Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01118/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01789/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1789 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ferruccio Puzzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lipari, non costituito in giudizio;
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari n. 98 del 4.08.2025, avente ad oggetto “ Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell’8.4.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione ”;
- del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell’8.04.2025, nella parte in cui, all’art. 4, ha facoltizzato il Comune di Lipari “ a deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all’emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco ”;
- ove occorra e per quanto di interesse, della delibera n. 2 del 29.01.2025 della Giunta comunale di Lipari recante “ Limitazione afflusso veicoli a motore nelle isole del Comune di Lipari anno 2025 ”;
- della nota prot. n. 23520 del 4.03.2025 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina ha espresso parere favorevole all’emanazione del suddetto decreto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della nota prot. 37694 dell’8.10.2025 con cui il Comune di Lipari ha riscontrato una richiesta di chiarimenti presentata dalla società ricorrente in ordine alla Delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari n. 98 del 4.08.2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina e dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. ES FI e uditi per le parti costituite i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto presidenziale n. 62 dell’8.04.2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia in data 18.04.2025, il Presidente della Regione Siciliana, su richiesta del Comune di Lipari e sentita la Prefettura di Messina, ha vietato, per la stagione estiva 2025 e, precisamente, dall’1.05.2025 al 31.10.2025, lo sbarco e la circolazione ai veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole Eolie del Comune di Lipari e, al contempo, ha individuato specifiche deroghe al predetto divieto (veicoli per trasporto merci, ambulanze, mezzi delle forze dell’ordine, veicoli al servizio di eventi speciali ed autobus turistici, veicoli che trasportano invalidi).
Con il suddetto decreto è stato altresì previsto, all’art. 4, che “ Il Comune di Lipari potrà deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all’emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco. Chiunque violi i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 ad euro 1.731,00 così come previsto dall'art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ”.
Il Comune di Lipari, esercitando la facoltà prevista dal sopra richiamato art. 4, ha adottato la delibera di Giunta comunale n. 98 del 4.08.2025, notificata dalla Polizia municipale con nota prot. n. 29587 del 5.08.2025 a Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a. quale compagnia di navigazione che svolge il servizio di collegamento da e per le Isole del Comune di Lipari, con cui: a) è stata istituita la sanzione amministrativa di cui al predetto art. 4, determinandone i relativi importi, a far data dall’entrata in vigore del decreto presidenziale; b) sono state individuate quali soggetti trasgressori autonomi, ulteriori e non solidali, le compagnie di navigazione che provvedono all’emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco.
Con successiva prot. n. 85376 del 6.08.2025 la Prefettura di Messina ha comunicato alla società ricorrente il riscontro della mancata applicazione dell'art. 4 del succitato decreto, richiamando l’attenzione della compagnia affinché i viaggiatori venissero adeguatamente resi edotti, prima dell’acquisto del relativo biglietto, dell’operatività del predetto divieto e dei casi di deroga, a cui ha fatto seguito una nota di riscontro da parte della stessa società.
