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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Francesco Salpietro Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ES
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva contro il COMUNE DI MESSINA avverso l'avviso di accertamento - Provvedimento n.31127 del 10.12.2024, notificato per pec il 10.12.2024, di €.6889,00, per la TARI anni 2018, 2019, 2020 e 2021 eccependo di utilizzare il servizio di raccolta rifiuti speciali in maniera autonoma offerto dalla Società_1 srl, considerato l'esercizio di Centro Poliambulatorio Medico, all'interno del quale vengono eseguite visite specialistiche e prelievi di sangue, che con prot. 57911-91545-279833 del 2015 il Comune di ES ha rilasciato al Polidiagnostico Ali' Terme, oggi Ricorrente_1 srl, il certificato di agibilità relativo all'unità immobiliare (F.152 part.1950 sub 67) adibita a poliambulatorio con punto di accesso prelievi, ubicata al piano primo di un fabbricato commerciale e più elevazioni f.t. oltre cantinato denominato “Today center” sito in
ES SS. 114 km 5400 Vill. Pistunina e che avendo il Comune piena conoscenza non risultano comunque essere dovuti gli importi richiesti con l'avviso di accertamento opposto ed in particolare le sanzioni con esso irrogate, per la presunta “omessa denuncia” riferita alla TARI per periodo 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il COMUNE DI MESSINA deduceva che l'avviso di accertamento di cui è causa nasce da una ordinaria attività di controllo finalizzata all'individuazione di potenziali evasori in materia di tassa sui rifiuti;
la ricorrente non presentava la prescritta denuncia di iscrizione e non versava la tassa dovuta per legge, violando così un preciso obbligo normativo specificamente contemplato dall'art. 1, comma 696, l. 147/2013 e dal
Regolamento comunale Tari;
il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 642, l. 147/2013).
Deduceva, altresì, che vero è che le aree in cui si producono tali tipologie di rifiuti dovrebbero essere escluse dal calcolo delle superfici imponibili ai fini Tari, ma la normativa impone comunque al contribuente un "obbligo di comunicazione", giacché la sola produzione di rifiuti pericolosi non è di per sé sufficiente per ottenere la detassazione. La violazione dell'obbligo di denuncia ha impedito, per causa della ricorrente, ogni possibilità di verifica e controllo sulla eventuale sussistenza di tali circostanze che non possono essere "aquisite", sic et simpliciter, esclusivamente sulla base di affermazioni e dichiarazioni per la prima volta rese in sede giudiziale dalla ricorrente. Nel caso di specie, nessuna esenzione poteva essere riconosciuta a chi, in totale evasione d'imposta, non ha presentato la prescritta dichiarazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di ES giustifica la emissione dell'avviso di accertamento quale conseguenza una ordinaria attività di controllo finalizzata all'individuazione di potenziali evasori in materia di tassa sui rifiuti ed oppone alle censure di parte ricorrente di non aver presentato la prescritta denuncia di iscrizione e non aver versato la tassa dovuta per legge, violando così un preciso obbligo normativo specificamente contemplato dall'art. 1, comma 696, l. 147/2013 e dal Regolamento comunale Tari, riconoscendo che le aree in cui si producono tali tipologie di rifiuti ospedalieri dovrebbero essere escluse dal calcolo delle superfici imponibili ai fini Tari, ma la normativa impone comunque al contribuente un "obbligo di comunicazione", quindi nessuna esenzione poteva essere riconosciuta a chi, in totale evasione d'imposta, non ha presentato la prescritta dichiarazione.
