CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 6093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6093 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4619/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 28.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4619/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7428/2021, emessa dal Tribunale di LI a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 19564/2019, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Amalia Gravante (C.F.: in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] C.F._4
1 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Bardanzellu (C.F.: ) C.F._5
06/47541983) e (C.F.: ) in virtù di Controparte_2 C.F._6
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “…Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione a D.I. n° 1561/2019 del 04.03.2019 –
R.G. 6422/2019 del Tribunale di LI e affermare la fondatezza del diritto del
Dott. al pagamento di una somma di danaro, pari euro Parte_1
100.000,00 oltre interessi ed accessori, per tutte le causali di cui in narrativa e in parte motiva ( da intendersi ivi per integralmente trascritte) e, per l'effetto, con integrale accoglimento delle domande proposte ed eccezioni sollevate, condannare i
Sigg.ri e al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2
del Dott. di euro 100.000,00, oltre interessi e svalutazione Parte_1
monetaria, ovvero alla minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. In subordine, e, nella specie, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, si chiede che venga accertata e dichiarata la fondatezza del diritto del Dott. ad ottenere il Parte_1
pagamento della minor somma di danaro, pari ad euro 50.000,00 con condanna della controparte, Sigg.ri e al Controparte_1 Parte_2
pagamento in favore del Dott. del suddetto importo, oltre Parte_1
interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi…”; per gli appellati: “…A) rigettare l'appello proposto dal dott. con Parte_1
atto notificato il 6/11/2021 e per lo effetto confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di LI – Sez. XI – Giudice dott.ssa Valletta - n. 7428, pubblicata il
2 15/9/2021 che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
B) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario sul punto del diritto dell di Pt_1
pretendere il pagamento del saldo dei suoi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di LI, Parte_1
agiva contro e esponendo: “- Controparte_1 Parte_2
che, il ricorrente vanta nei confronti del Cav. e della sig.ra Controparte_1 [...]
un credito avente ad oggetto una somma di denaro pari ad euro Parte_2
107.201,64 (centosettemiladuecentouno/64), di cui euro 100.000,00 quali onorari, euro 201,64 per interessi legali, euro 2.500,00 quale rimborso spese generali 12,5%
( art. 17 D.M. 169/2010 Tariffa Professionale), euro 5.000,00 indennità spese di viaggio (art. 18 D.M. 169/2010 Tariffa Professionale);
- che, le controparti non hanno provveduto al pagamento del compenso professionale dovuto in ragione di contratto, stipulato fra le parti in data 03/04/2017, avente ad oggetto “incarico professionale di analisi dati e relazione sulla rilevanza ai fini fiscali”;
- che, la prestazione professionale è stata regolarmente adempiuta, come da accettazione scritta senza riserve del 18/07/2017;
- che, è stato acquisito parere di conformità della parcella professionale presso il competente consiglio ODCEC di LI Nord;
- che, le parti, hanno convenzionalmente stabilito la giurisdizione del Giudice
Italiano e radicato la competenza in via esclusiva presso il Foro di LI;
- che, nonostante le richieste di pagamento e messa in mora (ex art. 1219 c.c.), trasmesse in data 24/04/2018, a tutt'oggi non è stato possibile ottenere il pagamento del credito”.
Il Tribunale, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 4.03.2019 decreto con il quale ingiungeva a e Controparte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 100.201,64, oltre gli interessi legali dal
[...]
3 4.05.2018 alla data della domanda ed ex art. 12844 c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.
Gli ingiunti proponevano opposizione avverso il detto decreto, con citazione notificata in data 21.06.2019, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) annullare il decreto ingiuntivo n. 1561 reso il 4/3/2019 (R.G. 6422/19), perché infondato in fatto ed in diritto, ovvero, comunque, revocarlo, accertando e dichiarando che l'importo complessivo dovuto dagli opponenti Sigg.ri
[...]
e ammonta al massimo ad € 50.000,00, Controparte_1 Parte_2
come dedotto e documentalmente provato nel presente atto;
B) in ogni caso, condannare il dott. al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio e, accertata per i motivi esposti la temerarietà dell'azione ingiuntiva, compensare le spese del procedimento monitorio”.
Resisteva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con ordinanza del 12.12.2019 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 20.05.2021. All'esito di tale udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta, dato atto delle note depositate dalla parti nell'assegnato termine, il
Tribunale riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 7428 pubblicata il 15.09.2021, il Tribunale di LI così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr.
1561/19 del Tribunale di LI;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 8000,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 15.09.2021 e notificata il 7.10.2021, con citazione notificata il 6.11.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello - iscritto a ruolo il 12.11.2021 - per i Parte_1
4 motivi infra indicati, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione
a D.I. n° 1561/2019 del 04.03.2019 - R.G. 6422/2019 del Tribunale di LI e affermare la fondatezza del diritto del Dott. al pagamento di una Parte_1
somma di danaro, pari euro 100.000,00 oltre interessi ed accessori, per tutte le causali di cui in narrativa e in parte motiva (da intendersi ivi per integralmente trascritte) e, per l'effetto, con integrale accoglimento delle domande proposte ed eccezioni sollevate, condannare i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del Dott. di euro 100.000,00,
[...] Parte_1
oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero alla minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. - In subordine,
e, nella specie, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, si chiede che venga accertata e dichiarata la fondatezza del diritto del Dott. Parte_1
ad ottenere il pagamento della minor somma di danaro, pari ad euro
[...]
50.000,00 con condanna della controparte, Sigg.ri e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore del Dott. del Parte_2 Parte_1
suddetto importo, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa.Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si costituivano e che resisevano Controparte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 27.05.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note.
5 § 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta dall con le seguenti motivazioni: Pt_1
“… L'opposizione è fondata e va accolta.
Invero, in primo luogo l'opposto non ha mosso alcuna concreta contestazione avverso l'eccezione di parti opponenti di avergli già versato l'acconto di euro
50.000,00 all'atto del conferimento dell'incarico commissionatogli . La pretesa dell'opposto di ottenere l'integrale pagamento della somma di euro 100.000,00 è pertanto pretestuosa e temeraria e infondata.
Infatti, nel contratto di conferimento di incarico del 3.04.2017, le parti hanno convenuto , con apposita clausola aggiunta di pugno dallo stesso e Pt_1
controfirmata dagli opponenti, sia l'ammontare degli onorari complessivi (euro
100.000,00), sia le modalità di pagamento e cioè quanto ad euro 50.000,00 in acconto, poi versato con l'assegno bancario del 20.07.2017 e l'unita ricevuta dell (cfr. - doc. in atti) e, quanto al saldo, di pari importo, alla ricevuta Pt_1
della “accettazione scritta della banca” destinataria delle relazioni che il professionista le avrebbe dovuto trasmettere con l'analisi della governante delle strutture societarie riconducibili agli opponenti.