2. Con ricorso introduttivo notificato in data 22.08.2025 e depositato il 2.09.2025 Caronte & Tourist Isole Minori s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a., i seguenti atti: 1) la delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari n. 98 del 4.08.2025, avente ad oggetto “ Limitazione all'afflusso ed alla circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari. Istituzione sanzione amministrativa, ex art. 4 Decreto Presidente Regione Siciliana n. 62 dell’8.4.2025, a carico delle Compagnie di Navigazione ”; 2) il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell’8.04.2025, nella parte in cui, all’art. 4, ha facoltizzato il Comune di Lipari “ a deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all’emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco ”; 3) ove occorra e per quanto di interesse, la delibera n. 2 del 29.01.2025 della Giunta comunale di Lipari recante “ Limitazione afflusso veicoli a motore nelle isole del Comune di Lipari anno 2025 ”; 4) la nota prot. n. 23520 del 4.03.2025 con cui l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina ha espresso parere favorevole all’emanazione del suddetto decreto.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: A) Quanto all’illegittimità della Delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari n. 98 del 4.08.2025: 1) Violazione degli artt. 7 e 8 L. 241/90. Omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e lesione del diritto di partecipazione ; 2) Violazione del principio di legalità e del principio di colpevolezza; omessa, generica ed insufficiente descrizione della condotta astrattamente richiesta alla compagnia per rispettare il precetto. Difetto di motivazione: violazione degli artt. 1, 2 e 3 L. n. 689/81; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del Codice della Strada ; 3) Violazione del principio di legalità ex art. 1 della L. n. 689/1981 per applicazione retroattiva delle sanzioni previste dalla delibera comunale; 4) Violazione del principio di legalità ex art.1 L. n. 689/1981; imposizione extra legem di obblighi di fare a carico della compagnia. Violazione degli artt. 16, 23 e 42 della Carta Costituzionale; irragionevolezza; violazione della libertà contrattuale della compagnia e degli obblighi di servizio pubblico ; 5) Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e dell’art. 3 e 97 della Carta Costituzionale; erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; impossibilità oggettiva per la compagnia di adempiere all’obbligo di “controllo” (ancorché generico) previsto dalla delibera impugnata ; 6) Difetto di competenza del Comune di Lipari; eccesso di potere . B) Quanto all’illegittimità del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 2025. Invalidità derivata della delibera comunale: 1) Violazione dell’art.1 della L. n. 689/1981, dell’art. 25 Cost. e dell’art. 8 del Codice della Strada ; 2) Indeterminatezza della condotta richiesta; 3) Imposizione illegittima di obblighi di fare a carico del vettore ; 4) Compromissione della libertà contrattuale e della continuità territoriale. Irragionevolezza e difetto di proporzionalità ; 5) Difetto di competenza .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce l’illegittimità della delibera comunale gravata per la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, la quale avrebbe compromesso l’apporto partecipativo della società prima di addivenire all’adozione dell’atto contestato.
2.2. Con la seconda doglianza si contesta che la delibera comunale abbia previsto delle sanzioni atipiche, non assistite da idoneo fondamento legislativo, che oltre a porsi in contrasto con il principio di tassatività, risulterebbero lesive del principio di determinatezza della fattispecie.
Le ipotesi sanzionatorie individuate dal Comune, inoltre, risulterebbero contrarie anche al principio di colpevolezza, addossando alla società ricorrente la responsabilità connessa ad una condotta altrui. Il Comune, in particolare, avrebbe esercitato un potere punitivo in sviamento rispetto alla sottesa finalità tipica (sanzionare chi introduce i veicoli, non il vettore di linea), trasformando un obbligo di collaborazione procedurale in un divieto sostanziale equiparato a quello di circolazione.
2.3. Con la terza censura si lamenta la violazione del principio di retroattività, atteso che le sanzioni previste dalla delibera troverebbero applicazione anche in un periodo temporale anteriore alla sua adozione, in asserita violazione dell’art. 1 della L. 689/1981.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso la parte contesta che la delibera comunale impugnata abbia introdotto prescrizioni di comportamento, obblighi di fare e/o di non fare che, pur se indirizzati alla tutela di beni pubblici, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni alla compagnia di navigazione senza una base normativa generale. Si rileva, altresì, che l’obbligo di controllo posto in capo alla compagnia, a cui si correla il rifiuto legittimo di vendita in favore di viaggiatori in transito con veicolo al seguito, comporti il rischio di una disparità di trattamento tra viaggiatori, esponendo la compagnia a contenziosi e sanzioni per condotte non ragionevolmente identificabili, ex ante , come illecite.
2.5. Con la quinta doglianza viene dedotta la violazione del principio di proporzionalità e l’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto in cui sarebbe incorso l’Ente comunale, il quale avrebbe attribuito valenza normativa a un atto regionale, il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell’8.04.2025, avente invece valenza di atto amministrativo a contenuto generale.