La ricorrente sul punto eccepiva in ricorso che con prot. 57911-91545-279833 del 2015 il Comune di ES ha rilasciato al Polidiagnostico Alì Terme, oggi Ricorrente_1 srl, il certificato di agibilità relativo all'unità immobiliare (F.152 part.1950 sub 67) adibita a poliambulatorio con punto di accesso prelievi, ubicata al piano primo di un fabbricato commerciale e più elevazioni f.t. oltre cantinato denominato “Today center” sito in ES SS. 114 km 5400 Vill. Pistunina, di conseguenza il Comune aveva piena conoscenza della occupazione (disponibilità) dell'immobile da parte della società ricorrente, avendone rilasciato l'agibilità, avanzava di aver comprovato che nelle aree di cui si chiede l'assoggettamento a tassazione si producono rifiuti speciali e che al loro smaltimento provvede a proprie spese il produttore dei rifiuti medesimi, ne chiedeva il riconoscimento della esenzione con l'esclusiva tassazione delle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES.
Il contribuente è ammesso a fornire nel processo prove a suo favore, in linea con quanto previsto in altri ambiti impositivi in ossequio al principio di capacità contributiva e all'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa. Il Ricorrente_1 ha provato nel processo che nelle aree di cui si chiede l'assoggettamento a tassazione si producono rifiuti speciali e che al loro smaltimento provvede a proprie spese il produttore dei rifiuti medesimi, ne chiedeva il riconoscimento della esenzione con l'esclusiva tassazione delle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES.
Non si disconosce la dichiarazione preventiva al Comune per l'esenzione dalla tassa, ma la sua omissione non può comportare un aggravio al contribuente allorché produca nel processo prove inequivocabili dell'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti. Infatti, si desume dalle stesse dichiarazioni di parte resistente, l'accertamento del Comune deriva dall'indagine condotta su banche dati interne e forse esterne all'ente, dalle quali l'immobile sarebbe risultato occupato, per contro, dalle prove fornite dalla società pare singolare come il Comune non fosse a conoscenza dello stato dei locali, in considerazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 212/2000, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e della Tari di cui all'art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992,
l'omessa dichiarazione da parte del contribuente non esclude l'applicazione del beneficio;
la suddetta dichiarazione permette esclusivamente all'Amministrazione di effettuare gli accertamenti nonché i riscontri dei requisiti per la concessione del beneficio. Diversamente, nel caso di un immobile già dichiarato ai fini autorizzativi per l'agibilità al Comune, la dichiarazione richiesta non può essere preclusiva del riconoscimento della esenzione a tassazione delle aree dove si producono rifiuti speciali e le relative sanzioni irrogate contrastano col principio di buona fede e leale collaborazione.
Pertanto, la mancata dichiarazione per l'immobile in questione non esclude l'applicazione del beneficio e le relative sanzioni appaiono non sorrette dalla colpevolezza della ricorrente. Peraltro, l'irrogazione delle sanzioni amministrative irrogate per le diverse annualità di tributo è avvenuta in dispregio del criterio mitigatore invocato dal contribuente ed espressamente riconosciuto applicabile al caso in esame dalla
Suprema Corte di Cassazione e va rideterminato nei limiti di legge ivi previsti. Infatti, il giudice nomofilattico ha statuito che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 199" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24649 del 19/10/2017), conformemente al principio giurisprudenziale per cui "Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento" (SC Sez. 5 - , Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019).