Invero dell'accettazione scritta della Banca Credit Suisse, cioè del parere favorevole che essa avrebbe dovuto dare sulla questione al suo esame una volta esaminata la documentazione raccolta dal professionista, non vi è traccia in atti.
Pertanto, manca la condizione essenziale alla quale, per volontà espressa delle parti
(art. 4 del contratto) era subordinato il pagamento del saldo degli onorari pattuiti.
Né possono avere uguale valenza del documento scritto di accettazione da parte della banca, i moduli e formulari che la banca aveva richiesto all di Pt_1
compilare e sottoscrivere, secondo suo abituale “clichet”, in sostituzione di quelli che avevano accompagnato la documentazione inviatele e che evidentemente hanno ben diversa finalità.
6 Per tale ragione non è stata accolta l'istanza di ordine di esibizione alla banca di detti moduli e formulari formulata dall'opposto.
Invero, si richiama sul punto quanto già dedotto con ordinanza del 26.01.2021 per cui appaiono irrilevanti, inammissibili e inconferenti le richieste istruttorie dell'opposto, non essendo idonee a dimostrare l'accettazione scritta da parte della
Banca delle sue relazioni, secondo quanto egli stesso aveva scritto di suo pungo nel contratto di incarico professionale per potere pretendere il saldo del compenso.
In altri termini, il documento con la dichiarazione della Banca era l'unica prova ammissibile che l'opposto avrebbe dovuto fornire ma che non ha fornito, non anche i moduli e formulari aventi diversa finalità e contenuti.
La pretesa creditoria dell'opposto, appare quindi infondata con la conseguenza che
l'opposizione va accolta e il decreto opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' opposto e si liquidano in dispositivo ex
D.M.55/14 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie come operata dal Tribunale nel ritenere corrisposto l'acconto di euro 50.000 convenuto in sede di conferimento dell'incarico. In primo luogo, parte appellante deduce di aver contestato, in tutte le memorie difensive, il pagamento di euro 50.000, che parte avversa pretende di provare attraverso la copia di ricevuta di un assegno, emesso da terzi e riferito genericamente alla famiglia senza CP_1
indicazione dei membri e delle società, invero da ricollegarsi ad altra prestazione e ad altro soggetto giuridico, obbligato in proprio per prestazioni rese in suo favore e non dedotte nel contratto del 03.04.3017; deduce che il detto pagamento si riferisce alla società per la prestazione resa in suo favore e non Controparte_3
all'analisi documentale della società monegasca SCI SA, di cui alla lettera d'incarico del 03.04.2017 e all'annesso allegato I che, nel riepilogare le procedure e i documenti, fa espresso riferimento a tale società; che il sottoscrittore Per_1
7 dell'assegno, ha emesso il medesimo assegno quale pagamento relativo a distinti soggetti giuridici non coincidenti con SCI SA;
di aver depositato, a specificazione dei propri assunti, un riepilogo delle più società, riconducibili alla famiglia con relativi atti costitutivi ad esse riferibili, onde consentire di CP_1
appurare che detti distinti soggetti di diritto, come desumibile dall'allegato I facente parte integrante della lettera d'incarico del 03.04.2017, non fossero ricompresi nel perimetro dell'analisi dedotta nel contratto.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato, in primo luogo, che in calce all'allegato assegno n. 0338271, di euro
50.000, emesso in favore dell'odierno appellante, in data 20.7.2017, è riportata la seguente dicitura <ricevo assegno analisi governance Famiglia Benedetti>>, con relativa firma apposta dal medesimo appellante;
alla luce del tenore di tale dicitura non è dubbio che l'assegno sia stato corrisposto per l'esecuzione di prestazioni in favore della famiglia mentre da nessun elemento emerge, invece, che CP_1
l'assegno sia stato emesso per il pagamento di prestazioni rese dall'odierno appellante in favore di altro soggetto giuridico, ovvero, della Controparte_3
, secondo quanto dedotto dal professionista. Peraltro, quest'ultimo, nel
[...]
dedurre la diversa causale dell'eseguito e non contestato pagamento di euro 50.000 a mezzo del detto assegno, non precisa di quali prestazioni si tratta, quando sono state conferite e da chi (dalla famiglia benedetti o dalla società che ha emesso l'assegno, la
North Atlantic SAM che non risulta essere società la cui “governance” è riferibile ai coniugi ). Ciò, a prescindere dalla considerazione che non è fondata Controparte_1
la deduzione secondo cui con la lettera d'incarico del 03.04.2017 è stato conferito l'incarico di eseguire analisi documentale e di elaborare una relazione finale con riferimento esclusivamente alla società monegasca S.C.I. SA , posto che nella premessa della detta lettera si legge: “ intendo con la presente sottoporVi la mia proposta (di seguito “Lettera di Incarico”) per lo svolgimento di alcune procedure di verifica da Voi indicateci (di seguito le “Procedure”) sui dati e le informazioni relative alle vostre strutture estere”; all'art. 5, “... destinata esclusivamente a Voi e
8 all'istituto di credito dove le vostre strutture hanno relazioni”; e nell'allegato I della medesima lettera, sotto la voce “Procedure” vi è altresì scritto “ottenimento ed analisi per ciascuna società di bilancio, estratti conti, certificati di vigenza o equivalenti”. Ancora, nella dichiarazione confidenziale (strictly confidential side letter) rilasciata dagli odierni appellati all' il 18/7/2017 e dagli stessi Pt_1
sottoscritta, si legge: “...in relazione all'analisi svolta sulle strutture estere a noi riconducibili...l'autorizziamo a trasmettere le relazioni al Credit Suisse”. Conferma la circostanza che l'incarico de quo riguardava diverse società, altresì, il seguente contenuto della lettera trasmessa il 20/7/2017 da – qualificato quale Tes_1
intermediario degli appellati – al Credit Suisse, istituto bancario richiedente le informazioni, inoltrata altresì all' , che riporta come oggetto i numeri dei Pt_1
conti correnti di diverse strutture societarie (Sci Medusa” “Almaza SA”, “Rocca
Romana SA” e “Hebei Feitan Arts & Crafts Limited), la cui riferibilità agli appellati si evince da documentazione prodotta dal medesimo (in particolare, atti Pt_1
costitutivi): “vi trasmetto in allegato n. 9 conferme di tax compliance, datate
18.07.2017, con allegata relazione, completate ed allestite dal commercialista dott.