2.6. Con la sesta censura viene dedotto il difetto di competenza che affliggerebbe la richiamata delibera comunale, con cui sarebbero state introdotte specifiche sanzioni pecuniarie in assenza di copertura normativa, atteso che l’art. 4 del predetto decreto presidenziale n. 62/2025 sarebbe privo di forza di legge.
2.7. Con il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso, dedotti avverso il decreto presidenziale n. 62/2025, vengono riproposte le medesime censure sollevate nei confronti della delibera comunale, così come articolate mediante il secondo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso.
3. La Presidenza della Regione Siciliana e il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Messina, Amministrazioni intimate, e l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, parte controinteressata, si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso in data 4.09.2025 e, con successiva memoria del 26.09.2025, hanno preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso, per tardività, nella parte in cui si censura il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell’8.04.2025 e la nota prefettizia prot. n. 23520 del 4.03.2025, da considerarsi già produttivi di effetti lesivi al momento della loro adozione.
Viene altresì sollevata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di tutte le Amministrazioni statali e regionali intimate, precisandosi, in particolare, quanto alla posizione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Messina, che quest’ultimo abbia assunto un ruolo meramente consultivo, prima, e di controllo, in seguito all’adozione della delibera comunale, risultando quindi il Comune di Lipari l’unico soggetto legittimato passivo nella concreta vicenda.
4. Con memoria del 27.09.2025 la società ricorrente ha insistito nelle proprie domande processuali.
5. Alla camera di consiglio dell’1.10.2025 la stessa parte ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare. Il Presidente ha quindi disposto la cancellazione della causa dal ruolo delle cautelari.
6. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 19.11.2025 e depositato in data 26.11.2025 la parte ricorrente, rappresentando di aver indirizzato al Comune di Lipari e alla Regione, in data 16.09.2025, una nota con la quale ha chiesto chiarimenti in ordine a numerose criticità operative riscontrate in esecuzione del contestato obbligo di previa acquisizione della “documentazione” comprovante l’ammissione dei veicoli alle deroghe al divieto di sbarco, ha impugnato la nota prot. 37694 dell’8.10.2025 con cui il Comune di Lipari ha rilevato che la risposta ai richiesti chiarimenti spetta “ all’Organo che ha adottato l'atto disciplinante l'afflusso e la circolazione di veicoli a motore per l'anno 2025 nelle isole del comune di Lipari - Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 62 dell’8.04.2025 ” e non al Comune il quale “… nella facoltà prevista dall’art. 4 del citato Decreto, ha semplicemente istituito la sanzione amministrativa a carico delle compagnie di navigazione ”, osservando, al contempo, che “ appare comunque ragionevole superare le criticità riscontrate mediante il ricorso alle certificazioni cx D.P.R. 445/2000 richiedibili, per analogia ai casi indicati alle lettere B e C dell'art. 2 del Decreto, a tutti i soggetti diversi dai proprietari di abitazioni ”.
L’atto è stato avversato per i seguenti motivi di diritto: 1) Illegittimità e/o invalidità derivata; illegittimità della Nota prot. 37694 del 8.10.2025 per invalidità degli atti presupposti (Delibera G. C. n. 98/2025 e D.P. Reg. Siciliana n. 62/2025) ; 2) Illegittimità per vizi propri : 2.1) Violazione del principio di legalità e riserva di legge; divieto di applicazione analogica ; 2.2) Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza; contraddittorietà; carenza di potestà nel fornire interpretazioni estensive, integrative ed analogiche del D.P. regionale; violazione dell’art. 8 del Codice della Strada ; 2.3) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; eccesso di potere .
6.1. Con il primo motivo viene dedotta l’illegittimità derivata dell’atto impugnato, il quale risulterebbe travolto dai medesimi vizi di illegittimità dedotti con il ricorso introduttivo.
6.2. Con la seconda doglianza si contesta il ricorso all’applicazione analogica ai fini dell’interpretazione della norma sanzionatrice.
