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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/09/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4699/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CARUSO LARA, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARUSO LARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(PA), il 16 ottobre 1971 in data 4 dicembre 1999 contraevano matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, presso il Comune di Bologna (BO); il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto
Comune, al n. 740, parte II, S. A;
dall'unione nascevano i figli in data 09/08/2000 e in data 20/07/2003, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni, ma ad oggi economicamente non autosufficienti.
Entrambi i coniugi danno atto che è venuta meno l' affectio coniugalis, tanto che concordemente si sono determinati a che il marito si trasferisse in altra abitazione, come è già avvenuto.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedevano quindi che il Tribunale pronunciasse la separazione personale alle condizioni concordate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025 confermavano tali condizioni e l'impossibilità di riconciliarsi.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo, ivi compreso l'accollo da parte del marito delle spese legali, trattandosi di materia disponibile. Il Tribunale le recepisce, quindi, col presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – pronuncia la separazione personale fra , nata a [...], il 13 maggio Parte_1
1965, e , nato a [...], il 16 ottobre 1971 in data [...] Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, presso il Comune di Bologna (BO), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto Comune, al n. 740, parte II, S. A;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune per l'annotazione e gli adempimenti di legge;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono di comune accordo, restando la moglie, SI , nel domicilio coniugale di sua esclusiva proprietà sito in Bologna (BO), Parte_1
Via Cristoforo da Bologna n. 27, mentre il signor trasferirà, come di fatto ha già Parte_2 trasferito, la propria residenza altrove portando con sé i propri oggetti ed effetti personali.
pagina 2 di 3 I mobili ed arredi rimarranno nella casa coniugale.
2) Il Signor si impegna a versare entro il primo giorno di ogni mese mediante Parte_2
bonifico bancario alla Signora la somma mensile di Euro 600,00=, e più precisamente: Parte_1
Euro 300,00= per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e , sino al raggiungimento della indipendenza economica Per_1 Per_2 degli stessi. Il Signor si impegna, altresì, alla corresponsione integrale Parte_2
al 100% delle eventuali spese di carattere straordinario a favore dei figli medesimi, e, nel caso, al rimborso delle stesse qualora siano anticipate dalla SI previa esibizione di Pt_1
idonea documentazione. Per tali spese debbono intendersi in via esemplificativa le spese mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, quali ad esempio tickets sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per l'istruzione e la formazione.
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, e dichiarano, altresì, di aver già consensualmente regolato ogni altro reciproco loro diritto e/o pretesa economica e personale, e di non aver quindi più nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia motivo, titolo e/o ragione di legge.
4) Tutte le spese riguardanti il presente atto saranno sostenute interamente dal marito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4699/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale promossa da:
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. CARUSO LARA, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CARUSO LARA
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...], il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(PA), il 16 ottobre 1971 in data 4 dicembre 1999 contraevano matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, presso il Comune di Bologna (BO); il matrimonio veniva trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto
Comune, al n. 740, parte II, S. A;
dall'unione nascevano i figli in data 09/08/2000 e in data 20/07/2003, entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni, ma ad oggi economicamente non autosufficienti.
Entrambi i coniugi danno atto che è venuta meno l' affectio coniugalis, tanto che concordemente si sono determinati a che il marito si trasferisse in altra abitazione, come è già avvenuto.
Col ricorso introduttivo del presente giudizio chiedevano quindi che il Tribunale pronunciasse la separazione personale alle condizioni concordate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 22.7.2025 confermavano tali condizioni e l'impossibilità di riconciliarsi.
Le condizioni concordate sono conformi a legge e frutto di libero accordo, ivi compreso l'accollo da parte del marito delle spese legali, trattandosi di materia disponibile. Il Tribunale le recepisce, quindi, col presente provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
A – pronuncia la separazione personale fra , nata a [...], il 13 maggio Parte_1
1965, e , nato a [...], il 16 ottobre 1971 in data [...] Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni, presso il Comune di Bologna (BO), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto Comune, al n. 740, parte II, S. A;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune per l'annotazione e gli adempimenti di legge;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono di comune accordo, restando la moglie, SI , nel domicilio coniugale di sua esclusiva proprietà sito in Bologna (BO), Parte_1
Via Cristoforo da Bologna n. 27, mentre il signor trasferirà, come di fatto ha già Parte_2 trasferito, la propria residenza altrove portando con sé i propri oggetti ed effetti personali.
pagina 2 di 3 I mobili ed arredi rimarranno nella casa coniugale.
2) Il Signor si impegna a versare entro il primo giorno di ogni mese mediante Parte_2
bonifico bancario alla Signora la somma mensile di Euro 600,00=, e più precisamente: Parte_1
Euro 300,00= per ogni figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti e , sino al raggiungimento della indipendenza economica Per_1 Per_2 degli stessi. Il Signor si impegna, altresì, alla corresponsione integrale Parte_2
al 100% delle eventuali spese di carattere straordinario a favore dei figli medesimi, e, nel caso, al rimborso delle stesse qualora siano anticipate dalla SI previa esibizione di Pt_1
idonea documentazione. Per tali spese debbono intendersi in via esemplificativa le spese mediche e/o specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche ed oculistiche, quali ad esempio tickets sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi, spese per l'istruzione e la formazione.
3) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti, e dichiarano, altresì, di aver già consensualmente regolato ogni altro reciproco loro diritto e/o pretesa economica e personale, e di non aver quindi più nulla da pretendere l'uno dall'altra, per qualsivoglia motivo, titolo e/o ragione di legge.
4) Tutte le spese riguardanti il presente atto saranno sostenute interamente dal marito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31 luglio 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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