, relative ai beneficiari economici dei conti in oggetto”. Parte_1
A conforto dell'intervenuto pagamento dell'acconto, vi è inoltre mail trasmessa dall al predetto firmatario dell'assegno, del 9.3.2018 nella Pt_1 Tes_1
quale si legge <come da accordi, ti allego relazioni del 18.7.2017 con relativa fattura di saldo>>: dall'espressione <di saldo>> è ragionevole presumere che un pagamento, precedente alla richiesta di cui alla detta mail, sia stato corrisposto al professionista.
Le dette considerazioni confortano l'intervenuto pagamento dell'acconto di euro
50.000,00 senza tener conto della contestata dichiarazione extragiudiziaria resa dal predetto Presidente di North Atlantic SAM, traente del suindicato Tes_1
assegno n. 0338271 di euro 50.000,00, datata 1.7.2020 del seguente tenore: “
…confermo che l' assegno n. 0338271,…è stato emesso in pagamento di quanto dai coniugi dovuto al predetto quale acconto Controparte_4 Parte_1
9 convenuto nella lettera di incarico del 3 aprile 2017 per l'analisi e le relative relazioni sulle strutture estere loro riconducibili, consegnate dal professionista ed accettate dai conferenti con dichiarazione del 18/7/2017 e poi trasmesse da questa stessa società al Credit Suisse il 20/7/2017”.
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce che l'interpretazione della lettera di conferimento incarico del 3.4.2017 considerando, ai sensi degli artt. 1362 - 1366 -
1369 c.c., il significato delle parole nel più ampio contesto in cui sono inserite, la buona fede e la causa concreta del negozio, intesa come sua ragione pratica, è nel senso che le parti hanno stipulato un contratto d'opera professionale, ove il compenso
è dovuto indipendentemente dal risultato,; che con lettera di incarico del 03.04.2017, il professionista si è obbligato a porre in essere delle procedure di verifica di documenti, informazioni e dati, forniti dai committenti con redazione di un rapporto finale scritto sulle risultanze;
che i contraenti hanno concordato che le verifiche e le relative risultanze si sarebbero basate sui documenti forniti dalla parte ed espressamente elencati nella lettera di incarico;
al professionista non era richiesto di valutare e/o appurare la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e documenti forniti dai committenti;
la verifica e la relazione sulle risultanze avevano natura strettamente personale, essendo destinate esclusivamente ai committenti e all'Istituto di credito svizzero, che aveva loro richiesto di fornire documenti e informazioni;
i contraenti espressamente hanno qualificato l'obbligazione del professionista come obbligazioni di mezzi e non di risultato (cfr. art. 6); che alla luce di quanto espressamente convenuto tra le parti, esso professionista aveva l'obbligo, una volta acquisiti ed analizzati i documenti, di redigere, adoperando le conoscenze tecniche mediamente appartenenti alla categoria di riferimento, una relazione sulle relative risultanze e di farle pervenire ai propri clienti o loro delegato, perché tutto fosse trasmesso alla Banca;
che quanto, invece, ai corrispettivi, con l'art.
4 - nello stabilire i tempi del pagamento – è stato concordato che euro 50.000,00 sarebbero
10 stati versati in acconto ed euro 50.000,00, quale saldo, all'accettazione scritta della
Banca.
Parte appellante sostiene che in virtù del criterio di interpretazione letterale sistematica, al termine “accettazione” deve attribuirsi l'accezione, ormai di uso comune, di attestazione scritta della ricezione di un documento in conformità a quanto richiesto;
che tale interpretazione è l'unica che si coordina e riconduce ad armonica unità e concordanza le complessive pattuizioni contrattuali, contenenti plurimi riferimenti alle obbligazioni di mezzi e - dunque - all'allocazione del rischio in capo ai clienti e non al professionista;
pertanto, la parti - con riferimento ai tempi di pagamento - null'altro hanno inteso dire che la prestazione poteva dirsi adempiuta, con conseguente diritto del professionista ad ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito, nel momento in cui la Banca avesse ritenuto la relazione rispondente alla richiesta trasmessa, secondo i parametri propri del sistema bancario
(da qui anche i moduli, formulari, etc.) e ciò a prescindere dagli esiti dell'istruttoria sui dati e i documenti complessivamente raccolti;
che pertanto non è corretta l'interpretazione data dal Tribunale alla dicitura <> quale < esame una volta esaminata la documentazione raccolta dal professionista>>; ciò è in netto contrasto con il comportamento delle parti, in particolare, all'accettazione della prestazione da parte degli appellati, contestualmente alla ricezione della relazione e alla sua trasmissione all'Istituto, invece che alla chiusura dell'istruttoria bancaria;
che nella suddetta accettazione si legge testualmente: “rinunciamo fin da ora e per il futuro a qualunque azione nei suoi riguardi tenuto presente che l'incarico richiesto è da considerarsi incarico con obbligazione di mezzi e non di risultato”.
Parte appellante deduce poi, che se, viceversa, le parti avessero inteso apporre una condizione sospensiva, la stessa non poteva aver contenuto meramente potestativo o oscuro o indeterminato, pena la nullità della clausola stessa, rilevabile dall'ufficio e superabile solo previa sostituzione e interpretazione del contratto secondo legge, in via integrativa e correttiva;
che anche nella denegata ipotesi in cui la condizione non
11 fosse stata ritenuta nulla, il Tribunale - così come richiesto - avrebbe dovuto tener conto dell'obbligo di controparte di comportarsi secondo buona fede, pena la fictio di avveramento della condizione, al fine di conservare integre le ragioni dell'altra parte comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).
Il motivo è infondato.
La circostanza che con l'espressione <> le parti abbia inteso subordinare il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 alla accettazione da parte dell'Istituto di credito degli esiti della analisi demandata al professionista con l'incarico de quo si evince dalle seguenti considerazioni.
In primo luogo, va evidenziato che in seno alla comparsa di costituzione depositata nel primo grado l ha dedotto di aver relazionato sugli esiti dell'analisi, Pt_1
informando anche i clienti che l'opzione interpretativa giurisprudenziale riportata, benché immediatamente precedente alla consegna dell'elaborato e ritenuta condivisibile, non risultava ancora confermata dagli organi giurisdizionali superiori, oltre a poter esser soggetta a contestazioni e che giurisprudenza immediatamente precedente la consegna dell'elaborato in questione ha affermato che il dato formale dell'iscrizione nell'anagrafe, rappresentando un elemento presuntivo fissato da una norma interna, non prevale rispetto alle Convenzioni Internazionali (OCSE) e all'art. 53 Cost., con la conseguenza che, come previsto dalle Convenzioni Internazionali
(cui la Svizzera ed il Principato di Monaco si sono uniformate al pari dell'Italia) e sostenuto da orientamento pressoché coevo alla relazione, ai fini della residenza assumesse rilievo il collegamento effettivo, ovvero la sede della propria permanente dimora, centro dei propri affari ed interessi anche non economici, come relazioni personali e sociali.
