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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/02/2024, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. 2990/2022 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto:
“opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando D'Amario, dom.ta come in Parte_1
atti; OPPONENTE
E
”, in persona dei curatori fallimentari Prof. , avv. Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
dr. , rappr.ta e difesa dall'avv. Luigi Napolitano, dom.ta come in atti;
[...] Controparte_5
OPPOSTA
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 7.12.2023;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. depositato in data 14.7.2022, nella Per_1
procedura fallimentare n. 11/2017, e comunicato a mezzo pec in data 15.7.2022, con il quale,
nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, veniva dichiarata inammissibile la domanda di insinuazione della in quanto ultratardiva. Parte_1
Deduceva: di aver avuto notizia della pendenza della procedura solo nel gennaio 2022 e di aver proposto domanda di insinuazione in data 15.3.2022 per la complessiva somma di € 280.034,09, di cui all'ingiunzione di pagamento n. 01090492/2015 per imu 2011/2012/2014;
la non imputabilità della tardività atteso che la opponente, quale soggetto concessionario della riscossione è soggetto distinto dall'ente creditore – – e quindi, in quanto tale, Organizzazione_1
avente diritto alla notifica della comunicazione di cui all'art. 92 L. Fall., comunicazione invece omessa.
Si costituiva la curatela che contestava i motivi di opposizione documentando l'avvenuta comunicazione in data 6.6.2017 al (ente creditore) dell'avvenuto fallimento Org_1 Org_1
Orga attraverso la dichiarazione iniziale di cui all'art. 504/92; eccepiva infine la prescrizione dei crediti azionati.
L'opposizione è infondata e viene decisa sulla base del principio della ragione più liquida.
La ragione più liquida riguarda l'avvenuta prescrizione delle pretese tributarie azionate dalla opponente alla data del deposito della domanda, 15.3.2022.
Org Ed invero i crediti di cui all'ingiunzione hanno ad oggetto omesso pagamento imposta per gli anni 2011/2012 e 2014.
Trattasi di crediti tributari soggetti a prescrizione quinquennale di talchè essi riusltano tutti estinti alla data del 15.3.2022, non avendo l'opponente documentato né la data di notifica della ingiunzione né di eventuali successivi atti aventi carattere interruttivo.
Ad abundantiam va precisato che questo Collegio condivide la pronuncia di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo, in ragione del fatto che la curatela, ai sensi dell'art. 92 L. Fall., è tenuta ad inviare le prescritte comunicazioni soltanto al creditore (art. 92 L. fall: ll curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore: 1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31 bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata).
Nel caso di specie la domanda depositata rientra nelle domande ultratardive, ovvero in quelle che, ai sensi dell'art. 101 L. fall, vengono depositate oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività (termine posto a pena di decadenza) e che sono ammissibili solo nella ipotesi di sussistenza della prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile.
Nel caso che ricorre l'ente creditore al pagamento delle imposte IMU resta soltanto il Org_1
per quanto il servizio di accertamento e riscossione sia delegato ad un soggetto terzo;
ne
[...] consegue che la comunicazione inviata dai curatori al documentata in atti, risulta Org_1 bastevole ai fini delle informazioni di cui all'art. 92 L. fall., essendo poi onere del creditore attivarsi al fine di una insinuazione tempestiva.
In tal senso la Suprema Corte con la sentenza a SS.UU. 4126/2012 ha precisato che l'ente creditore non perde la legittimazione sostanziale ed anche processuale in sede fallimentare “in tema di fallimento alla legittimazione del concessionario a far valere il credito tributario nell'ambito della procedura fallimentare deve essere attribuita una valenza esclusivamente processuale, nel senso che il potere rappresentativo attribuito agli organi della riscossione non esclude la concorrente legittimazione dell'Amministrazione Finanziaria, la quale conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di agire direttamente per farlo valere in sede di ammissione al passivo”.
L'opposizione va pertanto rigettata e le spese seguono la soccombenza tenuto conto della assenza di attività istruttoria e con applicazione del valore minimo dello scaglione di riferimento (valore della causa € 280.034,09).
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in € 4500,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 6.12.2023. Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano