Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 2
In tema di reati edilizi, ove l'opera abusivamente realizzata sia stata eseguita anche in violazione delle norme tecniche antisismiche, è necessario ai fini dell'ammissibilità alla procedura di condono edilizio (art. 32, D.L. 30 settembre 2003, n. 269) che la stessa risulti ultimata al rustico e nella copertura entro il termine del 31 marzo 2003, in quanto il maggior termine di tre anni dalla presentazione dell'istanza di sanatoria entro cui può essere completato il progetto d'adeguamento antisismico da parte del contravventore (art. 35, comma ottavo, L. 28 febbraio 1985, n. 47) non incide sul termine d'ultimazione dei lavori ai fini della condonabilità dell'opera.
Non da luogo alla nullità generale per difetto di partecipazione al procedimento del pubblico ministero, l'essersi quest'ultimo limitato, in esito al giudizio, a rassegnare le proprie conclusioni solo in rito e non anche nel merito, in quanto il dovere di partecipazione deve essere valutato in ordine all'"an" e non al "quomodo". (In motivazione la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ulteriormente affermato che ciò rientra nella discrezionalità tecnica del P.M.).
Commentario • 1
- 1. Il rito cartolare nel giudizio penale d’appelloAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: La giurisprudenza sul deposito delle conclusioni L'omessa formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale La formulazione tardiva delle conclusioni da parte del Procuratore generale L'omessa comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale depositate nei termini 1. La giurisprudenza sul deposito delle conclusioni Varie sono le pronunce, anche massimate, in ordine al deposito delle conclusioni da parte del procuratore generale nei giudizi penali di appello durante la fase pandemica e in applicazione della relativa disciplina emergenziale. La ricognizione delle pronunce consente di enucleare diverse ipotesi, cui seguono differenti ricadute processuali: …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2008, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 2494
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 26266/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA ZI, nata a [...] il [...];
2) NE FI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 22.2.2008 dalla Corte d'appello di Messina;
Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Bua Francesco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore delle imputate, avv. Giuseppe Valentino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
FATTO E DIRITTO
1 - Con sentenza del 22.2.2008 la Corte d'appello di Messina, parzialmente riformando quella resa il 23.10.2006 dal locale tribunale monocratico, ha dichiarato non doversi procedere
contro
ZI IS e FI CI per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 94 e 95 per essere estinto per prescrizione, e ha rideterminato in due mesi e cinque giorni di arresto ed Euro 20.910 di ammenda la pena inflitta alle stesse IS e CI siccome colpevoli del reato di cui al D.P.R. n.380 del 2001, art. 44, lett. c) e del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per aver costruito in area soggetta a vincolo paesaggistico un manufatto in cemento armato di circa 140 mq. senza permesso di costruire e senza autorizzazione della competente Soprintendenza (accertati in Messina il 18.2.2004). Confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena e l'ordine di demolizione dell'opera abusiva e di ripristino dello stato dei luoghi.
Prendendo in considerazione i motivi di appello, la corte territoriale ha in particolare osservato quanto segue;
- non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 523 c.p.p., giacché il pubblico ministero aveva ritualmente rassegnato le proprie conclusioni nel dibattimento di primo grado chiedendo la sospensione del processo ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 32, anche se non aveva formulato richieste nel merito;
in ogni caso si sarebbe trattato di una nullità sanabile e sanata ex art. 182 c.p.p. perché non prontamente eccepita;
- non poteva disporsi la sospensione del processo ai sensi della L. n. 326 del 2003, citato art. 32 giacché mancava il requisito temporale per la condonabilità dell'opera, in quanto alla data del 31.3.2003 non era ancora completata la copertura del tetto, essendo i lavori in corso alla data del sopralluogo (18.2.2004);
- i reati erano stati commessi in concorso tra la figlia CI FI, proprietaria del terreno, che era stata trovata nel cantiere al momento del sopralluogo, e la madre ZI IS, alla quale la prima aveva concesso in affitto il terreno.
2 - Entrambe le imputate hanno proposto personalmente ricorso per cassazione, con unico atto, nel quale deducono:
2.1 - inosservanza dell'art. 523 c.p.p., in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. b). Insistono nel sostenere che il p.m. non aveva formulato le proprie conclusioni in primo grado, e che si trattava di nullità generale a regime intermedio eccepibile con l'atto di appello;
2.2 - manifesta illogicità della motivazione laddove la corte di merito ha ritenuto inammissibile il condono edilizio per mancata ultimazione della copertura entro il termine del 31.3.2003, da un lato ignorando che il consulente del p.m. aveva accertato che l'opera strutturale poteva risalire al 2002, e dall'altro omettendo di considerare la L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 8, il quale consente nelle zone sismiche che il necessario progetto di adeguamento antisismico possa essere completato entro tre anni dalla presentazione della istanza di sanatoria.
3 - L'eccezione processuale (n. 2.1) è manifestamente infondata, per una ragione pregiudiziale rispetto alla questione della sua tempestività, oggi riproposta dalle ricorrenti.
Se il pubblico ministero, nella sua discrezionalità tecnica, conclude la sua requisitoria dibattimentale con una richiesta in rito, non ritenendo allo stato possibile l'accesso al giudizio di merito, ciò non configura un difetto della sua doverosa partecipazione dialettica alla discussione dibattimentale: il dovere di partecipazione, infatti, deve essere valutato in ordine all'an e non al quomodo. Pertanto, nella specie, non può ravvisarsi alcuna nullità ex art. 179 c.p.p., lett. b). È parimenti destituita di qualsiasi fondamento giuridico la seconda censura (n. 2.2) relativa alla condonabilità ratione temporis del manufatto abusivo.
Che i lavori de quibus non fossero ultimati entro il termine del 31.3.2003 previsti dal cd. terzo condono (D.L. 30 settembre 2003, n. 269), è stato accertato dai giudici di merito con motivazione insindacabile in sede di legittimità, basata su una prova storica (la testimonianza degli agenti verbalizzanti) che non può essere scalfita da una incerta prova logica relativa a diverso oggetto (il consulente del p.m. avrebbe valutato il tempo dell'inizio della costruzione, non quello della sua ultimazione).
Quanto al comma ottavo dell'art. 35, esso va interpretato in coordinamento con la L. n. 47 del 1985, art. 31, comma 1, (entrambi richiamati dal predetto D.L. n. 269 del 2003, art. 32, comma 25), che prevede un termine di ultimazione dei lavori come condizione imprescindibile per la sanatoria straordinaria. Ciò significa che solo l'immobile ultimato (al rustico e nella copertura) entro il termine prescritto può accedere al c.d. condono edilizio;
e che, solo nel caso in cui l'immobile condonabile era costruito in violazione delle norme tecniche antisismiche, il contravventore ha tempo tre anni dalla presentazione della istanza di sanatoria per eseguire i lavori di adeguamento alle medesime norme antisismiche.
4 - Il ricorso è pertanto inammissibile.
All'inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna alle spese, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, giacché, ai sensi della sentenza 186/2000 della Corte costituzionale, le ricorrenti non appaiono esenti da colpa sulla valutazione di ammmissibilità della impugnazione.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e singolarmente al versamento della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2009