Dalle dette deduzioni dello stesso professionista si evince che a quest'ultimo è stato richiesto di analizzare i dati e le informazioni allo stesso forniti dai clienti al fine di poter verificare e, dunque, affermare che quest'ultimi risiedessero all'estero ai fini fiscali. Del resto, nell'allegata dichiarazione del 18.7.2017, firmata dagli appellati e resa contestualmente alla ricezione della relazione e alla sua trasmissione all'Istituto,
12 i predetti affermano di essere soddisfatti del lavoro svolto ma anche di prendere atto
“…che la valutazione giuridica è fondata sulla sentenza … non ancora confermata da istanze superiori e che è sempre soggetta a possibili contestazioni, pertanto, rinunciamo fin da ora e per il futuro a qualunque azione nei suoi riguardi tenuto presente che l'incarico richiesto è da considerarsi incarico con obbligazione di mezzi
e non di risultato”.
La circostanza che al professionista spettasse effettuare una valutazione dei dati raccolti, valutazione che si auspicava, nell'intendimento dei clienti, fosse condivisa dall' si evince altresì dal seguente contenuto della mail del 20.07.2017 inviata Pt_3
dal detto alla Credit Suisse AG, <vi trasmetto in allegato n. 9 conferme di tax Per_1
compliance, datate 18.07.2017, con allegata relazione, completate e allestite dal
Commercialista Dott. , relative ai beneficiari economici dei conti Parte_1
in oggetto, che ricalcano il testo che vi era stato trasmesso e da voi approvato il
17.05.2017 … desideriamo avere una vostra conferma scritta che i BO restano da voi classificati come non residenti in Italia>>.
Infine, lo stesso professionista, nella già menzionata mail del 9.3.2018 inviata a con l'allegata fattura di saldo e con la quale ha inviato iban per ottenere Tes_1
il pagamento della resa prestazione, facendo riferimento alla circostanza che dopo l'invio della sua relazione l'Istituto di credito ha solo richiesto la firma di due formulari in sostituzione di altri due precedenti riportanti una dicitura erronea del medesimo Istituto, ha evidenziato <la richiesta della banca… è una conferma dell'accettazione delle relazioni…>>.
Posto che l' interpretazione del contratto è governata dal prioritario principio secondo cui il giudice deve dare la precedenza ai criteri soggettivi, ossia valutare l'intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto (cfr. Cassazione civile , sez. II , 16/01/2025 , n. 1091), alla luce delle dette considerazioni, l'espressione <> va interpretata come accettazione da parte dell'Istituto di credito degli esiti della analisi demandata al professionista circa la residenza estera dei clienti e tale interpretazione,
13 che subordina il pagamento del solo importo di € 50.000,00, non contrasta con l'espressa pattuizione della lettera d'incarico del 3 aprile 2017, secondo cui l'obbligazione del professionista rappresenta obbligazioni di mezzi e non di risultato;
ciò sia perché non è tutto il compenso subordinato alla detta accettazione ma esclusivamente l'importo di € 50.000,00 sia perché le parti hanno precisato che si trattava di obbligazioni di mezzi al fine piuttosto, di escludere, di conseguenza, qualsivoglia responsabilità risarcitoria del professionista anche nell'ipotesi in cui l'analisi effettuata non fosse approdata al risultato desiderato. Insomma, le parti hanno ritenuto di compensare il lavoro svolto dal professionista con la maggior somma di euro 100.000,00 solo nel momento in cui la valutazione dei dati e informazioni acquisite dai clienti con la relazione in questione sarebbe stata tale da indurre il destinatario circa la residenza estera dei clienti. Parte_4
Interpretata nei detti termini la clausola in questione, non si rinviene una condizione meramente potestativa che è tale quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte (cfr. Cass. 20/11/2019 , n. 30143 ); nella specie il verificarsi dell'evento incerto dipende dal concorso di fattori estrinseci.
Infine, non si pone il problema di violazione dell'obbligo di buona fede, non essendo stato eccepito alcunché al riguardo.
Il rigetto del motivo di gravame in esame comporta l'assorbimento dei restanti, atteso che, secondo l'interpretazione propugnata dall , per il pagamento del Pt_1
compenso è sufficiente l'accettazione scritta della sua relazione siccome rispondente alla richiesta formulata dall e non già nel senso di accettazione degli esiti Pt_3
dell'analisi dallo stesso compiuta e in tali termini ha avanzato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Istituto bancario, sicché non è rilevante ai fini del decidere.
Dal loro canto, gli odierni appellati in primo grado hanno contestato la spettanza altresì del saldo siccome giammai è stata rilasciata dalla Banca l'accettazione scritta,
14 ovvero, il consenso scritto sull'analisi compiuta dal professionista in ordine alla
“governance” delle strutture riconducibili ai CP_1
Parimenti, le restanti istanze istruttorie, non ammesse dal Tribunale e reiterate con il quarto motivo di gravame, consistono in prove testimoniali non finalizzate a provare la predetta circostanza e, pertanto, irrilevanti ai fini del decidere.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 260.000.00, con riduzione del
50% del compenso tabellare per la fase trattazione/istruzione in ragione dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 6.11.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 12.154,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
15 quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025, alle ore 12,47.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
16
VIII SEZIONE CIVILE
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 4619/2021 R.G., con provvedimento del 16.07.2025, ritualmente comunicato alle parti, è stata disposta la celebrazione dell'udienza, fissata per il giorno 28.11.2025 nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4619/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 7428/2021, emessa dal Tribunale di LI a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 19564/2019, pendente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avvocato Amalia Gravante (C.F.: in virtù di procura alle C.F._2
liti in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
(C.F.: ) e Controparte_1 C.F._3 Parte_2
(C.F.: ) rappresentati e difesi, congiuntamente e
[...] C.F._4
1 disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Bardanzellu (C.F.: ) C.F._5
06/47541983) e (C.F.: ) in virtù di Controparte_2 C.F._6
procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni: per l'appellante (come da atto di appello): “…Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione a D.I. n° 1561/2019 del 04.03.2019 –
R.G. 6422/2019 del Tribunale di LI e affermare la fondatezza del diritto del
Dott. al pagamento di una somma di danaro, pari euro Parte_1
100.000,00 oltre interessi ed accessori, per tutte le causali di cui in narrativa e in parte motiva ( da intendersi ivi per integralmente trascritte) e, per l'effetto, con integrale accoglimento delle domande proposte ed eccezioni sollevate, condannare i
Sigg.ri e al pagamento in favore Controparte_1 Parte_2
del Dott. di euro 100.000,00, oltre interessi e svalutazione Parte_1
monetaria, ovvero alla minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. In subordine, e, nella specie, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, si chiede che venga accertata e dichiarata la fondatezza del diritto del Dott. ad ottenere il Parte_1
pagamento della minor somma di danaro, pari ad euro 50.000,00 con condanna della controparte, Sigg.ri e al Controparte_1 Parte_2
pagamento in favore del Dott. del suddetto importo, oltre Parte_1
interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi…”; per gli appellati: “…A) rigettare l'appello proposto dal dott. con Parte_1
atto notificato il 6/11/2021 e per lo effetto confermare l'impugnata sentenza del
Tribunale di LI – Sez. XI – Giudice dott.ssa Valletta - n. 7428, pubblicata il
2 15/9/2021 che ha revocato il decreto ingiuntivo opposto;
B) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario sul punto del diritto dell di Pt_1
pretendere il pagamento del saldo dei suoi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con ricorso monitorio, depositato presso il Tribunale di LI, Parte_1
agiva contro e esponendo: “- Controparte_1 Parte_2
che, il ricorrente vanta nei confronti del Cav. e della sig.ra Controparte_1 [...]
