoria di LL rispetto al sodalizio;
quella del 5.11.2020, progr. 76, nella quale ZA informava Di FA del fatto che, una volta scarcerato, LL aveva riferito a RI RE, detto Turi “u cani”, che ST non voleva versare al clan la quota dei proventi delle truffe da destinare ai detenuti;
quella del 7.1.2021, nella quale ZA parlando con RO CO, figlio di NC, lamentava il comportamento di Di FA e LL, partecipi delle truffe,e ingenerosi nei suoi confronti durante il periodo della carcerazione;
la conversazione del 1.7.2018, progr. 2003, nel corso della quale ZA avvisava LL del fatto che molte persone non avevano corrisposto le somme dovute e che Di FA si era impegnato ad intervenire personalmente presso costoro;
quella tra LL e ZA, progr. 5942 del 29.7.2018, nel corso della quale i due rinviano all’incontro della sera con Di FA la discussione in ordine ad una certa decisione da assumere;
la conversazione progr. 481 del 4.7.2018 tra LL e uno dei procacciatori di “tessere” che lamentava di non aver ancora percepito il proprio compenso;
quella n. 3057 del 12.6.2019 nel corso della quale ZA e LL menzionavano taluni braccianti assunti fittiziamente e alcuni soggetti incaricati di raccogliere le tesse e di “gestire” i falsi braccianti;
quella del 20.6.2019 progr. 3758 in cui LL discorreva con ZA della riscossione di talune somme o quella progr. 20637 del 14.7.2019 nella quale ZA si vantava con IT IN della sua posizione di preminenza nell'associazione unitamente a Di FA e LL. Ebbene, tali conversazioni sono state ritenute, con valutazione esente da profili di illogicità, come indicativi di una stabile organizzazione, strutturata, con compiti dei partecipi specificamente individuati e volta a compiere una serie indeterminata di truffe ai danni dell’INPS. La sentenza menzionava, tra le altre, anche intercettazioni intervenute con soggetti terzi, partecipi dell’associazione finalizzata alle truffe con il compito di procurare i falsi braccianti, o con soggetti titolari di ditte compiacenti, estranei all’associazione mafiosa e, tuttavia, partecipi dell’associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni dell’INPS, in tal modo realizzando quell’elementodi differenziazione rispetto all’associazione mafiosa 8 costituente uno degli elementi necessari, secondo i principi giurisprudenziali sopra menzionati, per ritenere operanti due diverse compagini associativa. Il compendio captativo, d’altro canto, riportava anche conversazioni dalle quali desumere l’autonomia organizzativa (progr. 3057 del 12.6.2019) e l’attitudine a risolvere autonomamente i problemi di gestione dei sodali (progr. 11900 del 29.9.2018; n. 7867 del 5.4.2019; n. 3758 del 29.6.2019). Infine, chiaro emergeva che l’attuazione del programma criminoso consentiva di perseguire anche l’autonomo interesse del clan di riferimento, emergendo da plurime intercettazioni, riportate nella sentenza di primo grado, il costante riferimento al clan come destinatario di una quota delle somme indebitamente percepite da destinare al sostentamento degli associati e dei detenuti. La valutazione compiuta dalle sentenze di merito del compendio probatorio, sia riferita alle dichiarazioni dei collaboratori, sia riferita alle captazioni è stata effettuata sulla base di criteri logici e rispettosi dei principi espressi da questa Corte e non incorre in contraddizioni, facendo corretta applicazione dei principi sulla base dei quali è possibile configurare il concorso tra la condotta associativa di stampo mafioso e la condotta associativa semplice, avendo riportato elementi probatori congruenti rispetto all’indagine effettuata e interpretata senza apparenti contraddizioni rispetto al compendio probatorio. Del resto, la stessa difesa, censura la sentenza impugnata sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, senza tuttavia precisare dove si annidi, in concreto, la contraddittorietà e limitandosi a fornire una lettura diversa delle conversazioni intercettate. Tuttavia, come già in precedenza ricordato, l’interpretazione delle captazioni alla luce del contesto e del complesso probatorio è attività propria del giudice del merito che questa Corte può sindacare nei limiti in cui si palesi palesemente illogica. Ebbene, la lettura delle conversazioni riportate non fornisce elementi dai quali desumere illogicità o contraddittorietà della motivazione e, del resto, la stessa difesa non li evidenzia. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado enucleano elementi probatori dai quali desumere l’intraneità stabile di LL nella cosca mafiosa NT. Così il riferimento alle deposizioni dei collaboratori di giustizia, di AM in particolare, le cui deposizioni sono state adeguatamente interpretate e le cui apparenti divergenze rispetto alla tesi accusatoria, chiarite e superate. Così l’enucleazione delle captazioni le quali hanno fornito validi riscontri alle propalazioni dei collaboratori. In questo senso, le intercettazioni ambientali presso l’abitazione di UL IN, che lasciava emergere l’inserimento dei tre sodali, ZA, Di FA e LL, nel sodalizio al cui mantenimento contribuivano stabilmente con il versamento di quota parte dei proventi derivanti dalla propria attività criminosa fraudolenta nonché l’interesse e i frequenti contatti tra esponenti del clan mafioso e i tre per avere informazioni, aggiornamenti, chiarimenti, e ai quali dovevano rendere conto. Nello stesso senso quelle nelle quali ZA riferiva che la loro associazione, “noialtri siamo 3”, aveva alle spalle il clan mafioso dei Taccuini, precisando “ora specialmente che gli altri due sono con loro” (progr. 