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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/10/2025, n. 3355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3355 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.ssa Chaira Delmonte Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data
da
1) Parte_1
a Benevento, il 09.02.1981
[...]
cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Fabio Monza e l'Avv. Alessandra Moretti
presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Severodvinks il 14.11.1984 cittadina russa
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Carlotta Cornia
presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario, in data 03.06.2017 in Milano, con scelta del regime della separazione dei beni, come risulta dall'estratto per riassunto del certificato di matrimonio, registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Milano, anno 2017, parte II, serie A, n. 3.
Da tale matrimonio è nato cittadino italiano, nato a [...], il [...], Persona_1
residente in [...];
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
08/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti concordano l'affidamento condiviso del figlio minorenne con Per_1 collocamento paritario dello stesso, secondo quanto a dirsi nel successivo punto 5). La residenza del minore rimarrà̀ presso la madre, alla quale rimane assegnata la casa coniugale sita in Milano, Viale dell'Innovazione n. 22;
3. Il sig. d'intesa con la sig.ra si impegna a rilasciare la casa Parte_1 Parte_2 coniugale entro e non oltre il 31.10.2025, data entro la quale lo stesso preleverà̀ quanto di sua esclusiva proprietà̀. Dal momento dell'effettivo rilascio, la sig.ra Parte_2 provvederà̀ al pagamento, in via esclusiva, di ogni singola spesa relativa all'abitazione, con pagamento della rata del mutuo nella misura del 100% e con voltura dell'utenza internet, attualmente intestata al sig. La signora provvederà̀ in via Parte_1 Parte_2 esclusiva al saldo delle spese condominiali ordinarie mentre resteranno in capo ai comproprietari solo le spese condominiali straordinarie ex lege.
4. Entro e non oltre il termine del 31.12.2027, ferma restando la volontà̀ della sig.ra di procedere a quanto di seguito il prima possibile, il sig. si Parte_2 Parte_1 impegna a cedere a favore della sig.ra la propria quota del 50% della casa Parte_2 coniugale e dell'autorimessa site in Milano, Viale dell'Innovazione n. 22, meglio identificate a catasto come segue: Abitazione - foglio 107 mappale 64 sub. 193, ZC 3, categoria A/2, classe 7, vani 4,5, Rendita Euro 569,39; BOX di pertinenza: - foglio 107 mappale 64 sub. 370, ZC 3, categoria C/6, classe 8, mq. 14, Rendita Euro 95,44. Per la suddetta cessione, la sig.ra corrisponderà̀ al sig. in sede di rogito, Parte_2 Parte_1 l'importo complessivo di € 70.000,00 (settantamila/00), facendo presente che la somma in esame è stata calcolata tenendo conto degli anticipi versati per l'acquisto del bene, delle rate del mutuo medio tempore versate, delle spese per la ristrutturazione e quelle per l'acquisto del mobilio. La cessione in esame avverrà̀ usufruendo dei benefici previsti dalla L. n. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, pubblicata in G.U. 19.05.1999 n. 20 – 1 Serie speciale, richiamando il contenuto delle circolari n. 27 del 21.06.2012 e n. 18/E del 29.05.2013 di Agenzia delle Entrate. La sig.ra entro la data del rogito, dovrà procedere con formale accollo Parte_2 liberatorio anche della quota parte del mutuo intestato al sig. liberando, quindi, Parte_1 quest'ultimo da ogni vincolo formale nei confronti della Banca mutuante. Quanto in esame consta in condizione essenziale per la compravendita della quota. Entro e non oltre il termine del 31.12.2027, nell'ipotesi di mancato acquisto della quota da parte della sig.ra le Parti si impegnano alla messa in vendita dell'abitazione a Parte_2 un prezzo non inferiore ad € 475.000,00 o a quello di mercato al momento della messa in vendita, prevedendo che, nel caso in cui la casa rimanesse priva di offerte per i primi 3 mesi, i proprietari valuteranno una riduzione del prezzo. Le Parti potranno procedere con libera vendita dell'immobile o affidandosi ad agenzia immobiliare, previamente concordata. In ordine al ricavato della vendita, al sig. verrà̀ garantito un importo di € 83.000,00 Parte_1
(ottantatremila/00), in considerazione dei criteri già indicati in precedenza.