6.3. Con la terza censura si lamenta che mediante i chiarimenti resi l’Ente comunale, mediante un comportamento viziato da illogicità e contraddittorietà, abbia fornito un’interpretazione della fattispecie dichiarandosi al contempo incompetente a renderla. Si contesta, inoltre, che l’estensione suggerita dalla nota impugnata violi l’art. 8 del Codice della Strada e lo stesso decreto presidenziale regionale, il quale prevede l’utilizzo dell’autocertificazione solo da parte delle Agenzie marittime che, per ubicazione e caratteristiche, sono facilmente in grado di trattenere e ricevere copia delle autocertificazioni consegnate dai viaggiatori con il veicolo direttamente in porto prima dell’emissione della polizza d’imbarco.
6.4. Con il quarto e ultimo motivo la società deduce che la nota risulti viziata per carenza di motivazione e di istruttoria, oltre a essere espressione di un’azione amministrativa non collaborativa in spregio al dovere di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni e operatori economici.
7. Con memoria del 3.03.2026 la parte ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti, insistendo per l’accoglimento dei due ricorsi.
8. All’udienza pubblica del 15.04.2026, presenti i difensori delle parti come da verbale, il Presidente del Collegio ha dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della presenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso introduttivo quanto all’impugnazione della nota della Prefettura di Messina prot. n. 23520 del 4.03.2025, in quanto priva di autonoma capacità di ledere la situazione giuridica della odierna ricorrente, nonché di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso introduttivo e del successivo ricorso per motivi aggiunti, atteso che gli atti gravati hanno esaurito i loro effetti nel corso del 2025 e non risultano, ad oggi, più lesivi della sfera giuridica della parte ricorrente.
La parte ricorrente ha quindi osservato, quanto al rilievo di inammissibilità concernente l’impugnazione della nota prot. 23520 del 4.03.2025 della Prefettura di Messina, che la stessa risulti lesiva quale segmento consultivo inserito in un più complesso iter procedimentalizzato dalla legge.
Quanto, invece, al rilievo relativo alla possibilità improcedibilità dei due ricorsi, la stessa parte ricorrente ha rilevato che: 1) la natura temporanea del provvedimento del Comune di Lipari impugnato mediante il ricorso introduttivo non inciderebbe sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, anche in considerazione del possibile futuro riesercizio del medesimo potere sanzionatorio da parte dell’Ente; 2) tenuto conto delle disfunzioni operative incontrate dalla società in esecuzione del predetto provvedimento, la stessa parte si riserva di proporre una futura domanda risarcitoria.
Le Amministrazioni resistenti costituite e la parte controinteressata hanno concordato con il rilievo di improcedibilità sollevato dal Collegio, evidenziando che la delibera del Comune di Lipari impugnata mediante il ricorso introduttivo avrebbe esaurito i propri effetti e che un’eventuale pronuncia nel merito da parte di questo Tribunale si tradurrebbe in un sindacato in ordine a poteri amministrativi non ancora esercitati. La parte ha altresì contestato la presunta indeterminatezza della domanda risarcitoria prospettata dalla parte ricorrente.
La causa, quindi, è stata posta in decisione.
9. Deve esaminarsi, in via prioritaria secondo l’ordine di esame delle questioni processuali previsto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5/2015, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle Amministrazioni resistenti e dalla parte controinteressata rispetto all’impugnazione del decreto presidenziale n. 62/2025 e alla nota della Prefettura di Messina prot. 23520 del 4.03.2025, la quale è da ritenersi infondata.
9.1. Entrambi gli atti risultavano, già al momento della loro adozione, privi di concreta efficacia lesiva alla luce alle doglianze fatte valere nel presente giudizio dalla parte ricorrente e, quindi, non immediatamente impugnabili dalla stessa parte una volta avutane conoscenza.
9.1.1. Quanto al decreto presidenziale n. 62/2025 si osserva, in particolare, che l’art. 4 abbia esclusivamente previsto la facoltà, in capo al Comune di Lipari, di “ deliberare sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedono all’emissione dei biglietti di viaggio per veicoli senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco ”.
