Articolo 4 della Legge 22 marzo 1993, n. 99
Articolo 3Articolo 5
Versione
8 aprile 1993
Art. 4. 1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Entrata in vigore il 8 aprile 1993