un credito avente ad oggetto una somma di denaro pari ad euro Parte_2
107.201,64 (centosettemiladuecentouno/64), di cui euro 100.000,00 quali onorari, euro 201,64 per interessi legali, euro 2.500,00 quale rimborso spese generali 12,5%
( art. 17 D.M. 169/2010 Tariffa Professionale), euro 5.000,00 indennità spese di viaggio (art. 18 D.M. 169/2010 Tariffa Professionale);
- che, le controparti non hanno provveduto al pagamento del compenso professionale dovuto in ragione di contratto, stipulato fra le parti in data 03/04/2017, avente ad oggetto “incarico professionale di analisi dati e relazione sulla rilevanza ai fini fiscali”;
- che, la prestazione professionale è stata regolarmente adempiuta, come da accettazione scritta senza riserve del 18/07/2017;
- che, è stato acquisito parere di conformità della parcella professionale presso il competente consiglio ODCEC di LI Nord;
- che, le parti, hanno convenzionalmente stabilito la giurisdizione del Giudice
Italiano e radicato la competenza in via esclusiva presso il Foro di LI;
- che, nonostante le richieste di pagamento e messa in mora (ex art. 1219 c.c.), trasmesse in data 24/04/2018, a tutt'oggi non è stato possibile ottenere il pagamento del credito”.
Il Tribunale, in accoglimento dell'istanza monitoria, emetteva in data 4.03.2019 decreto con il quale ingiungeva a e Controparte_1 Parte_2
il pagamento della somma di € 100.201,64, oltre gli interessi legali dal
[...]
3 4.05.2018 alla data della domanda ed ex art. 12844 c.c. dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese della procedura di ingiunzione.
Gli ingiunti proponevano opposizione avverso il detto decreto, con citazione notificata in data 21.06.2019, invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) annullare il decreto ingiuntivo n. 1561 reso il 4/3/2019 (R.G. 6422/19), perché infondato in fatto ed in diritto, ovvero, comunque, revocarlo, accertando e dichiarando che l'importo complessivo dovuto dagli opponenti Sigg.ri
[...]
e ammonta al massimo ad € 50.000,00, Controparte_1 Parte_2
come dedotto e documentalmente provato nel presente atto;
B) in ogni caso, condannare il dott. al pagamento delle spese del Parte_1
presente giudizio e, accertata per i motivi esposti la temerarietà dell'azione ingiuntiva, compensare le spese del procedimento monitorio”.
Resisteva che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con ordinanza del 12.12.2019 il Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni al 20.05.2021. All'esito di tale udienza tenuta nelle forme della trattazione scritta, dato atto delle note depositate dalla parti nell'assegnato termine, il
Tribunale riservava la causa in decisione.
Con sentenza n. 7428 pubblicata il 15.09.2021, il Tribunale di LI così statuiva:
“- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto nr.
1561/19 del Tribunale di LI;
- condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, che liquida in euro 406,50 per spese ed euro 8000,00 per compensi professionali oltre iva e cpa e rimb. forf. come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 15.09.2021 e notificata il 7.10.2021, con citazione notificata il 6.11.2021 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., proponeva appello - iscritto a ruolo il 12.11.2021 - per i Parte_1
4 motivi infra indicati, instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa opposizione
a D.I. n° 1561/2019 del 04.03.2019 - R.G. 6422/2019 del Tribunale di LI e affermare la fondatezza del diritto del Dott. al pagamento di una Parte_1
somma di danaro, pari euro 100.000,00 oltre interessi ed accessori, per tutte le causali di cui in narrativa e in parte motiva (da intendersi ivi per integralmente trascritte) e, per l'effetto, con integrale accoglimento delle domande proposte ed eccezioni sollevate, condannare i Sigg.ri e Controparte_1 Parte_2
al pagamento in favore del Dott. di euro 100.000,00,
[...] Parte_1
oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero alla minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa. - In subordine,
e, nella specie, in caso di mancato accoglimento della domanda che precede, si chiede che venga accertata e dichiarata la fondatezza del diritto del Dott. Parte_1
ad ottenere il pagamento della minor somma di danaro, pari ad euro
[...]
50.000,00 con condanna della controparte, Sigg.ri e Controparte_1 [...]
al pagamento in favore del Dott. del Parte_2 Parte_1
suddetto importo, oltre interessi e svalutazione monetaria, ovvero di quella minore o maggiore somma che sarà accertata come dovuta e pienamente provata in corso di causa.Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si costituivano e che resisevano Controparte_1 Parte_2
chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza del 27.05.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione della sentenza impugnata e rinviava per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.11.2024, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Con provvedimento del 16.07.2025, veniva assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sino al
28.11.2025 per il deposito di note illustrative e conclusive.
Entrambe le parti depositavano note.
5 § 3.
La gravata sentenza ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo, rigettando la domanda proposta dall con le seguenti motivazioni: Pt_1
“… L'opposizione è fondata e va accolta.
Invero, in primo luogo l'opposto non ha mosso alcuna concreta contestazione avverso l'eccezione di parti opponenti di avergli già versato l'acconto di euro
50.000,00 all'atto del conferimento dell'incarico commissionatogli . La pretesa dell'opposto di ottenere l'integrale pagamento della somma di euro 100.000,00 è pertanto pretestuosa e temeraria e infondata.