2231 del 24.5.2019) o quelle nelle quali riferivano di dover versare euro 3000,00 mensili al clan, con il quale, peraltro, controllavano “i conti” (progr. 2218 del 17.8.2019). Significativo, d’altro canto, della intraneità di LL nel clan mafioso è quanto si evince dalla conversazione del 5.11.2020, progr. 76, intercorsa tra ZA e Di FA nella quale il primo informa il correo della riprovevole condotta di LL che, appena scarcerato, si era recato da RI RE, elemento di spicco della cosca, accusando Di 9 FA di non voler consegnare il denaro alla cosca. Il rapporto diretto LL-RI è certamente indicativo di una intraneità negli affari della cosca. Nello stesso senso la conversazione progr. 7008 del 7.1.2021, nella quale ZA lamenta con RI le maldicenze diffuse da LL, il quale lo aveva accusato di essersi “mangiato” i “soldi dei tesserini”. Ugualmente indicativo di stabile intraneità, la circostanza che UL si lamentasse dell’atteggiamento di LL, non sempre tempestivo nel versamento delle somme, nonostante la disponibilità economica (progr. 7423 del 13.7.2020 e n. 7408 del 13.7.2020). La circostanza che LL versasse parte dei proventi della propria attività criminosa alla cosca, che su tali versamenti contava per il perseguimento delle proprie finalità e per il sostentamento dei sodali, è la migliore dimostrazione della sua stabile collaborazione e del fatto che operava per la sopravvivenza e operatività dell’associazione mafiosa. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi infondata sia la censura relativa alla mancanza di elementi da cui desumere la qualità di associato al clan di LL, sia l’eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis idem, avendo la Corte di appello di Catania, unitamente al Tribunale di Catania, correttamente enucleato e sottolineato gli elementi probatori idonei a fondare la tesi accusatoria dell’esistenza di una duplice associazione, l’una “semplice” finalizzata alla commissione delle truffe ed una di tipo mafioso che dell’attività dell’associazione semplice si avvantaggiava, pur rimanendone distinta. Né, d’altro canto, costituisce argomento idoneo ad inficiare l’autonomia delle due condotte, la circostanza che il pubblico ministero abbia contestato l’associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., come aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., posto che la finalità agevolatrice dell’affermazione sul territorio dell’associazione di stampo mafioso denominata clan NT, affiliata alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, non è incompatibile logicamente con l'autonomia strutturale e l'autonomo disvalore dell'associazione semplice. Nè è ravvisabile, quindi, alcuna violazione del principio del ne bis in idem, ed anzi, la finalità di agevolazione costituisce motivo di rafforzamento della tesi di intraneità al clan in modo stabile. D’altro canto, infondate le censure sviluppate nel quarto motivo e fondate su vizi di motivazione. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha motivato in modo logico in ordine alle ragioni per le quali il contenuto delle captazioni deponeva per l’intraneità di LL nel clan mafioso e la difesa, nel censurare la decisione, non ha chiarito le ragioni per le quali le conversazioni tra terzi relative a LL potrebbero essere inattendibili.
4.Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Va premesso che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01; Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839-01; n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880-01), evenienza nella specie non ravvisabile. Ora, il giudizio di bilanciamento, così come quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere effettuato sulla base degli elementi riferibili all'imputato del quale si tratta. Le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento si fondano sugli 10 elementi positivi rappresentati e nulla hanno a che vedere con la scelta processuale dell’imputato, cui la Corte non ha fatto alcun riferimento. Non è ammissibile, peraltro, una valutazione in termini comparativi con i coimputati, rispetto ai quali la Corte ha valutato come esistente l’elemento positivo costituito dalla scelta del rito deflattivo, con opzione non oggetto di impugnazione. In altri termini, ciò che rappresenta un elemento positivo di valutazione per altri coimputati non diventa, ove non ricorra per altri, elemento negativo per questi ultimi, ma semplice dato neutro (e, infatti, non casualmente, la Corte territoriale, come detto, non valorizza affatto in senso negativo la decisione del ricorrente di svolgere compiutamente come suo diritto le proprie difese).
