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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30/1/2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), con l'ausilio del gestore dell'OCC, dott. Ugo Tagliareni, Riela SE, c.f.: [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabato, come da procura in atti, ha esposto la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che la ricorrente ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
In diritto, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Va osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
Va poi, in diritto, ricostruito che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che “I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata” e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati i documenti previsti dagli artt. 37 e
39 CCII dal cui combinato disposto emerge, appunto, che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali
IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore
2 nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma
3, quarto periodo.
Ai sensi della predetta norma, è richiesta l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Tanto premesso in diritto va osservato che, nel caso di specie, la domanda è stata corredata dalla relazione che il gestore OCC ha integrato su sollecitazione del GD in data 25/2/2025.
La relazione è, quindi, stata redatta secondo i criteri di cui all'art. art. 269 CCII.
Deve ancora una volta ribadirsi che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio dei debitori senza che possano, in sede di ricorso introduttivo, escludersi aprioristicamente taluni beni o che possa sospendersi, senza una approfondita valutazione del liquidatore e del Gd, la liquidazione di taluni beni.
Attraverso la disamina dei documenti in atti, è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.
La documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, nel suo complesso, completa e attendibile perché prova:
a) che il debitore non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esperimento di azioni giudiziarie.
Deve inoltre ritenersi che parte debitrice ha provato la propria qualifica di imprenditore minore della GI&FFE SERVICE Riela SE CLEANING
PACHAGING PARTY, cancellata in data 19/11/2018, nonché il proprio stato di insolvenza.
Dalla documentazione in atti, nonché dalla relazione dell'OCC, emerge che la massa passiva della ricorrente, allo stato, e salva definitiva formazione del passivo,
è superiore alla soglia minima di indebitamento e che la massa attiva, allo stato esposta e salvo ogni accertamento che verrà condotto dal liquidatore all'esito della redazione dell'inventario, è composta dalla quota indivisa di 1/6 dell'immobile sito
3 in Palermo, Via Anna Fortino n. 4, censito al Catasto al foglio 19, particella 1778, sub. 6, mq. reali 106, gravato da diritto di abitazione della madre della ricorrente.
Tanto premesso il Tribunale, ritiene provata, in base alla documentazione i seguenti presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Si dà atto che la presente procedura si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, senza una durata minima, sicché allo stato, non è possibile stabilirne la durata.
Va ribadito inoltre che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII. tenuto conto di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs. n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di LA SE, c.f.:
[...], residente in [...], Palermo;
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Alessia Giampietro;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, la dott.ssa Rosa Li Destri;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
4 intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al G.D la determinazione della somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell' art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi 2,3,4,;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori;
6 DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Alessia Giampietro e dal Presidente, Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile e procedure concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 30/1/2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), con l'ausilio del gestore dell'OCC, dott. Ugo Tagliareni, Riela SE, c.f.: [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sabato, come da procura in atti, ha esposto la propria situazione di sovraindebitamento e domandato a questo Tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che la ricorrente ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.
Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di precedenti domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.
In diritto, si deve poi rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista,
l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
1 Va osservato che l'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza come disciplinati dalle lettere a) e b) dell'art. 2 del CCII.
Va poi, in diritto, ricostruito che a corredo della domanda di liquidazione controllata debbano essere allegati, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dall'art. 65, laddove al I comma CCII, dispone che “I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX, che disciplina appunto la liquidazione controllata” e laddove al secondo comma dispone che “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili”.
Alla domanda devono, altresì, essere allegati i documenti previsti dagli artt. 37 e
39 CCII dal cui combinato disposto emerge, appunto, che al ricorso vanno allegati, nei limiti appunto della compatibilità, a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
b) le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata;
c) le dichiarazioni IRAP;
d) le dichiarazioni annuali
IVA relative ai medesimi periodi;
e) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
f) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
g), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; h) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
i) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
l) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
m) l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti;
n) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
Sempre in diritto va osservato che il ricorso deve, a sensi dell'art. 269 CCII, essere corredato dalla relazione del gestore OCC nella quale deve esservi un giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e deve esservi l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore
2 nell'assumere le obbligazioni e contiene l'attestazione di cui all'articolo 268, comma
3, quarto periodo.