Infatti, nel contratto di conferimento di incarico del 3.04.2017, le parti hanno convenuto , con apposita clausola aggiunta di pugno dallo stesso e Pt_1
controfirmata dagli opponenti, sia l'ammontare degli onorari complessivi (euro
100.000,00), sia le modalità di pagamento e cioè quanto ad euro 50.000,00 in acconto, poi versato con l'assegno bancario del 20.07.2017 e l'unita ricevuta dell (cfr. - doc. in atti) e, quanto al saldo, di pari importo, alla ricevuta Pt_1
della “accettazione scritta della banca” destinataria delle relazioni che il professionista le avrebbe dovuto trasmettere con l'analisi della governante delle strutture societarie riconducibili agli opponenti.
Invero dell'accettazione scritta della Banca Credit Suisse, cioè del parere favorevole che essa avrebbe dovuto dare sulla questione al suo esame una volta esaminata la documentazione raccolta dal professionista, non vi è traccia in atti.
Pertanto, manca la condizione essenziale alla quale, per volontà espressa delle parti
(art. 4 del contratto) era subordinato il pagamento del saldo degli onorari pattuiti.
Né possono avere uguale valenza del documento scritto di accettazione da parte della banca, i moduli e formulari che la banca aveva richiesto all di Pt_1
compilare e sottoscrivere, secondo suo abituale “clichet”, in sostituzione di quelli che avevano accompagnato la documentazione inviatele e che evidentemente hanno ben diversa finalità.
6 Per tale ragione non è stata accolta l'istanza di ordine di esibizione alla banca di detti moduli e formulari formulata dall'opposto.
Invero, si richiama sul punto quanto già dedotto con ordinanza del 26.01.2021 per cui appaiono irrilevanti, inammissibili e inconferenti le richieste istruttorie dell'opposto, non essendo idonee a dimostrare l'accettazione scritta da parte della
Banca delle sue relazioni, secondo quanto egli stesso aveva scritto di suo pungo nel contratto di incarico professionale per potere pretendere il saldo del compenso.
In altri termini, il documento con la dichiarazione della Banca era l'unica prova ammissibile che l'opposto avrebbe dovuto fornire ma che non ha fornito, non anche i moduli e formulari aventi diversa finalità e contenuti.
La pretesa creditoria dell'opposto, appare quindi infondata con la conseguenza che
l'opposizione va accolta e il decreto opposto va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' opposto e si liquidano in dispositivo ex
D.M.55/14 tenuto conto del valore della causa, dell'attività svolta e degli altri criteri di legge”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie come operata dal Tribunale nel ritenere corrisposto l'acconto di euro 50.000 convenuto in sede di conferimento dell'incarico. In primo luogo, parte appellante deduce di aver contestato, in tutte le memorie difensive, il pagamento di euro 50.000, che parte avversa pretende di provare attraverso la copia di ricevuta di un assegno, emesso da terzi e riferito genericamente alla famiglia senza CP_1
indicazione dei membri e delle società, invero da ricollegarsi ad altra prestazione e ad altro soggetto giuridico, obbligato in proprio per prestazioni rese in suo favore e non dedotte nel contratto del 03.04.3017; deduce che il detto pagamento si riferisce alla società per la prestazione resa in suo favore e non Controparte_3
all'analisi documentale della società monegasca SCI SA, di cui alla lettera d'incarico del 03.04.2017 e all'annesso allegato I che, nel riepilogare le procedure e i documenti, fa espresso riferimento a tale società; che il sottoscrittore Per_1
7 dell'assegno, ha emesso il medesimo assegno quale pagamento relativo a distinti soggetti giuridici non coincidenti con SCI SA;
di aver depositato, a specificazione dei propri assunti, un riepilogo delle più società, riconducibili alla famiglia con relativi atti costitutivi ad esse riferibili, onde consentire di CP_1
appurare che detti distinti soggetti di diritto, come desumibile dall'allegato I facente parte integrante della lettera d'incarico del 03.04.2017, non fossero ricompresi nel perimetro dell'analisi dedotta nel contratto.
Il motivo è infondato.
Va evidenziato, in primo luogo, che in calce all'allegato assegno n. 0338271, di euro
50.000, emesso in favore dell'odierno appellante, in data 20.7.2017, è riportata la seguente dicitura <ricevo assegno analisi governance Famiglia Benedetti>>, con relativa firma apposta dal medesimo appellante;
alla luce del tenore di tale dicitura non è dubbio che l'assegno sia stato corrisposto per l'esecuzione di prestazioni in favore della famiglia mentre da nessun elemento emerge, invece, che CP_1
l'assegno sia stato emesso per il pagamento di prestazioni rese dall'odierno appellante in favore di altro soggetto giuridico, ovvero, della Controparte_3
, secondo quanto dedotto dal professionista. Peraltro, quest'ultimo, nel
[...]
dedurre la diversa causale dell'eseguito e non contestato pagamento di euro 50.000 a mezzo del detto assegno, non precisa di quali prestazioni si tratta, quando sono state conferite e da chi (dalla famiglia benedetti o dalla società che ha emesso l'assegno, la
North Atlantic SAM che non risulta essere società la cui “governance” è riferibile ai coniugi ). Ciò, a prescindere dalla considerazione che non è fondata Controparte_1
la deduzione secondo cui con la lettera d'incarico del 03.04.2017 è stato conferito l'incarico di eseguire analisi documentale e di elaborare una relazione finale con riferimento esclusivamente alla società monegasca S.C.I. SA , posto che nella premessa della detta lettera si legge: “ intendo con la presente sottoporVi la mia proposta (di seguito “Lettera di Incarico”) per lo svolgimento di alcune procedure di verifica da Voi indicateci (di seguito le “Procedure”) sui dati e le informazioni relative alle vostre strutture estere”; all'art. 5, “... destinata esclusivamente a Voi e
8 all'istituto di credito dove le vostre strutture hanno relazioni”; e nell'allegato I della medesima lettera, sotto la voce “Procedure” vi è altresì scritto “ottenimento ed analisi per ciascuna società di bilancio, estratti conti, certificati di vigenza o equivalenti”. Ancora, nella dichiarazione confidenziale (strictly confidential side letter) rilasciata dagli odierni appellati all' il 18/7/2017 e dagli stessi Pt_1
sottoscritta, si legge: “...in relazione all'analisi svolta sulle strutture estere a noi riconducibili...l'autorizziamo a trasmettere le relazioni al Credit Suisse”. Conferma la circostanza che l'incarico de quo riguardava diverse società, altresì, il seguente contenuto della lettera trasmessa il 20/7/2017 da – qualificato quale Tes_1
intermediario degli appellati – al Credit Suisse, istituto bancario richiedente le informazioni, inoltrata altresì all' , che riporta come oggetto i numeri dei Pt_1
conti correnti di diverse strutture societarie (Sci Medusa” “Almaza SA”, “Rocca
Romana SA” e “Hebei Feitan Arts & Crafts Limited), la cui riferibilità agli appellati si evince da documentazione prodotta dal medesimo (in particolare, atti Pt_1
costitutivi): “vi trasmetto in allegato n. 9 conferme di tax compliance, datate
18.07.2017, con allegata relazione, completate ed allestite dal commercialista dott.
