Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
In tema di reato concernente le armi da guerra, è configurabile il concorso formale tra il reato di detenzione di cui all'art. 2 della legge n. 895 del 1967 e quello di "raccolta" di armi di cui all'art. 1 della stessa legge (per la cui individuazione è necessario fare riferimento al concetto di "raccolta" come determinato dall'art. 10, comma 6, della legge n. 110 del 1975, concernente le armi comuni da sparo ed estensibile anche alle armi da guerra, in assenza di espressa previsione normativa), nell'ipotesi in cui il numero delle armi detenute sia superiore a tre, nessuna delle quali o solo taluna di esse sia stata denunciata all'autorità di pubblica sicurezza e non sussista la licenza di collezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2002, n. 12276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12276 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 07/03/2002
Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE ANTONIO - Consigliere - N. 229
Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 037167/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) SS AN N. IL 14/10/1958
avverso SENTENZA del 13/07/2001 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIO FRASSO, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore, avv. Carlo Binelli, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso,
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4.6.1993 il Tribunale di Mantova, all'esito di giudizio abbreviato, assolveva SS AN dalle imputazioni di raccolta e detenzione di armi da guerra e di parti di esse con relativo munizionamento, nonché di armi comuni e relative munizioni, per non avere commesso il fatto.
Le imputazioni suddette erano scaturite dal rinvenimento, in un garage di pertinenza di tale AT AU, insieme ad altre, delle armi e delle munizioni di cui sopra e dal fatto che il predetto AT aveva dichiarato che le stesse si appartenevano al SS, il quale lo aveva pregato di custodirgliele.
Il Tribunale aveva ritenuto che la chiamata in correità da parte del AT fosse sfornita dei necessari riscontri, in quanto i testi di riferimento, sentiti in merito a quanto dichiarato dal medesimo AT, avevano in sostanza riportato quanto era stato loro riferito dallo stesso AT e le altre risultanze non ne supportavano comunque l'attendibilità.
La Corte di Appello di Milano, adita su impugnazione del Procuratore della Repubblica, ribaltava la suddetta pronunzia assolutoria, dichiarando il SS, con sentenza del 13.7.2001, colpevole dei reati ascrittigli legati dalla continuazione e condannandolo, con la diminuente del rito, alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione e L. 900.000 di multa.
Osservava la Corte territoriale che le rivelazioni del AT, da ritenere pienamente attendibili, avevano trovato conforto in quelle del teste Codifava, il quale aveva affermato di avere appreso dallo stesso SS che questi trafficava in armi da guerra;
in quelle di AR, il quale aveva asserito che in alcune occasioni il AT gli aveva mostrato alcune armi dicendogli che si appartenevano all'imputato; e in quelle della convivente del AT, la quale aveva dichiarato che quest'ultimo ed il SS si incontravano spesso e diverse volte si erano recati nella abitazione della nonna del AT, nel cui garage erano state poi rinvenute le armi.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore il SS, lamentando:
1) erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., sul rilievo che le dichiarazioni del AT erano state erroneamente ritenute intrinsecamente attendibili e adeguatamente supportate da riscontri esterni, data la presenza di contraddizioni nelle sue dichiarazioni e l'assoluta genericità e inconsistenza degli elementi ritenuti come riscontri esterni;
2) erronea e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 2.10.1967 n. 895, modificata dalla legge n. 497/74, nonché carenza motivazionale, sotto il profilo che difettava qualsiasi motivazione in ordine alla configurabilità del reato di raccolta di anni da guerra e alla ravvisabilità del concorso formale con l'altro reato di detenzione, da ritenere insussistente nella specie, attesa la mancanza di una relazione di fatto tra il SS e le armi sequestrate al AT. Inoltre, era stata apoditticamente ravvisata la responsabilità dell'imputato anche in ordine alla detenzione di armi comuni da sparo, nonostante lo stesso, in considerazione della professione di armiere da lui esercitata, non avesse alcun motivo per consegnarle al AT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e nei sensi di cui appresso. La prima doglianza, relativa all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di detenzione illegale di armi da guerra e comuni con relative munizioni, è priva di fondamento. I giudici di appello, nel ritenere provato il concorso del SS nella detenzione abusiva delle armi suddette, hanno fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di chiamata in correità secondo il contenuto e la portata della norma di cui al terzo comma dell'art. 192 c.p.p.- Intanto si deve smentire l'asserzione del ricorrente, secondo cui l'affermazione di responsabilità è basata esclusivamente sulle dichiarazioni del AT AU.
