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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2313/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giacomo Cicciò Presidente
Dott. Marco Vittoria Giudice
Dott. Enrico Vernizzi Giudice relatore sul reclamo ex art 669 terdecies c.p.c. proposto da nell'interesse di Parte_1
nel giudizio di opposizione promosso ex art 617 comma II c.p.c. da CP_1
, e nell'ambito Controparte_2 Controparte_3 CP_4
delle procedure esecutive riunite R.G. 207/2014 e 70/2022;
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 27 novembre 2024, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. , ha proposto reclamo avverso l'ordinanza, emessa in data 4 luglio Parte_1
2024, di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da
[...]
, e nell'ambito delle CP_2 Controparte_3 CP_4
procedure esecutive riunite R.G. 207/2014 e 70/2022; dopo aver riepilogato le iniziative assunte dalla suddetta creditrice nel contesto delle diverse procedure esecutive, ha censurato la reclamata ordinanza nella sola parte in cui il GE, in accoglimento di uno tra i diversi motivi di opposizione proposti dagli odierni reclamati ( e rigettando i residui), ha disposto la sospensione ex art 624 c.p.c. della procedura, ritenendo l'opposizione assistita dal fumus boni iuris con riguardo all'asserita violazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. quanto ai debitori esecutati
[...]
; a tale riguardo la reclamante ha dedotto come la Parte_2
decisione non possa condividersi alla luce della circostanza “ che il credito per cui l'Istituto ha spiegato gli interventi di cui si è detto, a differenza del titolo esecutivo per cui aveva a suo tempo promosso la procedura esecutiva n. 207/2014, peraltro, come puntualmente evidenziato dal G.E., successivamente oggetto di rinuncia, rinviene esclusivamente dal richiamato contratto di mutuo ipotecario stipulato dal sig. a titolo personale e non quale socio illimitatamente responsabile della Controparte_3
Piazza Pier MA e C. s.n.c..”; ha quindi concluso chiedendo la revoca del provvedimento reclamato;
nella causa così radicata si sono costituiti gli opponenti reiterando i motivi di opposizione proposti e chiedendo il rigetto del reclamo.
2. Nella presente sede, per l'effetto devolutivo riconducibile al procedimento attivato ex art 669 terdecies c.p.c. ( Corte Cost. 17 marzo 1998 n 65) il Giudice è chiamato ad un nuovo esame dell'ammissibilità e della fondatezza delle istanze cautelari proposte nel ricorso introduttivo e nell'atto di reclamo, alla luce delle doglianze ivi formulate. All'esito di tale nuova valutazione ritiene il Collegio che il reclamo proposto debba essere rigettato con conseguente integrale conferma dell'impugnata ordinanza.
3. La procedura n. R.G.E. 207/2014 è stata promossa da in forza Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 1613/2013 emesso in data 8 gennaio 2023 dal Tribunale di
Parma nei confronti di PIAZZA PIER MARCELLO E C. S.N.C., di CP_2
e , mentre la procedura n. R.G.E. 70/2022 (poi
[...] Controparte_3
riunita alla n. 207/2014) è stata promossa da in forza del decreto ingiuntivo n.
1702/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 2 maggio 2013 nei confronti della società PIAZZA PIER MARCELLO E C. S.N.C., di CP_2
, e;
in data 15 novembre 2017
[...] Controparte_3 CP_4
ha depositato atto di intervento nella procedura esecutiva Controparte_1
Tribunale di Parma n. 207/14 in relazione alle rate non pagate da Controparte_3
del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria stipulato in data 20 marzo 2007, rep.