, relative ai beneficiari economici dei conti in oggetto”. Parte_1
A conforto dell'intervenuto pagamento dell'acconto, vi è inoltre mail trasmessa dall al predetto firmatario dell'assegno, del 9.3.2018 nella Pt_1 Tes_1
quale si legge <come da accordi, ti allego relazioni del 18.7.2017 con relativa fattura di saldo>>: dall'espressione <di saldo>> è ragionevole presumere che un pagamento, precedente alla richiesta di cui alla detta mail, sia stato corrisposto al professionista.
Le dette considerazioni confortano l'intervenuto pagamento dell'acconto di euro
50.000,00 senza tener conto della contestata dichiarazione extragiudiziaria resa dal predetto Presidente di North Atlantic SAM, traente del suindicato Tes_1
assegno n. 0338271 di euro 50.000,00, datata 1.7.2020 del seguente tenore: “
…confermo che l' assegno n. 0338271,…è stato emesso in pagamento di quanto dai coniugi dovuto al predetto quale acconto Controparte_4 Parte_1
9 convenuto nella lettera di incarico del 3 aprile 2017 per l'analisi e le relative relazioni sulle strutture estere loro riconducibili, consegnate dal professionista ed accettate dai conferenti con dichiarazione del 18/7/2017 e poi trasmesse da questa stessa società al Credit Suisse il 20/7/2017”.
§ 5.
Con il secondo motivo, parte appellante deduce che l'interpretazione della lettera di conferimento incarico del 3.4.2017 considerando, ai sensi degli artt. 1362 - 1366 -
1369 c.c., il significato delle parole nel più ampio contesto in cui sono inserite, la buona fede e la causa concreta del negozio, intesa come sua ragione pratica, è nel senso che le parti hanno stipulato un contratto d'opera professionale, ove il compenso
è dovuto indipendentemente dal risultato,; che con lettera di incarico del 03.04.2017, il professionista si è obbligato a porre in essere delle procedure di verifica di documenti, informazioni e dati, forniti dai committenti con redazione di un rapporto finale scritto sulle risultanze;
che i contraenti hanno concordato che le verifiche e le relative risultanze si sarebbero basate sui documenti forniti dalla parte ed espressamente elencati nella lettera di incarico;
al professionista non era richiesto di valutare e/o appurare la completezza, accuratezza e veridicità delle informazioni e documenti forniti dai committenti;
la verifica e la relazione sulle risultanze avevano natura strettamente personale, essendo destinate esclusivamente ai committenti e all'Istituto di credito svizzero, che aveva loro richiesto di fornire documenti e informazioni;
i contraenti espressamente hanno qualificato l'obbligazione del professionista come obbligazioni di mezzi e non di risultato (cfr. art. 6); che alla luce di quanto espressamente convenuto tra le parti, esso professionista aveva l'obbligo, una volta acquisiti ed analizzati i documenti, di redigere, adoperando le conoscenze tecniche mediamente appartenenti alla categoria di riferimento, una relazione sulle relative risultanze e di farle pervenire ai propri clienti o loro delegato, perché tutto fosse trasmesso alla Banca;
che quanto, invece, ai corrispettivi, con l'art.
4 - nello stabilire i tempi del pagamento – è stato concordato che euro 50.000,00 sarebbero
10 stati versati in acconto ed euro 50.000,00, quale saldo, all'accettazione scritta della
Banca.
Parte appellante sostiene che in virtù del criterio di interpretazione letterale sistematica, al termine “accettazione” deve attribuirsi l'accezione, ormai di uso comune, di attestazione scritta della ricezione di un documento in conformità a quanto richiesto;
che tale interpretazione è l'unica che si coordina e riconduce ad armonica unità e concordanza le complessive pattuizioni contrattuali, contenenti plurimi riferimenti alle obbligazioni di mezzi e - dunque - all'allocazione del rischio in capo ai clienti e non al professionista;
pertanto, la parti - con riferimento ai tempi di pagamento - null'altro hanno inteso dire che la prestazione poteva dirsi adempiuta, con conseguente diritto del professionista ad ottenere il pagamento dell'intero corrispettivo pattuito, nel momento in cui la Banca avesse ritenuto la relazione rispondente alla richiesta trasmessa, secondo i parametri propri del sistema bancario
(da qui anche i moduli, formulari, etc.) e ciò a prescindere dagli esiti dell'istruttoria sui dati e i documenti complessivamente raccolti;
che pertanto non è corretta l'interpretazione data dal Tribunale alla dicitura <> quale < esame una volta esaminata la documentazione raccolta dal professionista>>; ciò è in netto contrasto con il comportamento delle parti, in particolare, all'accettazione della prestazione da parte degli appellati, contestualmente alla ricezione della relazione e alla sua trasmissione all'Istituto, invece che alla chiusura dell'istruttoria bancaria;
che nella suddetta accettazione si legge testualmente: “rinunciamo fin da ora e per il futuro a qualunque azione nei suoi riguardi tenuto presente che l'incarico richiesto è da considerarsi incarico con obbligazione di mezzi e non di risultato”.
Parte appellante deduce poi, che se, viceversa, le parti avessero inteso apporre una condizione sospensiva, la stessa non poteva aver contenuto meramente potestativo o oscuro o indeterminato, pena la nullità della clausola stessa, rilevabile dall'ufficio e superabile solo previa sostituzione e interpretazione del contratto secondo legge, in via integrativa e correttiva;
che anche nella denegata ipotesi in cui la condizione non
11 fosse stata ritenuta nulla, il Tribunale - così come richiesto - avrebbe dovuto tener conto dell'obbligo di controparte di comportarsi secondo buona fede, pena la fictio di avveramento della condizione, al fine di conservare integre le ragioni dell'altra parte comportandosi secondo buona fede (art. 1358 c.c.).
Il motivo è infondato.
La circostanza che con l'espressione <> le parti abbia inteso subordinare il pagamento dell'importo di euro 50.000,00 alla accettazione da parte dell'Istituto di credito degli esiti della analisi demandata al professionista con l'incarico de quo si evince dalle seguenti considerazioni.