Infatti, la Corte territoriale ha maturato il suo convincimento principalmente, ma non in via esclusiva, sulla chiamata del predetto AT, verificandone prima la credibilità intrinseca e richiamando, quindi, tutti quegli elementi di prova, provenienti da fonti esterne ad essa, che ne confermavano l'attendibilità. La credibilità intrinseca del chiamante è stata affermata in base alla esistenza di una vecchia amicizia tra il AT e il SS, alla plausibilità del motivo per cui l'imputato gli ebbe ad affidare le armi (timore di essere denunciato dalla moglie con la quale aveva da qualche tempo pessimi rapporti), alla indicazione, oltre al SS, di altre due persone come proprietarie delle armi trovate in suo possesso, e al fatto che egli non aveva alcun interesse specifico a coinvolgere calunniosamente l'imputato, dal momento che non avrebbe potuto comunque andare in nessun caso esente da responsabilità. Gli elementi di riscontro, cui si è fatto riferimento, sono poi molteplici e significativi e, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non hanno, se non in parte, come riferimento esclusivo la parola del AT.
Basta ricordare a tal proposito le dichiarazioni del Codifava, che ha confermato in via del tutto autonoma che il SS trafficava in armi da guerra, quelle della convivente del AT, la quale ha riferito che quest'ultimo e il SS si incontravano frequentemente e si portavano spesso nella abitazione della nonna del primo. Si tratta di riscontri specifici ed individualizzanti che, unitamente alle dichiarazioni del AR - il quale ha affermato di avere avuto occasione di vedere le armi la cui proprietà era stata dal AT attribuita al SS - sono stati logicamente e convincentemente valutati come valido e significativo supporto alla chiamata in correità del predetto AT.
Le contrarie osservazioni fatte dal ricorrente, denuncianti formalmente violazioni di legge o illogicità di motivazione, consistono in realtà in considerazioni che propongono, sic et simpliciter una rivalutazione in chiave diversa delle risultanze già esaminate in sede di merito.
In altre parole, i rilievi prospettati si caratterizzano, in definitiva, come censure in punto di fatto, essendosi il ricorrente limitato ad affermare che la corte territoriale aveva manifestato un diverso avviso attraverso una erronea interpretazione degli elementi di prova acquisiti e non avrebbe tenuto conto di alcuni elementi che invece, a suo parere, avrebbero dovuto condurla a conclusioni diverse.
Come è evidente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. è da escludere che in sede di legittimità si possa procedere ad una rivisitazione degli elementi fattuali della vicenda e valutare lo spessore e la portata degli elementi di prova, se non attraverso la prospettazione di aspetti di illogicità, risultanti dal testo del provvedimento impugnato, che il ricorrente ha segnalato in forma assertiva e che non sono in alcun modo ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata.
Questa Corte ha chiarito reiteratamente che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convicimento" (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina;
e, negli stessi termini, Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani;
Sez. Un., sent. n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone;
Sez. Un., sent. n. 16 del 19.6.1996, Di Francesco, ecc.). Fondata appare, invece, la seconda doglianza, concernente la carenza motivazionale in ordine alla ravvisabilità del concorrente reato di raccolta di armi da guerra di cui all'art. 1 della Legge 2.10.1967 n.895 e succ. mod.- Ed invero la Corte territoriale ha omesso totalmente di motivare in ordine alla sussistenza nella specie, insieme con il reato di detenzione, di quello, diverso e più grave, di raccolta di armi da guerra.
La legge di cui sopra non precisa in quali casi la semplice "detenzione" di armi, punita dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967, si configura anche come "raccolta", punita dall'art. 1 della medesima legge.
Pur potendosi configurare un concorso formale fra i due reati, è tuttavia necessario definire il concetto di raccolta di armi da guerra, come differenziato da quello di detenzione di una o più armi da guerra.
Prima della entrata in vigore della Legge 18.4.1975 n. 110, era consentito, previo rilascio di apposita licenza da parte del Ministro dell'interno (art. 28 TU.L.P.S.), fare raccolta di armi da guerra o tipo guerra di fabbricazione sia nazionale che straniera. Il primo comma dell'art. 10 della citata legge n. 110 del 1975 ha introdotto, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, il divieto assoluto di rilascio di licenze per la detenzione di armi da guerra o tipo guerra, di parti di esse e di munizioni da guerra di qualsiasi specie e quantità.
È però principio affermato da questa Corte che, qualora il soggetto detenga o porti più armi, e tale condotta sia accertata in un unico contesto, egli deve rispondere di un solo reato e non già di un reato continuato, mentre il numero delle armi e delle munizioni potranno essere prese in considerazione solo ai fini della determinazione della pena, "salvo che le armi superino il numero di cui all'art. 10, decimo comma, della legge n. 110 del 1975, e concorra così tale ulteriore reato". (v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 1068 del 21/6/1995, Giuffrida, Sez. 1^, sent, n. 12616 del 27/6/1986, Agostani. Sez. 1^, sent. n. 9457 del 7/3/1986, Fettucciari). Quindi, poiché l'art. 2 della legge n. 895 del 1967 individua genericamente la condotta vietata con riferimento alle armi, e non alla singola arma, unico deve ritenersi il bene giuridico messo in pericolo dalla contestuale condotta vietata e pertanto non può ravvisarsi nel porto di più armi una reiterazione di violazione della norma.