5.Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI TT SE DE RZ 11
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, il quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 25 febbraio 2025, la Corte di appello di Catania, decidendo sul gravame proposto da LL EL, Di FA VI e ZA RO avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Catania in data 30.10.2023, all’esito di giudizio abbreviato, riconosceva le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti a Di FA e ZA e equivalentia LL, e rideterminava la pena inflitta in anni sette e mesi quattro di reclusione per Di FA, in anni sette per ZA e in anni otto e mesi otto di reclusione per LL, confermando, nel resto, l’impugnata sentenza. Al fine di una migliore comprensione, si rappresenta che LL EL, Di FA VI e ZA RO venivano imputati dei seguenti reati: capo 1) art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod. pen., per avere fatto parte, di un’associazione di tipo mafioso, denominata clan “NT-Taccuini”, finalizzata a commettere una serie di reati contro la persona e contro il patrimonio, con l’aggravante di essere una associazione armata, di avere assunto e mantenuto il controllo di attività economiche, finanziandole con il provento dei reati commessi. In Adrano e territori limitrofi sino al gennaio 2021; capo 2) art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5 cod. pen. per essersi associati, in qualità di capi, promotori ed organizzatori, unitamente ad altri, allo scopo di commettere una serie indeterminata di truffe e falsi in danno dell’INPS, al fine di ottenere le indennità di disoccupazione agricola ed i connessi benefici fiscali, previdenziali e assistenziali, con i quali, in parte, alimentavano le casse del clan mafioso e, in parte, compensavano i procacciatori dei lavoratori dipendenti fittizi e i titolari di ditte fittizie, il tutto con l’aggravante di Penale Sent. Sez. 1 Num. 7572 Anno 2026 Presidente: DE RZ SE Relatore: TT VI Data Udienza: 07/01/2026 aver commesso il fatto con la finalità di agevolare l’affermazione sul territorio dell’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1). In Adrano e territori limitrofi della provincia di Catania dall’anno 2018 al novembre 2020; capo 3) artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1), 640-bis e 483 cod. pen. per avere posto in essere, in concorso con altri, condotte di truffa e falso finalizzate ad ottenere l’erogazione da parte dell’INPS di indennità di disoccupazione in favore di soggetti compiacenti, con l’aggravante di aver agito in più di cinque persone, di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e di omertà tipiche di un’associazione mafiosa e con la finalità di agevolare l’affermazione del clan sul territorio. In Adrano e territori limitrofi della provincia di Catania dall’anno 2018 al novembre 2020. All’esito di giudizio abbreviato avanti il GIP di Catania, venivano condannati per tutti i reati loro contestati alla pena di anni dieci di reclusione ciascuno. Avverso la sentenza proponevano appello tutti gli imputati. In corso di giudizio, ZA e Di FA avanzavano proposte di concordato di pena che trovava il consenso del Procuratore generale, rinunciando agli ulteriori motivi di ricorso. La pena veniva, quindi, rideterminata come sopra indicato. LL EL, invece, insisteva nel gravame, censurando la decisione del GIP.
2.Giova premettere che le sentenze di merito, le cui conformi motivazioni si saldano, evidenziavano: -che l’esistenza dell’associazione mafiosa NT di Adrano, facente capo a NT IO, è provata da plurime sentenze definitive: sentenza Corte di assise di appello di Catania irrevocabile il 22.1.1997; sentenza Corte di assise di Catania n. 21 del 1999; sentenza della Corte di assise di Catania n. 4 dell’8.3.2003 nonchésentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Catania del 30.7.2010, irrevocabile il 1.4.2015, pronunce che avevano accertato l’esistenza ed operatività del clan sino al 2009 e la qualità di promotori, organizzatori e capi di NT IO, RI NO, EC IN e la qualità di partecipi di UL IN, RO NC, EL US e ER ES;
-che la perdurante attività del clan nel periodo monitorato dalle indagini era acclarata dalle dichiarazioni di plurimi collaboratori di giustizia, che, oltre a riscontrarsi reciprocamente, avevano trovato conferma nei risultati delle attività captative e che avevano consentito di accertare che tra le attività illecite gestite dal clan NT, rientravano anche le truffe ai danni dell’INPS; -che l’attività investigativa, che aveva preso avvio dalla denuncia presentata in data 15.2.2018 da Mandrà Rosaria nei confronti di Di FA VI e ZA RO, aveva portato alla luce una organizzazione costituita e guidata dagli odierni imputati, finalizzata al compimento di una serie indeterminata di truffe ai danni dell’INPS attraverso fittizie assunzioni di braccianti agricoli e la successiva percezione e spartizione dell’indennità di disoccupazione corrisposta dall’ente; -che, in particolare, secondo la sentenza di primo grado, «Seguendo il collaudato modus operandi il sodalizio curava la predisposizione di false dichiarazioni da parte dei falsi braccianti da far pervenire all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in modo da “calare” in loro favore (verbo, questo, utilizzato espressamente nelle conversazioni) le giornate fittiziamente lavorate presso aziende agricole insistenti nel territorio. Attraverso la predisposizione e l'inoltro di queste false dichiarazioni, si traeva in inganno l'ente erogatore, che nei mesi successivi riconosceva in favore di ciascun falso bracciante l'erogazione dell'indennità di disoccupazione (e delle correlative e connesse, indennità di malattia ed assegni familiari, ove ve ne fossero stati i presupposti), che sarebbe stata poi spartita tra i 2 sodali del clan e dell'associazione ed i falsi braccianti i quali avrebbero poi goduto dell'ulteriore beneficio, ossia la copertura contributiva ai fini della maturazione del diritto alla pensione e del calcolo dell'importo della medesima mentre le ditte solo formalmente risultavano essere datrici di lavoro. I proventi della suddetta attività illecita erano così garantiti a tutti i protagonisti attivi dell'operazione: dai falsi braccianti al sodalizio mafioso nelle cui casse confluiva una quota dei guadagni illeciti [...] Percepita la cosiddetta indennità di disoccupazione, i falsi braccianti ne versavano una quota all'organizzazione che, a sua volta, provvedeva a corrispondere parte delle somme alla famiglia mafiosa Sant'EL.»; -che l’esistenza dell’associazione oggetto del capo 2) era provatasin dal 2018 attraverso numerose intercettazioni telefoniche;
che le operazioni captative svolte nel 2019 e 2020 avevano consentito di delineare l’infiltrazione della cosca mafiosa NT nel settore delle truffe all’INPS e di apprezzare il ruolo servente dell’associazione deputata all’esecuzione delle truffe, e promossa dagli odierni imputati, al clan NT, di cui erano “appartenenti”, e verso la quale confluivano parte dei proventi delle attività illecite per il mantenimento degli affiliati, liberi e detenuti e alla quale i tre erano tenuti a rendere conto;
-che elementi di prova erano tratti anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AM CO, RO IO e GN IN. Con specifico riferimento alla posizione di LL EL, la prova della responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. veniva tratta dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AM CO, riscontrate da alcune intercettazioni telefoniche, singolarmente enunciate. Veniva ritenuta provata anche la responsabilità in ordine ai reati sub 2) e sub 3). La sentenza di appello superava le censure mosse dalla difesa alla sentenza di I grado, osservando: quanto alla genericità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AM, che queste si riferivano ad un periodo antecedente quello oggetto di indagine e provenivano da soggetto appartenente alla cosca rivale. Per questo motivo, non poteva assumere valore dirimente la distinzione tra “vicinanza” e “appartenenza” mafiosa. La Corte riteneva, invece, maggiormente significative le captazioni telefoniche, dalle quali traeva conferma della intraneità del ricorrente all’associazione mafiosa. In particolare, valutava, a tal fine, rilevanti, le conversazioni relative alla destinazione delle somme, agli obblighi nei confronti del clan, alla periodicità dei versamenti (costituenti indice di uno stabile contributo economico al sostentamento del clan stesso), alla protezione ricevuta dalla stessa associazione mafiosa, ai contatti diretti tra LL e i vertici del clan, e, in particolare con RE RI, cui si sarebbe rivolto fornendo false informazioni per ottenere protezione, elementi questi ritenuti sufficienti a fondare la responsabilità. Con riferimento al secondo motivo di appello, relativo alla mancanza di elementi di prova in ordine alla stabilità dell’associazione a delinquere, mancanza di stabilità desunta dalla intercettazione del 7.1.2021, nella quale ZA diceva «ci eravamo già separati prima del mio arresto», la Corte osservava che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che una associazione a delinquere possa essere anche a termine, purché risultino provati nel periodo di operatività, gli elementi costitutivi. Osservava che, una volta provata l’esistenza dell’associazione, era indubitabile l’inserimento di LL al suo interno, alla luce del ruolo da questo rivestito. Quanto al terzo motivo, relativo all’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., osservava che è risultata provata sia sotto il profilo dell’impiego del metodo mafioso nella realizzazione delle condotte, sia con riferimento alla finalizzazione delle 3 condotte al rafforzamento del clan. In proposito, richiamava l’intercettazione n. 2231 del 24.5.2019 nella quale si fa riferimento alla protezione ricevuta dal clan. La Corte riteneva, invece, fondata la censura relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che riconosceva, con giudizio di equivalenza, rispetto alle aggravanti contestate.
3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania propone ricorso per cassazione la difesa di LL articolando cinque motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
3.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 179, comma 2 e all’art. 525 cod. proc. pen., la difesa eccepisce la nullità della sentenza per essere stata deliberata da un collegio parzialmente diverso da quello avanti il quale era stata effettuata parte della discussione. In particolare, eccepisce che il Procuratore Generale aveva discusso e formulato le conclusioni avanti un collegio diverso da quello avanti il quale hanno discusso e concluso le difese e che ha deciso il processo.
3.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis, 416, 416-bis.1 e 15 cod. pen., eccepisce violazione di legge per avere la Corte ritenuto configurabile un concorso tra il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e 416 cod. pen. aggravato dalla finalità di agevolare l’affermazione sul territorio del clan mafioso, senza motivare in ordine alla autonomia e distinta funzionalità delle due associazioni, in tal modo violando i principi della Corte di legittimità in materia di concorso di reati associativi e di assorbimento nonché il divieto di bis in idem.
3.3 Con il terzo motivo, denuncia genericità della motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere l’appartenenza di LL all’associazione mafiosa, non risultando enunciate le prove dalle quali desumere lo stabile ed effettivo inserimento del soggetto nel sodalizio criminoso e le condotte attraverso le quali questi avrebbe fornito il proprio apporto funzionale al mantenimento e al rafforzamento dell’organizzazione. Denuncia, altresì, contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, riconosce l’assenza di elementi di prova in ordine alla partecipazione a riunioni e a dialoghi e, dall’altro, ritiene sufficientemente probanti gli altri elementi addotti. Con riferimento, poi, alle dichiarazioni dei collaboratori, censura la decisione per non aver evidenziato l’assenza di riscontri esterni e individualizzanti.