In definitiva va accolta la richiesta di riconoscimento delle esenzioni nelle aree in cui si producono rifiuti speciali riproporzionando la tassazione esclusivamente alle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES e rideterminare le sanzioni come a norma.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti in considerazione di tale riconoscimento limitato della fondatezza della domanda ed avendo il contribuente indotto l'Ente territoriale all'accertamento a causa della mancata presentazione della dichiarazione di esenzione in fase amministrativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in ES, lì 13/01/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
CAPPADONA GAETANO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1577/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Francesco Salpietro Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di ES
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31127 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 286/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva contro il COMUNE DI MESSINA avverso l'avviso di accertamento - Provvedimento n.31127 del 10.12.2024, notificato per pec il 10.12.2024, di €.6889,00, per la TARI anni 2018, 2019, 2020 e 2021 eccependo di utilizzare il servizio di raccolta rifiuti speciali in maniera autonoma offerto dalla Società_1 srl, considerato l'esercizio di Centro Poliambulatorio Medico, all'interno del quale vengono eseguite visite specialistiche e prelievi di sangue, che con prot. 57911-91545-279833 del 2015 il Comune di ES ha rilasciato al Polidiagnostico Ali' Terme, oggi Ricorrente_1 srl, il certificato di agibilità relativo all'unità immobiliare (F.152 part.1950 sub 67) adibita a poliambulatorio con punto di accesso prelievi, ubicata al piano primo di un fabbricato commerciale e più elevazioni f.t. oltre cantinato denominato “Today center” sito in
ES SS. 114 km 5400 Vill. Pistunina e che avendo il Comune piena conoscenza non risultano comunque essere dovuti gli importi richiesti con l'avviso di accertamento opposto ed in particolare le sanzioni con esso irrogate, per la presunta “omessa denuncia” riferita alla TARI per periodo 2018, 2019, 2020 e 2021.
Il COMUNE DI MESSINA deduceva che l'avviso di accertamento di cui è causa nasce da una ordinaria attività di controllo finalizzata all'individuazione di potenziali evasori in materia di tassa sui rifiuti;
la ricorrente non presentava la prescritta denuncia di iscrizione e non versava la tassa dovuta per legge, violando così un preciso obbligo normativo specificamente contemplato dall'art. 1, comma 696, l. 147/2013 e dal
Regolamento comunale Tari;
il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1, comma 642, l. 147/2013).
Deduceva, altresì, che vero è che le aree in cui si producono tali tipologie di rifiuti dovrebbero essere escluse dal calcolo delle superfici imponibili ai fini Tari, ma la normativa impone comunque al contribuente un "obbligo di comunicazione", giacché la sola produzione di rifiuti pericolosi non è di per sé sufficiente per ottenere la detassazione. La violazione dell'obbligo di denuncia ha impedito, per causa della ricorrente, ogni possibilità di verifica e controllo sulla eventuale sussistenza di tali circostanze che non possono essere "aquisite", sic et simpliciter, esclusivamente sulla base di affermazioni e dichiarazioni per la prima volta rese in sede giudiziale dalla ricorrente. Nel caso di specie, nessuna esenzione poteva essere riconosciuta a chi, in totale evasione d'imposta, non ha presentato la prescritta dichiarazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di ES giustifica la emissione dell'avviso di accertamento quale conseguenza una ordinaria attività di controllo finalizzata all'individuazione di potenziali evasori in materia di tassa sui rifiuti ed oppone alle censure di parte ricorrente di non aver presentato la prescritta denuncia di iscrizione e non aver versato la tassa dovuta per legge, violando così un preciso obbligo normativo specificamente contemplato dall'art. 1, comma 696, l. 147/2013 e dal Regolamento comunale Tari, riconoscendo che le aree in cui si producono tali tipologie di rifiuti ospedalieri dovrebbero essere escluse dal calcolo delle superfici imponibili ai fini Tari, ma la normativa impone comunque al contribuente un "obbligo di comunicazione", quindi nessuna esenzione poteva essere riconosciuta a chi, in totale evasione d'imposta, non ha presentato la prescritta dichiarazione.
La ricorrente sul punto eccepiva in ricorso che con prot. 57911-91545-279833 del 2015 il Comune di ES ha rilasciato al Polidiagnostico Alì Terme, oggi Ricorrente_1 srl, il certificato di agibilità relativo all'unità immobiliare (F.152 part.1950 sub 67) adibita a poliambulatorio con punto di accesso prelievi, ubicata al piano primo di un fabbricato commerciale e più elevazioni f.t. oltre cantinato denominato “Today center” sito in ES SS. 114 km 5400 Vill. Pistunina, di conseguenza il Comune aveva piena conoscenza della occupazione (disponibilità) dell'immobile da parte della società ricorrente, avendone rilasciato l'agibilità, avanzava di aver comprovato che nelle aree di cui si chiede l'assoggettamento a tassazione si producono rifiuti speciali e che al loro smaltimento provvede a proprie spese il produttore dei rifiuti medesimi, ne chiedeva il riconoscimento della esenzione con l'esclusiva tassazione delle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES.