E tuttavia, perché possa configurarsi l'ulteriore reato concorrente di "raccolta" di armi di cui all'art. 1 della medesima legge, è necessario, in assenza di qualsiasi indicazione della legge in materia di raccolta di armi da guerra, fare riferimento al concetto di raccolta così come determinato dal sesto comma dell'art. 10 della legge n. 110 del 1975, espresso per le armi comuni da sparo, ma estensibile, per ragioni di evidente analogia, alle armi da guerra. Questa Corte si è già pronunciata in materia, chiarendo che "In tema di reati concernenti le armi da sparo, può esservi concorso formale tra il reato di illecita detenzione di armi, previsto dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974, e quello di collezione senza licenza, previsto dal comma sesto dell'art. 10 della legge n.110 del 1975, nel caso in cui siavi raccolta di armi superiore a tre,
nessuna delle quali - ovvero solo taluna delle quali - sia stata denunciata all'autorità di P.S., mentre, d'altro canto, è configurabile solo tale ultimo reato allorquando il numero delle armi comuni da sparo il cui possesso sia stato regolarmente denunciato superi il limite di tre, fissato nella suddetta norma, ma non vi sia la licenza di collezione". (Cass., Sez, 1^, sent. n. 2519 del 25/5/1993, Paradiso). Di conseguenza, può concludersi che per potersi configurare, in concorso con il reato di detenzione di armi da guerra di cui all'art.2 della legge n. 895 del 1967, anche il più grave reato di raccolta di armi da guerra di cui all'art. 1, è necessario che il numero delle armi detenute sia superiore a tre.
Nessuna indagine risulta essere stata effettuata In proposito dalla Corte di appello, che ha ritenuto apoditticamente che l'imputato dovesse rispondere di entrambi i reati.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con riguardo a tale punto, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino per nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi formulati e dei principi come sopra affermati.
Sono da respingere le altre doglianze avanzate con il secondo motivo di gravame, in quanto "La detenzione e il porto abusivi di armi comuni da sparo non rimangono assorbiti nella detenzione o nel porto abusivi di armi da guerra, ma concorrono con essi, in quanto, in tema di violazione alle leggi sulle armi, non vi è prevalenza di titolo di reato più grave, ma si ha un vero e proprio concorso materiale regolato dagli artt. 71 cod. pen. e segg., per la sussistenza di azioni concernenti beni giuridici distintamente tutelati, per cui alla pluralità di azioni corrisponde una pluralità di infrazioni giuridiche". (Cass., Sez. 1^, sent. n. 5450 del 31/3/1992, Montecasino).
Il concorso nella detenzione di armi può poi configurarsi anche a carico di chi non abbia il materiale e diretto contatto con l'arma, essendo sufficiente la possibilità di disporne in qualsiasi momento e la coscienza di avere tale disponibilità.
Si è già chiarito, infatti, che "Nell'ambito del concorso di persone nel reato, la condotta punibile si concreta nella materiale partecipazione al fatto ovvero nell'istigazione e nel rafforzamento della volontà criminosa del complice. La disciplina del concorso di persone nel reato esige in ciascuno degli agenti l'elemento psichico del reato che si commette e la coscienza della partecipazione altrui, ma non il compimento, da parte di ognuno, dell'attività materiale in cui si estrinseca l'azione,- sicché il concorso nella detenzione e o nel posto di armi non richiede affatto che ciascuno dei partecipanti sia in materiale contatto con la cosa" (Cass., Sez. 1^, sent. n. 8389 del 7/7/1992, Rendina). Nè può avere alcun rilievo, ai fini della configurabilità della detenzione abusiva di armi comuni da sparo, il fatto che l'imputato fosse in possesso di licenza di armaiolo e che non avesse, quindi, alcun motivo di consegnarle in custodia all'amico, per la elementare ragione che potrebbe essere stato mosso dalla necessità di nascondere delle armi di provenienza illecita. Senza dire che, in ogni caso, "l'esonero delle persone autorizzate al commercio delle armi dall'obbligo di denuncia stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773 del 1931) concerne solo il numero e il tipo delle armi descritte nella licenza cosicché al di fuori dell'ambito qualitativo e quantitativo indicato nella licenza stessa è applicabile la norma generale dell'art. 38 del T.U. che dispone l'obbligo della denuncia delle armi nei modi e nei tempi ivi previsti, e che, in difetto di tale adempimento, si configura il delitto ex artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974 n. 497", (Cass., Sez., 1^, sent. n. 6350 del 30/3/1987, Festa).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2002
La Corte Suprema di Cassazione, sezione prima, con sentenza n. 30737/02 dispone che nel dispositivo della sentenza n. 229/02 di questa Corte al posto di: "rinvia per nuovo giudizio alla CA di Milano", leggasi "rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della C.A. di Brescia".
Roma 16 settembre 2002.