Articolo 2 della Legge 23 novembre 1939, n. 1814
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1939
Art. 2.

Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.

La qualita' di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1939