Tale disposizione, nello specifico, non ha definito la misura delle sanzioni, gli obblighi specifici a carico delle compagnie, i presupposti della violazione né le relative modalità di accertamento.
Essa, pertanto, non ha inciso direttamente sulla situazione giuridica della ricorrente, la cui lesione si attualizza unicamente al momento dell’adozione dell’atto a valle, ossia la delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari, mediante cui l’Ente, ritenendo, nell’esercizio della propria discrezionalità, di far propria la facoltà prevista a livello regionale, ha disciplinato in concreto le predette sanzioni.
9.1.2. In ordine alla nota prot. 23520 del 4.03.2025 della Prefettura di Messina si evidenzia, invece, che tale atto non risulti di immediata portata lesiva in quanto meramente consultivo (e non vincolante) e, di conseguenza, non andava impugnato entro il termine ordinario decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del D.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), “ Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell' isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti ”.
Se ne evince, pertanto, che il parere reso dalla Prefettura prima dell’adozione, discrezionale, del divieto di cui si discute, da parte del Presidente della Regione, sia “obbligatorio” ma non vincolante, atteso che a valle di tale parere il predetto organo regionale “ può ” e, quindi, non “deve”, con proprio decreto, “... vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell' isola (...)”.
10. Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione passiva parimenti sollevata dalle Amministrazioni che resistono in giudizio, essa è da ritenersi fondata quanto alla Presidenza della Regione Siciliana e al Ministero dell’Interno - Prefettura di Messina per le ragioni di seguito illustrate.
10.1. In ordine alla Presidenza della Regione Siciliana, si rammenta che, in Sicilia, l’attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, ai singoli Assessori, sicché ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa allo stesso riferibile (cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, 2 agosto 2011, n. 16861, che rinvia a Cass. 11 gennaio 2005 n. 360; Cass. S.U. 23 febbraio 1995 n. 2080) e la notifica del ricorso va effettuata al singolo Assessorato dotato di legittimazione sostanziale e processuale.
Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di nullità, al solo Assessorato regionale competente e non alla “ Regione Siciliana, nella persona del Presidente della Regione Siciliana pro-tempore ”.
Tale vizio risulta comunque sanato per effetto del raggiungimento dello scopo, avendo provveduto l’Avvocatura dello Stato a costituirsi anche per l’Assessorato competente, ossia l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana.
10.2. Per quanto concerne, invece, la posizione in giudizio del Ministero dell’Interno - Prefettura di Messina, si osserva che la nota prot. 23520 del 4.03.2025, come sopra già esposto, risulti priva di immediata efficacia lesiva, trattandosi di una nota interlocutoria avente mera valenza consultiva mediante la quale la Prefettura si è limitata a manifestare alla Regione Siciliana il proprio punto di vista, non vincolante, in ordine alle misure a carattere preventivo da adottarsi per favorire la deflazione della circolazione di veicoli nelle Isole Eolie, sottoponendo alla Regione “ l’opportunità di inserire, nel decreto di prossima emanazione, adeguate sanzioni nei confronti delle compagnie di navigazione che provvedano all’emissione dei biglietti di viaggio senza previa acquisizione della documentazione comprovante l’ammissione alla deroga al divieto di sbarco ”.
10.3. L’eccezione è invece infondata rispetto all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, legittimato passivo limitatamente all’impugnazione del decreto presidenziale n. 62/2025, che funge da atto presupposto da impugnarsi, cumulativamente, con la delibera della Giunta comunale del Comune di Lipari n. 98 del 4.08.2025 mediante la quale è stata esercita una specifica facoltà prevista dal predetto decreto, la quale viene contestata, nel merito, sotto il profilo della sua legittimità, da chi ricorre in giudizio.
11. Il ricorso, dando seguito a quanto rilevato dal Collegio nella camera di consiglio del 15.04.2026, risulta inammissibile quanto all’impugnazione della predetta nota prot. 23520 del 4.03.2025, la quale, come sopra osservato, non è dotata di autonoma capacità di ledere la situazione giuridica della odierna ricorrente.
