Art. 4. 1. Il membro della commissione consultiva prevista dall'articolo 7 della convenzione di cui all'articolo 1 che violi l'obbligo di mantenere il segreto su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nel quadro della procedura di parere e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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8 aprile 1993
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