3.4 Con il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta illogicità e carenza della motivazione nella interpretazione delle intercettazioni telefoniche, della valutazione della prova e dell’applicazione del principio dell’onere della prova, laddove, pur riconoscendo la mancanza di prova rispetto a talune condotte (già in precedenza evidenziate), ritiene sufficiente valorizzare gli altri elementi probatori, in tal modo, a suo avviso, spostando «sulla difesa l’onere di “offrire una lettura alternativa” delle prove esistenti, anziché ribadire l’onere dell’accusa di provare tutti gli elementi del reato oltre ogni ragionevole dubbio», senza spiegare come gli elementi ulteriori possano colmare le lacune motivazionali. Lamenta, altresì, la lettura «colpevolista» delle conversazioni tra terzi relative al ruolo di LL, delle quali non valuta la fonte, il contesto e la compatibilità con altri elementi e, in ordine alle quali non fornisce motivazione idonea a confutare la lettura alternativa fornita dalla difesa che ripropone. Rappresenta, in proposito, che la conversazione tra ZA e LL era relativa a vicenda diversa dalle truffe all’INPS e che il collaboratore propalante, AM, non ricorda il cognome di LL e si esprime in termini di “vicinanza” anziché di appartenenza, mentre gli altri due, GN e RO, non lo menzionano affatto. 4 3.5. Con il quinto motivo di ricorso, lamenta che al ricorrente siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, anziché di prevalenza, come ai coimputati, non avendo optato per il rito deflattivo, in tal modo fornendo una motivazione irrazionale e illogica, violando il diritto di difesa e violando la giurisprudenza di legittimità in materia di bilanciamento delle circostanze e di scelta del rito. Conclude, pertanto, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Quanto alla eccezione di nullità, ne ha rilevato l’infondatezza evincendosi dal verbale dell’udienza del 25.2.2025 che «il PG e il collegio difensivo prestano il consenso alla rinnovazione di tutte le attività svolte fino ad oggi». Quanto al merito, ha osservato che le censure riproducono quelle formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni fornite dalla Corte territoriale.
5.Con successiva memoria del 14.12.2025, la difesa osserva che non esiste alcuna registrazione fonografica o trascrizione verbale della discussione del Procuratore generale e che il consenso delle parti non rileva allorquando manchi materialmente l’atto nel fascicolo;
che, in ogni caso, il consenso non può estendersi alla discussione e che, nel caso di specie, all’udienza del 25.2.2025, il Procuratore generale si è limitato a «riportarsi alle conclusioni già formulate», non ripetendo le argomentazioni poste a fondamento delle conclusioni rassegnate. Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso, insiste nelle censure sollevate, ribadendo che la Corte territoriale non si è confrontata con le eccezioni della difesa in ordine alla mancanza di autonomia strutturale, finanziaria e decisionale dell’associazione semplice di cui al capo 2) rispetto al sodalizio mafioso, in tal modo incorrendo anche nella violazione del principio del ne bis in idem. Con riferimento all’appartenenza al sodalizio mafioso di cui al capo 1), ribadisce l’insussistenza di prova in ragione della genericità degli indizi e dell’assenza di condotte concludenti idonee a provare il contributo concreto, dinamico e funzionale alla vita dell’associazione, osservando, altresì, come alcuni elementi “a carico” siano frutto di un travisamento della prova. Con riferimento all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, insiste nell’illogicità dell’aggravante rispetto ai reati fini dell’associazione semplice, osservando che, «essendo il ricorrente stato condannato come intraneo all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), la sua condotta è per definizione finalizzata ad agevolare il sodalizio di appartenenza. Applicare l'aggravante dell'agevolazione a un partecipe interno significa punire due volte lo stesso dolo specifico: la volontà di rafforzare il clan è già elemento costitutivo della partecipazione ex art. 416-bis c.p.». Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, eccepisce il vizio di motivazione per manifesta illogicità e violazione del diritto di difesa per avere negato la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate in ragione della scelta del rito ovvero per non avere concordato i motivi di appello, nonostante la posizione processuale dell’imputato sia stata espressamente riconosciuta come meno grave rispetto a quella dei coimputati che hanno ottenuto il giudizio di prevalenza. Conclude chiedendo, in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
in via subordinata, l’annullamento nella parte relativa al capo 2) in concorso con il capo 1); in via ulteriormente subordinata, l’annullamento con riferimento al trattamento sanzionatorio sotto il profilo del giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 5 1.Il primo motivo di ricorso è infondato. È lo stesso ricorrente che nella propria memoria aggiuntiva riferisce che, all’udienza del 25.2.2025, le difese hanno prestato il consenso alla «rinnovazione di tutte le attività svolte» avanti il collegio in diversa composizione e che il Procuratore generale, alla medesima udienza del 25.2.2025, si è riportato alle conclusioni già formulate. Il riportarsi alle conclusioni deve ritenersi una scelta legittima, rientrante nella disponibilità tecnica del pubblico ministero, sufficiente ad integrare la discussione richiesta dall’art. 523 cod. proc. pen., posto che il dovere di partecipazione alla discussione attiene all’an e non al quomodo (Sez. 3, n. 5498 del 02/12/2008, dep. 2009, Rv. 242482). E' pertanto inesatto quanto sostenuto dalla difesa secondo cui, dinanzi al nuovo collegio, non si sarebbe svolta la discussione, laddove, a ben vedere, ciò di cui il ricorrente si duole è che le conclusioni non siano state argomentate. Ma allora il paradigma normativo non è quello dell'art. 525 del codice di rito, ma quello dell'art. 523 che, tuttavia, non commina alcuna nullità per l'ipotesi che le conclusioni non siano argomentate. E tanto, si noti, emerge proprio da una delle sentenze menzionate nella memoria difensiva (Sez. 5, n. 36947 del 19/3/2023, n.m., al punto 1 del Considerato in diritto, laddove si ribadisce che il P.M. non è affatto obbligato a illustrare le proprie conclusioni).
2.I motivi di ricorso di cui ai punti 2, 3 e 4 vengono trattati congiuntamente in quanto connessi e respinti perché infondati.