5. In merito alla suddivisione del tempo di ciascun genitore con le Parti concordano Per_1 che:
- ogni lunedì̀ e martedì̀ il minore starà con la madre, pernottamenti inclusi;
- il mercoledì̀, il minore starà con la madre fino alle ore 17.00 quando il padre lo andrà̀ a recuperare presso la casa coniugale;
- il giovedì̀ e il venerdì̀, il minore starà con il padre, pernottamenti inclusi, con accompagnamento presso la casa coniugale, nei fine settimana di competenza materna;
- il minore starà con ciascun genitore, a fine settimana alternati, dalle ore 08.00 del sabato mattina e fino al lunedì̀ mattina quando il genitore che ha con sé il figlio lo accompagnerà̀ a scuola. Il tutto salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni e dei desideri del figlio Per_1 In merito alle vacanze natalizie, il figlio starà con ciascun genitore, ad anni alterni ed in alternanza tra i genitori, dal 23.12 al 30.12 pernottamento incluso e dalla mattina alle 10:00 del 31.12 al 06.01 pernottamento incluso. Il minore dovrà̀ essere prelevato dal padre presso la casa coniugale e riaccompagnato dal padre sempre presso la casa coniugale, salvo migliore e diverso accordo tra i genitori. In caso di conflitto tra le Parti, negli anni dispari il primo periodo sarà̀ di competenza della madre e il secondo del padre;
negli anni pari viceversa. In merito alle vacanze estive, i) per il mese di giugno continuerà̀ l'alternanza tra i genitori e frequenterà̀ i centri estivi, concordati tra i genitori;
ii) il mese di luglio e di agosto, Per_1 trascorrerà̀ 15 giorni esclusivi (anche non consecutivi) con ciascun genitore. I Per_1 rispettivi programmi estivi dei genitori dovranno essere comunicati entro il termine del 30.04 di ciascun anno, via e-mail, precisando le destinazioni di viaggi, con espresso riferimento dei mezzi di trasporto utilizzati e il luogo di soggiorno. In caso di conflitto tra i genitori, negli anni pari, i primi 15 giorni di luglio e agosto saranno sempre di competenza materna e i secondi 15 giorni dei predetti mesi di competenza paterna. Negli anni dispari viceversa. In merito alle vacanze pasquali, le Parti concordano che starà con ciascun genitore il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni ed in alternanza tra loro, con possibilità̀ di diverso accordo con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla festività̀. In merito ai ponti scolastici (25.04., 01.05. 02.06, 01.11 e 7-8.12), i genitori alterneranno gli stessi, cercando di seguire l'alternanza dei fine settimana ove possibile, garantendo al minore di trascorrere con ciascun genitore un numero di giorni, in misura uguale, con ciascun genitore. In merito alle vacanze di carnevale, le Parti concordano che verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore, con criterio dell'alternanza. In caso di conflitto, starà gli anni dispari con la madre e gli anni pari con il padre.
Per_1 In merito a eventuali scioperi scolastici, malattie stagionali ed eventuali ricoveri ospedalieri, le Parti suddivideranno il tempo con nella misura del 50%. In merito al compleanno
Per_1 di le Parti concordano che verrà̀ trascorso preferibilmente organizzando una cena
Per_1 con entrambi i genitori. In caso di conflitto, negli anni dispari il minore starà con la madre e negli anni pari con il padre. L'eventuale festa di compleanno verrà̀ organizzata il fine settimana immediatamente successivo al giorno del compleanno, a prescindere dal genitore competente per lo stesso e vi parteciperanno entrambi i genitori. I costi della festa dovranno essere necessariamente condivisi e concordati per poi essere suddivisi al 50% tra i genitori. In merito al compleanno di ciascun genitore, le Parti concordano che la cena di quel giorno verrà̀ trascorsa da con il festeggiante, a prescindere dal giorno di competenza. Il
Per_1 giorno eventualmente “perso” verrà recuperato dall'altro genitore nel mese successivo. Le parti si impegnano a mettere in contatto con l'altro genitore, almeno una volta al
Per_1 giorno, con videochiamata se possibile, e ogniqualvolta ne farà richiesta o vi sia
Per_1 concreta necessità. Tutto quanto sopra salvo migliore e diverso accordo tra i genitori, anche estemporaneo, nell'interesse preminente di
Per_1
6. In ragione del collocamento paritetico del minore, ciascun genitore si occuperà̀ delle spese ordinarie quando starà con lui. In merito alle spese straordinarie, le Parti concordano Per_1 una ripartizione nella misura del 50% secondo il Protocollo elaborato dalla Corte d'Appello di Milano, così come aggiornato a giugno 2025 e che le parti sottoscrivono.
7. In merito all'assegno unico, le Parti concordano che tale importo verrà̀ percepito dal sig. nella misura del 100%, con impegno della sig.ra a fornire tutta la Parte_1 Parte_2 documentazione utile a tale scopo, entro le tempistiche di legge. Il sig. percepirà̀ Parte_1 tale importo fino a che non riceverà̀ le somme concordate per la cessione della quota di proprietà̀ della casa coniugale. Una volta ricevute tali somme, le Parti si impegnano a decidere come ripartire gli importi percepiti a titolo di assegno unico.
8. I genitori si impegnano ad operarsi per l'ottenimento e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio di fermo restando che le Parti concordano il divieto di espatrio di Per_1 Per_1 in Russia fino a che non cesserà̀ l'attuale conflitto bellico e fino a quando non verranno date specifiche direttive dalla Farnesina. Le spese necessarie per i documenti di saranno Per_1 ripartite nella misura del 50%. Le Parti rilasciano reciproco assenso per l'ottenimento dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi.
9. Le Parti concordano che, nei 12 mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo, si impegnano a non presentare e introdurre ad nuovi partner salvo diverso e successivo Per_1 accordo tra le parti. Le parti concordano, altresì̀, che la sig.ra fino a che continuerà ad abitare la Parte_2 casa coniugale e fino a che questa sarà̀ di proprietà̀ al 50% del sig. non potrà̀ Parte_1 ospitare a titolo di convivenza soggetti terzi. L'accordo in esame cesserà̀ in caso di vendita della casa coniugale a terzi o nel momento dell'acquisto della quota di proprietà̀ del sig. da parte della sig.ra Parte_1 Parte_2
10. L'autoveicolo Renault Austral, tg. GM697YC, di proprietà̀ del sig. rimarrà̀ Parte_1 nella disponibilità̀ e in uso esclusivo del sig. Parte_1
11. Spese legali integralmente compensate tra le Parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in data 03.06.2017 in Milano. Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________