Art. 2.
Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.
La qualita' di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.
La qualita' di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.