2.1. Deve premettersi che il giudizio di legittimità in materia probatoria deve avere ad oggetto la violazione di norma di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultanti dal testo del provvedimento impugnato, senza potersi estendere alla ricostruzione dei fatti o all’apprezzamento del giudice di merito nella valutazione della attendibilità e rilevanza dei mezzi di prova. Tale apprezzamento, infatti, ove non manifestamente illogico, si sottrae a qualunque possibilità di censura con la conseguenza che è precluso al ricorrente dedurre profili di doglianza che, pur se formalmente riferiti a vizi di motivazione, in realtà siano volti a sollecitare una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio ovvero delle circostanze di fatto prese in esame dal giudice di merito, il quale abbia dato adeguato conto delle ragioni poste a fondamento della gravità del quadro probatorio a carico dell’imputato (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Rv. 215828-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976-01). Per la loro attinenza con il presente processo, si richiamano anche i principi consolidati di questa Corte relativi alla valutazione delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni dei collaboratori in quanto il compendio probatorio si basa su tali fonti di prova. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, va ricordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato, costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'articolo 192, comma 1 cod. proc. pen. Proprio in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto delle intercettazioni sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all’imputato; c) che per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell’ambito dell’associazione, non vi sia motivo di ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) che non vi sia ragione per ritenere che un interlocutore riferisca all’altro circostanze false (Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, Rv. 278611- 02). L’interpretazione delle intercettazioni, d’altro canto, è censurabile in cassazione solo ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di una 6 intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il giudice ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715-01; Sez. 1, n. 25939 del 29/4/2024, Rv. 286599-01; Sez. 5, n. 13912 del 25/2/2015, Rv. 263270-01). Quanto poi alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, oltre alla attendibilità intrinseca, deve valutarsi l’esistenza di riscontri individualizzanti.
2.2 Con riferimento alla condotta di partecipazione all’associazione di stampo mafioso, la giurisprudenza consolidata di questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha chiarito che essa non può consistere in un mero status né in una condivisione psicologica del programma criminoso, dovendo invece sostanziarsi in un agire concreto rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato a forma libera. In ogni caso deve consistere nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestata da un impegno reciproco e costante funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa nella quale la gente deve risultare stabilmente e organicamente incardinato è idoneo ad attestare la sua messa a disposizione in favore del sodalizio per il conseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Rv. 281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Rv. 231670). In relazione a detto reato, pertanto, il thema probandum è relativo alla stabile appartenenza al sodalizio e al contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, Rv. 253221- 01Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Rv. 273572-01).
2.3 Si osserva, altresì, che la giurisprudenza, con pronunce costanti, ammette il concorso tra l’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. e quella semplice di cui all’art. 416 cod. pen., qualora l'associazione per delinquere "semplice" sia dotata di 1) un'autonoma struttura organizzativa che, 2) avvalendosi del contributo di sodali anche diversi dai soggetti affiliati al sodalizio mafioso, 3) persegua un proprio programma delittuoso, 4) dalla cui attuazione discende il concomitante conseguimento dell'interesse del clan, dovendosi conseguentemente escludere la violazione del divieto di bis in idem, mancando, nel rapporto tra le due fattispecie associative, piena coincidenza degli elementi costitutivi (Sez. 2, n. 8790 del 06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286005 – 01; Sez. 1, n. 4071 del 4/5/2018, Rv. 278583-01); Sez. 2, n. 41736 del 9/4/2018, Rv. 274077-02).
2.4. Da ultimo, con riferimento al rapporto tra l’associazione ex art. 416-bis cod. pen. e l’associazione semplice aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., si osserva che la già rilevata diversità funzionale e strutturale tra le due fattispecie incriminatrici non può che condurre a ritenere configurabile il concorso tra l'associazione mafiosa e l'associazione finalizzata a reati di truffe ai danni dell'Inps che agisca con metodo mafioso o al fine di agevolare il sodalizio mafioso.
3.Tanto premesso, è possibile affrontare i temi oggetto delle censure formulate dalla difesa del ricorrente. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, l’imputazione tratteggia, al capo 1), gli elementi costitutivi di associazione a delinquere di stampo mafioso e, al capo 2), quelli costitutivi della associazione a delinquere finalizzata al compimento delle truffe ai danni dell’INPS, in parte, servente rispetto all’associazione mafiosa. La lettura congiunta delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado che, in quanto conformi, si integrano, evidenzia gli elementi costitutivi di entrambi i reati. Relativamente all’associazione di cui al capo 2), le sentenze delineano gli elementi da cui desumere l’autonomia organizzativa dell’associazione finalizzata alle truffe rispetto a quella 7 mafiosa, riportando le propalazioni dei collaboratori AM CO, RO IO e GN IN, nonché i risultati delle operazioni captative. Gli argomenti fattuali risultano congrui rispetto alla qualificazione dei reati contestati. Si allude agli elementi probatori desunti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, AM, il quale riferiva che Di FA e ZA lavoravano con ditte proprie o intestate a prestanomi con le quali perpetravano truffe all’INPS per poi convogliare parte dei guadagni al clan mafioso di appartenenza e che, contemporaneamente, con le medesime ditte commettevano truffe ai danni di fornitori. Nelle sue rivelazioni, il collaboratore menzionava anche l’odierno ricorrente “EL detto Pazzia”, “vicino” a Di FA e ZA, nonché al clan NT. L’esistenza dell’associazione dedita alle truffe veniva confermata anche dai collaboratori RO e GN, i quali riferivano le loro propalazioni a ZA e Di FA. Il compendio captativo, nella lettura fornita nelle sentenze impugnate, forniva riscontro alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e conferma del coinvolgimento di LL nell’associazione di cui al capo 2).In questo senso, è pertinente il richiamo contenuto nella sentenza di primo grado alla conversazione del 6.4.2019, progr. 344, intercorsa tra ZA e LL, dalla quale emergeva che erano in atto discussioni con il correo, Di FA VI, in ordine alla spartizione dei proventi della comune attività e in ordine al fatto che l’associazione versava tremila euro mensili al clan NT;
quella del 24.5.2019, progr. 2231, nel corso della quale ZA spiegava al proprio interlocutore di operare in concorso con altre due persone e di poter contare sulla protezione del clan Taccuni;
quella del 13.7.2020, progr. 7408, nella quale si discorreva della posizione debitoria di LL rispetto al sodalizio;
quella del 5.11.2020, progr. 76, nella quale ZA informava Di FA del fatto che, una volta scarcerato, LL aveva riferito a RI RE, detto Turi “u cani”, che ST non voleva versare al clan la quota dei proventi delle truffe da destinare ai detenuti;
quella del 7.1.2021, nella quale ZA parlando con RO CO, figlio di NC, lamentava il comportamento di Di FA e LL, partecipi delle truffe,e ingenerosi nei suoi confronti durante il periodo della carcerazione;
la conversazione del 1.7.2018, progr. 2003, nel corso della quale ZA avvisava LL del fatto che molte persone non avevano corrisposto le somme dovute e che Di FA si era impegnato ad intervenire personalmente presso costoro;
quella tra LL e ZA, progr. 5942 del 29.7.2018, nel corso della quale i due rinviano all’incontro della sera con Di FA la discussione in ordine ad una certa decisione da assumere;
la conversazione progr. 481 del 4.7.2018 tra LL e uno dei procacciatori di “tessere” che lamentava di non aver ancora percepito il proprio compenso;
quella n. 3057 del 12.6.2019 nel corso della quale ZA e LL menzionavano taluni braccianti assunti fittiziamente e alcuni soggetti incaricati di raccogliere le tesse e di “gestire” i falsi braccianti;
quella del 20.6.2019 progr. 3758 in cui LL discorreva con ZA della riscossione di talune somme o quella progr. 20637 del 14.7.2019 nella quale ZA si vantava con IT IN della sua posizione di preminenza nell'associazione unitamente a Di FA e LL. Ebbene, tali conversazioni sono state ritenute, con valutazione esente da profili di illogicità, come indicativi di una stabile organizzazione, strutturata, con compiti dei partecipi specificamente individuati e volta a compiere una serie indeterminata di truffe ai danni dell’INPS. La sentenza menzionava, tra le altre, anche intercettazioni intervenute con soggetti terzi, partecipi dell’associazione finalizzata alle truffe con il compito di procurare i falsi braccianti, o con soggetti titolari di ditte compiacenti, estranei all’associazione mafiosa e, tuttavia, partecipi dell’associazione a delinquere finalizzata alle truffe ai danni dell’INPS, in tal modo realizzando quell’elementodi differenziazione rispetto all’associazione mafiosa 8 costituente uno degli elementi necessari, secondo i principi giurisprudenziali sopra menzionati, per ritenere operanti due diverse compagini associativa. Il compendio captativo, d’altro canto, riportava anche conversazioni dalle quali desumere l’autonomia organizzativa (progr. 3057 del 12.6.2019) e l’attitudine a risolvere autonomamente i problemi di gestione dei sodali (progr. 11900 del 29.9.2018; n. 7867 del 5.4.2019; n. 3758 del 29.6.2019). Infine, chiaro emergeva che l’attuazione del programma criminoso consentiva di perseguire anche l’autonomo interesse del clan di riferimento, emergendo da plurime intercettazioni, riportate nella sentenza di primo grado, il costante riferimento al clan come destinatario di una quota delle somme indebitamente percepite da destinare al sostentamento degli associati e dei detenuti. La valutazione compiuta dalle sentenze di merito del compendio probatorio, sia riferita alle dichiarazioni dei collaboratori, sia riferita alle captazioni è stata effettuata sulla base di criteri logici e rispettosi dei principi espressi da questa Corte e non incorre in contraddizioni, facendo corretta applicazione dei principi sulla base dei quali è possibile configurare il concorso tra la condotta associativa di stampo mafioso e la condotta associativa semplice, avendo riportato elementi probatori congruenti rispetto all’indagine effettuata e interpretata senza apparenti contraddizioni rispetto al compendio probatorio. Del resto, la stessa difesa, censura la sentenza impugnata sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, senza tuttavia precisare dove si annidi, in concreto, la contraddittorietà e limitandosi a fornire una lettura diversa delle conversazioni intercettate. Tuttavia, come già in precedenza ricordato, l’interpretazione delle captazioni alla luce del contesto e del complesso probatorio è attività propria del giudice del merito che questa Corte può sindacare nei limiti in cui si palesi palesemente illogica. Ebbene, la lettura delle conversazioni riportate non fornisce elementi dai quali desumere illogicità o contraddittorietà della motivazione e, del resto, la stessa difesa non li evidenzia. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado enucleano elementi probatori dai quali desumere l’intraneità stabile di LL nella cosca mafiosa NT. Così il riferimento alle deposizioni dei collaboratori di giustizia, di AM in particolare, le cui deposizioni sono state adeguatamente interpretate e le cui apparenti divergenze rispetto alla tesi accusatoria, chiarite e superate. Così l’enucleazione delle captazioni le quali hanno fornito validi riscontri alle propalazioni dei collaboratori. In questo senso, le intercettazioni ambientali presso l’abitazione di UL IN, che lasciava emergere l’inserimento dei tre sodali, ZA, Di FA e LL, nel sodalizio al cui mantenimento contribuivano stabilmente con il versamento di quota parte dei proventi derivanti dalla propria attività criminosa fraudolenta nonché l’interesse e i frequenti contatti tra esponenti del clan mafioso e i tre per avere informazioni, aggiornamenti, chiarimenti, e ai quali dovevano rendere conto. Nello stesso senso quelle nelle quali ZA riferiva che la loro associazione, “noialtri siamo 3”, aveva alle spalle il clan mafioso dei Taccuini, precisando “ora specialmente che gli altri due sono con loro” (progr. 2231 del 24.5.2019) o quelle nelle quali riferivano di dover versare euro 3000,00 mensili al clan, con il quale, peraltro, controllavano “i conti” (progr. 2218 del 17.8.2019). Significativo, d’altro canto, della intraneità di LL nel clan mafioso è quanto si evince dalla conversazione del 5.11.2020, progr. 76, intercorsa tra ZA e Di FA nella quale il primo informa il correo della riprovevole condotta di LL che, appena scarcerato, si era recato da RI RE, elemento di spicco della cosca, accusando Di 9 FA di non voler consegnare il denaro alla cosca. Il rapporto diretto LL-RI è certamente indicativo di una intraneità negli affari della cosca. Nello stesso senso la conversazione progr. 7008 del 7.1.2021, nella quale ZA lamenta con RI le maldicenze diffuse da LL, il quale lo aveva accusato di essersi “mangiato” i “soldi dei tesserini”. Ugualmente indicativo di stabile intraneità, la circostanza che UL si lamentasse dell’atteggiamento di LL, non sempre tempestivo nel versamento delle somme, nonostante la disponibilità economica (progr. 7423 del 13.7.2020 e n. 7408 del 13.7.2020). La circostanza che LL versasse parte dei proventi della propria attività criminosa alla cosca, che su tali versamenti contava per il perseguimento delle proprie finalità e per il sostentamento dei sodali, è la migliore dimostrazione della sua stabile collaborazione e del fatto che operava per la sopravvivenza e operatività dell’associazione mafiosa. Alla luce delle considerazioni esposte, deve, pertanto, ritenersi infondata sia la censura relativa alla mancanza di elementi da cui desumere la qualità di associato al clan di LL, sia l’eccezione difensiva relativa alla violazione del principio del ne bis idem, avendo la Corte di appello di Catania, unitamente al Tribunale di Catania, correttamente enucleato e sottolineato gli elementi probatori idonei a fondare la tesi accusatoria dell’esistenza di una duplice associazione, l’una “semplice” finalizzata alla commissione delle truffe ed una di tipo mafioso che dell’attività dell’associazione semplice si avvantaggiava, pur rimanendone distinta. Né, d’altro canto, costituisce argomento idoneo ad inficiare l’autonomia delle due condotte, la circostanza che il pubblico ministero abbia contestato l’associazione a delinquere ex art. 416 cod. pen., come aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., posto che la finalità agevolatrice dell’affermazione sul territorio dell’associazione di stampo mafioso denominata clan NT, affiliata alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano, non è incompatibile logicamente con l'autonomia strutturale e l'autonomo disvalore dell'associazione semplice. Nè è ravvisabile, quindi, alcuna violazione del principio del ne bis in idem, ed anzi, la finalità di agevolazione costituisce motivo di rafforzamento della tesi di intraneità al clan in modo stabile. D’altro canto, infondate le censure sviluppate nel quarto motivo e fondate su vizi di motivazione. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, ha motivato in modo logico in ordine alle ragioni per le quali il contenuto delle captazioni deponeva per l’intraneità di LL nel clan mafioso e la difesa, nel censurare la decisione, non ha chiarito le ragioni per le quali le conversazioni tra terzi relative a LL potrebbero essere inattendibili.
4.Infondato, infine, è il quinto motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. Va premesso che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01; Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839-01; n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880-01), evenienza nella specie non ravvisabile. Ora, il giudizio di bilanciamento, così come quello relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deve essere effettuato sulla base degli elementi riferibili all'imputato del quale si tratta. Le ragioni poste dalla Corte territoriale a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento si fondano sugli 10 elementi positivi rappresentati e nulla hanno a che vedere con la scelta processuale dell’imputato, cui la Corte non ha fatto alcun riferimento. Non è ammissibile, peraltro, una valutazione in termini comparativi con i coimputati, rispetto ai quali la Corte ha valutato come esistente l’elemento positivo costituito dalla scelta del rito deflattivo, con opzione non oggetto di impugnazione. In altri termini, ciò che rappresenta un elemento positivo di valutazione per altri coimputati non diventa, ove non ricorra per altri, elemento negativo per questi ultimi, ma semplice dato neutro (e, infatti, non casualmente, la Corte territoriale, come detto, non valorizza affatto in senso negativo la decisione del ricorrente di svolgere compiutamente come suo diritto le proprie difese).
5.Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 07/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente VI TT SE DE RZ 11