Ai sensi della predetta norma, è richiesta l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Tanto premesso in diritto va osservato che, nel caso di specie, la domanda è stata corredata dalla relazione che il gestore OCC ha integrato su sollecitazione del GD in data 25/2/2025.
La relazione è, quindi, stata redatta secondo i criteri di cui all'art. art. 269 CCII.
Deve ancora una volta ribadirsi che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio dei debitori senza che possano, in sede di ricorso introduttivo, escludersi aprioristicamente taluni beni o che possa sospendersi, senza una approfondita valutazione del liquidatore e del Gd, la liquidazione di taluni beni.
Attraverso la disamina dei documenti in atti, è possibile affermare che i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC sono effettivamente riscontrati e che si può ritenere provata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268, 269 e 270 CCII.
La documentazione depositata dalla parte ricorrente a corredo della domanda di liquidazione controllata è, nel suo complesso, completa e attendibile perché prova:
a) che il debitore non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori mediante l'esperimento di azioni giudiziarie.
Deve inoltre ritenersi che parte debitrice ha provato la propria qualifica di imprenditore minore della GI&FFE SERVICE Riela SE CLEANING
PACHAGING PARTY, cancellata in data 19/11/2018, nonché il proprio stato di insolvenza.
Dalla documentazione in atti, nonché dalla relazione dell'OCC, emerge che la massa passiva della ricorrente, allo stato, e salva definitiva formazione del passivo,
è superiore alla soglia minima di indebitamento e che la massa attiva, allo stato esposta e salvo ogni accertamento che verrà condotto dal liquidatore all'esito della redazione dell'inventario, è composta dalla quota indivisa di 1/6 dell'immobile sito
3 in Palermo, Via Anna Fortino n. 4, censito al Catasto al foglio 19, particella 1778, sub. 6, mq. reali 106, gravato da diritto di abitazione della madre della ricorrente.
Tanto premesso il Tribunale, ritiene provata, in base alla documentazione i seguenti presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.
Si dà atto che la presente procedura si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, senza una durata minima, sicché allo stato, non è possibile stabilirne la durata.
Va ribadito inoltre che la liquidazione controllata si apre su tutto il patrimonio del debitore, comprendendo pertanto tutti i beni nella sua titolarità senza alcuna esclusione, fatte salve, beninteso, le limitazioni legali di cui all'art. 268 comma IV CCII. tenuto conto di quanto stabilito all'art. 270 comma II lett. b) modificato a seguito del d.lgs. n. 136/2024; visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata di LA SE, c.f.:
[...], residente in [...], Palermo;
NOMINA, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Alessia Giampietro;
NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, la dott.ssa Rosa Li Destri;
PRECISA che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili” ed in particolare, come di seguito richiamate, le disposizioni insite negli articoli da 40 a
49 CCII;
AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri
4 intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
ORDINA la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ORDINA la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
RIMETTE al G.D la determinazione della somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;
DISPONE ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE, che il nominato liquidatore, valutata con assoluta priorità (e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione) la convenienza per la procedura, se chiedere al G.D. di essere autorizzato o a subentrare nelle esecuzioni individuali eventualmente già pendenti o a richiedere al G.E. che le esecuzioni individuale siano dichiarate improcedibile;
DISPONE, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
ASSEGNA, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
5 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell' art.10, co. 3, CCI;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCI commi 2,3,4,;
ORDINA al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
DISPONE che la sentenza sia notificata al debitore;
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (procedure in materia di sovraindebitamento);
DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dei debitori;
6 DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al
Pubblico Ministero;
DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
Così deciso, in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Alessia Giampietro e dal Presidente, Maria Letizia Barone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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