Il contribuente è ammesso a fornire nel processo prove a suo favore, in linea con quanto previsto in altri ambiti impositivi in ossequio al principio di capacità contributiva e all'oggettiva correttezza dell'azione amministrativa. Il Ricorrente_1 ha provato nel processo che nelle aree di cui si chiede l'assoggettamento a tassazione si producono rifiuti speciali e che al loro smaltimento provvede a proprie spese il produttore dei rifiuti medesimi, ne chiedeva il riconoscimento della esenzione con l'esclusiva tassazione delle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES.
Non si disconosce la dichiarazione preventiva al Comune per l'esenzione dalla tassa, ma la sua omissione non può comportare un aggravio al contribuente allorché produca nel processo prove inequivocabili dell'impossibilità dell'immobile di produrre rifiuti. Infatti, si desume dalle stesse dichiarazioni di parte resistente, l'accertamento del Comune deriva dall'indagine condotta su banche dati interne e forse esterne all'ente, dalle quali l'immobile sarebbe risultato occupato, per contro, dalle prove fornite dalla società pare singolare come il Comune non fosse a conoscenza dello stato dei locali, in considerazione dell'articolo 6, comma 4, della legge 212/2000, secondo cui non possono essere chiesti al contribuente documenti o informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.
Ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'IMU e della Tari di cui all'art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992,
l'omessa dichiarazione da parte del contribuente non esclude l'applicazione del beneficio;
la suddetta dichiarazione permette esclusivamente all'Amministrazione di effettuare gli accertamenti nonché i riscontri dei requisiti per la concessione del beneficio. Diversamente, nel caso di un immobile già dichiarato ai fini autorizzativi per l'agibilità al Comune, la dichiarazione richiesta non può essere preclusiva del riconoscimento della esenzione a tassazione delle aree dove si producono rifiuti speciali e le relative sanzioni irrogate contrastano col principio di buona fede e leale collaborazione.
Pertanto, la mancata dichiarazione per l'immobile in questione non esclude l'applicazione del beneficio e le relative sanzioni appaiono non sorrette dalla colpevolezza della ricorrente. Peraltro, l'irrogazione delle sanzioni amministrative irrogate per le diverse annualità di tributo è avvenuta in dispregio del criterio mitigatore invocato dal contribuente ed espressamente riconosciuto applicabile al caso in esame dalla
Suprema Corte di Cassazione e va rideterminato nei limiti di legge ivi previsti. Infatti, il giudice nomofilattico ha statuito che "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, all'omessa o ritardata trasmissione di più dichiarazioni fiscali da parte dell'intermediario o di chi presta assistenza fiscale è applicabile il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 199" (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24649 del 19/10/2017), conformemente al principio giurisprudenziale per cui "Le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento" (SC Sez. 5 - , Ordinanza n. 8148 del 22/03/2019).
In definitiva va accolta la richiesta di riconoscimento delle esenzioni nelle aree in cui si producono rifiuti speciali riproporzionando la tassazione esclusivamente alle aree non adibite ad ambulatorio, secondo la pianta planimetrica allegata all'autorizzazione dell'Asp ES e rideterminare le sanzioni come a norma.
Le spese di lite del presente grado vanno compensate tra le parti in considerazione di tale riconoscimento limitato della fondatezza della domanda ed avendo il contribuente indotto l'Ente territoriale all'accertamento a causa della mancata presentazione della dichiarazione di esenzione in fase amministrativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione e compensa le spese tra le parti.
Così deciso in ES, lì 13/01/2026