34135/8835, a ministero Notaio e, stante il protrarsi Persona_1
dell'inadempimento, ha poi depositato ulteriore ricorso per intervento per l'ulteriore credito residuo. La procedura esecutiva è stata sospesa rilevando la violazione del beneficium excussionis previsto dall'art. 2304 c.c. quanto ai debitori esecutati
[...] e non avendo intrapreso il creditore Controparte_2 Controparte_5
procedente altre azioni esecutive in danno della società rivelatesi infruttuose ( il pignoramento avente ad oggetto l'immobile di proprietà della società PIAZZA PIER
MARCELLO E C. S.N.C. è comunque tutt'ora in corso). Tale situazione, idonea a giustificare la sospensione della procedura esecutiva, non può considerarsi incisa dal fatto che la reclamante vanti un credito nei confronti del solo Controparte_3
in forza di contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato a ministero Notaio
[...]
in data 20 marzo 2007 (Rep.34135/Racc. 8835) in base al quale ha Persona_1
spiegato atto di intervento nei confronti del suddetto debitore esecutato quale persona fisica. Nel processo di esecuzione forzata al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) azionato dal procedente e posto a base di un pignoramento in origine valido, non travolgono la posizione dei creditori interventori titolati, cioè non ostacolano la prosecuzione del procedimento ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dall'effettuazione di un pignoramento successivo, salvo che l'intervento sia stato svolto dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva (Cass. 11837/2021; Cass., Sez. U,
07/01/2014, n. 61) ovvero salvo che la procedura sia stata promossa in violazione di una disposizione di legge;
tale situazione, comportante una condizione di illegittimità originaria per violazione del disposto dell'art 2304 cod civ., non può infatti ritenersi sanata dal successivo intervento di altri creditori dotati di autonomo titolo esecutivo .
Nella vicenda in esame la procedura n. R.G.E. 207/2014 è stata promossa da nei confronti di e C. S.N.C., di Controparte_1 Controparte_2
e in violazione dell'art. 2304 c.c. e, Controparte_2 Controparte_3
benchè il creditore procedente abbia depositato atto di rinuncia in data 21 novembre
2018, l'esecuzione (nel cui ambito ha spiegato il sopra indicato intervento) è poi proseguita nei confronti di tutti e tre i debitori esecutati in ragione della presenza di altri creditori muniti di titolo esecutivo;
tali interventi, al pari di quello successivamente spiegato da non determinano tuttavia una sanatoria dell'originaria Controparte_1
illegittimità con riguardo alla posizione dei singoli soci . Nell'ambito della valutazione sommaria propria della presente fase deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 624 c.p.c. per accogliere l'istanza di sospensione proposta da parte reclamata in relazione ai soli beni pignorati di proprietà di e Controparte_2 CP_3
.
[...]
4.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Stante il rigetto del reclamo, sussistono i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1 co.17 legge 24.12.2012 n. 228.
P. Q. M.
RIGETTA il reclamo proposto da nell'interesse di Parte_1 CP_1
con integrale conferma dell'ordinanza emessa dal Giudice dell'opposizione in data 4
[...]
luglio 2024;
CONDANNA la reclamante a rimborsare ai reclamati le spese di lite, che liquida in complessive € 1.000 oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
DICHIARA sussistenti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n.
228 con conseguente obbligo a carico di parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo;
Parma, 31 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Enrico Vernizzi Dott. Giacomo Cicciò 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“Il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (così, tra le più recenti, Cass., Sez. III, Ordinanza del 16/10/2020, n. 22629 ; Cass., Sez. III, Ordinanza del 12/10/2018, n. 25378 ); “La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 c.c. perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione, almeno parziale, del credito” (Trib. Reggio Emilia, 10 settembre 2014, est. Morlini, che in motivazione precisa che “il giudizio prognostico in ordine all'infruttuosità dell'azione esecutiva, ciò che consente appunto di ritenere rispettato il beneficio di escussione pur senza esperire l'azione stessa, presuppone che detta azione esecutiva sia inidonea al soddisfacimento non solo totale, ma neppure parziale delle ragioni di credito azionate”). In tal senso anche la giurisprudenza di legittimità: “La preventiva escussione del patrimonio sociale, richiesta dall'art. 2304 cod. civ. (applicabile anche alla società in accomandita semplice, in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 cod. civ.), perché il creditore di una società in nome collettivo possa pretendere il pagamento dei singoli soci illimitatamente responsabili, non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata in modo certo l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione anche parziale del credito” (Cass., 4606/1983; Cass., 4752/1984).