Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 5498
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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Massime2

In tema di reati edilizi, ove l'opera abusivamente realizzata sia stata eseguita anche in violazione delle norme tecniche antisismiche, è necessario ai fini dell'ammissibilità alla procedura di condono edilizio (art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269) che la stessa risulti ultimata al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003, in quanto il maggior termine di tre anni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria entro cui può essere completato il progetto d'adeguamento antisismico da parte del contravventore (art. 35, comma ottavo, L. 28 febbraio 1985, n. 47) non incide sul termine d'ultimazione dei lavori ai fini della condonabilità dell'opera.

Non da luogo alla nullità generale per difetto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero, l'essersi quest'ultimo limitato, in esito al giudizio, a rassegnare le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, in quanto il dovere di partecipazione deve essere valutato in ordine all'"an" e non al "quomodo". (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che ciò rientra nella discrezionalità tecnica del P.M.).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 5498
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5498
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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