In primo luogo, va evidenziato che in seno alla comparsa di costituzione depositata nel primo grado l ha dedotto di aver relazionato sugli esiti dell'analisi, Pt_1
informando anche i clienti che l'opzione interpretativa giurisprudenziale riportata, benché immediatamente precedente alla consegna dell'elaborato e ritenuta condivisibile, non risultava ancora confermata dagli organi giurisdizionali superiori, oltre a poter esser soggetta a contestazioni e che giurisprudenza immediatamente precedente la consegna dell'elaborato in questione ha affermato che il dato formale dell'iscrizione nell'anagrafe, rappresentando un elemento presuntivo fissato da una norma interna, non prevale rispetto alle Convenzioni Internazionali (OCSE) e all'art. 53 Cost., con la conseguenza che, come previsto dalle Convenzioni Internazionali
(cui la Svizzera ed il Principato di Monaco si sono uniformate al pari dell'Italia) e sostenuto da orientamento pressoché coevo alla relazione, ai fini della residenza assumesse rilievo il collegamento effettivo, ovvero la sede della propria permanente dimora, centro dei propri affari ed interessi anche non economici, come relazioni personali e sociali.
Dalle dette deduzioni dello stesso professionista si evince che a quest'ultimo è stato richiesto di analizzare i dati e le informazioni allo stesso forniti dai clienti al fine di poter verificare e, dunque, affermare che quest'ultimi risiedessero all'estero ai fini fiscali. Del resto, nell'allegata dichiarazione del 18.7.2017, firmata dagli appellati e resa contestualmente alla ricezione della relazione e alla sua trasmissione all'Istituto,
12 i predetti affermano di essere soddisfatti del lavoro svolto ma anche di prendere atto
“…che la valutazione giuridica è fondata sulla sentenza … non ancora confermata da istanze superiori e che è sempre soggetta a possibili contestazioni, pertanto, rinunciamo fin da ora e per il futuro a qualunque azione nei suoi riguardi tenuto presente che l'incarico richiesto è da considerarsi incarico con obbligazione di mezzi
e non di risultato”.
La circostanza che al professionista spettasse effettuare una valutazione dei dati raccolti, valutazione che si auspicava, nell'intendimento dei clienti, fosse condivisa dall' si evince altresì dal seguente contenuto della mail del 20.07.2017 inviata Pt_3
dal detto alla Credit Suisse AG, <vi trasmetto in allegato n. 9 conferme di tax Per_1
compliance, datate 18.07.2017, con allegata relazione, completate e allestite dal
Commercialista Dott. , relative ai beneficiari economici dei conti Parte_1
in oggetto, che ricalcano il testo che vi era stato trasmesso e da voi approvato il
17.05.2017 … desideriamo avere una vostra conferma scritta che i BO restano da voi classificati come non residenti in Italia>>.
Infine, lo stesso professionista, nella già menzionata mail del 9.3.2018 inviata a con l'allegata fattura di saldo e con la quale ha inviato iban per ottenere Tes_1
il pagamento della resa prestazione, facendo riferimento alla circostanza che dopo l'invio della sua relazione l'Istituto di credito ha solo richiesto la firma di due formulari in sostituzione di altri due precedenti riportanti una dicitura erronea del medesimo Istituto, ha evidenziato <la richiesta della banca… è una conferma dell'accettazione delle relazioni…>>.
Posto che l' interpretazione del contratto è governata dal prioritario principio secondo cui il giudice deve dare la precedenza ai criteri soggettivi, ossia valutare l'intenzione delle parti ed il loro comportamento complessivo, anche successivo alla stipulazione del contratto (cfr. Cassazione civile , sez. II , 16/01/2025 , n. 1091), alla luce delle dette considerazioni, l'espressione <> va interpretata come accettazione da parte dell'Istituto di credito degli esiti della analisi demandata al professionista circa la residenza estera dei clienti e tale interpretazione,
13 che subordina il pagamento del solo importo di € 50.000,00, non contrasta con l'espressa pattuizione della lettera d'incarico del 3 aprile 2017, secondo cui l'obbligazione del professionista rappresenta obbligazioni di mezzi e non di risultato;
ciò sia perché non è tutto il compenso subordinato alla detta accettazione ma esclusivamente l'importo di € 50.000,00 sia perché le parti hanno precisato che si trattava di obbligazioni di mezzi al fine piuttosto, di escludere, di conseguenza, qualsivoglia responsabilità risarcitoria del professionista anche nell'ipotesi in cui l'analisi effettuata non fosse approdata al risultato desiderato. Insomma, le parti hanno ritenuto di compensare il lavoro svolto dal professionista con la maggior somma di euro 100.000,00 solo nel momento in cui la valutazione dei dati e informazioni acquisite dai clienti con la relazione in questione sarebbe stata tale da indurre il destinatario circa la residenza estera dei clienti. Parte_4
Interpretata nei detti termini la clausola in questione, non si rinviene una condizione meramente potestativa che è tale quando consiste in un fatto volontario il cui compimento o la cui omissione non dipende da seri o apprezzabili motivi, ma dal mero arbitrio della parte (cfr. Cass. 20/11/2019 , n. 30143 ); nella specie il verificarsi dell'evento incerto dipende dal concorso di fattori estrinseci.
Infine, non si pone il problema di violazione dell'obbligo di buona fede, non essendo stato eccepito alcunché al riguardo.
Il rigetto del motivo di gravame in esame comporta l'assorbimento dei restanti, atteso che, secondo l'interpretazione propugnata dall , per il pagamento del Pt_1
compenso è sufficiente l'accettazione scritta della sua relazione siccome rispondente alla richiesta formulata dall e non già nel senso di accettazione degli esiti Pt_3
dell'analisi dallo stesso compiuta e in tali termini ha avanzato istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'Istituto bancario, sicché non è rilevante ai fini del decidere.
Dal loro canto, gli odierni appellati in primo grado hanno contestato la spettanza altresì del saldo siccome giammai è stata rilasciata dalla Banca l'accettazione scritta,
14 ovvero, il consenso scritto sull'analisi compiuta dal professionista in ordine alla
“governance” delle strutture riconducibili ai CP_1
Parimenti, le restanti istanze istruttorie, non ammesse dal Tribunale e reiterate con il quarto motivo di gravame, consistono in prove testimoniali non finalizzate a provare la predetta circostanza e, pertanto, irrilevanti ai fini del decidere.
§ 6.
In definitiva, per quanto dinanzi esposto, l'appello interposto deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e liquidate come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad € 260.000.00, con riduzione del
50% del compenso tabellare per la fase trattazione/istruzione in ragione dell'attività svolta.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata in data 6.11.2021, avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna parte appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese e competenze del giudizio di secondo grado, che liquida in euro 12.154,00, per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali;
c) la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di parte appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
15 quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/02.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 28.11.2025, alle ore 12,47.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
16