12. Per il resto, dando seguito, anche in questo caso, a quanto già rilevato dal Collegio in occasione dell’udienza pubblica del 15.04.2026, il ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti sono da intendersi, in via assorbente, improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
12.1. I provvedimenti impugnati che resistono alle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti hanno ad oggetto l’istituzione di specifiche sanzioni pecuniarie correlate alle violazioni di taluni divieti di sbarco e circolazione nelle Isole del Comune di Lipari, così come previsti dal decreto presidenziale n. 62/2025, la cui vigenza è stata limitata a un preciso e delimitato arco temporale, ossia dall’1.05.2025 al 31.10.2025.
Ebbene, la società ricorrente si duole, mediante il proprio ricorso introduttivo e il successivo ricorso per motivi aggiunti, dell’asserita illegittimità di atti amministrativi i quali, in concreto, hanno cessato di esplicare la loro efficacia temporale in data antecedente alla data di trattazione del merito della controversia.
La parte ricorrente, pertanto, non ha più interesse all’annullamento di atti che non arrecano, ad oggi, alcun effettivo pregiudizio alla propria situazione giuridica, a nulla valendo che l’Amministrazione regionale prima e quella comunale poi possano determinarsi, nei medesimi termini, anche con riguardo ai limiti di circolazione nelle isole del Comune di Lipari per la stagione estiva turistica del 2026.
Il Giudice amministrativo, invero, non può adottare una pronuncia di merito mediante cui, venuto meno l’interesse concreto a ottenere una pronuncia di accoglimento del ricorso, venga esercitato un sindacato su un potere amministrativo eventuale e futuro, di cui non si conoscono, ad oggi, le relative modulazioni, in coerenza con quanto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., ai sensi del quale “ In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”.
La suddetta evidenza fattuale (ossia l’esaurimento degli effetti degli atti impugnati, non contestata dalla parte ricorrente) integra, conseguentemente, una delle fattispecie in presenza delle quali, per consolidata giurisprudenza, si concretizza la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, integrando “ un fatto che rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 5 settembre 2024, n. 5438; Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
Deve peraltro rilevarsi che, in coerenza con quanto previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., “ Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori ”.
Secondo quanto statuito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022 “ per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. ”.
In assenza di una dichiarazione di interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., il Collegio, quindi, non è chiamato ad accertare l’illegittimità degli atti qui avversati, in stretta applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., come interpretato dal Consiglio di Stato nella sua funzione nomofilattica, a cui ha aderito, con numerose pronunce, questa Sezione, la quale ha evidenziato che “... la ricorrente, tramite il proprio difensore, ha reso la dichiarazione di avere interesse all’azione risarcitoria soltanto oralmente, in sede di udienza di discussione del ricorso e, pertanto, in violazione delle forme e dei termini previsti dall’art. 73 c.p.a. Ne deriva che, non avendo ritualmente manifestato l’interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., non può invocare l’art. 30, comma 5, c.p.a. a sostegno della sussistenza del proprio interesse a una decisione di accertamento della illegittimità ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 9 dicembre 2025, n. 3541; cfr. anche T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 6 ottobre 2025, n. 2809; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 settembre 2025, n. 2646; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 30 gennaio 2025, n. 313).
13. Alla luce di quanto sopra esposto, quindi, previa estromissione della Regione Siciliana e del Ministero dell’Interno - Prefettura di Messina: 1) il ricorso introduttivo deve essere dichiarato in parte inammissibile e per il resto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; 2) il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
14. Avuto riguardo agli specifici profili della controversia e alla natura della sua definizione in rito, sussistono, ad avviso del Collegio, i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa estromissione della Presidenza della Regione Siciliana e del Ministero dell’Interno - Prefettura di Messina:
- dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile e in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU NT, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
ES FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES FI | AU NT |
IL SEGRETARIO